Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2009, n. 15717
CASS
Sentenza 11 febbraio 2009

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Il provvedimento di sequestro preventivo non deve essere inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato. (Fattispecie di intervenuto sequestro, per abusi edilizi, di intere unità abitative a fronte di difformità riguardanti le sole mansarde delle stesse).

In materia di sequestro preventivo d'urgenza ordinato dal P.M. o disposto dalla polizia giudiziaria, l'inosservanza dei termini di quarantotto ore di cui all'art. 321, comma terzo bis, cod. proc. pen., non preclude al giudice il potere di imporre ugualmente il vincolo reale, sicché è ben possibile che, pur negando la convalida, disponga autonomamente il sequestro con efficacia "ex nunc".

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 13 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata in data 4 settembre 2025 dei dispositivi informatici in uso a Raffaele G. e Alessandro D.D., sottoposti a indagine per reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, commessi in Sorrento, con condotta perdurante sino al 20 maggio 2025. 2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, censurando, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge e la motivazione meramente apparente del provvedimento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2009, n. 15717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15717
Data del deposito : 11 febbraio 2009

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