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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 19669 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. ZAFFARONI MIRKO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. BENFATTO SANDRO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - accertato che la signora a Parte_1 causa dell'investimento stradale del 12 febbraio 2018, da veicolo non identificato, ha subito un danno, come meglio descritto in narrativa, quantificabile in euro 55.300,50, oltre spese sostenute e al lucro cessante per euro 2.580,81, oltre interessi e rivalutazione, o quella maggiore o minore somma dovesse emergere in corso di causa, per l'effetto condannare
l'odierna convenuta al risarcimento di tale danno in suo favore”
La convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta quale Impresa designata per conto del Parte_2
Fondo di Garanzia Vittime della Strada per tutti i motivi indicati nel presente atto e previa ogni più opportuna declaratoria del caso. NEL MERITO: Respingere … ogni domanda
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19669 / 2024 - pag. 1 formulata dall'attrice nei confronti di quale Impresa designata per la Parte_2
Lombardia alla Rappresentanza del Fondo di Garanzia Vittime Della Strada, in quanto infondata ...”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 27.5.2024, l'attrice -provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato- esponeva che:
• “il 12 febbraio 2018 alle ore 22.00, presso il parcheggio del Parte_3
di Limbiate, veniva investita in retromarcia da un furgone bianco non
[...] identificato”;
• sul luogo erano intervenuti i carabinieri di Solaro;
• a seguito della denuncia querela presentata dall'attrice il 16 marzo 2018 era stato aperto un procedimento penale durante il quale “veniva segnalato quale veicolo “presunto” investitore il furgone targato BM763HX” che tuttavia “da un primo esame risultava privo di copertura assicurativa valida” mentre in seguito era risultato che alla data del sinistro quel veicolo era invece garantito dalla sicché la Controparte_2 CP_1
(compagnia in precedenza designata dal FGVS) aveva comunicato che alla luce della circostanza emersa essa era priva di legittimazione passiva;
• d'altro canto, richiesta del risarcimento, la soc. l'aveva negato “ritenendo non CP_3 provato il coinvolgimento del veicolo assicurato”;
• il sinistro aveva causato all'attrice lesioni con conseguente danno biologico stimato, da una perizia di parte, in 124 giorni di inabilità temporanea e postumi permanenti tra il 13 e il 14 per cento, sicché “il danno subito dalla signora ammonta ad euro 55.300,50, oltre Pt_1 spese sostenute per euro 527,91”;
• inoltre “l'azienda Visiant Next S.p.a., della quale la signora era dipendente, Pt_1 comunicava alla lavoratrice che a causa delle assenze per malattia, sono state liquidate competenze in misura inferiore per un importo complessivo lordo di euro 725,00”.
L'attrice pertanto concludeva chiedendo la condanna della convenuta, impresa designata dal Fondo di garanzia, al risarcimento del danno “quantificabile in euro 55.300,50, oltre spese sostenute e al lucro cessante per euro 2.580,81, oltre interessi e rivalutazione”.
La società convenuta si costituiva con comparsa depositata il 20.9.2024 nella quale:
• eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, giacché il sinistro non era stato
“causato effettivamente da un veicolo non identificato”, come emergeva dal fascicolo delle indagini relative al procedimento penale RGNR 23071/2019 mod. 21 – Milano (già
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19669 / 2024 - pag. 2 rubricato al RGNR 37899/2018 mod. 44) che aveva “identificato il veicolo che avrebbe investito la sig. e, precisamente, … furgone tg. BM763HX ripreso dalle telecamere Pt_1 del centro commerciale nell'immediatezza dell'evento”, anche sulla scorta della testimonianza resa dalla signora che “riusciva a indicare quale veicolo investitore il Tes_1 furgone con targa che iniziava con le lettere “BM” e, dalle telecamere del centro commerciale emergeva che l'unico furgone con una targa che cominciava con quelle lettere era il furgone tg. BM763HX di proprietà del sig. e assicurato;
CP_4 CP_3
• la circostanza che il procedimento penale per lesioni nel quale era indagato Per_1
cioè uno degli utilizzatori del furgone, fosse stato archiviato “non prova in alcun
[...] modo … che il veicolo investitore non fosse stato identificato. Infatti, il procedimento fu archiviato solo e soltanto perché la Procura non fu in grado di provare chi conducesse il furgone al momento del sinistro del 12.2.2018”, e ciò in quanto “come confermato dal proprietario dello stesso furgone, il sig. ai Carabinieri di Cologno Parte_4
Monzese nel verbale di sommarie informazioni del 29.9.20218: “in qualche occasione il
è stato utilizzato da qualche operaio per lavoro” (quindi compatibile con quanto si CP_5 legge nel decreto di archiviazione laddove la teste sig.ra avrebbe visto salire sul Tes_1 furgone diverse persone di nazionalità straniera) e non era poi in grado di riferire se il cugino o i suoi operai fossero mai stati al di Limbiate”; Per_1 Parte_3
• il , inoltre, come risultava dal verbale di sommarie informazioni del 21.6.2019, Per_1 aveva dichiarato: “voglio precisare che il furgone veniva utilizzato oltre che da me e
anche dal padre che abita a Vimodrone (MI)” di modo che il giorno del Pt_4 Per_2 sinistro, 12.2.2018, “il furgone tg. BM763HX poteva essere in uso a diverse persone, così rendendo impossibile l'accertamento dell'effettivo utilizzatore in quella data”;
• mancava quindi un fatto costitutivo del diritto azionato dall'attrice ex art. 283 lettera a) Cod. Ass. e la convenuta, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, chiedeva quindi di poter precisare le conclusioni;
• la convenuta peraltro contestava anche l'an anche a proposito della ricostruzione del fatto, in quanto mancava la prova della dinamica del sinistro e della responsabilità dell'autoveicolo: invero, gli accertamenti svolti dai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro non avevano individuato nessun testimone che avesse visto il sinistro né alcun furgone che avesse investito l'attrice;
• la convenuta contestava infine anche la misura del risarcimento richiesto. La convenuta quindi concludeva chiedendo “IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: Accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta quale Impresa Parte_2 designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per tutti i motivi indicati nel presente atto e previa ogni più opportuna declaratoria del caso. NEL MERITO: Respingere …
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19669 / 2024 - pag. 3 ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti di quale Impresa designata per Parte_2 la Lombardia alla Rappresentanza del Fondo di Garanzia Vittime Della Strada, in quanto infondata ...”
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 18.12.2024, considerata la causa suscettibile di essere definita sull'eccezione preliminare della convenuta, le parti rassegnavano le conclusioni e discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc, sicché il giudice si riservava di depositare la sentenza.
I motivi della decisione
Alle pagine 1 e 2 del doc. 6 dell'attrice (e del doc. 1 della convenuta), cioè nel provvedimento del
2.11.2019 con cui il Pubblico ministero chiese l'archiviazione del procedimento a carico di indagato pei delitti previsti dagli aa. 590 bis e ter del codice penale, si legge Persona_1 fra l'altro:
<< che la persona offesa lamenta lesioni provocate dall'investimento subito nel parcheggio di un centro commerciale;
che, sulla base degli elementi forniti dalla querelante, l'attività d'indagine dei Carabinieri della Stazione di Limbiate si concentrava su un furgone bianco avente iniziali della targa "BM", asseritamente datosi alla fuga immediatamente dopo
l'investimento nei pressi del parcheggio del — Centro Commerciale;
Parte_3 che, in particolare, il sistema di rilevamento targhe denominato "LINCE" mostrava in orario compatibile con l'investimento il passaggio di un solo furgone bianco targato BM763HX, in uscita dal sovrappasso del Centro Commerciale " ; Parte_3 all'esito dell'attività d'indagine tale mezzo risultava verosimilmente in uso all'odierno indagato;
che, tuttavia, le sommarie informazioni raccolte da , teste oculare del Testimone_2 sinistro, portavano ad escludere la responsabilità del in quanto la Parte_5 donna riferiva che sul mezzo responsabile dell'investimento erano salite diverse persone di nazionalità straniera >>
Non risulta prodotto dalle parti l'eventuale provvedimento di archiviazione, e nondimeno la stessa attrice, nella prima memoria conferma che “i militari intervenuti, dopo aver escusso le persone presenti sul posto, venivano a conoscenza che il veicolo datosi alla fuga era un furgone bianco con iniziali di targa *BM*”, ciò che del resto si rinviene nella comunicazione di notizia di reato datata 28.6.2018, inviata dai Carabinieri di Limbiate alla Procura della Repubblica di Milano, rinvenibile nella congerie di eterogenei documenti prodotti, come unico file di novantacinque
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19669 / 2024 - pag. 4 pagine (prive di indice), sia dall'attrice sia dalla convenuta, precisamente alla pag. 6.
In quella comunicazione, invero, i Carabinieri riferiscono che “le persone presenti sul posto” avevano loro dichiarato appunto che il veicolo “datosi alla fuga era un furgone bianco avente iniziali di targa *BM*”, cioè il furgone targato BM 763 HX, furgone la cui responsabilità civile, al tempo del sinistro, era incontestatamente garantita dalla soc. . Parte_6
Considerato che dal sistema di rilevamento LINCE risulta che un solo furgone transitò in uscita dal sovrappasso alle ore 21.56 (e rilevato che non v'è contestazione sul fatto che Parte_3 quell'unico furgone fosse bianco), risulta francamente inspiegabile il motivo per cui l'attrice abbia fatto propri i dubbi che, in proposito, le aveva manifestato l'assicuratore di quel veicolo.
È appena il caso, d'altro canto, di sottolineare che la richiesta di archiviazione in sede penale
(richiesta del cui esito, peraltro, l'attrice neppure ha ritenuto necessario dare conto in questo procedimento) si fonda unicamente sull'incertezza dell'identificazione della persona fisica che si trovava alla guida del predetto furgone bianco al momento del sinistro, ma ciò non può avere nessuna rilevanza rispetto alla responsabilità civile, posto che gli elementi, oggettivi e univoci, sopra illustrati costituiscono ben più che indizi e sono certamente sufficienti per identificare il veicolo responsabile secondo la stessa prospettazione dell'attrice.
In conclusione, deve riconoscersi che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta è del tutto fondata, dal che discende inevitabilmente il rigetto della domanda proposta contro l'impresa designata dal FGVS malgrado fosse stato agevolmente (non solo identificabile, bensì pure) identificato il veicolo che, secondo le stesse allegazioni attoree, si rese responsabile del sinistro in questione, veicolo per il quale esisteva incontestatamente una copertura assicurativa.
Non è inutile ricordare che, diversamente da quanto opina l'attrice (a pag. 4 della prima memoria), non spettava certo alla convenuta l'onere di estendere il contraddittorio al terzo assicuratore del predetto veicolo, bensì -a tutto concedere- tale facoltà avrebbe dovuto essere esercitata dalla stessa attrice in seguito alla costituzione e alle difese della convenuta, in ciò assorbito il fatto che l'attrice avrebbe invece dovuto sin dall'inizio citare la soc. quale assicuratore dell'unico Parte_6 veicolo identificato, spettando al più a quest'ultima l'onere di resistere alla domanda indicando elementi oggettivi idonei a far ritenere che il veicolo responsabile del fatto fosse (o almeno potesse concretamente essere) un altro.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19669 / 2024 - pag. 5 applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, nonché della mancanza della fase istruttoria.
Trattandosi di domanda che -come si è detto- appariva assolutamente infondata sin dall'inizio, dev'essere inoltre disposta la revoca del patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente concesso all'attrice dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di MILANO nella seduta del 15/2/2024 (N.
2024/585).
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta;
(2) respinge pertanto la domanda dell'attrice ; Parte_1
(3) revoca l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato;
(4) pone a carico dell'attrice le spese di lite della convenuta soc. liquidate in Parte_2
EUR 3.500,00 oltre spese generali, CPA e IVA.
Così deciso il giorno 13 gennaio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19669 / 2024 - pag. 6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 19669 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. ZAFFARONI MIRKO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. BENFATTO SANDRO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - accertato che la signora a Parte_1 causa dell'investimento stradale del 12 febbraio 2018, da veicolo non identificato, ha subito un danno, come meglio descritto in narrativa, quantificabile in euro 55.300,50, oltre spese sostenute e al lucro cessante per euro 2.580,81, oltre interessi e rivalutazione, o quella maggiore o minore somma dovesse emergere in corso di causa, per l'effetto condannare
l'odierna convenuta al risarcimento di tale danno in suo favore”
La convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta quale Impresa designata per conto del Parte_2
Fondo di Garanzia Vittime della Strada per tutti i motivi indicati nel presente atto e previa ogni più opportuna declaratoria del caso. NEL MERITO: Respingere … ogni domanda
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19669 / 2024 - pag. 1 formulata dall'attrice nei confronti di quale Impresa designata per la Parte_2
Lombardia alla Rappresentanza del Fondo di Garanzia Vittime Della Strada, in quanto infondata ...”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 27.5.2024, l'attrice -provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato- esponeva che:
• “il 12 febbraio 2018 alle ore 22.00, presso il parcheggio del Parte_3
di Limbiate, veniva investita in retromarcia da un furgone bianco non
[...] identificato”;
• sul luogo erano intervenuti i carabinieri di Solaro;
• a seguito della denuncia querela presentata dall'attrice il 16 marzo 2018 era stato aperto un procedimento penale durante il quale “veniva segnalato quale veicolo “presunto” investitore il furgone targato BM763HX” che tuttavia “da un primo esame risultava privo di copertura assicurativa valida” mentre in seguito era risultato che alla data del sinistro quel veicolo era invece garantito dalla sicché la Controparte_2 CP_1
(compagnia in precedenza designata dal FGVS) aveva comunicato che alla luce della circostanza emersa essa era priva di legittimazione passiva;
• d'altro canto, richiesta del risarcimento, la soc. l'aveva negato “ritenendo non CP_3 provato il coinvolgimento del veicolo assicurato”;
• il sinistro aveva causato all'attrice lesioni con conseguente danno biologico stimato, da una perizia di parte, in 124 giorni di inabilità temporanea e postumi permanenti tra il 13 e il 14 per cento, sicché “il danno subito dalla signora ammonta ad euro 55.300,50, oltre Pt_1 spese sostenute per euro 527,91”;
• inoltre “l'azienda Visiant Next S.p.a., della quale la signora era dipendente, Pt_1 comunicava alla lavoratrice che a causa delle assenze per malattia, sono state liquidate competenze in misura inferiore per un importo complessivo lordo di euro 725,00”.
L'attrice pertanto concludeva chiedendo la condanna della convenuta, impresa designata dal Fondo di garanzia, al risarcimento del danno “quantificabile in euro 55.300,50, oltre spese sostenute e al lucro cessante per euro 2.580,81, oltre interessi e rivalutazione”.
La società convenuta si costituiva con comparsa depositata il 20.9.2024 nella quale:
• eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, giacché il sinistro non era stato
“causato effettivamente da un veicolo non identificato”, come emergeva dal fascicolo delle indagini relative al procedimento penale RGNR 23071/2019 mod. 21 – Milano (già
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19669 / 2024 - pag. 2 rubricato al RGNR 37899/2018 mod. 44) che aveva “identificato il veicolo che avrebbe investito la sig. e, precisamente, … furgone tg. BM763HX ripreso dalle telecamere Pt_1 del centro commerciale nell'immediatezza dell'evento”, anche sulla scorta della testimonianza resa dalla signora che “riusciva a indicare quale veicolo investitore il Tes_1 furgone con targa che iniziava con le lettere “BM” e, dalle telecamere del centro commerciale emergeva che l'unico furgone con una targa che cominciava con quelle lettere era il furgone tg. BM763HX di proprietà del sig. e assicurato;
CP_4 CP_3
• la circostanza che il procedimento penale per lesioni nel quale era indagato Per_1
cioè uno degli utilizzatori del furgone, fosse stato archiviato “non prova in alcun
[...] modo … che il veicolo investitore non fosse stato identificato. Infatti, il procedimento fu archiviato solo e soltanto perché la Procura non fu in grado di provare chi conducesse il furgone al momento del sinistro del 12.2.2018”, e ciò in quanto “come confermato dal proprietario dello stesso furgone, il sig. ai Carabinieri di Cologno Parte_4
Monzese nel verbale di sommarie informazioni del 29.9.20218: “in qualche occasione il
è stato utilizzato da qualche operaio per lavoro” (quindi compatibile con quanto si CP_5 legge nel decreto di archiviazione laddove la teste sig.ra avrebbe visto salire sul Tes_1 furgone diverse persone di nazionalità straniera) e non era poi in grado di riferire se il cugino o i suoi operai fossero mai stati al di Limbiate”; Per_1 Parte_3
• il , inoltre, come risultava dal verbale di sommarie informazioni del 21.6.2019, Per_1 aveva dichiarato: “voglio precisare che il furgone veniva utilizzato oltre che da me e
anche dal padre che abita a Vimodrone (MI)” di modo che il giorno del Pt_4 Per_2 sinistro, 12.2.2018, “il furgone tg. BM763HX poteva essere in uso a diverse persone, così rendendo impossibile l'accertamento dell'effettivo utilizzatore in quella data”;
• mancava quindi un fatto costitutivo del diritto azionato dall'attrice ex art. 283 lettera a) Cod. Ass. e la convenuta, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, chiedeva quindi di poter precisare le conclusioni;
• la convenuta peraltro contestava anche l'an anche a proposito della ricostruzione del fatto, in quanto mancava la prova della dinamica del sinistro e della responsabilità dell'autoveicolo: invero, gli accertamenti svolti dai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro non avevano individuato nessun testimone che avesse visto il sinistro né alcun furgone che avesse investito l'attrice;
• la convenuta contestava infine anche la misura del risarcimento richiesto. La convenuta quindi concludeva chiedendo “IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: Accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta quale Impresa Parte_2 designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per tutti i motivi indicati nel presente atto e previa ogni più opportuna declaratoria del caso. NEL MERITO: Respingere …
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19669 / 2024 - pag. 3 ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti di quale Impresa designata per Parte_2 la Lombardia alla Rappresentanza del Fondo di Garanzia Vittime Della Strada, in quanto infondata ...”
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 18.12.2024, considerata la causa suscettibile di essere definita sull'eccezione preliminare della convenuta, le parti rassegnavano le conclusioni e discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc, sicché il giudice si riservava di depositare la sentenza.
I motivi della decisione
Alle pagine 1 e 2 del doc. 6 dell'attrice (e del doc. 1 della convenuta), cioè nel provvedimento del
2.11.2019 con cui il Pubblico ministero chiese l'archiviazione del procedimento a carico di indagato pei delitti previsti dagli aa. 590 bis e ter del codice penale, si legge Persona_1 fra l'altro:
<< che la persona offesa lamenta lesioni provocate dall'investimento subito nel parcheggio di un centro commerciale;
che, sulla base degli elementi forniti dalla querelante, l'attività d'indagine dei Carabinieri della Stazione di Limbiate si concentrava su un furgone bianco avente iniziali della targa "BM", asseritamente datosi alla fuga immediatamente dopo
l'investimento nei pressi del parcheggio del — Centro Commerciale;
Parte_3 che, in particolare, il sistema di rilevamento targhe denominato "LINCE" mostrava in orario compatibile con l'investimento il passaggio di un solo furgone bianco targato BM763HX, in uscita dal sovrappasso del Centro Commerciale " ; Parte_3 all'esito dell'attività d'indagine tale mezzo risultava verosimilmente in uso all'odierno indagato;
che, tuttavia, le sommarie informazioni raccolte da , teste oculare del Testimone_2 sinistro, portavano ad escludere la responsabilità del in quanto la Parte_5 donna riferiva che sul mezzo responsabile dell'investimento erano salite diverse persone di nazionalità straniera >>
Non risulta prodotto dalle parti l'eventuale provvedimento di archiviazione, e nondimeno la stessa attrice, nella prima memoria conferma che “i militari intervenuti, dopo aver escusso le persone presenti sul posto, venivano a conoscenza che il veicolo datosi alla fuga era un furgone bianco con iniziali di targa *BM*”, ciò che del resto si rinviene nella comunicazione di notizia di reato datata 28.6.2018, inviata dai Carabinieri di Limbiate alla Procura della Repubblica di Milano, rinvenibile nella congerie di eterogenei documenti prodotti, come unico file di novantacinque
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19669 / 2024 - pag. 4 pagine (prive di indice), sia dall'attrice sia dalla convenuta, precisamente alla pag. 6.
In quella comunicazione, invero, i Carabinieri riferiscono che “le persone presenti sul posto” avevano loro dichiarato appunto che il veicolo “datosi alla fuga era un furgone bianco avente iniziali di targa *BM*”, cioè il furgone targato BM 763 HX, furgone la cui responsabilità civile, al tempo del sinistro, era incontestatamente garantita dalla soc. . Parte_6
Considerato che dal sistema di rilevamento LINCE risulta che un solo furgone transitò in uscita dal sovrappasso alle ore 21.56 (e rilevato che non v'è contestazione sul fatto che Parte_3 quell'unico furgone fosse bianco), risulta francamente inspiegabile il motivo per cui l'attrice abbia fatto propri i dubbi che, in proposito, le aveva manifestato l'assicuratore di quel veicolo.
È appena il caso, d'altro canto, di sottolineare che la richiesta di archiviazione in sede penale
(richiesta del cui esito, peraltro, l'attrice neppure ha ritenuto necessario dare conto in questo procedimento) si fonda unicamente sull'incertezza dell'identificazione della persona fisica che si trovava alla guida del predetto furgone bianco al momento del sinistro, ma ciò non può avere nessuna rilevanza rispetto alla responsabilità civile, posto che gli elementi, oggettivi e univoci, sopra illustrati costituiscono ben più che indizi e sono certamente sufficienti per identificare il veicolo responsabile secondo la stessa prospettazione dell'attrice.
In conclusione, deve riconoscersi che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta è del tutto fondata, dal che discende inevitabilmente il rigetto della domanda proposta contro l'impresa designata dal FGVS malgrado fosse stato agevolmente (non solo identificabile, bensì pure) identificato il veicolo che, secondo le stesse allegazioni attoree, si rese responsabile del sinistro in questione, veicolo per il quale esisteva incontestatamente una copertura assicurativa.
Non è inutile ricordare che, diversamente da quanto opina l'attrice (a pag. 4 della prima memoria), non spettava certo alla convenuta l'onere di estendere il contraddittorio al terzo assicuratore del predetto veicolo, bensì -a tutto concedere- tale facoltà avrebbe dovuto essere esercitata dalla stessa attrice in seguito alla costituzione e alle difese della convenuta, in ciò assorbito il fatto che l'attrice avrebbe invece dovuto sin dall'inizio citare la soc. quale assicuratore dell'unico Parte_6 veicolo identificato, spettando al più a quest'ultima l'onere di resistere alla domanda indicando elementi oggettivi idonei a far ritenere che il veicolo responsabile del fatto fosse (o almeno potesse concretamente essere) un altro.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19669 / 2024 - pag. 5 applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, nonché della mancanza della fase istruttoria.
Trattandosi di domanda che -come si è detto- appariva assolutamente infondata sin dall'inizio, dev'essere inoltre disposta la revoca del patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente concesso all'attrice dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di MILANO nella seduta del 15/2/2024 (N.
2024/585).
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta;
(2) respinge pertanto la domanda dell'attrice ; Parte_1
(3) revoca l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato;
(4) pone a carico dell'attrice le spese di lite della convenuta soc. liquidate in Parte_2
EUR 3.500,00 oltre spese generali, CPA e IVA.
Così deciso il giorno 13 gennaio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19669 / 2024 - pag. 6