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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/03/2024, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6998 /2023
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai magistrati:
Cinzia Balletti Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 6998/2023 promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2023 da
, con l'avv. Lucchin Stefania, come da Parte_1
mandato in atti;
e
, con l'avv. Codreanu Ana-Maria, come da mandato in atti;
Parte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti:
“
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i SInori (Coroiu Parte_1
da nubile) e , contratto in Romania, a Broscauti in data 20.8.2006, ed ivi Parte_1
1 registrato con atto di matrimonio n. 9 del 20.8.2006, con ordine al competente Ufficiale di Stato
di procedere alle annotazioni di legge
2. autorizzare le Parti a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove
vorrà;
3. disporre che il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento e residenza abituale presso la madre, nell'abitazione in cui si è da poco
trasferita in Maserà di Padova in Via San benedetto n.39.
4. Disporre che i tempi di permanenza del figlio presso il padre saranno concordati direttamente
tra loro, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi del
padre, e saranno puntualmente comunicati alla madre in via anticipata.
5. Disporre che il SI. , a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio Pt_1
corrisponderà alla SI.ra l'importo mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1
mediante bonifico al conto corrente che la SInora indicherà; somma da Parte_1
rivalutarsi annualmente, con decorrenza dal tredicesimo mese dopo la pubblicazione della
richiedenda sentenza. Prevedere altresì che il SI. sarà altresì obbligato a versare la Pt_1
somma settimanale di € 10,00 per il figlio da corrispondere a tale separato titolo alla madre, la
quale si impegna a consegnare la somma al ragazzo per le sue piccole spese personali.
6. Disporre che le Parti si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese
straordinarie (scolastiche, ludiche, sportive e mediche) necessarie nell'interesse del figlio
, secondo le seguenti modalità concordate. Costituiscono spese straordinarie Persona_1
per le quali non è necessario il preventivo accordo tra i genitori, fermo l'obbligo di previa
documentazione, le seguenti spese: - spese scolastiche: libri scolastici, spese per la dotazione
informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio
differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00) spese per la frequentazione
di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione;
- spese medico-
sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione
di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili
(sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate
presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
- spese
2 di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa
extrascolastica comprensiva di abbigliamento o attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto
annuo di € 400,00; - altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico
urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica;
contributi, tassazione anche
relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Necessitano, invece, del
preventivo accordo di entrambi i coniugi le seguenti tipologie di spese: - spese scolastiche:
iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di
università pubbliche o private;
corsi di specializzazione e master post universitari, corsi di
recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la riparazione agli esami di
abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi, acquisto libri, dispense, eventuali
pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di
studio; - spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica,
disegno, pittura, teatro etc.); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, corsi per l'apprendimento delle
lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti
non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte
le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti
musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concordi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di
esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole
pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore
ad € 60.00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse
autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e
lezioni); spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- spese per
l'organizzazione di eventi quali: ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
- spese medico sanitarie quali: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese
per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500,00 annui;
spese per
occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annua, salvo
3 diverso accordo tra i genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private non
convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e
logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private.
7. Dare atto che le Parti concordano che l'assegno unico o qualsiasi altro contributo/sostegno
fosse previsto dallo Stato a favore dei figli, nonché eventuali rimborsi e/o sussidi fossero disposti
dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato, per spese scolastiche e/o sanitarie
relativi ai figli, andranno a esclusivo beneficio della SI.ra . Parte_1
8. Dare atto che le Parti concordano che la SInora continuerà ad utilizzare Parte_1
il cognome , anche dopo lo scioglimento del matrimonio. Pt_1
9. Dare atto che con riferimento agli immobili (terreni solo parzialmente edificati) ubicati in
Romania, a Broscauti nella provincia di Botosani, le Parti concordano di conservare la
comproprietà tra loro indivisa con pari quote”.
Per il P.M: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
I SIg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_1
il 20/08/2006 in Broscauti (Romania).
Dalla loro unione è nato un figlio, , in data 2.4.2008. Persona_1
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successive note depositate per l'udienza del
26.1.2024, in forza della legge rumena, di cui hanno scelto l'applicazione.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti sono nate in Romania ed ivi hanno contratto matrimonio), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Ai fini della pronuncia di divorzio in Italia, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (cfr. art. 28 L. n. 218/95).
4 Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo a).i del Regolamento (UE) n.
2019/1111 – ratione temporis applicabile alla fattispecie -, il quale stabilisce che è
competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, da quanto documentato dai ricorrenti (cfr. certificati di residenza di cui al doc. 1), è in Italia.
Quanto alla legge sostanziale applicabile al divorzio, i coniugi, entrambi cittadini rumeni, hanno inteso esercitare l'optio legis di cui all'art. 5 del Regolamento
UE 1259/2010, scegliendo l'applicazione della legge rumena che prevede il c.d.
divorzio diretto. La scelta della legge applicabile risulta da dichiarazione scritta,
datata e firmata da entrambi i coniugi (cfr. doc. 4), così rispettando i requisiti di forma prescritti dall'art. 7 del Regolamento citato.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del citato Reg. UE
n. 2019/1111 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia è nato in [...] e da allora ha sempre risieduto in Italia.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che il
Regolamento UE 1259/2010 per espressa previsione dello stesso (cfr. art.1), non si
5 applica alla responsabilità genitoriale e agli obblighi alimentari e, pertanto, l'optio
legis espressa dai ricorrenti può riferirsi soltanto allo status e non anche alle ulteriori questioni inerenti l'affidamento e il mantenimento.
Ciò premesso, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218
(che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale,
alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore,
rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge
31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001,
n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni
alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità
giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede
abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati
membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di
un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a
un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è
6 l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che
“la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja
del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati
membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi
“la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia,
pertanto si applica la legge italiana.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Nel merito, sulla domanda di divorzio, va osservato che secondo l'art. 373 del
Codice Civile rumeno è ammesso il divorzio (anche in mancanza di una pregressa sentenza di separazione personale) per accordo tra i coniugi, su richiesta di entrambi o di uno dei coniugi sostenuto dall'altro e, a norma del successivo art. 374,
può essere deciso indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni derivanti dal matrimonio, salvo l'obbligo per il giudice di verificare l'esistenza del consenso libero e senza vizi di ciascun coniuge.
Nel caso di specie, deve ritenersi che tale verifica abbia esito positivo, atteso che i coniugi hanno depositato ricorso congiunto per la pronuncia del divorzio, hanno sottoscritto una scrittura privata allegata agli atti relativa alle condizioni dello scioglimento del matrimonio e hanno ratificato, inoltre, il loro comune intendimento con le dichiarazioni di cui all'art. 23, comma 6, D.L. n.137/2020.
Dal certificato di matrimonio (doc.2) risulta che con il matrimonio la ricorrente ha assunto il cognome del marito “ ”. Parte_1 Pt_1
Le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.383, paragrafo 3, del Codice
Civile Rumeno, si sono accordate nel senso che anche dopo lo scioglimento del matrimonio continuerà ad utilizzare il cognome del marito. Parte_1
7 Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse, quanto ai punti 3, 4, 5 e 6.
Con riferimento, poi, ai punti 7 e 9 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio,
sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 20/08/2006 in Broscauti
[...] Parte_1
(Romania);
2. prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che conservi Parte_1
il cognome del marito “ ”; Pt_1
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, secondo le indicazioni di cui alla parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di conSIlio del 12 marzo 2024.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Cinzia Balletti
8
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai magistrati:
Cinzia Balletti Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 6998/2023 promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2023 da
, con l'avv. Lucchin Stefania, come da Parte_1
mandato in atti;
e
, con l'avv. Codreanu Ana-Maria, come da mandato in atti;
Parte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti:
“
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i SInori (Coroiu Parte_1
da nubile) e , contratto in Romania, a Broscauti in data 20.8.2006, ed ivi Parte_1
1 registrato con atto di matrimonio n. 9 del 20.8.2006, con ordine al competente Ufficiale di Stato
di procedere alle annotazioni di legge
2. autorizzare le Parti a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove
vorrà;
3. disporre che il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento e residenza abituale presso la madre, nell'abitazione in cui si è da poco
trasferita in Maserà di Padova in Via San benedetto n.39.
4. Disporre che i tempi di permanenza del figlio presso il padre saranno concordati direttamente
tra loro, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi del
padre, e saranno puntualmente comunicati alla madre in via anticipata.
5. Disporre che il SI. , a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio Pt_1
corrisponderà alla SI.ra l'importo mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1
mediante bonifico al conto corrente che la SInora indicherà; somma da Parte_1
rivalutarsi annualmente, con decorrenza dal tredicesimo mese dopo la pubblicazione della
richiedenda sentenza. Prevedere altresì che il SI. sarà altresì obbligato a versare la Pt_1
somma settimanale di € 10,00 per il figlio da corrispondere a tale separato titolo alla madre, la
quale si impegna a consegnare la somma al ragazzo per le sue piccole spese personali.
6. Disporre che le Parti si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese
straordinarie (scolastiche, ludiche, sportive e mediche) necessarie nell'interesse del figlio
, secondo le seguenti modalità concordate. Costituiscono spese straordinarie Persona_1
per le quali non è necessario il preventivo accordo tra i genitori, fermo l'obbligo di previa
documentazione, le seguenti spese: - spese scolastiche: libri scolastici, spese per la dotazione
informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio
differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00) spese per la frequentazione
di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione;
- spese medico-
sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione
di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili
(sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate
presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
- spese
2 di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa
extrascolastica comprensiva di abbigliamento o attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto
annuo di € 400,00; - altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico
urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica;
contributi, tassazione anche
relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Necessitano, invece, del
preventivo accordo di entrambi i coniugi le seguenti tipologie di spese: - spese scolastiche:
iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di
università pubbliche o private;
corsi di specializzazione e master post universitari, corsi di
recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la riparazione agli esami di
abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi, acquisto libri, dispense, eventuali
pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di
studio; - spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica,
disegno, pittura, teatro etc.); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, corsi per l'apprendimento delle
lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti
non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte
le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti
musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concordi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di
esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole
pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore
ad € 60.00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse
autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e
lezioni); spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- spese per
l'organizzazione di eventi quali: ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
- spese medico sanitarie quali: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese
per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500,00 annui;
spese per
occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annua, salvo
3 diverso accordo tra i genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private non
convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e
logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private.
7. Dare atto che le Parti concordano che l'assegno unico o qualsiasi altro contributo/sostegno
fosse previsto dallo Stato a favore dei figli, nonché eventuali rimborsi e/o sussidi fossero disposti
dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato, per spese scolastiche e/o sanitarie
relativi ai figli, andranno a esclusivo beneficio della SI.ra . Parte_1
8. Dare atto che le Parti concordano che la SInora continuerà ad utilizzare Parte_1
il cognome , anche dopo lo scioglimento del matrimonio. Pt_1
9. Dare atto che con riferimento agli immobili (terreni solo parzialmente edificati) ubicati in
Romania, a Broscauti nella provincia di Botosani, le Parti concordano di conservare la
comproprietà tra loro indivisa con pari quote”.
Per il P.M: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
I SIg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_1
il 20/08/2006 in Broscauti (Romania).
Dalla loro unione è nato un figlio, , in data 2.4.2008. Persona_1
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successive note depositate per l'udienza del
26.1.2024, in forza della legge rumena, di cui hanno scelto l'applicazione.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti sono nate in Romania ed ivi hanno contratto matrimonio), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Ai fini della pronuncia di divorzio in Italia, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (cfr. art. 28 L. n. 218/95).
4 Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo a).i del Regolamento (UE) n.
2019/1111 – ratione temporis applicabile alla fattispecie -, il quale stabilisce che è
competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, da quanto documentato dai ricorrenti (cfr. certificati di residenza di cui al doc. 1), è in Italia.
Quanto alla legge sostanziale applicabile al divorzio, i coniugi, entrambi cittadini rumeni, hanno inteso esercitare l'optio legis di cui all'art. 5 del Regolamento
UE 1259/2010, scegliendo l'applicazione della legge rumena che prevede il c.d.
divorzio diretto. La scelta della legge applicabile risulta da dichiarazione scritta,
datata e firmata da entrambi i coniugi (cfr. doc. 4), così rispettando i requisiti di forma prescritti dall'art. 7 del Regolamento citato.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del citato Reg. UE
n. 2019/1111 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia è nato in [...] e da allora ha sempre risieduto in Italia.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che il
Regolamento UE 1259/2010 per espressa previsione dello stesso (cfr. art.1), non si
5 applica alla responsabilità genitoriale e agli obblighi alimentari e, pertanto, l'optio
legis espressa dai ricorrenti può riferirsi soltanto allo status e non anche alle ulteriori questioni inerenti l'affidamento e il mantenimento.
Ciò premesso, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218
(che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale,
alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore,
rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge
31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001,
n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni
alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità
giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede
abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati
membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di
un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a
un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è
6 l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che
“la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja
del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati
membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi
“la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia,
pertanto si applica la legge italiana.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Nel merito, sulla domanda di divorzio, va osservato che secondo l'art. 373 del
Codice Civile rumeno è ammesso il divorzio (anche in mancanza di una pregressa sentenza di separazione personale) per accordo tra i coniugi, su richiesta di entrambi o di uno dei coniugi sostenuto dall'altro e, a norma del successivo art. 374,
può essere deciso indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni derivanti dal matrimonio, salvo l'obbligo per il giudice di verificare l'esistenza del consenso libero e senza vizi di ciascun coniuge.
Nel caso di specie, deve ritenersi che tale verifica abbia esito positivo, atteso che i coniugi hanno depositato ricorso congiunto per la pronuncia del divorzio, hanno sottoscritto una scrittura privata allegata agli atti relativa alle condizioni dello scioglimento del matrimonio e hanno ratificato, inoltre, il loro comune intendimento con le dichiarazioni di cui all'art. 23, comma 6, D.L. n.137/2020.
Dal certificato di matrimonio (doc.2) risulta che con il matrimonio la ricorrente ha assunto il cognome del marito “ ”. Parte_1 Pt_1
Le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.383, paragrafo 3, del Codice
Civile Rumeno, si sono accordate nel senso che anche dopo lo scioglimento del matrimonio continuerà ad utilizzare il cognome del marito. Parte_1
7 Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse, quanto ai punti 3, 4, 5 e 6.
Con riferimento, poi, ai punti 7 e 9 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio,
sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 20/08/2006 in Broscauti
[...] Parte_1
(Romania);
2. prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che conservi Parte_1
il cognome del marito “ ”; Pt_1
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, secondo le indicazioni di cui alla parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di conSIlio del 12 marzo 2024.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Cinzia Balletti
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