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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/06/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 3803/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
22/03/2025
DA nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro FREDDO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
celebrato il 24/06/2000 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Sona (VR) (atto n. 20 - parte II - serie A - anno
2000), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I ricorrenti dichiarano che le figlie Persona_1 Persona_2 [...] ono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_3 Persona_4 pertanto, concordemente, chiedono di revocare, già a partire dalla mensilità successiva al deposito del ricorso, il contributo al mantenimento delle figlie di euro
600,00 mensili attualmente a carico di e a favore di Parte_2 CP_1
[...] in forza del provvedimento del 26/10/2020 della Corte d'Appello di
[...]
Venezia.
3) I ricorrenti, conseguentemente, chiedono che l'obbligo di pagamento diretto del suddetto assegno di mantenimento, posto a carico del terzo datore di lavoro di con sede a Oppeano (VR), via Controparte_2
Sabbioni, n. 9 -, venga revocato dal Tribunale con la sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio e cessi di produrre effetti già a partire dalla mensilità successiva al deposito del ricorso, rinunciando espressamente con Parte_1 la sottoscrizione dello stesso ricorso, al suddetto pagamento e a qualsivoglia azione nei confronti del datore di lavoro.
4) Dare atto che i coniugi hanno adeguati redditi propri, sono economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo per il proprio mantenimento e\o per altro titolo o ragione.
5) Le spese legali del presente giudizio sono interamente a carico di Parte_2
[...]
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 03/06/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3
N. 3803/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
22/03/2025
DA nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro FREDDO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
celebrato il 24/06/2000 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Sona (VR) (atto n. 20 - parte II - serie A - anno
2000), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I ricorrenti dichiarano che le figlie Persona_1 Persona_2 [...] ono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_3 Persona_4 pertanto, concordemente, chiedono di revocare, già a partire dalla mensilità successiva al deposito del ricorso, il contributo al mantenimento delle figlie di euro
600,00 mensili attualmente a carico di e a favore di Parte_2 CP_1
[...] in forza del provvedimento del 26/10/2020 della Corte d'Appello di
[...]
Venezia.
3) I ricorrenti, conseguentemente, chiedono che l'obbligo di pagamento diretto del suddetto assegno di mantenimento, posto a carico del terzo datore di lavoro di con sede a Oppeano (VR), via Controparte_2
Sabbioni, n. 9 -, venga revocato dal Tribunale con la sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio e cessi di produrre effetti già a partire dalla mensilità successiva al deposito del ricorso, rinunciando espressamente con Parte_1 la sottoscrizione dello stesso ricorso, al suddetto pagamento e a qualsivoglia azione nei confronti del datore di lavoro.
4) Dare atto che i coniugi hanno adeguati redditi propri, sono economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo per il proprio mantenimento e\o per altro titolo o ragione.
5) Le spese legali del presente giudizio sono interamente a carico di Parte_2
[...]
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 03/06/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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