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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1371/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
nata in [...] il [...], codice fiscale Parte_2
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. BIGA TIZIANA del Foro di
Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a DIANO SAN IE (IM) in data 12/12/2012;
• hanno avuto minorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse del figlio, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a DIANO Parte_1 Parte_2
SAN IE (IM) il 12/12/2012, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2012, parte 1, atto n. 7), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I coniugi vivranno separati nel comune rispetto fissando ognuno la propria residenza ove riterrà e dandosi sin da ora reciproco assenso per la concessione dei documenti per l'espatrio e per il rilascio del passaporto per sé stessi e per il figlio minore;
2. La casa coniugale sita in Diano San Pietro, Via I. Lantero n. 15, di proprietà del marito, verrà assegnata allo stesso che la abiterà con il figlio minore Per_1
2 La signora infatti, ha rilasciato l'immobile coniugale con il consenso del marito e Pt_2
dichiara di aver ritirato dallo stesso i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà.
3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali si Per_1
impegnano a mantenerlo, istruirlo e convenientemente educarlo assumendo di comune accordo le decisioni maggiormente rilevanti per lo stesso. Il figlio minore avrà Per_1
dimora abituale presso l'abitazione del padre;
4. La madre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé ogni volta che vorrà, Per_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative dello stesso;
in ogni caso dovrà vedere il figlio a week-end alternati (dal sabato mattina alla domenica sera alle ore
20:00), ad anni alterni il giorno di
Natale o il 26 dicembre, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio 15 giorni consecutivi durante le vacanze Per_1
scolastiche estive. Quanto sopra salvi eventuali diversi accordi tra le parti in funzione delle esigenze scolastiche del figlio e lavorative dei genitori stessi.
5. La IG verserà al marito Euro 250,00 mensili per il mantenimento del Parte_2
figlio entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Per_1
ISTAT. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle seguenti spese effettuate in favore del figlio: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo ossia: a) visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal s.s.n., d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo, ossia: a) cure dentistiche ortodontiche ed oculistiche;
B) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal ssn;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo ossia: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, ossia : a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di baby- sitter c) viaggi e vacanze;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, b) pre-scuola e doposcuola, c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
3 Il genitore che avrà eventualmente anticipato tali spese, per ottenere il rimborso della sua quota dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate senza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero entro 5 giorni da essa, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6. I Signori e concordano che il marito percepirà nella misura del 100% Pt_1 Pt_2
l'assegno unico universale elargito dall'INPS relativo al figlio e la signora Per_1 Pt_2
autorizza il marito ad esperire ogni adempimento burocratico necessario ad ottenere tale somma;
7. I coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti e di rinunciare all'assegno di mantenimento che dovesse loro spettare;
8. I coniugi dichiarano di aver definito, con la presente regolamentazione, ogni interesse economico, patrimoniale e di ogni altro genere tra gli stessi intercorso e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione, salvo l'esatto adempimento di quanto pattuito nella presente sede.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di DIANO SAN IE (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 2/1/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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