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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 519/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PROST ENRICO
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRI GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 269/24 il Tribunale di Parma rigettava l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 952/19 con Parte_1
il quale gli si intimava di pagare alla € 13.195,52, quale compenso Controparte_1
per l'attività di redazione della variante urbanistica parziale al Piano Strutturale
Comunale e al Piano Operativo Comunale, incarico affidato alla società con delibera n. 22/13.
pagina 1 di 6 A fondamento della decisione, il Tribunale, disattendendo il relativo motivo di opposizione proposto dal affermava che non vi era prova che fosse Pt_1
opponibile alla l'accordo, costituente dunque un mero accollo interno, CP_1
intervenuto fra l'ente e la che tale variante aveva richiesto ed era Parte_2
attuatrice del piano, obbligatasi a farsi carico di ogni relativo onere e spesa.
Avverso tale sentenza proponeva appello il lamentando l'erroneità della Pt_1
decisione impugnata nella parte in cui riteneva non provata l'opponibilità e l'accettazione da parte di dell'accordo tra e il CP_1 Pt_2 Parte_1
relativo all'assunzione dell'obbligo di pagamento del compenso (primo
[...]
motivo); nella parte in cui, implicitamente, riconosceva l'esistenza di un valido contratto tra e (secondo motivo); nella parte CP_1 Pt_1 Parte_1
in cui, implicitamente, riteneva assolto l'onere probatorio a carico di CP_1
rispetto alla quantificazione del corrispettivo contrattuale richiesto (terzo motivo), e nella parte in cui non dichiarava la nullità della testimonianza resa dall'Arch.
(quarto motivo). Testimone_1
Costituitasi l'appellata per opporsi al gravame, veniva fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc l'udienza di discussione del 20.12.2024, in esito alla quale veniva riservata la decisione.
2)Va premesso che la non da ridepositato in appello il proprio CP_1
fascicolo di parte di primo grado, e non è dunque in atti nessuno dei documenti da essa depositati in primo grado, la cui natura è comunque chiaramente evincibile dagli elenchi documenti in calce agli atti (decreto ingiuntivo, comparsa, memorie ex art. 183 c6 cpc).
3)L'appello è fondato.
Il Tribunale ha completamente pretermesso l'esame del motivo di opposizione, formulato nella citazione ex art. 645 cpc (oltre che rilevabile d'ufficio), e riproposto quale secondo motivo di gravame, relativo alla nullità, per difetto di pagina 2 di 6 forma scritta, del contratto di conferimento dell'incarico professionale costituente la causa petendi dedotta dalla a fondamento dell'azione monitoria. CP_1
E' principio del tutto pacifico che il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso;
ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno (v. fra le tante Cass. 8574/23, 11465/20).
Nel caso di specie, la prova del conferimento dell'incarico peritale dal alla Pt_1
consiste nella sola delibera di giunta n. 22/15 di affidamento CP_1
dell'incarico.
Mai prodotta in giudizio una scrittura negoziale sottoscritta dai professionisti, non vi sono neppure i presupposti per l'eventuale applicazione del principio per il quale il contratto con la PA può ritenersi formato per iscritto in caso di scrittura sottoscritta dai professionisti proponenti, allegata, e richiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, proceda al conferimento del relativo incarico (v. Cass. 32337/23).
La mancanza di un valido contratto di incarico professionale assorbe integralmente la questione della natura liberatoria o meno dell'accollo, da parte della Pt_2
dell'obbligazione, dunque mai validamente sorta, di pagamento del compenso spettante alla . CP_1
4)Costituendosi in primo grado, la aveva in subordine avanzato CP_1
domanda ex art. 2041 cpc, che, pur non inserita nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, è stata chiaramente ribadita, agi effetti dell'art. 346 cpc, nel corpo dell'atto.
pagina 3 di 6 Infondata è anche l'eccezione del Comune di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, di tale domanda potendo e dovendo, in tesi, la agire nei CP_1
confronti della persona del funzionario o dell'amministratore responsabile, ai sensi dell'art. 191c 4 TUEL. Infatti, come chiarito dalla S.C. (Cass. 5480/24), l'azione diretta contro la persona del funzionario o amministratore che abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi in mancanza della relativa previsione di spesa, può essere esperita unicamente quanto sussista un valido titolo negoziale che obblighi l'ente al pagamento, il che non si dà nel caso di specie.
La domanda ex art. 2041 cc va però respinta nel merito.
La liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 cc in favore della parte che abbia svolto una prestazione in favore della PA in forza di un contratto nullo, non può essere determinato in base alla tariffa professionale, né in base all'onorario che la
P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido (Cass. 19886/15).
La diminuzione patrimoniale non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.); essa piuttosto attiene ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente) e deve ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, ma al netto della percentuale di guadagno (Cass.
9317/19, 14670/19), e dunque esclusa ogni rilevanza del lucro cessante (Cass.
7178/24, 24370/23).
Per quanto la liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 cc ben possa essere effettuata in via equitativa, deve rilevarsi come nel caso di specie non siano stati dalla provati e neppure allegati elementi per addivenire alla CP_1
individuazione dell'attività professionale concretamente ed effettivamente prestata,
pagina 4 di 6 degli eventuali costi e spese sostenuti, del tempo occorso per le prestazioni, del numero dei collaboratori impiegati, e quant'altro.
A fronte di tale grave carenza probatoria, non può allora soccorre l'equità integrativa del giudice di cui all'art. 1226 cc, la quale opera solo in caso di una oggettiva impossibilità ovvero apprezzabile difficoltà per la parte di dimostrare l'ammontare del danno, avendo essa solo la funzione di colmare lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso, senza liberare il creditore di fornire ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del credito di cui possa ragionevolmente disporre (v. fra le tante Cass. 20889/16).
5)Il decreto ingiuntivo opposto va dunque revocato e le domande della CP_1
rigettate, rimanendo assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
sei confronti della avverso la sentenza del Parte_1 Parte_3
Tribunale di Parma n.269/24, in totale riforma della decisione impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 952/19, e rigetta tutte le domande proposte dalla . CP_1
Condanna la a rifondere al le spese di entrambi i gradi di CP_1 Pt_1
giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 135,50 per anticipazioni ed euro
4.000,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 382,50 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 519/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PROST ENRICO
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRI GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 269/24 il Tribunale di Parma rigettava l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 952/19 con Parte_1
il quale gli si intimava di pagare alla € 13.195,52, quale compenso Controparte_1
per l'attività di redazione della variante urbanistica parziale al Piano Strutturale
Comunale e al Piano Operativo Comunale, incarico affidato alla società con delibera n. 22/13.
pagina 1 di 6 A fondamento della decisione, il Tribunale, disattendendo il relativo motivo di opposizione proposto dal affermava che non vi era prova che fosse Pt_1
opponibile alla l'accordo, costituente dunque un mero accollo interno, CP_1
intervenuto fra l'ente e la che tale variante aveva richiesto ed era Parte_2
attuatrice del piano, obbligatasi a farsi carico di ogni relativo onere e spesa.
Avverso tale sentenza proponeva appello il lamentando l'erroneità della Pt_1
decisione impugnata nella parte in cui riteneva non provata l'opponibilità e l'accettazione da parte di dell'accordo tra e il CP_1 Pt_2 Parte_1
relativo all'assunzione dell'obbligo di pagamento del compenso (primo
[...]
motivo); nella parte in cui, implicitamente, riconosceva l'esistenza di un valido contratto tra e (secondo motivo); nella parte CP_1 Pt_1 Parte_1
in cui, implicitamente, riteneva assolto l'onere probatorio a carico di CP_1
rispetto alla quantificazione del corrispettivo contrattuale richiesto (terzo motivo), e nella parte in cui non dichiarava la nullità della testimonianza resa dall'Arch.
(quarto motivo). Testimone_1
Costituitasi l'appellata per opporsi al gravame, veniva fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc l'udienza di discussione del 20.12.2024, in esito alla quale veniva riservata la decisione.
2)Va premesso che la non da ridepositato in appello il proprio CP_1
fascicolo di parte di primo grado, e non è dunque in atti nessuno dei documenti da essa depositati in primo grado, la cui natura è comunque chiaramente evincibile dagli elenchi documenti in calce agli atti (decreto ingiuntivo, comparsa, memorie ex art. 183 c6 cpc).
3)L'appello è fondato.
Il Tribunale ha completamente pretermesso l'esame del motivo di opposizione, formulato nella citazione ex art. 645 cpc (oltre che rilevabile d'ufficio), e riproposto quale secondo motivo di gravame, relativo alla nullità, per difetto di pagina 2 di 6 forma scritta, del contratto di conferimento dell'incarico professionale costituente la causa petendi dedotta dalla a fondamento dell'azione monitoria. CP_1
E' principio del tutto pacifico che il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso;
ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno (v. fra le tante Cass. 8574/23, 11465/20).
Nel caso di specie, la prova del conferimento dell'incarico peritale dal alla Pt_1
consiste nella sola delibera di giunta n. 22/15 di affidamento CP_1
dell'incarico.
Mai prodotta in giudizio una scrittura negoziale sottoscritta dai professionisti, non vi sono neppure i presupposti per l'eventuale applicazione del principio per il quale il contratto con la PA può ritenersi formato per iscritto in caso di scrittura sottoscritta dai professionisti proponenti, allegata, e richiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, proceda al conferimento del relativo incarico (v. Cass. 32337/23).
La mancanza di un valido contratto di incarico professionale assorbe integralmente la questione della natura liberatoria o meno dell'accollo, da parte della Pt_2
dell'obbligazione, dunque mai validamente sorta, di pagamento del compenso spettante alla . CP_1
4)Costituendosi in primo grado, la aveva in subordine avanzato CP_1
domanda ex art. 2041 cpc, che, pur non inserita nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, è stata chiaramente ribadita, agi effetti dell'art. 346 cpc, nel corpo dell'atto.
pagina 3 di 6 Infondata è anche l'eccezione del Comune di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, di tale domanda potendo e dovendo, in tesi, la agire nei CP_1
confronti della persona del funzionario o dell'amministratore responsabile, ai sensi dell'art. 191c 4 TUEL. Infatti, come chiarito dalla S.C. (Cass. 5480/24), l'azione diretta contro la persona del funzionario o amministratore che abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi in mancanza della relativa previsione di spesa, può essere esperita unicamente quanto sussista un valido titolo negoziale che obblighi l'ente al pagamento, il che non si dà nel caso di specie.
La domanda ex art. 2041 cc va però respinta nel merito.
La liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 cc in favore della parte che abbia svolto una prestazione in favore della PA in forza di un contratto nullo, non può essere determinato in base alla tariffa professionale, né in base all'onorario che la
P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido (Cass. 19886/15).
La diminuzione patrimoniale non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.); essa piuttosto attiene ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente) e deve ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, ma al netto della percentuale di guadagno (Cass.
9317/19, 14670/19), e dunque esclusa ogni rilevanza del lucro cessante (Cass.
7178/24, 24370/23).
Per quanto la liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 cc ben possa essere effettuata in via equitativa, deve rilevarsi come nel caso di specie non siano stati dalla provati e neppure allegati elementi per addivenire alla CP_1
individuazione dell'attività professionale concretamente ed effettivamente prestata,
pagina 4 di 6 degli eventuali costi e spese sostenuti, del tempo occorso per le prestazioni, del numero dei collaboratori impiegati, e quant'altro.
A fronte di tale grave carenza probatoria, non può allora soccorre l'equità integrativa del giudice di cui all'art. 1226 cc, la quale opera solo in caso di una oggettiva impossibilità ovvero apprezzabile difficoltà per la parte di dimostrare l'ammontare del danno, avendo essa solo la funzione di colmare lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso, senza liberare il creditore di fornire ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del credito di cui possa ragionevolmente disporre (v. fra le tante Cass. 20889/16).
5)Il decreto ingiuntivo opposto va dunque revocato e le domande della CP_1
rigettate, rimanendo assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
sei confronti della avverso la sentenza del Parte_1 Parte_3
Tribunale di Parma n.269/24, in totale riforma della decisione impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 952/19, e rigetta tutte le domande proposte dalla . CP_1
Condanna la a rifondere al le spese di entrambi i gradi di CP_1 Pt_1
giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 135,50 per anticipazioni ed euro
4.000,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 382,50 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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