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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/10/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata impresa nelle persone dei magistrati: dr.ssa NN OT Presidente dr.ssa AN RI Consigliere rel. dr.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado di appello con atto di citazione notificato in data
19.11.2024
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Legario, Federico Fossanova e
GI EN ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Milano, Via Montenapoleone n. 21, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
pag. 1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
NT VI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via
Vincenzo TI n. 8, giusta procura in atti
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: cause di responsabilità vs. gli organi amministrativi e di controllo.
Ripetizione indebito.
Conclusioni
Per Parte_1
“In via preliminare: si eccepisce l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale proposto dall'Avv.
con atto depositato in data 10 febbraio 2025, ossia oltre il termine CP_1
perentorio di legge, che scadeva in data 7 febbraio 2025 e in ogni caso infondato in fatto e in diritto.
Nel merito, in via principale:
Riformulare parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano, sezione XV Civile specializzata in materia di impresa, n. 4325/2024, R.G. 8477/2021 del 19 aprile 2024 per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento delle domande dell'odierno appellante, accertare e dichiarare: la responsabilità sociale risarcitoria e professionale dell'Avv. e per CP_1
l'effetto condannare l'Avv. al risarcimento del danno da quantificarsi in CP_1
via equitativa, in misura almeno pari alla somma degli importi complessivamente versati dalla società all'Avv. , pari ad Euro 150.150,23, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso, e in via subordinata rispetto all'eccezione preliminare di rito, l'appello incidentale è infondato in fatto e in diritto.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente argomentare e dedurre.
In ogni caso: pag. 2 con vittoria di spese e compensi, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : CP_1
“Nel merito in via principale
- rigettare l'appello proposto da con conferma della sentenza n. Parte_1
4325/2024 del Tribunale di Milano;
In accoglimento dell'appello incidentale
- Riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 4325/2024 R.G.
8477/2021 del 19 aprile 2024, per le ragioni esposte in narrativa, nella parte in cui ha provveduto a respingere la domanda riconvenzionale proposta dall' Avv. CP_1
e condannare la al risarcimento del danno ex art. 2598, n.1, cod. civ. Parte_1
per atti di concorrenza sleale;
- Riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano n.4325/2024, R.G.
8477/2021 del 19 aprile 2024, per le ragioni esposte in narrativa, nella parte in cui non ha provveduto in ordine alla domanda di risarcimento proposta dall' Avv. CP_1
e condannare la al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96,
[...] Parte_1
1°comma, c.p.c. e/o all'indennità prevista ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c. in somma da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
In ogni caso
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria
- con riserva di ulteriore argomentare e dedurre.”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
pag. 3 (già , società operante nel campo della Parte_1 Controparte_2
consulenza economica, aziendale, finanziaria e legale, conveniva in giudizio l'avv.
AU AR (socia fondatrice, titolare del 60% del capitale sociale), il di lei compagno
Avv. (già presidente del C.d.A. nel corso dell'anno 2020) e CP_1 [...]
Controparte_3
L'attrice esponeva in fatto che:
- l'Avv. aveva indebitamente precipito dalla società la complessiva somma CP_1
di euro 150.150,23 per prestazioni di consulenza legale fatturate, ma mai eseguite;
- il predetto convenuto, in qualità di locatore, aveva altresì incamerato dall'attrice la complessiva somma di euro 42.000 a titolo di canoni di locazione per immobili di cui la società non aveva in realtà mai goduto;
- in data 1° luglio 2020 l'Avv. aveva indebitamente ottenuto la CP_1
registrazione a proprio nome, in qualità di cessionario, del marchio
Cardiadvisory di titolarità della società attrice, benché non vi fosse stato alcun atto di cessione del marchio da parte della Parte_1
- l'Avv. aveva successivamente trasferito il predetto marchio ad una CP_1
società di nuova costituzione, denominata anch'essa Controparte_2
- il convenuto, inoltre, con la complicità della compagna avv. AU AR (che avrebbe poi ceduto alla terza la propria quota del 60%), aveva CP_4
ottenuto dall'assemblea dei soci il mutamento di denominazione della società dapprima in Cardi Capital e, poi, in quella attuale di Parte_1
- la nuova società sfruttando l'equivoco derivante Controparte_2
dall'utilizzo del medesimo marchio un tempo appartenuto alla società attrice, si era presentata al mercato come società operante in continuità con la Parte_1
sviandone la clientela;
- in particolare, il cliente Art & Luxury S.a.r.l., con il quale la società attrice aveva concluso un contratto di due diligence per un corrispettivo di euro 80.000, era pag. 4 stato fraudolentemente dirottato verso la nuova (poi divenuta Controparte_2
. Controparte_3
La società attrice concludeva, dunque, domandando, previo accertamento della responsabilità sociale dell'amministratore Avv. ai sensi dell'art. 2476 CP_1
c.c., nonché di e dell'avv. AU AR ai Controparte_3
sensi dell'art. 2600 c.c., la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito, da liquidarsi anche in via equitativa.
Si costituivano uno actu l'Avv. l'avv. AU AR e CP_1 [...]
eccependo quanto segue: Controparte_3
- che la società attrice era stata costituita allo scopo di ampliare l'attività dello studio legale dell'avv. grazie ai legami millantati dai due soci di CP_1
minoranza (sig.ri e ) con l'ente associativo CP_5 CP_6 CP_4
- che fallito il progetto a causa dell'abbandono dell'avv. (che si era defilato CP_1
dall'impresa già nell'ottobre 2020), i soci avevano deliberato il cambio di nominativo al fine di sganciare la società dalla notorietà del nome dell'Avv.
ormai completamente estraneo all'attività sociale;
CP_1
- che la registrazione del marchio Cardiadvisory a nome della società era stata frutto di un mero errore, atteso che nella domanda di registrazione veniva indicato come titolare effettivo l'Avv. personalmente che, infatti, si era CP_1
fatto carico delle relative spese;
- che di tale circostanza la società attrice era ben consapevole, tanto da aver riconosciuto all'Avv. una remunerazione del 4% per l'uso del marchio;
CP_1
- che l'Avv. aveva regolarmente eseguito le prestazioni professionali CP_1
fatturate, nonché consentito alla società attrice l'effettivo godimento dei locali per i quali aveva percepito i canoni di locazione;
- che, quanto allo sviamento del cliente Art & Luxury S.a.r.l., la responsabilità era da attribuirsi esclusivamente al socio di minoranza che aveva sottoscritto CP_5
il contratto di consulenza a nome “ ”, dopo che la società aveva Controparte_2
pag. 5 già mutato la sua denominazione sociale in Cardi Capital, falsificando la firma dell'avv. CP_1
- che, al contrario, era stata la società attrice ad aver commesso atti di concorrenza sleale nei confronti dell'avv. , continuando ad utilizzare la precedente CP_1
denominazione, così appropriandosi dei vantaggi derivanti dall'uso del marchio
“Cardiadvisory”.
I convenuti concludevano quindi domandando, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di al Parte_1
risarcimento ex art. 2598 nn. 1 e 2 c.c. dei danni patiti dall'avv. CP_1
Parte convenuta domandava altresì l'accertamento della responsabilità aggravata dell'attrice ai sensi dell'art. 96, commi 1 e/o 3 c.p.c.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4325/2024, rigettava tutte le domande proposte in via principale dalla società attrice, nonché la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, condannando prevalentemente soccombente, al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal Tribunale a fondamento del proprio convincimento:
- la domanda relativa alla percezione di compensi professionali sine titulo deve essere riqualificata in termini di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (non avendo parte attrice allegato un vero e proprio atto distrattivo da parte dell'allora
Presidente del C.d.a., Avv. ); CP_1
- era quindi la società attrice, in qualità di solvens, a dover dimostrare la natura indebita del pagamento eseguìto (e, dunque, a dover provare il mancato espletamento, da parte dell'avv. , delle prestazioni professionali oggetto CP_1
delle fatture contestate);
- tuttavia, non ha assolto siffatto onere probatorio;
al contrario, il Parte_1
convenuto aveva prodotto documentazione relativa ai contratti e alla pag. 6 corrispondenza intrattenuta con i diversi clienti della società attrice indicati nelle fatture;
- era dimostrato per tabulas come avesse effettivamente goduto Parte_1
degli immobili di proprietà dell'avv. , per i quali questi aveva percepito i CP_1
canoni di locazione;
- vi era parimenti prova documentale del fatto che il titolare effettivo del marchio
Cardiadvisory fosse l'Avv. , e che il trasferimento di esso in suo favore CP_1
fosse intervenuto con il consenso della società attrice;
- la rottura del rapporto con la Art & Luxury non era in alcun modo imputabile a condotte scorrette dell'avv. , quanto, piuttosto, al contegno fraudolento CP_1
del socio di minoranza che aveva celato alla cliente la fuoriuscita dalla CP_5
società dell'Avv. CP_1
- quanto alla domanda riconvenzionale, difettava la prova del concreto pregiudizio patito dal convenuto per effetto dell'indebito utilizzo, da parte della società attrice, del marchio patronimico di titolarità dell'Avv. . CP_1
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame censurando Parte_1
unicamente il capo di sentenza con cui il Tribunale ha disatteso le doglianze attoree in punto di indebita percezione di compensi professionali da parte dell'avv. . CP_1
Nella prospettazione di parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricondotto la domanda nell'alveo dell'art. 2033 c.c., finendo con l'imporre alla società attrice un onere probatorio del tutto estraneo alla reale natura dell'azione esercitata.
Ed invero la condotta contestata all'Avv. integrerebbe un'ipotesi di mala gestio CP_1
ex art. 2476 c.c. (risolvendosi, di fatto, in una gestione infedele e dannosa del patrimonio sociale in violazione dei principi di corretta amministrazione), nonché un inadempimento al contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con la società.
In entrambi i casi verrebbe in rilievo un'ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale, con la conseguenza che sulla società attrice sarebbe gravato unicamente l'onere di pag. 7 dimostrare la sussistenza delle violazioni contestate (prova che avrebbe Parte_1
fornito attraverso la produzione della documentazione attestante il pagamento delle fatture contestate), spettando al convenuto la prova – rimasta inevasa – del positivo espletamento delle prestazioni fatturate.
Parte appellante ha dunque concluso domandando, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento della responsabilità sociale e professionale dell'avv. CP_1
con conseguente condanna del medesimo al risarcimento del danno, quantificato in misura non inferiore ad euro 150.150,23 (pari all'importo dei compensi professionali percepiti).
Si è costituito l'Avv. contestando quanto ex adverso dedotto e instando CP_1
per il rigetto del gravame avversario.
In particolare, l'Avv. ha dedotto: CP_1
- che il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda attorea in termini di ripetizione di indebito;
le fatture contestate, infatti, erano state regolarmente approvate dall'allora Amministratore Delegato della società (sig. e Per_1
materialmente pagate dal sig. (amministratore del conto corrente sociale), CP_5
sicché non sarebbe stata in alcun modo configurabile, nei suoi confronti, un'ipotesi distrattiva;
- che, conseguentemente, gravava sulla società l'onere di dimostrare il carattere indebito dei pagamenti, onere rimasto disatteso nel caso di specie;
- che sarebbe del tutto pretestuoso il tentativo di ricondurre la domanda in esame nell'alveo della responsabilità sociale dell'amministratore. L'art. 2746 c.c. presuppone, infatti, un mal governo dei poteri gestori, ma l'Avv. , per CP_1
espressa previsione statuaria, rivestiva, all'epoca dei pagamenti, la qualifica di
Presidente del C.d.a. senza poteri di amministrazione e gestione;
- che, in ogni caso, l'Avv. aveva documentalmente dimostrato di aver CP_1
effettivamente svolto attività di consulenza professionale in favore dei clienti indicati nelle fatture oggetto di contestazione. pag. 8 Parte appellata ha altresì proposto appello incidentale, articolando due motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello incidentale, parte appellata ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale per difetto di prova del danno. Nella prospettazione di parte appellata, l'allora convenuto avrebbe invece puntualmente documentato un pregiudizio per complessivi euro 100.000, derivanti dalla perdita di due contratti di due diligence
(uno dal valore di 80.000 euro e l'altro dal valore di 20.000 euro), stipulati con il cliente Art & Luxury s.r.l.
Con il secondo motivo di appello incidentale, l'appellato ha lamentato il fatto che il
Tribunale, pur avendo riconosciuto la temerarietà delle pretese avversarie, abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dall'allora convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 2.4.2025, il difensore di parte appellante ha eccepito la tardività dell'appello incidentale dell'Avv. , perché proposto con comparsa di CP_1
costituzione depositata solo in data 10.2.2025 e, dunque, oltre i venti giorni antecedenti all'udienza di prima comparizione, fissata nell'atto di citazione in appello al 28.2.2025.
All'esito, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. all'1.10.205, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di tardività del gravame incidentale sollevata da alla prima udienza di comparizione. Parte_1
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 343 e 347 c.p.c. l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, almeno venti giorni prima dell'udienza di pag. 9 comparizione fissata nell'atto di citazione ovvero dell'udienza differita con decreto ex art. 349 bis co. 2 c.p.c.
Ebbene con decreto ex art. 349bis c.p.c., reso in data 27.11.2024, il Presidente di sezione ha differito la data dell'udienza di prima comparizione del presente giudizio di appello – originariamente indicata nell'atto di citazione al 28.2.2025 – al 2.4.2025 (nel rispetto del termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 349bis c.p.c.).
Il termine per la proposizione dell'appello incidentale sarebbe scaduto, dunque, solo in data 13.3.2025 (venti giorni prima dell'udienza differita con decreto ex art 349 bis
c.p.c.), sicché la comparsa di costituzione dell'Avv. depositata il 10.2.2025, si CP_1
rivela del tutto tempestiva.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno sia il capo di sentenza che ha escluso un'indebita percezione di somme da parte dell'Avv.
a titolo di canoni di locazione, sia quello che ha disatteso le doglianze attoree CP_1
in punto di distrazione e usurpazione del marchio Cardiadvisory.
Parimenti ha acquisito carattere di definitività il capo di sentenza che ha escluso un'ipotesi di concorrenza sleale per sviamento di clientela con riferimento alla vicenda che vedeva coinvolta la società Art & Luxury s.r.l.
L'odierna appellante, infatti, ha prestato acquiescenza rispetto a siffatte statuizioni, limitando l'impugnazione al solo capo di sentenza che ha respinto l'addebito mosso nei confronti dell'Avv. in relazione all'indebita percezione di somme per CP_1
compensi professionali.
Al netto delle censure mosse in sede di gravame incidentale, il thema decidendum del presente giudizio deve, quindi, intendersi circoscritto a tale questione.
Tanto premesso, passando all'esame dell'appello principale si osserva quanto segue.
Parte appellante si duole che il Tribunale abbia riqualificato la domanda afferente ai compensi professionali in termini di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., ancorché la società attrice avesse espressamente promosso nei confronti dell'Avv. CP_1
pag. 10 un'azione di responsabilità sociale ai sensi dell'art. 2476 c.c., con tutto ciò che ne consegue in punto di ripartizione dell'onere probatorio.
La censura non può trovare accoglimento.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del potere di riqualificazione giuridica dei fatti espressamente attribuito al giudice dall'art. 113 c.p.c.
Ed invero, la censura afferente alla pretesa percezione sine titulo di compensi professionali, per come articolata dalla stessa società attrice, non appare idonea a configurare un atto di mala gestio, di cui non vengono tratteggiati gli estremi, in termini di inadempimento dei doveri incombenti all'avv. nella sua qualità di CP_1
amministratore; la relativa riconduzione nell'alveo di applicazione dell'art. 2033 c.c. si rivela, quindi, del tutto condivisibile.
Non vi è dubbio, a tale proposito, che la distrazione di somme appartenenti al patrimonio sociale sia condotta potenzialmente foriera di responsabilità sociale per l'amministratore che vi abbia dato causa, trattandosi, all'evidenza, di atto contrario ai doveri di corretta gestione sociale imposti dalla legge.
Ma altrettanto indubbio è che, nel caso di specie, non ha mai neanche Parte_1
allegato la ricorrenza di un'ipotesi distrattiva a carico dell'avv. nella sua CP_1
specifica qualità di amministratore: la società, in altri termini, non ha individuato l'Avv. come autore materiale degli spostamenti patrimoniali in suo favore;
al contrario CP_1
ha sempre riconosciuto che l'odierno appellato fosse privo di deleghe ad operare sul conto corrente sociale e che, pertanto, i pagamenti contestati fossero stati regolarmente deliberati ed attuati dal soggetto all'uopo preposto, e cioè l'amministratore delegato sig. Per_1
Ciò di cui la società si è doluta è unicamente il fatto che i pagamenti de quibus – regolarmente autorizzati dall'Amministratore delegato – fossero avvenuti in ragione di prestazioni professionali in realtà mai espletate;
la doglianza attiene, dunque, all'assenza di una valida causa giustificatrice del pagamento, che è appunto ciò che caratterizza la fattispecie disciplinata dall'art. 2033 c.c., proponibile nei confronti dell'accipiens. pag. 11 In tutt'altra posizione si sarebbe trovato, invece, il solvens, cui poteva semmai addebitarsi la responsabilità di aver proceduto all'erogazione.
Non a caso, d'altronde, la società ha più volte qualificato tali pagamenti come pagamenti “sine titulo”, espressione comunemente utilizzata per riferirsi proprio agli indebiti oggettivi.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha fatto applicazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio sancite dall'art. 2697 c.c., giungendo, per l'effetto, al rigetto delle doglienze attoree.
Costituisce, infatti, principio di diritto consolidato quello per cui “in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cfr. ex multis Cass n. 29855/2022; Cass. n. 30713/2018).
Spettava, dunque, all'attrice dimostrare che l'Avv. non avesse Parte_1 CP_1
realmente espletato le attività di consulenza per le quali aveva ottenuto il complessivo corrispettivo di euro 150.150,23.
Siffatto onere probatorio è rimasto tuttavia inevaso.
L'odierna appellante, infatti, si è limitata a produrre in giudizio le fatture emesse dall'Avv. per le proprie prestazioni professionali, nonché documentazione CP_1
attestante il relativo pagamento tramite bonifico bancario (Cfr. doc. 4 fascicolo primo grado . Parte_1
Tale produzione documentale è tuttavia idonea a dimostrare unicamente l'avvenuto pagamento in favore dell'Avv. (circostanza, oltretutto, mai contestata da CP_1
controparte), ma non anche la natura indebita dell'esborso.
Di contro l'odierno appellato, pur non gravato dal relativo onere probatorio, ha prodotto in giudizio la corrispondenza intercorsa con i clienti indicati nelle fatture contestate (Ki group s.r.l., Impresa Edile Carli, Abramo Customer Care Spa e FT
Service), nonché documentazione idonea ad attestare l'effettivo svolgimento di un'attività di consulenza tanto legale (redazione di atti, pareri, note informative, partecipazioni a riunioni), quanto relazionale (apertura di canali di interlocuzione con pag. 12 istituti di credito per l'accesso a finanziamenti agevolati e per il mantenimento delle linee di credito in essere) (Cfr. docc. 10- 15 fascicolo primo grado ). CP_1
Per queste ragioni merita condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice, rilevato il difetto di prova circa l'asserita assenza della causa debendi dei pagamenti contestati, ha rigettato la domanda attorea.
L'appello principale deve, quindi, essere rigettato.
Parimenti infondato si rivela l'appello incidentale proposto dall'Avv. . CP_1
Relativamente al primo motivo, si osserva quanto segue.
L'appellante incidentale si duole del fatto che il Tribunale abbia rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'allora convenuto in via riconvenzionale per difetto di prova del danno.
Nella prospettazione dell'impugnante, al contrario, il danno sarebbe stato puntualmente allegato e provato, a pag. 29 della propria comparsa di costituzione, nella misura di euro 100.000, pari al complessivo importo dei due contratti di due diligence sottoscritti, rispettivamente dalla società – già all'epoca Cardi Controparte_2
capital S.r.l. – (per euro 80.000) e dallo studio legale (per euro 20.000) con la CP_1
società poi sfumati in conseguenza della condotta commerciale Controparte_7
scorretta tenuta dal socio CP_5
La doglianza non può trovare accoglimento per difetto di legittimazione passiva di
[...]
Parte_1
Nella stessa prospettazione dell'impugnante incidentale, la rottura dei rapporti commerciali con è da imputarsi esclusivamente alla condotta Controparte_7
scorretta tenuta personalmente dal socio Tale circostanza, oltretutto, è stata CP_5
accertata anche dal Tribunale con statuizione divenuta ormai definitiva (stante l'assenza di gravame sia principale che incidentale sul punto). Il riferimento, in particolare, è alle pagg. 13-14 sella sentenza di primo grado ove si legge: “La rottura del rapporto della Art & Luxury con la società attrice è, quindi, frutto della condotta commerciale estremamente scorretta tenuta dal nel tentativo di proseguire il CP_5
pag. 13 rapporto di consulenza celando la rottura dei rapporti con l'avv. che era, CP_1
invece, considerato dalla cliente la figura determinante della sua scelta.”
Considerato che il sig. risultava privo di qualsivoglia potere di rappresentanza CP_5
della società, non veniva certo in rilievo un'ipotesi di immedesimazione organica, con la conseguenza che l'azione risarcitoria avrebbe potuto essere esperita esclusivamente nei confronti del socio personalmente.
Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, infatti, la rappresentanza della società competeva unicamente al Presidente del CDA e ai singoli consiglieri delegati (Cfr. doc. 2 fascicolo primo grado attrice), ma il sig. come emergente dall'atto costitutivo parimenti CP_5
prodotto in giudizio, non rivestiva, all'epoca dei fatti, la carica di membro del
Consiglio di amministrazione, il quale risultava composto esclusivamente dai soci e . CP_1 Per_1 CP_6
A ciò si aggiunga che, quanto meno con riferimento ad uno dei due contratti di due diligence (quello dal valore di euro 80.000), difetta altresì la legittimazione attiva.
È lo stesso avv. infatti, ad aver allegato che tale contratto era stato stipulato CP_1
dalla con la società attrice. L'unico soggetto legittimato a dolersi Controparte_7
della relativa risoluzione sarebbe stata, dunque, la società C Capital service. Non a caso, infatti, l'odierna appellante principale aveva avanzato una domanda risarcitoria sul punto, ancorché rigettata dal giudice di prime cure con accertamento divenuto ormai definitivo.
Ad abundantiam si osserva ulteriormente che, pur prescindendo dalla legittimazione, la doglianza si rivelerebbe, comunque, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Ed invero la condotta illecita fonte della responsabilità risarcitoria invocata dall'allora convenuto con la domanda riconvenzionale non afferiva in alcun modo al comportamento scorretto del sig. bensì all'asserita appropriazione di pregi CP_8
realizzata dalla società attrice mediante il perdurante utilizzo del marchio patronimico
CardiAdvisory successivamente al cambio di denominazione.
L'allora convenuto non aveva in quella sede– come correttamente rilevato dal
Tribunale– quantificato il danno asseritamente patito, tant'è che ne aveva domandato pag. 14 la liquidazione in via equitativa. A pag. 42 della comparsa di costituzione si legge infatti: “Vorrà dunque l'adito Tribunale condannare a pagare all'avv. Parte_1
una somma, equitativamente determinata, ritenuta di giustizia, anche all'esito CP_1
dell'istruttoria”
Il riferimento ai due contratti di due diligence – contenuto a pag. 29 della comparsa di costituzione (e quindi in punto dell'atto ampiamente antecedente alla domanda riconvenzionale, trattata solo alle pagg. 40 e ss della comparsa) – aveva il solo fine di sconfessare le doglianze attoree in punto di concorrenza sleale. Ma nessuna azione risarcitoria era stata in quella sede formulata con riferimento alla perdita degli accordi commerciali con la con la conseguenza che la domanda di Controparte_7
risarcimento oggi avanzata per complessivi euro 100.000 si appalesa del tutto nuova e, come tale, inammissibile.
Infondato, infine, si rivela anche il secondo motivo di appello incidentale relativo all'omessa condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Ed invero, pur avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sul punto, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La norma, infatti, rispondendo, nell'interpretazione avvallata da Corte Cost. n.
152/2016, ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento, al pari della fattispecie disciplinata dal comma 1 della succitata disposizione, della mala fede o colpa grave della parte soccombente, per integrare le quali non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, postulandosi l'ipotesi, non ricorrente nella specie, di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria impostazione difensiva (Cass. Civ. Sezioni Unite 9912/2018; 21570/2012).
Alla luce delle ampie considerazioni sin qui svolte, sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati;
ne consegue l'integrale conferma della sentenza n.
4325/2024 del Tribunale di Milano.
pag. 15 L'esito complessivo della lite, che ha visto una soccombenza reciproca di ambo le parti, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte sia di che di dell'ulteriore Parte_1 CP_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- rigetta l'appello principale di Parte_1
- rigetta l'appello incidentale di;
CP_1
- per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 4325/2024 del Tribunale di
Milano;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento a carico di e Parte_1 CP_1
di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
AN RI NN OT
pag. 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata impresa nelle persone dei magistrati: dr.ssa NN OT Presidente dr.ssa AN RI Consigliere rel. dr.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado di appello con atto di citazione notificato in data
19.11.2024
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Legario, Federico Fossanova e
GI EN ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Milano, Via Montenapoleone n. 21, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
pag. 1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
NT VI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via
Vincenzo TI n. 8, giusta procura in atti
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: cause di responsabilità vs. gli organi amministrativi e di controllo.
Ripetizione indebito.
Conclusioni
Per Parte_1
“In via preliminare: si eccepisce l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale proposto dall'Avv.
con atto depositato in data 10 febbraio 2025, ossia oltre il termine CP_1
perentorio di legge, che scadeva in data 7 febbraio 2025 e in ogni caso infondato in fatto e in diritto.
Nel merito, in via principale:
Riformulare parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano, sezione XV Civile specializzata in materia di impresa, n. 4325/2024, R.G. 8477/2021 del 19 aprile 2024 per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento delle domande dell'odierno appellante, accertare e dichiarare: la responsabilità sociale risarcitoria e professionale dell'Avv. e per CP_1
l'effetto condannare l'Avv. al risarcimento del danno da quantificarsi in CP_1
via equitativa, in misura almeno pari alla somma degli importi complessivamente versati dalla società all'Avv. , pari ad Euro 150.150,23, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso, e in via subordinata rispetto all'eccezione preliminare di rito, l'appello incidentale è infondato in fatto e in diritto.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente argomentare e dedurre.
In ogni caso: pag. 2 con vittoria di spese e compensi, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : CP_1
“Nel merito in via principale
- rigettare l'appello proposto da con conferma della sentenza n. Parte_1
4325/2024 del Tribunale di Milano;
In accoglimento dell'appello incidentale
- Riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 4325/2024 R.G.
8477/2021 del 19 aprile 2024, per le ragioni esposte in narrativa, nella parte in cui ha provveduto a respingere la domanda riconvenzionale proposta dall' Avv. CP_1
e condannare la al risarcimento del danno ex art. 2598, n.1, cod. civ. Parte_1
per atti di concorrenza sleale;
- Riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano n.4325/2024, R.G.
8477/2021 del 19 aprile 2024, per le ragioni esposte in narrativa, nella parte in cui non ha provveduto in ordine alla domanda di risarcimento proposta dall' Avv. CP_1
e condannare la al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96,
[...] Parte_1
1°comma, c.p.c. e/o all'indennità prevista ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c. in somma da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
In ogni caso
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria
- con riserva di ulteriore argomentare e dedurre.”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
pag. 3 (già , società operante nel campo della Parte_1 Controparte_2
consulenza economica, aziendale, finanziaria e legale, conveniva in giudizio l'avv.
AU AR (socia fondatrice, titolare del 60% del capitale sociale), il di lei compagno
Avv. (già presidente del C.d.A. nel corso dell'anno 2020) e CP_1 [...]
Controparte_3
L'attrice esponeva in fatto che:
- l'Avv. aveva indebitamente precipito dalla società la complessiva somma CP_1
di euro 150.150,23 per prestazioni di consulenza legale fatturate, ma mai eseguite;
- il predetto convenuto, in qualità di locatore, aveva altresì incamerato dall'attrice la complessiva somma di euro 42.000 a titolo di canoni di locazione per immobili di cui la società non aveva in realtà mai goduto;
- in data 1° luglio 2020 l'Avv. aveva indebitamente ottenuto la CP_1
registrazione a proprio nome, in qualità di cessionario, del marchio
Cardiadvisory di titolarità della società attrice, benché non vi fosse stato alcun atto di cessione del marchio da parte della Parte_1
- l'Avv. aveva successivamente trasferito il predetto marchio ad una CP_1
società di nuova costituzione, denominata anch'essa Controparte_2
- il convenuto, inoltre, con la complicità della compagna avv. AU AR (che avrebbe poi ceduto alla terza la propria quota del 60%), aveva CP_4
ottenuto dall'assemblea dei soci il mutamento di denominazione della società dapprima in Cardi Capital e, poi, in quella attuale di Parte_1
- la nuova società sfruttando l'equivoco derivante Controparte_2
dall'utilizzo del medesimo marchio un tempo appartenuto alla società attrice, si era presentata al mercato come società operante in continuità con la Parte_1
sviandone la clientela;
- in particolare, il cliente Art & Luxury S.a.r.l., con il quale la società attrice aveva concluso un contratto di due diligence per un corrispettivo di euro 80.000, era pag. 4 stato fraudolentemente dirottato verso la nuova (poi divenuta Controparte_2
. Controparte_3
La società attrice concludeva, dunque, domandando, previo accertamento della responsabilità sociale dell'amministratore Avv. ai sensi dell'art. 2476 CP_1
c.c., nonché di e dell'avv. AU AR ai Controparte_3
sensi dell'art. 2600 c.c., la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito, da liquidarsi anche in via equitativa.
Si costituivano uno actu l'Avv. l'avv. AU AR e CP_1 [...]
eccependo quanto segue: Controparte_3
- che la società attrice era stata costituita allo scopo di ampliare l'attività dello studio legale dell'avv. grazie ai legami millantati dai due soci di CP_1
minoranza (sig.ri e ) con l'ente associativo CP_5 CP_6 CP_4
- che fallito il progetto a causa dell'abbandono dell'avv. (che si era defilato CP_1
dall'impresa già nell'ottobre 2020), i soci avevano deliberato il cambio di nominativo al fine di sganciare la società dalla notorietà del nome dell'Avv.
ormai completamente estraneo all'attività sociale;
CP_1
- che la registrazione del marchio Cardiadvisory a nome della società era stata frutto di un mero errore, atteso che nella domanda di registrazione veniva indicato come titolare effettivo l'Avv. personalmente che, infatti, si era CP_1
fatto carico delle relative spese;
- che di tale circostanza la società attrice era ben consapevole, tanto da aver riconosciuto all'Avv. una remunerazione del 4% per l'uso del marchio;
CP_1
- che l'Avv. aveva regolarmente eseguito le prestazioni professionali CP_1
fatturate, nonché consentito alla società attrice l'effettivo godimento dei locali per i quali aveva percepito i canoni di locazione;
- che, quanto allo sviamento del cliente Art & Luxury S.a.r.l., la responsabilità era da attribuirsi esclusivamente al socio di minoranza che aveva sottoscritto CP_5
il contratto di consulenza a nome “ ”, dopo che la società aveva Controparte_2
pag. 5 già mutato la sua denominazione sociale in Cardi Capital, falsificando la firma dell'avv. CP_1
- che, al contrario, era stata la società attrice ad aver commesso atti di concorrenza sleale nei confronti dell'avv. , continuando ad utilizzare la precedente CP_1
denominazione, così appropriandosi dei vantaggi derivanti dall'uso del marchio
“Cardiadvisory”.
I convenuti concludevano quindi domandando, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di al Parte_1
risarcimento ex art. 2598 nn. 1 e 2 c.c. dei danni patiti dall'avv. CP_1
Parte convenuta domandava altresì l'accertamento della responsabilità aggravata dell'attrice ai sensi dell'art. 96, commi 1 e/o 3 c.p.c.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4325/2024, rigettava tutte le domande proposte in via principale dalla società attrice, nonché la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, condannando prevalentemente soccombente, al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal Tribunale a fondamento del proprio convincimento:
- la domanda relativa alla percezione di compensi professionali sine titulo deve essere riqualificata in termini di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (non avendo parte attrice allegato un vero e proprio atto distrattivo da parte dell'allora
Presidente del C.d.a., Avv. ); CP_1
- era quindi la società attrice, in qualità di solvens, a dover dimostrare la natura indebita del pagamento eseguìto (e, dunque, a dover provare il mancato espletamento, da parte dell'avv. , delle prestazioni professionali oggetto CP_1
delle fatture contestate);
- tuttavia, non ha assolto siffatto onere probatorio;
al contrario, il Parte_1
convenuto aveva prodotto documentazione relativa ai contratti e alla pag. 6 corrispondenza intrattenuta con i diversi clienti della società attrice indicati nelle fatture;
- era dimostrato per tabulas come avesse effettivamente goduto Parte_1
degli immobili di proprietà dell'avv. , per i quali questi aveva percepito i CP_1
canoni di locazione;
- vi era parimenti prova documentale del fatto che il titolare effettivo del marchio
Cardiadvisory fosse l'Avv. , e che il trasferimento di esso in suo favore CP_1
fosse intervenuto con il consenso della società attrice;
- la rottura del rapporto con la Art & Luxury non era in alcun modo imputabile a condotte scorrette dell'avv. , quanto, piuttosto, al contegno fraudolento CP_1
del socio di minoranza che aveva celato alla cliente la fuoriuscita dalla CP_5
società dell'Avv. CP_1
- quanto alla domanda riconvenzionale, difettava la prova del concreto pregiudizio patito dal convenuto per effetto dell'indebito utilizzo, da parte della società attrice, del marchio patronimico di titolarità dell'Avv. . CP_1
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame censurando Parte_1
unicamente il capo di sentenza con cui il Tribunale ha disatteso le doglianze attoree in punto di indebita percezione di compensi professionali da parte dell'avv. . CP_1
Nella prospettazione di parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricondotto la domanda nell'alveo dell'art. 2033 c.c., finendo con l'imporre alla società attrice un onere probatorio del tutto estraneo alla reale natura dell'azione esercitata.
Ed invero la condotta contestata all'Avv. integrerebbe un'ipotesi di mala gestio CP_1
ex art. 2476 c.c. (risolvendosi, di fatto, in una gestione infedele e dannosa del patrimonio sociale in violazione dei principi di corretta amministrazione), nonché un inadempimento al contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con la società.
In entrambi i casi verrebbe in rilievo un'ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale, con la conseguenza che sulla società attrice sarebbe gravato unicamente l'onere di pag. 7 dimostrare la sussistenza delle violazioni contestate (prova che avrebbe Parte_1
fornito attraverso la produzione della documentazione attestante il pagamento delle fatture contestate), spettando al convenuto la prova – rimasta inevasa – del positivo espletamento delle prestazioni fatturate.
Parte appellante ha dunque concluso domandando, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento della responsabilità sociale e professionale dell'avv. CP_1
con conseguente condanna del medesimo al risarcimento del danno, quantificato in misura non inferiore ad euro 150.150,23 (pari all'importo dei compensi professionali percepiti).
Si è costituito l'Avv. contestando quanto ex adverso dedotto e instando CP_1
per il rigetto del gravame avversario.
In particolare, l'Avv. ha dedotto: CP_1
- che il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda attorea in termini di ripetizione di indebito;
le fatture contestate, infatti, erano state regolarmente approvate dall'allora Amministratore Delegato della società (sig. e Per_1
materialmente pagate dal sig. (amministratore del conto corrente sociale), CP_5
sicché non sarebbe stata in alcun modo configurabile, nei suoi confronti, un'ipotesi distrattiva;
- che, conseguentemente, gravava sulla società l'onere di dimostrare il carattere indebito dei pagamenti, onere rimasto disatteso nel caso di specie;
- che sarebbe del tutto pretestuoso il tentativo di ricondurre la domanda in esame nell'alveo della responsabilità sociale dell'amministratore. L'art. 2746 c.c. presuppone, infatti, un mal governo dei poteri gestori, ma l'Avv. , per CP_1
espressa previsione statuaria, rivestiva, all'epoca dei pagamenti, la qualifica di
Presidente del C.d.a. senza poteri di amministrazione e gestione;
- che, in ogni caso, l'Avv. aveva documentalmente dimostrato di aver CP_1
effettivamente svolto attività di consulenza professionale in favore dei clienti indicati nelle fatture oggetto di contestazione. pag. 8 Parte appellata ha altresì proposto appello incidentale, articolando due motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello incidentale, parte appellata ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale per difetto di prova del danno. Nella prospettazione di parte appellata, l'allora convenuto avrebbe invece puntualmente documentato un pregiudizio per complessivi euro 100.000, derivanti dalla perdita di due contratti di due diligence
(uno dal valore di 80.000 euro e l'altro dal valore di 20.000 euro), stipulati con il cliente Art & Luxury s.r.l.
Con il secondo motivo di appello incidentale, l'appellato ha lamentato il fatto che il
Tribunale, pur avendo riconosciuto la temerarietà delle pretese avversarie, abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dall'allora convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 2.4.2025, il difensore di parte appellante ha eccepito la tardività dell'appello incidentale dell'Avv. , perché proposto con comparsa di CP_1
costituzione depositata solo in data 10.2.2025 e, dunque, oltre i venti giorni antecedenti all'udienza di prima comparizione, fissata nell'atto di citazione in appello al 28.2.2025.
All'esito, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. all'1.10.205, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di tardività del gravame incidentale sollevata da alla prima udienza di comparizione. Parte_1
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 343 e 347 c.p.c. l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, almeno venti giorni prima dell'udienza di pag. 9 comparizione fissata nell'atto di citazione ovvero dell'udienza differita con decreto ex art. 349 bis co. 2 c.p.c.
Ebbene con decreto ex art. 349bis c.p.c., reso in data 27.11.2024, il Presidente di sezione ha differito la data dell'udienza di prima comparizione del presente giudizio di appello – originariamente indicata nell'atto di citazione al 28.2.2025 – al 2.4.2025 (nel rispetto del termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 349bis c.p.c.).
Il termine per la proposizione dell'appello incidentale sarebbe scaduto, dunque, solo in data 13.3.2025 (venti giorni prima dell'udienza differita con decreto ex art 349 bis
c.p.c.), sicché la comparsa di costituzione dell'Avv. depositata il 10.2.2025, si CP_1
rivela del tutto tempestiva.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno sia il capo di sentenza che ha escluso un'indebita percezione di somme da parte dell'Avv.
a titolo di canoni di locazione, sia quello che ha disatteso le doglianze attoree CP_1
in punto di distrazione e usurpazione del marchio Cardiadvisory.
Parimenti ha acquisito carattere di definitività il capo di sentenza che ha escluso un'ipotesi di concorrenza sleale per sviamento di clientela con riferimento alla vicenda che vedeva coinvolta la società Art & Luxury s.r.l.
L'odierna appellante, infatti, ha prestato acquiescenza rispetto a siffatte statuizioni, limitando l'impugnazione al solo capo di sentenza che ha respinto l'addebito mosso nei confronti dell'Avv. in relazione all'indebita percezione di somme per CP_1
compensi professionali.
Al netto delle censure mosse in sede di gravame incidentale, il thema decidendum del presente giudizio deve, quindi, intendersi circoscritto a tale questione.
Tanto premesso, passando all'esame dell'appello principale si osserva quanto segue.
Parte appellante si duole che il Tribunale abbia riqualificato la domanda afferente ai compensi professionali in termini di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., ancorché la società attrice avesse espressamente promosso nei confronti dell'Avv. CP_1
pag. 10 un'azione di responsabilità sociale ai sensi dell'art. 2476 c.c., con tutto ciò che ne consegue in punto di ripartizione dell'onere probatorio.
La censura non può trovare accoglimento.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del potere di riqualificazione giuridica dei fatti espressamente attribuito al giudice dall'art. 113 c.p.c.
Ed invero, la censura afferente alla pretesa percezione sine titulo di compensi professionali, per come articolata dalla stessa società attrice, non appare idonea a configurare un atto di mala gestio, di cui non vengono tratteggiati gli estremi, in termini di inadempimento dei doveri incombenti all'avv. nella sua qualità di CP_1
amministratore; la relativa riconduzione nell'alveo di applicazione dell'art. 2033 c.c. si rivela, quindi, del tutto condivisibile.
Non vi è dubbio, a tale proposito, che la distrazione di somme appartenenti al patrimonio sociale sia condotta potenzialmente foriera di responsabilità sociale per l'amministratore che vi abbia dato causa, trattandosi, all'evidenza, di atto contrario ai doveri di corretta gestione sociale imposti dalla legge.
Ma altrettanto indubbio è che, nel caso di specie, non ha mai neanche Parte_1
allegato la ricorrenza di un'ipotesi distrattiva a carico dell'avv. nella sua CP_1
specifica qualità di amministratore: la società, in altri termini, non ha individuato l'Avv. come autore materiale degli spostamenti patrimoniali in suo favore;
al contrario CP_1
ha sempre riconosciuto che l'odierno appellato fosse privo di deleghe ad operare sul conto corrente sociale e che, pertanto, i pagamenti contestati fossero stati regolarmente deliberati ed attuati dal soggetto all'uopo preposto, e cioè l'amministratore delegato sig. Per_1
Ciò di cui la società si è doluta è unicamente il fatto che i pagamenti de quibus – regolarmente autorizzati dall'Amministratore delegato – fossero avvenuti in ragione di prestazioni professionali in realtà mai espletate;
la doglianza attiene, dunque, all'assenza di una valida causa giustificatrice del pagamento, che è appunto ciò che caratterizza la fattispecie disciplinata dall'art. 2033 c.c., proponibile nei confronti dell'accipiens. pag. 11 In tutt'altra posizione si sarebbe trovato, invece, il solvens, cui poteva semmai addebitarsi la responsabilità di aver proceduto all'erogazione.
Non a caso, d'altronde, la società ha più volte qualificato tali pagamenti come pagamenti “sine titulo”, espressione comunemente utilizzata per riferirsi proprio agli indebiti oggettivi.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha fatto applicazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio sancite dall'art. 2697 c.c., giungendo, per l'effetto, al rigetto delle doglienze attoree.
Costituisce, infatti, principio di diritto consolidato quello per cui “in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cfr. ex multis Cass n. 29855/2022; Cass. n. 30713/2018).
Spettava, dunque, all'attrice dimostrare che l'Avv. non avesse Parte_1 CP_1
realmente espletato le attività di consulenza per le quali aveva ottenuto il complessivo corrispettivo di euro 150.150,23.
Siffatto onere probatorio è rimasto tuttavia inevaso.
L'odierna appellante, infatti, si è limitata a produrre in giudizio le fatture emesse dall'Avv. per le proprie prestazioni professionali, nonché documentazione CP_1
attestante il relativo pagamento tramite bonifico bancario (Cfr. doc. 4 fascicolo primo grado . Parte_1
Tale produzione documentale è tuttavia idonea a dimostrare unicamente l'avvenuto pagamento in favore dell'Avv. (circostanza, oltretutto, mai contestata da CP_1
controparte), ma non anche la natura indebita dell'esborso.
Di contro l'odierno appellato, pur non gravato dal relativo onere probatorio, ha prodotto in giudizio la corrispondenza intercorsa con i clienti indicati nelle fatture contestate (Ki group s.r.l., Impresa Edile Carli, Abramo Customer Care Spa e FT
Service), nonché documentazione idonea ad attestare l'effettivo svolgimento di un'attività di consulenza tanto legale (redazione di atti, pareri, note informative, partecipazioni a riunioni), quanto relazionale (apertura di canali di interlocuzione con pag. 12 istituti di credito per l'accesso a finanziamenti agevolati e per il mantenimento delle linee di credito in essere) (Cfr. docc. 10- 15 fascicolo primo grado ). CP_1
Per queste ragioni merita condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice, rilevato il difetto di prova circa l'asserita assenza della causa debendi dei pagamenti contestati, ha rigettato la domanda attorea.
L'appello principale deve, quindi, essere rigettato.
Parimenti infondato si rivela l'appello incidentale proposto dall'Avv. . CP_1
Relativamente al primo motivo, si osserva quanto segue.
L'appellante incidentale si duole del fatto che il Tribunale abbia rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'allora convenuto in via riconvenzionale per difetto di prova del danno.
Nella prospettazione dell'impugnante, al contrario, il danno sarebbe stato puntualmente allegato e provato, a pag. 29 della propria comparsa di costituzione, nella misura di euro 100.000, pari al complessivo importo dei due contratti di due diligence sottoscritti, rispettivamente dalla società – già all'epoca Cardi Controparte_2
capital S.r.l. – (per euro 80.000) e dallo studio legale (per euro 20.000) con la CP_1
società poi sfumati in conseguenza della condotta commerciale Controparte_7
scorretta tenuta dal socio CP_5
La doglianza non può trovare accoglimento per difetto di legittimazione passiva di
[...]
Parte_1
Nella stessa prospettazione dell'impugnante incidentale, la rottura dei rapporti commerciali con è da imputarsi esclusivamente alla condotta Controparte_7
scorretta tenuta personalmente dal socio Tale circostanza, oltretutto, è stata CP_5
accertata anche dal Tribunale con statuizione divenuta ormai definitiva (stante l'assenza di gravame sia principale che incidentale sul punto). Il riferimento, in particolare, è alle pagg. 13-14 sella sentenza di primo grado ove si legge: “La rottura del rapporto della Art & Luxury con la società attrice è, quindi, frutto della condotta commerciale estremamente scorretta tenuta dal nel tentativo di proseguire il CP_5
pag. 13 rapporto di consulenza celando la rottura dei rapporti con l'avv. che era, CP_1
invece, considerato dalla cliente la figura determinante della sua scelta.”
Considerato che il sig. risultava privo di qualsivoglia potere di rappresentanza CP_5
della società, non veniva certo in rilievo un'ipotesi di immedesimazione organica, con la conseguenza che l'azione risarcitoria avrebbe potuto essere esperita esclusivamente nei confronti del socio personalmente.
Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, infatti, la rappresentanza della società competeva unicamente al Presidente del CDA e ai singoli consiglieri delegati (Cfr. doc. 2 fascicolo primo grado attrice), ma il sig. come emergente dall'atto costitutivo parimenti CP_5
prodotto in giudizio, non rivestiva, all'epoca dei fatti, la carica di membro del
Consiglio di amministrazione, il quale risultava composto esclusivamente dai soci e . CP_1 Per_1 CP_6
A ciò si aggiunga che, quanto meno con riferimento ad uno dei due contratti di due diligence (quello dal valore di euro 80.000), difetta altresì la legittimazione attiva.
È lo stesso avv. infatti, ad aver allegato che tale contratto era stato stipulato CP_1
dalla con la società attrice. L'unico soggetto legittimato a dolersi Controparte_7
della relativa risoluzione sarebbe stata, dunque, la società C Capital service. Non a caso, infatti, l'odierna appellante principale aveva avanzato una domanda risarcitoria sul punto, ancorché rigettata dal giudice di prime cure con accertamento divenuto ormai definitivo.
Ad abundantiam si osserva ulteriormente che, pur prescindendo dalla legittimazione, la doglianza si rivelerebbe, comunque, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Ed invero la condotta illecita fonte della responsabilità risarcitoria invocata dall'allora convenuto con la domanda riconvenzionale non afferiva in alcun modo al comportamento scorretto del sig. bensì all'asserita appropriazione di pregi CP_8
realizzata dalla società attrice mediante il perdurante utilizzo del marchio patronimico
CardiAdvisory successivamente al cambio di denominazione.
L'allora convenuto non aveva in quella sede– come correttamente rilevato dal
Tribunale– quantificato il danno asseritamente patito, tant'è che ne aveva domandato pag. 14 la liquidazione in via equitativa. A pag. 42 della comparsa di costituzione si legge infatti: “Vorrà dunque l'adito Tribunale condannare a pagare all'avv. Parte_1
una somma, equitativamente determinata, ritenuta di giustizia, anche all'esito CP_1
dell'istruttoria”
Il riferimento ai due contratti di due diligence – contenuto a pag. 29 della comparsa di costituzione (e quindi in punto dell'atto ampiamente antecedente alla domanda riconvenzionale, trattata solo alle pagg. 40 e ss della comparsa) – aveva il solo fine di sconfessare le doglianze attoree in punto di concorrenza sleale. Ma nessuna azione risarcitoria era stata in quella sede formulata con riferimento alla perdita degli accordi commerciali con la con la conseguenza che la domanda di Controparte_7
risarcimento oggi avanzata per complessivi euro 100.000 si appalesa del tutto nuova e, come tale, inammissibile.
Infondato, infine, si rivela anche il secondo motivo di appello incidentale relativo all'omessa condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Ed invero, pur avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sul punto, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La norma, infatti, rispondendo, nell'interpretazione avvallata da Corte Cost. n.
152/2016, ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento, al pari della fattispecie disciplinata dal comma 1 della succitata disposizione, della mala fede o colpa grave della parte soccombente, per integrare le quali non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, postulandosi l'ipotesi, non ricorrente nella specie, di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria impostazione difensiva (Cass. Civ. Sezioni Unite 9912/2018; 21570/2012).
Alla luce delle ampie considerazioni sin qui svolte, sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati;
ne consegue l'integrale conferma della sentenza n.
4325/2024 del Tribunale di Milano.
pag. 15 L'esito complessivo della lite, che ha visto una soccombenza reciproca di ambo le parti, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte sia di che di dell'ulteriore Parte_1 CP_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- rigetta l'appello principale di Parte_1
- rigetta l'appello incidentale di;
CP_1
- per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 4325/2024 del Tribunale di
Milano;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento a carico di e Parte_1 CP_1
di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
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