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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 619/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Francesca D'Alessandro giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 10/05/2021 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1884/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “accertare e dichiarare che la ricorrente possiede i requisiti per conseguire l'assegno di invalidità“; 2)
“Condannare l' alla corresponsione del relativo trattamento economico CP_1 decorrente dalla data della domanda ovvero da quella successiva che dovesse emergere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali condannandolo, altresì, al pagamento dei ratei maturati, corredati da interessi e rivalutazione monetaria”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposti chiarimenti alla CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo si rileva che nel corpo dell'atto introduttivo il ricorrente chiede “indennità d'accompagnamento” e sulla stessa provvidenza discute, per poi concludere per l'accertamento dell'assegno mensile d'assistenza. Ebbene, atteso che il petitum dell'accertamento tecnico preventivo era relativo a quest'ultima provvidenza, è chiaro che in questa sede oggetto del giudizio saranno le condizioni sanitarie relative a detta provvidenza.
Ciò non di meno, il c.t.u. ha riferito, con i chiarimenti depositati in data
15/04/2024, in merito alla indennità d'accompagnamento. I chiarimenti, in ogni caso, valutando in merito alla quantificazione del grado di invalidità, sono perfettamente utilizzabili in questa sede nonostante l'assunto ricognitivo errato.
Ebbene, il CTU nei propri chiarimenti, risponde diffusamente alle contestazioni mosse alla consulenza tecnica depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, escludendo dalle risultanze cliniche l'invocata anchilosi in posizione favorevole della spalla nonché della atrofia di spalla. Confermava pertanto, a seguito della valutazione delle altre patologie, il grado di invalidità del 68%, già individuato in sede di accertamento tecnico preventivo.
Stante l'assenza di nuova documentazione che possa meglio dettagliare lo stato del ricorrente, o il suo eventuale peggioramento, si impone il rigetto della domanda.
Pag. 2 di 4 3.1 Le spese seguono la soccombenza, rilevato che tanto in accertamento tecnico preventivo quanto in giudizio di merito, non risultano depositate dichiarazioni ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c.. Per la precisione, il beneficio non risulta invocato in accertamento tecnico preventivo, mentre viene invocato nel ricorso introduttivo di merito: in assenza, però, della dichiarazione autografa della parte attestante la propria condizione reddituale, ai sensi del richiamato articolo, non è possibile applicarlo. Si precisa, altresì, in merito alla liquidazione delle spese di lite in sede di accertamento tecnico preventivo, laddove l' era difeso da Pt_2
funzionario, che il giudicante condivide l'orientamento di legittimità secondo cui
“L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si CP_1
avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando
l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti” (Cass. n.
19034/19).
3.2 Per lo stesso motivo, le spese di CTU espletata in ATPO vengono poste a carico di parte soccombente. Nulla è dovuto per i chiarimenti, resi in questa sede in costanza del giuramento prestato in sede di accertamento tecnico preventivo, in assenza di ulteriori elementi di indagine (nuova documentazione e/o nuova visita).
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], Parte_1
non si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza (invalidità accertata nella misura del 68%);
2) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese CP_1
processuali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, spese liquidate in € 960,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
3) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese CP_1
processuali relative al procedimento di merito, spese liquidate in € 1.800,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
4) pone le spese di ctu (per intero ed in via definitiva) a carico della ricorrente, spese che si liquidano, per onorario, in € 270,00=, oltre accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 28/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 619/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Francesca D'Alessandro giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 10/05/2021 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1884/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “accertare e dichiarare che la ricorrente possiede i requisiti per conseguire l'assegno di invalidità“; 2)
“Condannare l' alla corresponsione del relativo trattamento economico CP_1 decorrente dalla data della domanda ovvero da quella successiva che dovesse emergere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali condannandolo, altresì, al pagamento dei ratei maturati, corredati da interessi e rivalutazione monetaria”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposti chiarimenti alla CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo si rileva che nel corpo dell'atto introduttivo il ricorrente chiede “indennità d'accompagnamento” e sulla stessa provvidenza discute, per poi concludere per l'accertamento dell'assegno mensile d'assistenza. Ebbene, atteso che il petitum dell'accertamento tecnico preventivo era relativo a quest'ultima provvidenza, è chiaro che in questa sede oggetto del giudizio saranno le condizioni sanitarie relative a detta provvidenza.
Ciò non di meno, il c.t.u. ha riferito, con i chiarimenti depositati in data
15/04/2024, in merito alla indennità d'accompagnamento. I chiarimenti, in ogni caso, valutando in merito alla quantificazione del grado di invalidità, sono perfettamente utilizzabili in questa sede nonostante l'assunto ricognitivo errato.
Ebbene, il CTU nei propri chiarimenti, risponde diffusamente alle contestazioni mosse alla consulenza tecnica depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, escludendo dalle risultanze cliniche l'invocata anchilosi in posizione favorevole della spalla nonché della atrofia di spalla. Confermava pertanto, a seguito della valutazione delle altre patologie, il grado di invalidità del 68%, già individuato in sede di accertamento tecnico preventivo.
Stante l'assenza di nuova documentazione che possa meglio dettagliare lo stato del ricorrente, o il suo eventuale peggioramento, si impone il rigetto della domanda.
Pag. 2 di 4 3.1 Le spese seguono la soccombenza, rilevato che tanto in accertamento tecnico preventivo quanto in giudizio di merito, non risultano depositate dichiarazioni ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c.. Per la precisione, il beneficio non risulta invocato in accertamento tecnico preventivo, mentre viene invocato nel ricorso introduttivo di merito: in assenza, però, della dichiarazione autografa della parte attestante la propria condizione reddituale, ai sensi del richiamato articolo, non è possibile applicarlo. Si precisa, altresì, in merito alla liquidazione delle spese di lite in sede di accertamento tecnico preventivo, laddove l' era difeso da Pt_2
funzionario, che il giudicante condivide l'orientamento di legittimità secondo cui
“L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si CP_1
avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando
l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti” (Cass. n.
19034/19).
3.2 Per lo stesso motivo, le spese di CTU espletata in ATPO vengono poste a carico di parte soccombente. Nulla è dovuto per i chiarimenti, resi in questa sede in costanza del giuramento prestato in sede di accertamento tecnico preventivo, in assenza di ulteriori elementi di indagine (nuova documentazione e/o nuova visita).
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], Parte_1
non si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza (invalidità accertata nella misura del 68%);
2) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese CP_1
processuali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, spese liquidate in € 960,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
3) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese CP_1
processuali relative al procedimento di merito, spese liquidate in € 1.800,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
4) pone le spese di ctu (per intero ed in via definitiva) a carico della ricorrente, spese che si liquidano, per onorario, in € 270,00=, oltre accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 28/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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