Art. 6.
Le pensioni e le indennita' una volta tanto risultanti dall'applicazione delle tabelle A.S. ed A.U. allegate alla legge 21 novembre 1949, n. 914 , relative, rispettivamente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, sono aumentate nella misura del 15 per cento nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1950 in poi.
Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 9 della citata legge n. 914, nonche' la quota massima di integrazione di lire 102.000 annue di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge medesima.
Le pensioni e le indennita' una volta tanto risultanti dall'applicazione delle tabelle A.S. ed A.U. allegate alla legge 21 novembre 1949, n. 914 , relative, rispettivamente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, sono aumentate nella misura del 15 per cento nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1950 in poi.
Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 9 della citata legge n. 914, nonche' la quota massima di integrazione di lire 102.000 annue di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge medesima.