Decreto cautelare 17 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06445/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6445 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bianca Miriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) dell’Ordinanza dirigenziale n. 37 del 25/11/2024, notificata in data 26/11/2024 attraverso cui l’amministrazione resistente ordinava ai ricorrenti di sgomberare l’immobile sito in Arzano (NA) alla Via -OMISSIS- occupato senza legittimo titolo edilizio, già in parte acquisito al patrimonio del Comune di Arzano ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;
Visto il decreto monocratico 2662 del 2024 e l’ordinanza cautelare n. 10 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa RI BA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- hanno impugnato l’Ordinanza dirigenziale n. 37 del 25/11/2024, notificata in data 26/11/2024 attraverso cui l’amministrazione resistente ordinava ai ricorrenti di sgomberare l’immobile sito in Arzano (NA) alla Via -OMISSIS- occupato senza legittimo titolo edilizio, già in parte acquisito al patrimonio del Comune di Arzano ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Espongono: - di essere conduttori, in virtù di regolare contatto di locazione del 25.07.2024, dell’immobile posto al primo piano sito in Arzano (NA) alla Via -OMISSIS-; -che con ordinanza numero 14 del 27 aprile 2016, il Comune di Arzano ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate sull’anzidetto manufatto, come di seguito: “veranda in alluminio e vetri, a chiusura di parte del balcone, costituente superficie di mq 6.20 e volume mc 18.00”; “ piccolo locale deposito, in alluminio e vetri, occupante parte del balcone, avente superficie di mq 1.50 e volume di mc. 4.25”; “ tettoia in legno lamellare posta a copertura della rampa di scale di accesso al primo piano e del solaio di copertura del sottostante servizio igienico e di parte del terrazzo dell’immobile confinante”. - che con successivo provvedimento prot. 28227 del 4.11.2016, l’amministrazione resistente emetteva l’ordinanza di acquisizione al patrimonio ed immissione in possesso delle suddette opere abusive; - che con successivo provvedimento n. 37 del 25/11/2024, notificato in data 26/11/2024 il Comune di Arzano ha ordinato ai ricorrenti di sgomberare il predetto immobile.
2. I ricorrenti prospettano i seguenti motivi di illegittimità del provvedimento:
I) violazione art. 21 septies l- 241/90 in quanto l’art. 823 c.c. è utilizzabile in presenza di beni demaniali, e non beni del patrimonio disponibile quale quello acquisito dal Comune a seguito di inottemperanza all’ordine di demolizione, con la conseguenza che in mancanza di una deliberazione di uso pubblico, che nel caso di specie non risulta adottata, il bene deve considerarsi rientrante nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, con la conseguente nullità - rilevabile anche d'ufficio dal Giudice - degli atti di autotutela esecutoria adottati ai sensi dell'art. 21 septies della L. n. 241/1990.
II) violazione dell’art. 8 cedu – violazione dell’art. 25 dichiarazione universale dei diritti umani - violazione degli artt. 14, 47 Cost.
III) Violazione l. n. 241 del 7.08.1990 - violazione del giusto procedimento di legge - difetto di istruttoria - carenza di motivazione - eccesso di potere per falsità dei presupposti.
IV) violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 7.08.1990 – eccesso di potere – difetto assoluto di motivazione – difetto di istruttoria.
V) violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 1571 c.c. in quanto il Comune ha affermato la necessaria presenza del Comune nella stipula del contratto di locazione.
3. Il Comune di Arzano ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in quanto al giudice amministrativo compete la decisione sullo sgombero in autotutela, allorché non si ponga in discussione la proprietà statale del bene oggetto del giudizio, ma ove il privato contesti l'ordinanza di sgombero eccependone l'illegittimità per l'assenza delle caratteristiche di demanialità/indisponibilità rivendicando la proprietà del bene, la giurisdizione è riservata al giudice ordinario. Sotto altro profilo, il difetto di giurisdizione sussisterebbe anche in quanto l’ordinanza di sgombero impugnata si configura come un atto dovuto e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione e quindi poiché la notifica della stessa rappresenta il momento di inizio dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 616, 618, comma 2 e 624 c.p.c. e considerato che i ricorrenti contestano il diritto del Comune di Arzano di agire esecutivamente, la giurisdizione sarebbe del giudice ordinario. Nel merito, il Comune ha confutato i motivi di ricorso.
4.Con ordinanza n. 10 del 2025, che fa seguito a un decreto monocratico di accoglimento, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare sussistendo profili di pregiudizio grave e irreparabile discendenti dall’esecuzione di un provvedimento avente ad oggetto un’abitazione detenuta sulla base di un titolo astrattamente legittimo (contratto di locazione) e che risulta solo in parte acquisita al patrimonio del Comune, tanto è che la stessa Amministrazione si autoqualifica quale “ comproprietaria” e fa riferimento a uno sgombero “parziale”.
5. In vista del merito le parti hanno depositato memorie. La causa è passata in decisione all’udienza del 15.10.2025.
6. Il ricorrente ha proposto ricorso davanti al Tar in quanto ha ritenuto che il provvedimento dell’Amministrazione configuri, per il suo contenuto, un atto di autotutela esecutiva riconducibile al novero all’ipotesi di cui all’art. 823 comma 2 c.c. (spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice). È certamente evidente che il bene in questione non era demaniale ma in giurisprudenza si è stabilito che la facoltà di esercitare i poteri di autotutela ex art. 823 c.c. trova applicazione anche in relazione ai beni del patrimonio indisponibile dell'Ente.
Di converso, il bene pubblico ricompreso nel patrimonio disponibile dell'Ente non è recuperabile autoritativamente, ma attraverso l'esercizio della tutela privatistica, a mezzo di azioni possessorie o della rei vendicatio civilistica (T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 2/10/2023, n. 5367). È stato detto che l'amministrazione deve utilizzare i mezzi ordinari di tutela previsti dal Codice civile per riacquisire un bene di proprietà abusivamente occupato, a meno che il bene non sia incluso nel patrimonio indisponibile. In tal caso, l'amministrazione può avvalersi dei poteri amministrativi di autotutela previsti per i beni demaniali.
Perché un bene sia considerato parte del patrimonio indisponibile, è necessario che l'ente titolare del diritto reale pubblico manifesti la volontà di destinare quel bene a un pubblico servizio e che il bene sia effettivamente destinato a tale scopo. L'onere di dimostrare i fatti che giustificano l'esercizio del potere di autotutela incombe all'amministrazione (Consiglio di Stato sez. VII, 5/01/2024, n. 221).
6.1. Il caso concreto presenta la peculiarità di un ordine di sgombero di un intero immobile sul presupposto dell’appartenenza all’ente pubblico laddove in realtà sono state acquisite al patrimonio comunale solo delle porzioni di bene, peraltro esterne all’appartamento in sé che risulta locato in forza di regolare contratto tra privati.
Pertanto, l’ordine di sgombero – certamente sproporzionato – non assume il carattere di azione a tutela del patrimonio disponibile del Comune (posto che l’appartamento non è di sua proprietà) ma presenta vera a propria natura autoritativa nell’ambito dei poteri di vigilanza e repressione nella materia dell’urbanistica ed edilizia (cfr. T.A.R. Palermo, sez. IV, 29/10/2024, n. 2990; sez. II, 15 febbraio 2022, n. 534 per cui sulle impugnazioni aventi ad oggetto ordinanze di sgombero di immobili acquisiti al patrimonio comunale, in conseguenza dell'inottemperanza ad un precedente ordine di demolizione, sussista la giurisdizione del Giudice amministrativo vertendosi in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a., in cui l'amministrazione prospetta di agire iure imperii nell'ambito delle materie urbanistica e edilizia.
Pertanto, sussiste la giurisdizione di questo giudice in quanto l’Amministrazione ha ritenuto di agire nell’ambito delle sue prerogative pubblicistiche nella materia dell’edilizia e urbanistica, non mettendo il privato in condizione di agire sullo stesso piano e imponendo tempi strettissimi di rilascio del bene senza alcun tipo di contraddittorio e soprattutto imponendo lo sgombero di un bene in parte di proprietà privata.
7. Nel merito, il difetto istruttorio del provvedimento, già rilevato in fase cautelare, è evidente, in quanto è stato ordinato lo sgombero dell’intero immobile laddove le porzioni del bene acquisite al patrimonio pubblico sono limitate solo ad alcune parti, peraltro aventi carattere pertinenziale. Infatti, la predetta acquisizione è avvenuta relativamente ad una porzione limitata dell’immobile (veranda in alluminio e vetri, a chiusura di parte del balcone, costituente superficie di mq 6.20 e volume mc. 18.00”; piccolo locale deposito, in alluminio e vetri, occupante parte del balcone, avente superficie di mq 1.50 e volume di mc. 4.25;tettoia in legno lamellare posta a copertura della rampa di scale di accesso al primo piano e del solaio di copertura del sottostante servizio igienico e di parte del terrazzo dell’immobile confinante).
Il resto dell’appartamento è oggetto di un contratto di locazione tra privati che non può consentire al Comune di disporre lo sgombero dell’intero immobile, né rileva la circostanza che il Comune avrebbe dovuto essere parte del contratto: tali questioni avrebbero dovuto essere oggetto di accordi negoziali inter partes o valutati in altra sede ma non legittimano in alcun modo l’azione autoritativa dell’ente.
Pertanto, lo sgombero dell’intero bene è privo dei presupposti di legge per poter essere considerato legittimo e conferma l’utilizzo viziato del potere autoritativo di autotutela esecutiva di cui al comma 2 dell’art. 823 c.c.
8. Il ricorso va quindi accolto, con condanna alle spese in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Arzano al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti in solido, che liquida in euro 3000,00 complessivi oltre accessori di legge e c.u. con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AR, Presidente
RI BA AL, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BA AL | NA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.