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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/11/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2087 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 19/11/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. NAVARRA GIUSEPPE il quale ha dedotto “Si insiste, pertanto, in tutto quanto argomentato e dedotto nelle note di trattazione depositate in data 7.10.2025 ed in tutti i motivi argomentati e dedotti in ricorso, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, e nell'accoglimento di tutte le richieste e conclusioni dello stesso, chiedendo che la causa venga posta in decisione” e che di contro non sono state depositate note da parte dell'avvocatura dello Stato pur regolarmente costituita, visti gli atti del fascicolo, ritenuta la natura documentale della controversia, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2087 /2025 R.G.L. oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
, in giudizio con l'avv. NAVARRA GIUSEPPE giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, organicamente patrocinato
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, resistente
e di
CF , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza su indiata la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale
“disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1) preliminarmente sospendere l'intimazione di pagamento 2)ritenere l'opposizione fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti annullare, dichiarare nulla e/o inefficace e illegittima la predetta intimazione di pagamento n. 299 2025
90082879 75/000 e la relativa cartella di pagamento n. 2992014001338690000, per tutti i motivi di cui sopra, con ogni conseguenza di legge;
3) condannare , in Controparte_3 persona del Legale rappresentante p.t. e il al Controparte_4
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Dopo aver premesso di aver ricevuto in data 18.6.2025 la intimazione di pagamento n. 299
2025 90082879 75/000 il ricorrente adduceva a sostegno dell'opposizione “omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente nullita' e/o illegittimita' dell'intimazione di pagamento”;
“estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione” illegittimita' del recupero per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora “illegittimita' degli oneri di riscossione richiesti da controparte. inesistenza e/o sproporzione degli stessi”; “inesistenza della notifica per relata di notifica in bianco”.
Si costituiva il resistente il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, CP_1
illustrava le ragioni sottese al chiesto e contestato pagamento ed evidenziava che al momento dell'avvio del procedimento amministrativo il termine di prescrizione non era decorso;
rimetteva all'attività difensi va dell'agente della riscossione pure convenuto in giudizio, la prova dell'esistenza di atti interruttivi pur rilevando che “la cartella n. 29920140013338690000 risulterebbe essere stata notificata con esito positivo in data 26/09/2014 e che, successivamente, sarebbe stata notificata intimazione di pagamento n. 29920229005745187000 in data 25/11/2022”
Chiedeva quindi “Voglia il Tribunale adito Rigettare l'avversa istanza cautelare per radicale insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Rigettare l'avversa opposizione in quanto manifestamente infondata. Con vittoria di spese e competenze, nonché con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà della lite per le ragioni esposte in narrativa e documentalmente provate”.
Instaurato il contraddittorio non si costituiva nei cui confronti il Tribunale, ravvisatane CP_5
la necessità, rendeva ordinanza di esibizione di “copia conforme degli atti presupposti alla intimazione di pagamento n. 299 2025 90082879 75/000, relativi all' “invito al pagamento prot. N.
30295 del 6.12.2013 notificato il 10.12.2013” inoltrato ad istanza del Controparte_4
nei confronti di , nata a [...] il [...]
[...] Parte_1 (C.F. ), completi della documentazione attestante la relativa notificazione C.F._2
degli stessi”.
Il ha dato prova della rituale notificazione di detta ordinanza la quale è tuttavia CP_1
rimasta priva di riscontro.
Allo stato pertanto tenuto conto che tra l'avvio del procedimento amministrativo del 2013 e la notifica della intimazione opposta è decorso il termine di prescrizione decennale non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di atti interruttivi di detto decorso, l'opposizione va accolta in riferimento al motivo in esame con consequenziale assorbimento degli ulteriori pure posti a sostegno dell'opposizione medesima.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il DM 55/14, come integrato dal DM
147/2022- tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€ 47.416,89) si liquidano in favore del ricorrente in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 4.100,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva se dovute da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In considerazione delle ragioni della decisione, condanna in persona del legale CP_5
rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ministero resistente delle spese del giudizio che liquida in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 4.100,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata
- in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara non dovuti poiché Parte_2
prescritti i crediti di cui alla intimazione di pagamento n. n. 299 2025 90082879 75/000, che pertanto annulla;
- condanna il Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore al pagamento delle spese di lite che liquida in favore
[...] del ricorrente, in complessivi € 4.100,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_5
del in Controparte_1
persona del pro tempore delle spese di lite che liquida, in complessivi € 4.100,00 oltre CP_6
rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 2087 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 19/11/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. NAVARRA GIUSEPPE il quale ha dedotto “Si insiste, pertanto, in tutto quanto argomentato e dedotto nelle note di trattazione depositate in data 7.10.2025 ed in tutti i motivi argomentati e dedotti in ricorso, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, e nell'accoglimento di tutte le richieste e conclusioni dello stesso, chiedendo che la causa venga posta in decisione” e che di contro non sono state depositate note da parte dell'avvocatura dello Stato pur regolarmente costituita, visti gli atti del fascicolo, ritenuta la natura documentale della controversia, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2087 /2025 R.G.L. oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
, in giudizio con l'avv. NAVARRA GIUSEPPE giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, organicamente patrocinato
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, resistente
e di
CF , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza su indiata la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale
“disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1) preliminarmente sospendere l'intimazione di pagamento 2)ritenere l'opposizione fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti annullare, dichiarare nulla e/o inefficace e illegittima la predetta intimazione di pagamento n. 299 2025
90082879 75/000 e la relativa cartella di pagamento n. 2992014001338690000, per tutti i motivi di cui sopra, con ogni conseguenza di legge;
3) condannare , in Controparte_3 persona del Legale rappresentante p.t. e il al Controparte_4
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Dopo aver premesso di aver ricevuto in data 18.6.2025 la intimazione di pagamento n. 299
2025 90082879 75/000 il ricorrente adduceva a sostegno dell'opposizione “omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente nullita' e/o illegittimita' dell'intimazione di pagamento”;
“estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione” illegittimita' del recupero per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora “illegittimita' degli oneri di riscossione richiesti da controparte. inesistenza e/o sproporzione degli stessi”; “inesistenza della notifica per relata di notifica in bianco”.
Si costituiva il resistente il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, CP_1
illustrava le ragioni sottese al chiesto e contestato pagamento ed evidenziava che al momento dell'avvio del procedimento amministrativo il termine di prescrizione non era decorso;
rimetteva all'attività difensi va dell'agente della riscossione pure convenuto in giudizio, la prova dell'esistenza di atti interruttivi pur rilevando che “la cartella n. 29920140013338690000 risulterebbe essere stata notificata con esito positivo in data 26/09/2014 e che, successivamente, sarebbe stata notificata intimazione di pagamento n. 29920229005745187000 in data 25/11/2022”
Chiedeva quindi “Voglia il Tribunale adito Rigettare l'avversa istanza cautelare per radicale insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Rigettare l'avversa opposizione in quanto manifestamente infondata. Con vittoria di spese e competenze, nonché con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà della lite per le ragioni esposte in narrativa e documentalmente provate”.
Instaurato il contraddittorio non si costituiva nei cui confronti il Tribunale, ravvisatane CP_5
la necessità, rendeva ordinanza di esibizione di “copia conforme degli atti presupposti alla intimazione di pagamento n. 299 2025 90082879 75/000, relativi all' “invito al pagamento prot. N.
30295 del 6.12.2013 notificato il 10.12.2013” inoltrato ad istanza del Controparte_4
nei confronti di , nata a [...] il [...]
[...] Parte_1 (C.F. ), completi della documentazione attestante la relativa notificazione C.F._2
degli stessi”.
Il ha dato prova della rituale notificazione di detta ordinanza la quale è tuttavia CP_1
rimasta priva di riscontro.
Allo stato pertanto tenuto conto che tra l'avvio del procedimento amministrativo del 2013 e la notifica della intimazione opposta è decorso il termine di prescrizione decennale non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di atti interruttivi di detto decorso, l'opposizione va accolta in riferimento al motivo in esame con consequenziale assorbimento degli ulteriori pure posti a sostegno dell'opposizione medesima.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il DM 55/14, come integrato dal DM
147/2022- tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€ 47.416,89) si liquidano in favore del ricorrente in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 4.100,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva se dovute da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In considerazione delle ragioni della decisione, condanna in persona del legale CP_5
rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ministero resistente delle spese del giudizio che liquida in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 4.100,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata
- in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara non dovuti poiché Parte_2
prescritti i crediti di cui alla intimazione di pagamento n. n. 299 2025 90082879 75/000, che pertanto annulla;
- condanna il Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore al pagamento delle spese di lite che liquida in favore
[...] del ricorrente, in complessivi € 4.100,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_5
del in Controparte_1
persona del pro tempore delle spese di lite che liquida, in complessivi € 4.100,00 oltre CP_6
rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo