Articolo 121 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 120Articolo 122
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1 gennaio 1993
Art. 121.
(Segnali di obbligo in generale)
1. I segnali di obbligo sono di forma circolare ed impongono agli utenti uno specifico comportamento, ovvero una particolare condizione di circolazione da rispettare.
2. I segnali di obbligo si dividono in generici o specifici. Quelli generici hanno fondo blu e simbolo bianco; quelli specifici hanno fondo bianco, bordo rosso e simbolo nero.
3. I segnali di obbligo sono diretti a tutti gli utenti,
salvo deroghe indicate mediante pannello integrativo
modello II.4.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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