Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00391/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2020, proposto da
UC AR e VA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Pacifici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lizzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Santarcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento a firma del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, ing. Valentina Brancone (prot. 9316/2020) recante per oggetto: Recupero delle somme non versate a titolo di contributo di costruzione relativamente al permesso di costruire n. 75 del 19/11/2010 – P.E. 4397/2009. Provvedimento datato 03/08/2020, effettivamente notificato il 09/09/2020.
b) di ogni altro atto o provvedimento connesso, propedeutico, presupposto o consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lizzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa ZI OR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame, i due ricorrenti impugnano l’epigrafato provvedimento con il quale, il Comune di Lizzano, a fronte di un importo originariamente determinato in euro 2.419,28 al momento del rilascio del permesso di costruire n.75/2010, il 19.11.2010 ha intimato il pagamento integrativo di euro 9.689,03, come ivi analiticamente dettagliato.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
1)Violazione di legge: art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) ed art. 21-nonies Legge 7 Agosto 1990 n° 241. Eccesso di potere: difetto di motivazione.
2) Violazione dei principi fondamentali dell’Ordinamento: principio del legittimo affidamento e di buona fede.
Domanda indennitaria subordinata.
1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Lizzano, contestando l’ex adverso dedotto e insistendo per il rigetto del ricorso.
Con specifico atto notificato il 30 gennaio 2026 e depositato in giudizio il 3 febbraio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso avendo risolto la controversia in via stragiudiziale.
All’udienza del 12 febbraio 2026, tenuta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Team, la causa è stata riservata per la decisione.
2.Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Tanto premesso, prende atto il Collegio dell’avvenuta rinuncia al ricorso espressa dalla parte ricorrente con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in giudizio il 3 febbraio 2026.
Ne consegue (in mancata di opposizione della parte resistente) la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 84 comma 3 c.p.a.
Sussistono giustificati motivi (fra cui l’assenza di contestazioni sul punto da parte della resistente) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI OR, Presidente FF, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI OR |
IL SEGRETARIO