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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 699/2021 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del 20.5.2025, svolta a trattazione scritta, con rinuncia della parte appellante costituita alla concessione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Grassi Parte_1 C.F._1
), presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo, 355 - C.F._2
Email_1
APPELLANTE
E
), rapp.to e difeso in primo grado dagli avv.ti Paolo de Controparte_1 C.F._3
Silva ( ) e Gaetano Gargiulo ( , domiciliatari in CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
1 Napoli Via A. d'Isernia n. 20 - - Email_2
Email_3
APPELLATO - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4913/2020 del 10/07/2020 del Tribunale di Napoli, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 10/02/2021 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione proposta da CP_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso, nei suoi confronti, ad istanza del per l'importo di
[...] Pt_1 euro 13.848,00, oltre interessi e spese, portato da due assegni bancari dell'importo di €. 6.924,00 ciascuno, rimasti insoluti, che il ricorrente assumeva essergli stati rilasciati dal in corrispettivo CP_1 delle prestazioni professionali di geometra rese in suo favore.
Con l'atto di opposizione il eccepiva che il rapporto causale sotteso alla emissione degli CP_1 assegni fosse, in realtà, una garanzia impropria, concessa per la rateizzazione dell'importo dovuto non al ma alla ditta Guerra Costruzioni di Di Gioia Rita, in corrispettivo dell'appalto di opere con essa Pt_1 stipulato per la ristrutturazione di una sua unità immobiliare.
Gli assegni erano stati consegnati al direttore tecnico dell'azienda, a garanzia del pagamento del Pt_1 prezzo dell'appalto (pari a complessivi “euro 45.000, da corrispondersi ratealmente per il residuo importo di euro 13.848”: così in sentenza), e lasciati impagati a causa dell'interruzione del versamento delle rate pattuite, in segno di non accettazione delle opere eseguite e per i ritardi maturati.
L'opponente spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti ed evocava contestualmente in giudizio la ditta Guerra Costruzioni di Gioia Rita, che rimaneva contumace.
resisteva all'opposizione; eccepiva l'irritualità della diretta evocazione in giudizio del Parte_1 terzo, in assenza di preventiva autorizzazione del giudice;
deduceva il valore di atto di ricognizione di debito di natura confessoria degli assegni sottoscritti dal , e l'infondatezza della domanda CP_1 riconvenzionale, poiché fondata su accertamenti tecnici svolti in assenza di contraddittorio.
La causa, istruita con prova testimoniale e c.t.u., veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale riteneva non contestato e, pertanto, provato che l'opponente aveva commissionato alla ditta Guerra Costruzioni l'appalto dei lavori, cui l'opposto aveva partecipato in
2 qualità di direttore tecnico, e che, dunque, alla richiesta di pagamento delle somme portate dagli assegni poteva legittimamente opporre l'eccezione di inesatto adempimento delle opere commesse. CP_1
E poiché l'espletata c.t.u. aveva consentito di accertare i vizi delle opere eseguite, la somma dovuta dall'appaltatore poteva, in definitiva, compensarsi con il credito del committente per il ripristino.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia. Ha chiesto rimettersi la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., ritenendo errate le determinazioni assunte dal giudice di prime cure “in ordine alla declaratoria di perfezionamento del contraddittorio in assenza della ditta Costruzioni di Di Pt_1
Gioia Rita evocata irritualmente in giudizio”.
Nel merito ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Radicatasi la lite, l'appellato è rimasto contumace. Controparte_1
La ditta Guerra Costruzioni di Di Gioia Rita non è stata evocata in lite nella presente fase di gravame.
Mutati la Sezione ed il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata, svolta in modalità cartolare;
quindi, sulle rinnovate conclusioni dell'appellante, che ha rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata riservata in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Col primo motivo l'appellante chiede rimettersi la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. sul presupposto che la decisione impugnata sarebbe gravata da errore preliminare consistente nell'aver ritenuto il
Giudice di prime cure integro e regolare il contraddittorio verso il terzo evocato direttamente in giudizio all'atto della formalizzazione della opposizione.
In buona sostanza, reiterando l'eccezione di irritualità della chiamata in causa del terzo (la ditta Pt_1
Costruzioni di Di Gioia Rita), già formulata in primo grado - sul presupposto che l'opponente aveva l'onere di chiedere preliminarmente al giudice di essere autorizzato alla chiamata del terzo ex art. 269
c.p.c., anziché citarlo direttamente - l'appellante ritiene integrata un'ipotesi di rimessione al primo giudice in ragione della non corretta instaurazione del contraddittorio.
Il motivo è inammissibile.
3 L'appellante aveva agito in monitorio deducendo un proprio credito professionale, e azionando due titoli bancari a suo dire consegnatigli in pagamento della prestazione intellettuale resa, rimasti insoluti.
Rispetto a tale prospettazione l'opponente aveva dedotto che i titoli erano stati consegnati a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione di cui l'opposto non era titolare, trattandosi del prezzo dell'appalto stipulato con la ditta Guerra Costruzioni di Di Gioia Rita, di cui il era direttore Pt_1 tecnico.
Aveva, pertanto, chiamato in causa la ditta, proponendo, nei suoi confronti, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in ragione dei vizi e ritardi delle opere.
Siffatta prospettazione era stata negata dall'opposto, che, nella propria comparsa di costituzione, aveva ribadito la fondatezza della pretesa azionata in monitorio, chiedendo rigettarsi l'opposizione.
Egli aveva, dunque, sostanzialmente sostenuto la titolarità del credito azionato e, per l'effetto, e conseguentemente, l'estraneità al giudizio della ditta Guerra Costruzioni di Di Gioia Rita.
Non può, pertanto, dolersi dell'irritualità della chiamata in causa del terzo, che, se avesse avuto interesse a coinvolgere nel giudizio, avrebbe potuto, di propria iniziativa, chiedere al giudice di essere autorizzato a citare, in conseguenza delle difese svolte dall'opponente (convenuto in sede sostanziale) (cfr. Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021).
In ogni caso, il Tribunale ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio con la ditta che Pt_1 ha qualificato contumace, cosicché non ricorre alcuna delle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 354
c.p.c., a tenore del quale la rimessione è consentita quando il giudice d'appello “riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte”, non certo quando la citazione del terzo è stata eseguita irritualmente.
Si duole, poi, l'appellante dell'erronea valutazione dei fatti con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione e decadenza dalla garanzia per i vizi delle opere eseguite.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la comunicazione con la quale erano contestati i vizi seguiva di ben sedici mesi la scrittura privata di consegna delle opere.
Lamenta, inoltre, l'erronea affermazione di responsabilità dell'appaltatore in merito ai vizi delle opere, e afferma che le doglianze del “non erano procedibili ed accoglibili poiché imputabili, esclusivamente o in CP_1 buona compartecipazione, allo stesso committente che si è assunto la responsabilità dell'omessa progettazione e della
4 carenza di assistenza tecnica ex parte ed ancora, in sede di ripristino, di omissione di prova documentale” (cfr. appello, pag. 13).
Anche le esposte doglianze sono inammissibili.
Il svolge, in sostanza, difese che confermano il suo difetto di titolarità del credito azionato in Pt_1 monitorio, da un lato, assumendo l'esecuzione delle opere a regola d'arte da parte dell'appaltatore - così confermando che il credito aveva causa nell'appalto concluso con la ditta e non nelle prestazioni professionali asseritamente rese - dall'altro, ipotizzando contra se una “omessa progettazione” e una
“carenza di assistenza tecnica”, posto che, come detto, egli aveva allegato di aver maturato in credito in virtù dei servigi di geometra resi.
In conclusione, l'appellante non chiarisce i termini e le modalità dei rapporti intrattenuti con l'opponente, né l'origine del credito portato dagli assegni, né le ragioni che lo legittimano a richiedere il pagamento delle somme portate dai titoli.
Egli, anzi, implicitamente smentisce la tesi della scaturigine del credito dalle prestazioni professionali rese, difendendo la corretta esecuzione dell'appalto, e in tal modo riconducendo il credito alla ditta e non alla sua persona, e comunque non precisando in virtù di quale attività vanterebbe il diritto a percepire le relative somme.
Non è ultroneo rammentare che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c., che conserva, in tale fase, la qualità di attore in senso sostanziale.
Né l'appellante può invocare, a riscontro della pretesa azionata, la valenza degli assegni quali promesse di pagamento.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, ai sensi ai sensi dell'art. 1988 cc. “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”
La promessa di pagamento, quindi, non rende astratta l'obbligazione ma determina un'inversione dell'onere della prova in ordine alla natura del rapporto fondamentale.
Inversione che non impedisce la proposizione di eccezioni relative al rapporto fondamentale, una volta che lo stesso sia stato individuato e provato, come nel caso di specie allegato dall'opponente, che ha
5 negato il rapporto professionale intercorso con il e dedotto la dazione degli assegni a garanzia Pt_1 del pagamento di un debito contratto nei confronti di terzi (la ditta appaltatrice).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore doglianza in ordine al governo delle spese di lite contenuto nella sentenza gravata.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali del presente grado di giudizio, stante la contumacia di parte appellata.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Nulla per spese;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 22.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 699/2021 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del 20.5.2025, svolta a trattazione scritta, con rinuncia della parte appellante costituita alla concessione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Grassi Parte_1 C.F._1
), presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo, 355 - C.F._2
Email_1
APPELLANTE
E
), rapp.to e difeso in primo grado dagli avv.ti Paolo de Controparte_1 C.F._3
Silva ( ) e Gaetano Gargiulo ( , domiciliatari in CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
1 Napoli Via A. d'Isernia n. 20 - - Email_2
Email_3
APPELLATO - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4913/2020 del 10/07/2020 del Tribunale di Napoli, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 10/02/2021 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione proposta da CP_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso, nei suoi confronti, ad istanza del per l'importo di
[...] Pt_1 euro 13.848,00, oltre interessi e spese, portato da due assegni bancari dell'importo di €. 6.924,00 ciascuno, rimasti insoluti, che il ricorrente assumeva essergli stati rilasciati dal in corrispettivo CP_1 delle prestazioni professionali di geometra rese in suo favore.
Con l'atto di opposizione il eccepiva che il rapporto causale sotteso alla emissione degli CP_1 assegni fosse, in realtà, una garanzia impropria, concessa per la rateizzazione dell'importo dovuto non al ma alla ditta Guerra Costruzioni di Di Gioia Rita, in corrispettivo dell'appalto di opere con essa Pt_1 stipulato per la ristrutturazione di una sua unità immobiliare.
Gli assegni erano stati consegnati al direttore tecnico dell'azienda, a garanzia del pagamento del Pt_1 prezzo dell'appalto (pari a complessivi “euro 45.000, da corrispondersi ratealmente per il residuo importo di euro 13.848”: così in sentenza), e lasciati impagati a causa dell'interruzione del versamento delle rate pattuite, in segno di non accettazione delle opere eseguite e per i ritardi maturati.
L'opponente spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti ed evocava contestualmente in giudizio la ditta Guerra Costruzioni di Gioia Rita, che rimaneva contumace.
resisteva all'opposizione; eccepiva l'irritualità della diretta evocazione in giudizio del Parte_1 terzo, in assenza di preventiva autorizzazione del giudice;
deduceva il valore di atto di ricognizione di debito di natura confessoria degli assegni sottoscritti dal , e l'infondatezza della domanda CP_1 riconvenzionale, poiché fondata su accertamenti tecnici svolti in assenza di contraddittorio.
La causa, istruita con prova testimoniale e c.t.u., veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale riteneva non contestato e, pertanto, provato che l'opponente aveva commissionato alla ditta Guerra Costruzioni l'appalto dei lavori, cui l'opposto aveva partecipato in
2 qualità di direttore tecnico, e che, dunque, alla richiesta di pagamento delle somme portate dagli assegni poteva legittimamente opporre l'eccezione di inesatto adempimento delle opere commesse. CP_1
E poiché l'espletata c.t.u. aveva consentito di accertare i vizi delle opere eseguite, la somma dovuta dall'appaltatore poteva, in definitiva, compensarsi con il credito del committente per il ripristino.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia. Ha chiesto rimettersi la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., ritenendo errate le determinazioni assunte dal giudice di prime cure “in ordine alla declaratoria di perfezionamento del contraddittorio in assenza della ditta Costruzioni di Di Pt_1
Gioia Rita evocata irritualmente in giudizio”.
Nel merito ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Radicatasi la lite, l'appellato è rimasto contumace. Controparte_1
La ditta Guerra Costruzioni di Di Gioia Rita non è stata evocata in lite nella presente fase di gravame.
Mutati la Sezione ed il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata, svolta in modalità cartolare;
quindi, sulle rinnovate conclusioni dell'appellante, che ha rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata riservata in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Col primo motivo l'appellante chiede rimettersi la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. sul presupposto che la decisione impugnata sarebbe gravata da errore preliminare consistente nell'aver ritenuto il
Giudice di prime cure integro e regolare il contraddittorio verso il terzo evocato direttamente in giudizio all'atto della formalizzazione della opposizione.
In buona sostanza, reiterando l'eccezione di irritualità della chiamata in causa del terzo (la ditta Pt_1
Costruzioni di Di Gioia Rita), già formulata in primo grado - sul presupposto che l'opponente aveva l'onere di chiedere preliminarmente al giudice di essere autorizzato alla chiamata del terzo ex art. 269
c.p.c., anziché citarlo direttamente - l'appellante ritiene integrata un'ipotesi di rimessione al primo giudice in ragione della non corretta instaurazione del contraddittorio.
Il motivo è inammissibile.
3 L'appellante aveva agito in monitorio deducendo un proprio credito professionale, e azionando due titoli bancari a suo dire consegnatigli in pagamento della prestazione intellettuale resa, rimasti insoluti.
Rispetto a tale prospettazione l'opponente aveva dedotto che i titoli erano stati consegnati a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione di cui l'opposto non era titolare, trattandosi del prezzo dell'appalto stipulato con la ditta Guerra Costruzioni di Di Gioia Rita, di cui il era direttore Pt_1 tecnico.
Aveva, pertanto, chiamato in causa la ditta, proponendo, nei suoi confronti, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in ragione dei vizi e ritardi delle opere.
Siffatta prospettazione era stata negata dall'opposto, che, nella propria comparsa di costituzione, aveva ribadito la fondatezza della pretesa azionata in monitorio, chiedendo rigettarsi l'opposizione.
Egli aveva, dunque, sostanzialmente sostenuto la titolarità del credito azionato e, per l'effetto, e conseguentemente, l'estraneità al giudizio della ditta Guerra Costruzioni di Di Gioia Rita.
Non può, pertanto, dolersi dell'irritualità della chiamata in causa del terzo, che, se avesse avuto interesse a coinvolgere nel giudizio, avrebbe potuto, di propria iniziativa, chiedere al giudice di essere autorizzato a citare, in conseguenza delle difese svolte dall'opponente (convenuto in sede sostanziale) (cfr. Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021).
In ogni caso, il Tribunale ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio con la ditta che Pt_1 ha qualificato contumace, cosicché non ricorre alcuna delle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 354
c.p.c., a tenore del quale la rimessione è consentita quando il giudice d'appello “riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte”, non certo quando la citazione del terzo è stata eseguita irritualmente.
Si duole, poi, l'appellante dell'erronea valutazione dei fatti con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione e decadenza dalla garanzia per i vizi delle opere eseguite.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la comunicazione con la quale erano contestati i vizi seguiva di ben sedici mesi la scrittura privata di consegna delle opere.
Lamenta, inoltre, l'erronea affermazione di responsabilità dell'appaltatore in merito ai vizi delle opere, e afferma che le doglianze del “non erano procedibili ed accoglibili poiché imputabili, esclusivamente o in CP_1 buona compartecipazione, allo stesso committente che si è assunto la responsabilità dell'omessa progettazione e della
4 carenza di assistenza tecnica ex parte ed ancora, in sede di ripristino, di omissione di prova documentale” (cfr. appello, pag. 13).
Anche le esposte doglianze sono inammissibili.
Il svolge, in sostanza, difese che confermano il suo difetto di titolarità del credito azionato in Pt_1 monitorio, da un lato, assumendo l'esecuzione delle opere a regola d'arte da parte dell'appaltatore - così confermando che il credito aveva causa nell'appalto concluso con la ditta e non nelle prestazioni professionali asseritamente rese - dall'altro, ipotizzando contra se una “omessa progettazione” e una
“carenza di assistenza tecnica”, posto che, come detto, egli aveva allegato di aver maturato in credito in virtù dei servigi di geometra resi.
In conclusione, l'appellante non chiarisce i termini e le modalità dei rapporti intrattenuti con l'opponente, né l'origine del credito portato dagli assegni, né le ragioni che lo legittimano a richiedere il pagamento delle somme portate dai titoli.
Egli, anzi, implicitamente smentisce la tesi della scaturigine del credito dalle prestazioni professionali rese, difendendo la corretta esecuzione dell'appalto, e in tal modo riconducendo il credito alla ditta e non alla sua persona, e comunque non precisando in virtù di quale attività vanterebbe il diritto a percepire le relative somme.
Non è ultroneo rammentare che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c., che conserva, in tale fase, la qualità di attore in senso sostanziale.
Né l'appellante può invocare, a riscontro della pretesa azionata, la valenza degli assegni quali promesse di pagamento.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, ai sensi ai sensi dell'art. 1988 cc. “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”
La promessa di pagamento, quindi, non rende astratta l'obbligazione ma determina un'inversione dell'onere della prova in ordine alla natura del rapporto fondamentale.
Inversione che non impedisce la proposizione di eccezioni relative al rapporto fondamentale, una volta che lo stesso sia stato individuato e provato, come nel caso di specie allegato dall'opponente, che ha
5 negato il rapporto professionale intercorso con il e dedotto la dazione degli assegni a garanzia Pt_1 del pagamento di un debito contratto nei confronti di terzi (la ditta appaltatrice).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore doglianza in ordine al governo delle spese di lite contenuto nella sentenza gravata.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali del presente grado di giudizio, stante la contumacia di parte appellata.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Nulla per spese;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 22.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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