TAR Napoli, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 218
TAR
Decreto cautelare 17 dicembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 21 septies L. 241/90

    Il bene in questione non era demaniale ma del patrimonio disponibile, e per tali beni non è possibile esercitare poteri di autotutela ex art. 823 c.c. L'amministrazione deve utilizzare i mezzi ordinari di tutela previsti dal Codice civile, a meno che il bene non sia incluso nel patrimonio indisponibile, il che non è stato dimostrato.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 14, 47 Cost. e norme CEDU

    Non specificato nel dettaglio, ma implicito nel rigetto dell'ordinanza di sgombero.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione, eccesso di potere

    Il difetto istruttorio è evidente in quanto è stato ordinato lo sgombero dell'intero immobile laddove le porzioni acquisite al patrimonio pubblico sono limitate ad alcune parti esterne all'appartamento locato. L'amministrazione ha agito in modo sproporzionato ordinando lo sgombero dell'intero bene.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 1571 c.c.

    Le questioni relative alla validità del contratto di locazione tra privati non legittimano l'azione autoritativa dell'ente per lo sgombero dell'intero immobile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 218
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 218
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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