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11 gennaio 1999
11 gennaio 1999
Art. 26. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15 e 19, valutato in complessive lire 450 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all' art. 26 :
- L' art. 2 della legge 27 giugno 1985, n. 332 , concernente "Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502 ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 4 luglio 1985, dispone:
"Art. 2. - In attesa della rideterminazione delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui alla presente legge, le tasse d'ingresso attualmente in vigore sono duplicate".
- L' art. 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332 , come sostituito dall' art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1991, n. 11, dispone:
"Art. 3. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonche' all'espropria zione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all' art. 26 :
- L' art. 2 della legge 27 giugno 1985, n. 332 , concernente "Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502 ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 4 luglio 1985, dispone:
"Art. 2. - In attesa della rideterminazione delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui alla presente legge, le tasse d'ingresso attualmente in vigore sono duplicate".
- L' art. 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332 , come sostituito dall' art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1991, n. 11, dispone:
"Art. 3. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonche' all'espropria zione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1".
Commentario • 1
- 1. Determinazione n. 831 del 03/08/2016 - rif.Autorità nazionale anticorruzione · 3 agosto 2016 · 0.8540326
Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 Autorità Nazionale Anticorruzione VISTO l'art. 19, co. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della …
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