Articolo 1 della Legge 28 agosto 1989, n. 311
Articolo 2
Versione
6 settembre 1989
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, firmata a Caracas il 24 novembre 1987.
Entrata in vigore il 6 settembre 1989