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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/02/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1751/2022 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale TRA
, elettivamente domiciliato in Portici, al Corso Garibal- Parte_1 di, n.179, presso lo studio dell'avvocato Renino Ciro, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
ATTORE E
, con studio in Torre del Greco, Via Marconi n. 32 Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
****** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2024, parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.3.2022, Parte_1
citava in giudizio , suo avvocato di fiducia.
[...] Controparte_1
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva di aver stipulato con la società Mercantile Leasing S.p.A., in data 5.10.2007, un contratto di locazione finanziaria numero AV 327990 relativo a dei mezzi Iveco, così come meglio descritti nell'atto di citazione. A seguito della grave crisi finanziaria legata alla riduzione delle necessità di traspor- to del suo principale cliente (Fiat Sevel di Atessa), comunicava alla predetta società di leasing di volersi avvalere della possibilità di risolvere anticipatamente il contratto di locazione, proponendo la restituzione dei beni oggetto del contratto;
restituzione che sarebbe effettivamente avvenuta in data 8.6.2009, come da verbale prodotto in atti. Nonostante la restituzione dei beni (e, di conseguenza, la risoluzione del contratto di locazione finanziaria), la società di leasing avrebbe depositato, in data 14.7.2010 un ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Firenze, in danno del Parte_2
[...] [..
per l'importo complessivo di euro 52.511,61 (di cui euro 52.273,93 per sorta capitale;
euro 111.68 per interessi di mora, nonché euro 126,00 per spese di ritorno insoluti, oltre agli ulteriori interessi di mora, spese e diritti del procedimento monitorio). Dopo l'emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Firenze e la notifica dello stesso ad esso effettuata, l'attore si rivolgeva all'avvocato CP_1
, al fine di tutelare la sua posizione. Quest'ultimo prospettava all'attore la
[...] necessità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell'iniziativa processuale della Centro Leasing S.p.A. In conseguenza di ciò, dopo aver ottenuto l'incarico dall'attore, realizzava tempestivamente l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (il quale veniva anche consegnato allo stesso Parte_3
[..
). Tuttavia, l'attore veniva, successivamente a conoscenza della circostanza che l'instaurando giudizio di opposizione non sarebbe stato iscritto a ruolo presso il Tribunale di Firenze, con la conseguenza che esso avrebbe acquisito autorità di cosa giudicata. Tale situazione, secondo quanto sostenuto dall'attore, non gli sarebbe stata comunicata;
anzi, al contrario, il professionista, in diverse occasioni, avrebbe rassicurato il sul corretto e regolare svolgimento del procedimento di Parte_1 opposizione. Nel mese di gennaio 2013, in particolare con mail del giorno 8.1.2013, l'avvocato comunicava al che, nei suoi riguardi, si Controparte_2 Parte_1 sarebbe consolidato un debito pari ad euro 68.395,53 (di cui euro 52.511.61, per somma capitale ingiunta;
euro 9.142,25 per interessi come liquidati al giorno 08.1.2013, nonché euro 6.141,67 per spese e competenze legali). Dunque, l'attore asseriva che dalla predetta condotta operata dal , CP_1 scaturirebbe un'ipotesi di responsabilità nei propri confronti per un importo pari ad euro 68.395,53, per non aver posto in essere l'iniziativa processuale comunicata ed aver così consentito il consolidamento a carico dell'attore di un debito non sussi- stente (unitamente alla restituzione di euro 900,00 a titolo di compenso e fondo che sarebbero stati corrisposti al ); nonché la violazione del codice deontologi- CP_1 co, oltre che del codice penale (per infedele patrocinio) per aver comunicato al proprio cliente circostanze false inerenti la propria attività di patrocinio. Infine, l'attore asseriva che, da tali condotte, avrebbe subito dei danni, oltre che morali (quantificabili in non meno di euro 10.000,00), anche patrimoniali, derivanti dalla presunta iscrizione dello stesso nell'elenco dei cattivi pagatori tenuta dalla Banca d'Italia e negli elenchi della Centrale rischi finanziari;
circostanze che non gli avrebbero permesso di ottenere ulteriori finanziamenti, anche per fronteggiare l'ormai accertato debito nei confronti della società Centro Leasing S.p.A.
2 In conclusione, l'attore chiedeva: l'accertamento dell'inadempimento in capo all'avvocato convenuto per non aver dato esito all'incarico affidatogli dall'attore; la condanna dello stesso al risarcimento del danno, in misura non inferiore ad euro 68.395,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
la condanna al risarcimento del danno morale pari ad euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a seguito dell'infedele esercizio del patrocinio, nonché a seguito della sua iscrizione alla centrale rischi finanziari e del conseguente discredito che lo stesso avrebbe patito, oltre le spese, con attribuzione.
non si costituiva in giudizio, pertanto, all'udienza del 27.10.2022 Controparte_1 ne veniva dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta, per quanto di ragione. In diritto, va osservato che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività profes- sionale, sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che il professionista, assumendo l'incarico, si obbliga a prestare la propria opera in vista del raggiungimento di un determinato risultato, senza assumere, invece, alcun obbligo in ordine al conseguimento del medesimo. Ulteriore conseguenza è che una responsabilità per inadempimento è configurabile non già per il mancato raggiun- gimento del risultato sperato dal creditore, bensì solo per la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della propria attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza media di cui all'art. 1176, comma 2 c.c. Con specifico riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, la giuri- sprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha chiarito che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particola- re, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale, implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte, se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici (cfr. Cass. Civ., 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. Civ., 27 marzo 2006, n. 6967; Cass. Civ., sentenza 26 aprile 2010, n. 9917; Cass. Civ., sentenza 5 febbraio 2013, n. 2638). Dunque, “nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecita-
3 zione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o, comunque, produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'in- traprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A al fine incombe su di lui l' onere di fornire la prova della condotta mantenuta, essendo, al riguardo, insufficiente il rilascio, da parte del cliente, delle procure necessarie all'esercizio dello "ius postulandi", stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudi- zio”. (cfr. Cass. Civ. 14597/2004).
2.1. Nel caso di specie, ha dedotto che il convenuto avvocato, Parte_1 pur avendo redatto, come da accordi, l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze (e notificato al in data Parte_1
31.8.2010), non avrebbe mai iscritto al ruolo il giudizio (nonostante la correspon- sione, da parte dell'attore, anche dell'importo di euro 900,00 per fondo spese). Tale circostanza, sarebbe stata, peraltro, taciuta dal convenuto, il quale, avrebbe, anzi, comunicato al proprio cliente di aver svolto n. 4 udienze per il periodo febbraio 2011
– settembre/ottobre 2012. Dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, sarebbe derivato, medio tempore, il consolidamento del debito, a danno dell'attore, pari ad euro 68.395,53 (di cui euro 52.511.61, per somma ingiunta;
euro 9.142,25 per interessi come liquidati al giorno 08.01.2013, nonché euro 6.141,67 per spese e competenze legali). Ciò posto, da un'attenta lettura degli atti di causa, parte attrice risulta aver fornito prova specifica circa i fatti costitutivi posti a base della propria domanda, sia per ciò che attiene all'an che per ciò che attiene al quantum. In contrario il convenuto non si è costituito in giudizio non assolvendo al proprio onere probatorio. Invero, sebbene la contumacia esprima un silenzio non soggetto a valutazione, né valga a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte o ad alterare la riparti- zione degli oneri probatori tra le parti, non escludendo che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 42035 del 2021, che richiama Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016), tuttavia, nel caso de quo, avendo l'obbligazione ad oggetto l'adempimento di una prestazione professionale, sarebbe stato onere del professionista-convenuto fornire in giudizio la prova di aver correttamente svolto la propria attività, inerente, in particolare, lo svolgimento dell'attività giudiziale prospettata a parte attrice, ovvero dimostrare di avere
4 instaurato il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (dinnanzi al Tribunale di Firenze) ottenuto dalla società Centro Leasing s.p.a. (società cessionaria dei crediti nei confronti della cedente – originaria partner del contratto di locazione finanziaria stipulato con l'odierno attore – Mercantile Leasing s.p.a.) nei confronti dell'odierno attore. Orbene, tale prova non risulta essere stata fornita dal convenuto, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha avuto modo di allegare alcunché in ordine all'attività effettivamente espletata per adempiere correttamente al proprio incarico. Anzi, che il predetto giudizio di opposizione on sia mai stato iscritto a ruolo risulta essere stato dimostrato in giudizio sia attraverso la prova testimoniale richiesta dall'attore ed espletata che, ex art. 232 c.p.c., dall'ammissione delle circostanze oggetto di interrogatorio formale (limitatamente ai capi da 8 a 17 e 32 della memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice), così come stabilito all'udienza del 19.10.2023, le quali, di fatto, descrivono precisamente quanto accaduto. In particolare, il teste , avvocato dell'albo avvocati di Firenze che Controparte_2 ha redatto il ricorso per decreto ingiuntivo di cui al giudizio oggetto di causa, escusso all'udienza del 2.4.2024, ha dichiarato: “ho iscritto ipoteca giudiziale sul alcuni immobili del essendo il decreto ingiuntivo, poi ottenuto, esecutivo e Parte_1 ho provveduto a notificarlo;
nel termine di legge mi fu notificato a mezzo posta una opposizione a detto decreto ingiuntivo a firma di due difensori, avvocato Rita D'Amore e avvocato che avevano uno studio professionale insieme. Dopo la notifica CP_1 dell'opposizione ho fatto vari accessi alla cancelleria per verificare il numero di RG del provvedimento ma dopo varie verifiche venne fuori che l'opposizione non era mai stata iscritta a ruolo. A quel punto, dopo qualche settimana inviai un fax ai colleghi nel quale, deducendo che l'opposizione non era stata iscritta a ruolo e che il decreto ingiuntivo era ormai definitivamente esecutivo, invitavo al pagamento dando anche conto dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale… mai ho più sentito i difensori a firma dei quali era stata redatta l'opposizione notificata e mai iscritta a ruolo.”. In definitiva, sia dalla documentazione che dalle risultanze processuali risulta provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta del legale e le conseguenze negative subite dal cliente per effetto delle sue condotte, atte a dimostrare il danno patrimoniale effettivamente patito dall'attore. Invero, il ha anche allegato Parte_1 in atti la documentazione attestante la propria situazione ipotecaria, dalla quale emerge, nella “sezione D”, “l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Firenze n. 4028/2010 del 16.07.2010, depositato in cancelleria il 19.07.2010, unito in copia certificata autentica” per la cifra di euro 52.273,93, sulla quale vanno calcolati gli interessi di mora “a far tempo dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo”.
5 2.2. Tale danno, di cui l'attore ha diritto al risarcimento, va determinato nella misura dell'importo addebitato all'attore, per effetto del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo oggetto di causa, occorso in conseguenza dell'inadempimento dell'avvocato-convenuto, il quale non ha fornito la prova di aver tempestivamente iscritto a ruolo l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo stesso. Tale importo è da quantificarsi nell'importo pari ad euro 68.395,53 (di cui euro 52.511.61, per somma ingiunta;
euro 9.142,25 per interessi come liquidati al giorno 08.01.2013, nonché euro 6.141,67 per spese e competenze legali). A ciò va aggiunto l'importo pari ad euro 900,00 che l'attore ha versato all'avvocato per fondo CP_1 spese necessario a portare avanti un'iniziativa processuale che non risulta essere mai stata instaurata.
2.3. Va, invece, respinta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali. Sul punto, va osservato che “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizio- ni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi
o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 26972/2008). Ancora, la giurisprudenza più recente ha affrontato gli aspetti di cui sopra anche in maniera più dettagliata, precisando che “il danno esistenziale consiste non già nel mero “sconvolgimento dell'agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità, bensì nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell'esistenza in cui di detto aspetto (o voce) del danno si coglie il significato pregnan- te;
in particolare, tale danno deve essere allegato e provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. e l'allegazione a tal fine necessaria deve concerne- re fatti precisi e specifici del caso concreto, essere ciò circostanziata, e non già sommariamente formulata, non potendosi risolvere in mere enunciazioni di carattere
6 del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico” (cfr. Corte Appello Regio Calabria
01/08/2019, n. 637). La stessa Suprema Corte, poi, ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di risarcimento ribadendo che il “danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non del mero "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità” (cfr. Cass. Civ. 27229/2017). Ebbene, nel caso di specie, parte attrice si è limitata solo ad eccepire genericamente di aver subito un danno morale;
tuttavia, non svolgendo alcuna attività istruttoria finalizzata non solo a provare detti aspetti, ma anche a dimostrare il carattere non futile del danno richiesto dalla giurisprudenza, in virtù di quanto prima esposto, non si può ritenere che egli abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incom- bente.
2.4. Per quanto concerne la voce di danno non patrimoniale relativa alla circostanza dell'iscrizione dell'attore nell'elenco dei “cattivi pagatori” tenuta dalla Banca d'Italia e negli elenchi della Centrale rischi finanziari, va osservato quanto segue. La Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia, è una base dati, cioè un archivio al cui interno sono conservate le informazioni che gli intermediari parteci- panti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari. Tali informazio- ni, risultano essere serventi a verificare “l'affidabilità” dei soggetti richiedenti. La segnalazione al CR ha, in particolare, ad oggetto, problematiche relative a rimborsi non effettuati, ritardi nella puntualità nei pagamenti, precedenti rifiuti nella richiesta di finanziamenti. Dunque, l'attività del CR, di gestione delle banche dati SIC o EURISC, non ha come scopo principale solo quello di individuare di cattivi pagatori, ma ha anche lo scopo di registrare il comportamento creditizio positivo dei soggetti. Infatti, a coloro che richiedono un finanziamento, il sistema assegna un punteggio di affidabilità, oltre a conservare la sua storia finanziaria. Una segnalazione negativa può rendere più difficile ottenere nuovi finanziamenti o altre forme di credito, causare un aumento dei tassi di interesse, nonché, in generale, provocare effetti negativi sulla reputazione finanziaria. Pertanto, non costituendo l'iscrizione al CRIF una ipotesi di danno immediatamente lesivo, la circostanza che l'attore non abbia dimostrato nel caso in esame l'effettivo e concreto pregiudizio subito - limitandosi ad allegare genericamente il “discredito che lo stesso ha dovuto patire, ingiustamente, quale imprenditore e quale imprenditore
7 solvibile” e risultando valutativi i capitoli di prova sul punto articolati e valutati inammissibili dal giudicante - osta all'accoglimento della domanda in tal senso formulata. In definitiva, la domanda deve essere accolta, per quanto di ragione e, per l'effetto, l'avvocato va condannato al pagamento, nei confronti di Controparte_1 [...]
, della cifra di euro 69.295,53, oltre interessi legali dalla pronuncia al Parte_4 soddisfo.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano d'ufficio con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13-8- 2022, nella misura prevista dai parametri tra i minimi e i medi, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e del valore della causa (determinato in applicazione del criterio del “disputa- tum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 d.m. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 2.200,00; fase introduttiva, euro 1.300,00; fase istruttoria: euro 5.000,00; fase decisoria, euro 3.000,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Ciro Renino dichiara- tosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti di , ogni altra istanza, eccezio- Parte_1 Controparte_1 ne, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento, nei confronti di dell'importo pari ad
[...] Parte_1 euro 69.295,53, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
B. condanna , al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida in euro 11.500,00 per compenso professiona- Parte_1 le, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Ciro Renino, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Torre Annunziata, così deciso il 20 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
8
, elettivamente domiciliato in Portici, al Corso Garibal- Parte_1 di, n.179, presso lo studio dell'avvocato Renino Ciro, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
ATTORE E
, con studio in Torre del Greco, Via Marconi n. 32 Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
****** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2024, parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.3.2022, Parte_1
citava in giudizio , suo avvocato di fiducia.
[...] Controparte_1
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva di aver stipulato con la società Mercantile Leasing S.p.A., in data 5.10.2007, un contratto di locazione finanziaria numero AV 327990 relativo a dei mezzi Iveco, così come meglio descritti nell'atto di citazione. A seguito della grave crisi finanziaria legata alla riduzione delle necessità di traspor- to del suo principale cliente (Fiat Sevel di Atessa), comunicava alla predetta società di leasing di volersi avvalere della possibilità di risolvere anticipatamente il contratto di locazione, proponendo la restituzione dei beni oggetto del contratto;
restituzione che sarebbe effettivamente avvenuta in data 8.6.2009, come da verbale prodotto in atti. Nonostante la restituzione dei beni (e, di conseguenza, la risoluzione del contratto di locazione finanziaria), la società di leasing avrebbe depositato, in data 14.7.2010 un ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Firenze, in danno del Parte_2
[...] [..
per l'importo complessivo di euro 52.511,61 (di cui euro 52.273,93 per sorta capitale;
euro 111.68 per interessi di mora, nonché euro 126,00 per spese di ritorno insoluti, oltre agli ulteriori interessi di mora, spese e diritti del procedimento monitorio). Dopo l'emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Firenze e la notifica dello stesso ad esso effettuata, l'attore si rivolgeva all'avvocato CP_1
, al fine di tutelare la sua posizione. Quest'ultimo prospettava all'attore la
[...] necessità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell'iniziativa processuale della Centro Leasing S.p.A. In conseguenza di ciò, dopo aver ottenuto l'incarico dall'attore, realizzava tempestivamente l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (il quale veniva anche consegnato allo stesso Parte_3
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). Tuttavia, l'attore veniva, successivamente a conoscenza della circostanza che l'instaurando giudizio di opposizione non sarebbe stato iscritto a ruolo presso il Tribunale di Firenze, con la conseguenza che esso avrebbe acquisito autorità di cosa giudicata. Tale situazione, secondo quanto sostenuto dall'attore, non gli sarebbe stata comunicata;
anzi, al contrario, il professionista, in diverse occasioni, avrebbe rassicurato il sul corretto e regolare svolgimento del procedimento di Parte_1 opposizione. Nel mese di gennaio 2013, in particolare con mail del giorno 8.1.2013, l'avvocato comunicava al che, nei suoi riguardi, si Controparte_2 Parte_1 sarebbe consolidato un debito pari ad euro 68.395,53 (di cui euro 52.511.61, per somma capitale ingiunta;
euro 9.142,25 per interessi come liquidati al giorno 08.1.2013, nonché euro 6.141,67 per spese e competenze legali). Dunque, l'attore asseriva che dalla predetta condotta operata dal , CP_1 scaturirebbe un'ipotesi di responsabilità nei propri confronti per un importo pari ad euro 68.395,53, per non aver posto in essere l'iniziativa processuale comunicata ed aver così consentito il consolidamento a carico dell'attore di un debito non sussi- stente (unitamente alla restituzione di euro 900,00 a titolo di compenso e fondo che sarebbero stati corrisposti al ); nonché la violazione del codice deontologi- CP_1 co, oltre che del codice penale (per infedele patrocinio) per aver comunicato al proprio cliente circostanze false inerenti la propria attività di patrocinio. Infine, l'attore asseriva che, da tali condotte, avrebbe subito dei danni, oltre che morali (quantificabili in non meno di euro 10.000,00), anche patrimoniali, derivanti dalla presunta iscrizione dello stesso nell'elenco dei cattivi pagatori tenuta dalla Banca d'Italia e negli elenchi della Centrale rischi finanziari;
circostanze che non gli avrebbero permesso di ottenere ulteriori finanziamenti, anche per fronteggiare l'ormai accertato debito nei confronti della società Centro Leasing S.p.A.
2 In conclusione, l'attore chiedeva: l'accertamento dell'inadempimento in capo all'avvocato convenuto per non aver dato esito all'incarico affidatogli dall'attore; la condanna dello stesso al risarcimento del danno, in misura non inferiore ad euro 68.395,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
la condanna al risarcimento del danno morale pari ad euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a seguito dell'infedele esercizio del patrocinio, nonché a seguito della sua iscrizione alla centrale rischi finanziari e del conseguente discredito che lo stesso avrebbe patito, oltre le spese, con attribuzione.
non si costituiva in giudizio, pertanto, all'udienza del 27.10.2022 Controparte_1 ne veniva dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta, per quanto di ragione. In diritto, va osservato che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività profes- sionale, sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che il professionista, assumendo l'incarico, si obbliga a prestare la propria opera in vista del raggiungimento di un determinato risultato, senza assumere, invece, alcun obbligo in ordine al conseguimento del medesimo. Ulteriore conseguenza è che una responsabilità per inadempimento è configurabile non già per il mancato raggiun- gimento del risultato sperato dal creditore, bensì solo per la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della propria attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza media di cui all'art. 1176, comma 2 c.c. Con specifico riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, la giuri- sprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha chiarito che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particola- re, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale, implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte, se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici (cfr. Cass. Civ., 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. Civ., 27 marzo 2006, n. 6967; Cass. Civ., sentenza 26 aprile 2010, n. 9917; Cass. Civ., sentenza 5 febbraio 2013, n. 2638). Dunque, “nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecita-
3 zione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o, comunque, produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'in- traprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A al fine incombe su di lui l' onere di fornire la prova della condotta mantenuta, essendo, al riguardo, insufficiente il rilascio, da parte del cliente, delle procure necessarie all'esercizio dello "ius postulandi", stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudi- zio”. (cfr. Cass. Civ. 14597/2004).
2.1. Nel caso di specie, ha dedotto che il convenuto avvocato, Parte_1 pur avendo redatto, come da accordi, l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze (e notificato al in data Parte_1
31.8.2010), non avrebbe mai iscritto al ruolo il giudizio (nonostante la correspon- sione, da parte dell'attore, anche dell'importo di euro 900,00 per fondo spese). Tale circostanza, sarebbe stata, peraltro, taciuta dal convenuto, il quale, avrebbe, anzi, comunicato al proprio cliente di aver svolto n. 4 udienze per il periodo febbraio 2011
– settembre/ottobre 2012. Dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, sarebbe derivato, medio tempore, il consolidamento del debito, a danno dell'attore, pari ad euro 68.395,53 (di cui euro 52.511.61, per somma ingiunta;
euro 9.142,25 per interessi come liquidati al giorno 08.01.2013, nonché euro 6.141,67 per spese e competenze legali). Ciò posto, da un'attenta lettura degli atti di causa, parte attrice risulta aver fornito prova specifica circa i fatti costitutivi posti a base della propria domanda, sia per ciò che attiene all'an che per ciò che attiene al quantum. In contrario il convenuto non si è costituito in giudizio non assolvendo al proprio onere probatorio. Invero, sebbene la contumacia esprima un silenzio non soggetto a valutazione, né valga a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte o ad alterare la riparti- zione degli oneri probatori tra le parti, non escludendo che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 42035 del 2021, che richiama Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016), tuttavia, nel caso de quo, avendo l'obbligazione ad oggetto l'adempimento di una prestazione professionale, sarebbe stato onere del professionista-convenuto fornire in giudizio la prova di aver correttamente svolto la propria attività, inerente, in particolare, lo svolgimento dell'attività giudiziale prospettata a parte attrice, ovvero dimostrare di avere
4 instaurato il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (dinnanzi al Tribunale di Firenze) ottenuto dalla società Centro Leasing s.p.a. (società cessionaria dei crediti nei confronti della cedente – originaria partner del contratto di locazione finanziaria stipulato con l'odierno attore – Mercantile Leasing s.p.a.) nei confronti dell'odierno attore. Orbene, tale prova non risulta essere stata fornita dal convenuto, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha avuto modo di allegare alcunché in ordine all'attività effettivamente espletata per adempiere correttamente al proprio incarico. Anzi, che il predetto giudizio di opposizione on sia mai stato iscritto a ruolo risulta essere stato dimostrato in giudizio sia attraverso la prova testimoniale richiesta dall'attore ed espletata che, ex art. 232 c.p.c., dall'ammissione delle circostanze oggetto di interrogatorio formale (limitatamente ai capi da 8 a 17 e 32 della memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice), così come stabilito all'udienza del 19.10.2023, le quali, di fatto, descrivono precisamente quanto accaduto. In particolare, il teste , avvocato dell'albo avvocati di Firenze che Controparte_2 ha redatto il ricorso per decreto ingiuntivo di cui al giudizio oggetto di causa, escusso all'udienza del 2.4.2024, ha dichiarato: “ho iscritto ipoteca giudiziale sul alcuni immobili del essendo il decreto ingiuntivo, poi ottenuto, esecutivo e Parte_1 ho provveduto a notificarlo;
nel termine di legge mi fu notificato a mezzo posta una opposizione a detto decreto ingiuntivo a firma di due difensori, avvocato Rita D'Amore e avvocato che avevano uno studio professionale insieme. Dopo la notifica CP_1 dell'opposizione ho fatto vari accessi alla cancelleria per verificare il numero di RG del provvedimento ma dopo varie verifiche venne fuori che l'opposizione non era mai stata iscritta a ruolo. A quel punto, dopo qualche settimana inviai un fax ai colleghi nel quale, deducendo che l'opposizione non era stata iscritta a ruolo e che il decreto ingiuntivo era ormai definitivamente esecutivo, invitavo al pagamento dando anche conto dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale… mai ho più sentito i difensori a firma dei quali era stata redatta l'opposizione notificata e mai iscritta a ruolo.”. In definitiva, sia dalla documentazione che dalle risultanze processuali risulta provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta del legale e le conseguenze negative subite dal cliente per effetto delle sue condotte, atte a dimostrare il danno patrimoniale effettivamente patito dall'attore. Invero, il ha anche allegato Parte_1 in atti la documentazione attestante la propria situazione ipotecaria, dalla quale emerge, nella “sezione D”, “l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Firenze n. 4028/2010 del 16.07.2010, depositato in cancelleria il 19.07.2010, unito in copia certificata autentica” per la cifra di euro 52.273,93, sulla quale vanno calcolati gli interessi di mora “a far tempo dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo”.
5 2.2. Tale danno, di cui l'attore ha diritto al risarcimento, va determinato nella misura dell'importo addebitato all'attore, per effetto del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo oggetto di causa, occorso in conseguenza dell'inadempimento dell'avvocato-convenuto, il quale non ha fornito la prova di aver tempestivamente iscritto a ruolo l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo stesso. Tale importo è da quantificarsi nell'importo pari ad euro 68.395,53 (di cui euro 52.511.61, per somma ingiunta;
euro 9.142,25 per interessi come liquidati al giorno 08.01.2013, nonché euro 6.141,67 per spese e competenze legali). A ciò va aggiunto l'importo pari ad euro 900,00 che l'attore ha versato all'avvocato per fondo CP_1 spese necessario a portare avanti un'iniziativa processuale che non risulta essere mai stata instaurata.
2.3. Va, invece, respinta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali. Sul punto, va osservato che “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizio- ni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi
o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 26972/2008). Ancora, la giurisprudenza più recente ha affrontato gli aspetti di cui sopra anche in maniera più dettagliata, precisando che “il danno esistenziale consiste non già nel mero “sconvolgimento dell'agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità, bensì nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell'esistenza in cui di detto aspetto (o voce) del danno si coglie il significato pregnan- te;
in particolare, tale danno deve essere allegato e provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. e l'allegazione a tal fine necessaria deve concerne- re fatti precisi e specifici del caso concreto, essere ciò circostanziata, e non già sommariamente formulata, non potendosi risolvere in mere enunciazioni di carattere
6 del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico” (cfr. Corte Appello Regio Calabria
01/08/2019, n. 637). La stessa Suprema Corte, poi, ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di risarcimento ribadendo che il “danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non del mero "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità” (cfr. Cass. Civ. 27229/2017). Ebbene, nel caso di specie, parte attrice si è limitata solo ad eccepire genericamente di aver subito un danno morale;
tuttavia, non svolgendo alcuna attività istruttoria finalizzata non solo a provare detti aspetti, ma anche a dimostrare il carattere non futile del danno richiesto dalla giurisprudenza, in virtù di quanto prima esposto, non si può ritenere che egli abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incom- bente.
2.4. Per quanto concerne la voce di danno non patrimoniale relativa alla circostanza dell'iscrizione dell'attore nell'elenco dei “cattivi pagatori” tenuta dalla Banca d'Italia e negli elenchi della Centrale rischi finanziari, va osservato quanto segue. La Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia, è una base dati, cioè un archivio al cui interno sono conservate le informazioni che gli intermediari parteci- panti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari. Tali informazio- ni, risultano essere serventi a verificare “l'affidabilità” dei soggetti richiedenti. La segnalazione al CR ha, in particolare, ad oggetto, problematiche relative a rimborsi non effettuati, ritardi nella puntualità nei pagamenti, precedenti rifiuti nella richiesta di finanziamenti. Dunque, l'attività del CR, di gestione delle banche dati SIC o EURISC, non ha come scopo principale solo quello di individuare di cattivi pagatori, ma ha anche lo scopo di registrare il comportamento creditizio positivo dei soggetti. Infatti, a coloro che richiedono un finanziamento, il sistema assegna un punteggio di affidabilità, oltre a conservare la sua storia finanziaria. Una segnalazione negativa può rendere più difficile ottenere nuovi finanziamenti o altre forme di credito, causare un aumento dei tassi di interesse, nonché, in generale, provocare effetti negativi sulla reputazione finanziaria. Pertanto, non costituendo l'iscrizione al CRIF una ipotesi di danno immediatamente lesivo, la circostanza che l'attore non abbia dimostrato nel caso in esame l'effettivo e concreto pregiudizio subito - limitandosi ad allegare genericamente il “discredito che lo stesso ha dovuto patire, ingiustamente, quale imprenditore e quale imprenditore
7 solvibile” e risultando valutativi i capitoli di prova sul punto articolati e valutati inammissibili dal giudicante - osta all'accoglimento della domanda in tal senso formulata. In definitiva, la domanda deve essere accolta, per quanto di ragione e, per l'effetto, l'avvocato va condannato al pagamento, nei confronti di Controparte_1 [...]
, della cifra di euro 69.295,53, oltre interessi legali dalla pronuncia al Parte_4 soddisfo.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano d'ufficio con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13-8- 2022, nella misura prevista dai parametri tra i minimi e i medi, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e del valore della causa (determinato in applicazione del criterio del “disputa- tum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 d.m. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 2.200,00; fase introduttiva, euro 1.300,00; fase istruttoria: euro 5.000,00; fase decisoria, euro 3.000,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Ciro Renino dichiara- tosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti di , ogni altra istanza, eccezio- Parte_1 Controparte_1 ne, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento, nei confronti di dell'importo pari ad
[...] Parte_1 euro 69.295,53, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
B. condanna , al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida in euro 11.500,00 per compenso professiona- Parte_1 le, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Ciro Renino, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Torre Annunziata, così deciso il 20 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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