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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/09/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1742/2025 R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 24/9/2025, vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. , difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Annalisa Corsi, e , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, difesa dall'avv. Katiuscia Mulattieri, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6/8/2025 i signori e premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 12/8/2000 a Falvaterra (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, la figlia Per
(nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Durante la trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi dalle parti, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'intesa dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1742/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Falvaterra (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Falvaterra (FR) dell'anno 2000 al numero 20, parte II, serie A, Ufficio 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 24/9/2025 il giudice est. Virgilio Notari il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1742/2025 R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 24/9/2025, vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. , difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Annalisa Corsi, e , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, difesa dall'avv. Katiuscia Mulattieri, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6/8/2025 i signori e premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 12/8/2000 a Falvaterra (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, la figlia Per
(nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Durante la trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi dalle parti, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'intesa dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1742/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Falvaterra (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Falvaterra (FR) dell'anno 2000 al numero 20, parte II, serie A, Ufficio 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 24/9/2025 il giudice est. Virgilio Notari il Presidente Glauco Zaccardi