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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. US ND Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa EM ZI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 994/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LARGA N. 19, MILANO Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. ANDREA FIORETTI e MARCELLO ARBASINO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
CIMAROSA 9/A MILANO, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO GABARDINI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, con riferimento alla sentenza n. 906/2024 emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c dal Tribunale di Milano in data 24 gennaio 2024 nella causa R.G. n. 31679/2023, così pagina 1 di 10 come modificata in seguito ad ordinanza di correzione errore materiale del 13.03.2024, notificata il
15.03.2024:
◘ in via principale, in accoglimento dei motivi d'appello, riformarla e accogliere le conclusioni svolte dalla in primo grado e così, rigettate le istanze istruttorie avversarie perché superflue ed CP_2 esplorative, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto, anche per violazione del principio di auto responsabilità, tutte le domande formulate dal nei confronti di e per CP_1 Parte_1
l'effetto dell'esclusione della responsabilità della per il danno collegato alla mancata vendita CP_2 delle azioni, condannare l'attore a restituire a la somma di euro 59.652,49 versata a seguito Parte_1 della pronuncia dell'ABF o la somma minore che si accertasse non dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
◘ In via subordinata: nella non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità della ridurre CP_2
l'ammontare del danno alla luce del concorso colposo di parte attrice ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c., escludendo in ogni caso il risarcimento dei danni evitabili ex art. 1227 co. 2 c.c., detraendo in ogni caso quanto già incassato dall'attore pari a euro 59.652,49;
◘ riformare in ogni caso la condanna alle spese in primo grado, con vittoria di spese e compenso di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed istanza reietta:
1) respingere l'appello e le domande dell'appellante e Parte_1 confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano;
2) in subordine, nel caso in cui non sia ritenuto inammissibile il quarto motivo dell'appellante, accoglierlo stante l'adesione del Signor a quello CP_1 specifico motivo;
3) condannare l'appellante nelle spese del giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni per tre profili di responsabilità:
1. danno derivante da mancato (dis)investimento del giorno 9.6.2020
L'attore ha dedotto di aver cercato il 9.6.2020 di vendere dei titoli presenti all'interno del suo dossier, ma che di fatto ciò sia stato possibile solo in data 11.6.2020, con un danno pagina 2 di 10 proporzionale alla riduzione del corso dei titoli medesimi (illustrato alle pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione).
2. danno da tardivo trasferimento del saldo positivo del conto corrente
Parte attrice ha allegato il tardivo trasferimento del saldo positivo (€ 2.582.968,76) dalla banca convenuta a , richiesto l'11.5.2020 ed effettuato solo l'8.9.2020. Per quantificare Parte_2 tale danno, ha applicato l'art. 126 septiesdecies del d. lgs. n. 385/1993, contemplante in realtà una penale (fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore).
3. danno da applicazione di penali delle quali non era stato informato
L'attore ha allegato che avendo avuto intenzione di effettuare un investimento a breve, sarebbe stato consigliato da personale della banca in ordine all'acquisto di due polizze unit linked;
avrebbe poi scoperto al momento del riscatto, un anno dopo, la necessità di pagare delle onerose commissioni, in ordine alle quali non venne informato né di tale informazione vi era documentazione.
Il Tribunale di Milano ha accolto la sola domanda relativa al risarcimento del danno da mancato disinvestimento dei titoli e ha condannato a pagare all'attore la somma di € 229.118,00 (poi Parte_1 corretta in € 299.118,00), oltre interessi al tasso ex art. 1284 c. I c.c. dal giorno 11.6.2020 ed ex art. 1284 c. IV c.c. dal giorno 4.9.2023, e le spese processuali liquidate in € 18.000,00 oltre spese generali
15% c.p.a. e i.v.a.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto provata l'impossibilità per l'attore di alienare i titoli sulla base dei documenti prodotti dalle parti e ha quantificato il danno “come allegato da parte attrice sulla base di elementi di fatto (numero di azioni vendute, corso delle stesse nei giorni 9, 10 e 11) esposti in citazione (pag. 4) e non contestati, nella loro fattualità, da parte attrice”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
1. Erronea comprensione e valutazione dei fatti e manifesta contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente un blocco su tutte le azioni presenti nel dossier titoli del sig.
con conseguente impossibilità di vendere nelle giornate del 9 e 10 giugno 2020. CP_1
Ad avviso dell'appellante, il Giudice avrebbe errato nel ritenere bloccate tutte le azioni presenti il 9 giugno sul dossier in quanto le allegazioni e i documenti dimostrerebbero che il blocco riguardava solo i titoli oggetto della richiesta di trasferimento del 9.05.2020, il cui Contr deprezzamento è stato già riconosciuto in sede di In ogni caso, sostiene l'appellante che la controparte non ha provato l'impossibilità di vendita per i titoli non oggetto della richiesta di pagina 3 di 10 trasferimento per cui è infondato il riconoscimento del loro deprezzamento pari a euro
239.465,61. La sentenza dovrà, quindi, essere interamente riformata, anche considerata l'erronea condanna al versamento dell'importo già corrisposto dalla a seguito della decisione CP_2 dell'ACF .
L'appellante ha dedotto che:
− con comunicazione del 08.05.2020 ha richiesto il trasferimento delle sole CP_1 specifiche azioni all'epoca presenti sul deposito (cfr. doc. 1, parte attrice);
− successivamente, dopo la richiesta di trasferimento, l'attore ha continuato ad operare, acquistando, dal 14 maggio 2020 al 4 giugno 2020, ulteriori titoli;
− a seguito delle descritte operazioni di acquisto nel dossier titoli si è determinato il pacchetto azionario oggetto di causa, che l'attore non sarebbe riuscito a vendere prima dell'11.06.2020 per asserita colpa della con la precisazione che pacificamente le CP_2 azioni Norvegian sono state interamente acquistate dopo la richiesta di trasferimento e vendute il 10.06.2020;
− sin dalla sua costituzione ha dato atto che il paventato ritardo nel Parte_1 trasferimento del dossier e conseguente impossibilità di negoziare le azioni, poteva essere unicamente riferito alle azioni specifiche oggetto della richiesta di trasferimento, come del resto confermato dalla vendita di tutte le azioni in data Parte_3
10.06.2020; circostanza pacifica e mai messa in discussione nel corso del procedimento di primo grado;
− pertanto, nella pronuncia appellata, il Giudice di prime cure, dopo aver inizialmente preso atto dell'esistenza del blocco solo in relazione alle azioni presenti nel dossier titoli al momento della richiesta di trasferimento del 08.05.2020 (“In sintesi, sembra emerge, a livello fattuale, che la richiesta di trasferimento dei titoli su di un conto acceso presso altra banca abbia precluso la movimentazione (nel senso dell'alienazione) degli stessi: almeno di quelli indicati in una lettera datata 8.5.2020, nella quale il riferimento è ai seguenti titoli) ha esteso, in maniera irragionevolmente e priva di fondamento, la prova di tale blocco a tutte le azioni presenti nel citato dossier.
2. Erronea valutazione delle risultanze probatorie nell'aver il Tribunale ritenuto assolto da parte del l'onere di provare il proposito e il tentativo di vendita di tutte le azioni nella giornata CP_1
pagina 4 di 10 del 9 giugno ed erroneo rigetto della domanda della di condanna del a restituire CP_2 CP_1
Contr le somme incassate a seguito della decisione dell'
Ad avviso dell'appellante, il giudice avrebbe errato nel ritenere provato il tentativo fallito di vendita nella giornata del 9 giugno. Secondo l'appellante ha tentato di vendere senza CP_1 riuscirvi solo i titoli specifici oggetto della domanda di trasferimento e solo nella giornata dell'11 o al più del 10. Non esiste - sostiene l'appellante - alcuna prova del tentativo fallito di vendita il 9, tanto meno di tutti i titoli, avendo ammesso stragiudizialmente di aver CP_1 incontrato difficoltà nella vendita solo nella giornata del 10.
3. Errore di giudizio e motivazione apparente nella parte in cui il Giudice di prime ha individuato il danno nel deprezzamento delle azioni senza considerare la natura speculativa dell'attività di compravendita, la volatilità dei titoli e la causalità autonoma innestata dal vendendo CP_1 titoli che hanno rapidamente riacquistato il valore originario.
Secondo l'appellante il Giudice avrebbe erroneamente individuato il danno in un deprezzamento transeunte dei titoli e non considerato la causalità autonoma innestata dal che ha CP_1 operato la vendita sulla base di un timore di deprezzamento poi rivelatosi infondato. Sostiene la banca che un deprezzamento può rilevare anche se transitorio, ma solo a condizione che l'interessano sia obbligato a vendere per una qualche ragione plausibile. Nel caso concreto non ricorre, ad avviso dell'appellante, né il deprezzamento definitivo, avendo i titoli in pochi giorni persino superato il valore del 9 giugno né una plausibile ragione che obbligasse alla vendita, che non può essere integrata dal timore del di un ulteriore deprezzamento. CP_1
4. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella misura in cui il
Giudice di primo grado ha accolto la domanda per un importo superiore a quello autolimitato dal e in ogni caso errore di giudizio per non aver detratto dalla condanna quanto già CP_1
Contr corrisposto dalla a seguito della decisione dell' CP_2
La pronuncia di primo grado sarebbe errata anche nella parte in cui, nello statuire la condanna della convenuta al pagamento di € 299.218,00 oltre interessi, non ha detratto la somma di € Contr 59.652,49, già corrisposta dalla in seguito alla pronuncia dell' attinente al danno CP_2 derivante dal mancato trasferimento dei titoli specifici oggetto della richiesta di trasferimento.
L'appellante evidenzia che la stessa difesa del in sede di memoria n. 1 ha modificato le CP_1 proprie conclusioni chiedendo la detrazione della predetta somma dall'eventuale danno pagina 5 di 10 riconosciuto e che tali conclusioni sono state confermate in sede di precisazione delle conclusioni.
5. Violazione degli ex artt. 91 e 92 c.p.c. ed erronea statuizione sulle spese di lite nella parte in cui il Tribunale ha posto la soccombenza a integrale carico della e incongruamente CP_2 determinato il compenso.
Ad avviso della banca appellante, il giudice avrebbe dovuto compensare, quantomeno parzialmente, le spese di lite avendo rigettato due domande su tre proposte dall'attore e avrebbe dovuto quantificare le spese sulla a base dei valori minimi e non in misura superiore ai valori medi, come invece ha fatto.
Si è costituito chiedendo, in via principale il rigetto dell'appello e, in Controparte_1 subordine, nel caso in cui non sia ritenuto inammissibile il quarto motivo dell'appellante, di
“accoglierlo stante l'adesione del Signor a quello specifico motivo”. CP_1
Con provvedimento del 15.5.2024 è stata accolta l'istanza ex art. 283 cpc formulata da parte appellante.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa è stata rinviata ex art. 352 cpc e all'udienza dell'8.10.2025 è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.
Secondo la prospettazione di ritenuta provata dal tribunale, in data 8 Controparte_1 maggio 2020, lo stesso aveva chiesto a di trasferire i propri titoli presso un altro istituto Parte_1 bancario e solo in data 9 giugno 2020 si era accorto che il trasferimento non era stato ancora effettuato.
Nello stesso giorno, aveva tentato quindi di procedere alla vendita dei titoli depositati sul conto, ma ciò gli era stato impedito da malfunzionamenti della piattaforma online. La banca gli aveva comunicato l'avvenuta risoluzione del problema solo il successivo 11 giugno, data nella quale l'attore aveva potuto vendere i titoli detenuti.
I titoli ai quali si riferisce la domanda risarcitoria, accolta dal giudice di prime cure, sono i seguenti:
A. 17.500 azioni “Eldorado Resorts Inc”;
B.
3.000 azioni “Penn National Gaming Inc.”;
C.
1.500 azioni “Royal Caribbean Cruises Ltd.”;
D. 17.000 azioni “Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.”.
Con il primo motivo d'appello, la banca ha dedotto che l'impossibilità di vendere i titoli ha riguardato solo le azioni che erano state oggetto della domanda di trasferimento (ovverosia: nr. 1500 azioni “Royal
pagina 6 di 10 Caribbean Cruises Ltd.”; nr.
4.000 azioni “Eldorado Resorts Inc” e nr.
2.000 azioni “Penn National
Gaming Inc.”), mentre le altre azioni indicate nel ricorso (13.500 azioni “Eldorado Resorts Inc; 1000 azioni “Penn National Gaming Inc; 17.000 azioni “Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.”) non avevano subito alcun blocco in quanto si trattava di azioni acquistate successivamente alla domanda di trasferimento effettuata dal Ciò sarebbe dimostrato, ad avviso della banca, dal fatto che già CP_1 prima del 9 giugno 2020 (data nella quale il ricorrente afferma di essersi avveduto dell'inconveniente) il aveva avuto accesso al conto e regolarmente operato, acquistando le nuove azioni CP_1
(circostanza che dimostrerebbe l'operatività del conto) e dal fatto incontestato che il 10 giugno il ha venduto le azioni “Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.”, che non erano infatti oggetto CP_1 della domanda di trasferimento.
Il sostiene che, sebbene nella richiesta di trasferimento non avesse barrato la casella relativa al CP_1 trasferimento di tutte le azioni, aveva comunque indicato tutte le azioni in quel momento presenti sul conto e aveva anche chiesto l'estinzione del conto deposito titoli. Pertanto, tale richiesta non può che essere interpretata, ad avviso dell'appellato, quale richiesta di trasferimento di tutte le azioni e conseguente estinzione del conto. Ciò renderebbe evidente che il blocco ha poi riguardato tutte le azioni presenti sul conto il 9 giugno (quindi anche quelle acquistate dopo la domanda di trasferimento).
Ritiene la Corte che tale motivo sia fondato.
In particolare, la circostanza che l'attore avesse effettuato operazioni di acquisto e vendita, fa presumere che il blocco si riferisse solo alle azioni espressamente indicate nella domanda di trasferimento e non all'intero dossier.
Inoltre, tale circostanza risulta confermata anche dai documenti prodotti e richiamati dallo stesso attore e dal giudice di prime cure.
L'11.6.2020 la banca ha, infatti comunicato a di aver “bloccato il trasferimento dei titoli” per CP_1 consentire la negoziazione (doc. 2 fasc. I gr. attore). L'odierno appellato era, però, riuscito a vendere le azioni già il 10 giugno, quindi prima del suddetto blocco del trasferimento, e tale Parte_3 circostanza si spiega - in assenza di diverse evidenze processuali - solo in ragione del fatto che le stesse non erano oggetto della richiesta di trasferimento presso altro istituto di credito.
Inoltre, con la comunicazione del 9.11.2020 la banca ha riferito che: nel mese di giugno era in corso il trasferimento dei titoli Eldorado Resorts, Penn National Gaming, Royal Caribbean;
a seguito della segnalazione del dell'impossibilità di negoziare i titoli, la banca si era adoperata per annullare CP_1
pagina 7 di 10 il trasferimento;
che il pomeriggio dell'11 giugno l'operatività era stata ripristinata (doc. 11 fasc. I gr. attore).
Pertanto, anche in questo documento non si fa riferimento al trasferimento delle azioni e Parte_3 questo induce a ritenere che il trasferimento e il conseguente blocco non abbia riguardato tali azioni né le altre acquistate successivamente all'inoltro da parte del della domanda di trasferimento dei CP_1 titoli presso altro istituto bancario.
Con il secondo motivo d'appello, sostiene che non ha provato di aver effettuato Parte_1 CP_1 il primo tentativo di vendita il 9 giugno e che, anzi, ha ammesso stragiudizialmente, nella mail dell'11 giugno 2020, di aver incontrato difficoltà nella vendita solo nella giornata del 10 giugno (doc. 5 fasc. I gr. parte convenuta).
Il tribunale ha ritenuto infondate le analoghe difese svolte dalla banca in primo grado, affermando quanto segue: “parte convenuta allega che il blocco sarebbe risalito al massimo a far tempo dal giorno
10. L'interpretazione può essere basata, da un punto di vista logico, sull'inciso “già ieri” e, dunque, collocherebbe i due giorni del blocco (“almeno 2 giorni”) il 10 e l'11. Ma a parte il fatto che il giorno
11 il sistema, sia pure tardivamente, ha operato, sicché si risalirebbe ai giorni 9 e 10, la lettera sembra volta a descrivere quanto accaduto nei giorni passati, prescindendo dal dies a quo dell'11. Il “già” è certo infelice, ma appare francamente poca cosa per farne derivare una conseguenza così esiziale, a fronte del resto di plurime comunicazioni della banca che evidenziano come i titoli fossero bloccati in ragione della domanda di trasferimento degli stessi. In questa logica, è del tutto implausibile che i titoli potessero essere venduti il 9, non anche il 10 e solo nella tarda giornata dell'11; la lettura di parte convenuta, insomma, finisce per postulare un'interruzione a singhiozzo del servizio, del tutto eccentrica”.
Ritiene la Corte che il ragionamento del tribunale non sia condivisibile.
Risulta, infatti, indicativo che nella mail dell'11 giugno 2020 (doc. 5 fasc. I gr. parte convenuta) il abbia espressamente affermato “già ieri non riuscivo ad operare”. Inoltre, con l'espressione CP_1
“abbia bloccato l'operatività per almeno 2 giorni” lo stesso ben poteva riferirsi al 10 e all'11 giugno considerato che anche la banca ha riconosciuto di aver risolto il problema solo nel pomeriggio dell'11 e infatti la relativa comunicazione inviata al è delle 17.20 dell'11.6.2020 (cfr. doc 2 fasc I gr. CP_1 attore) e la predetta mail del è delle 20.14 dell'11.6.2020. CP_1
pagina 8 di 10 Inoltre, a differenza di quanto afferma il Tribunale, non sostiene che il 9 giugno non ci fosse Parte_1 il blocco, ma che il 9 il non avesse provato a vendere i titoli, quindi la difesa della banca non CP_1 postula “un'interruzione a singhiozzo del servizio, del tutto eccentrica”.
Ritiene, pertanto, la Corte che anche il secondo motivo sia fondato, non essendovi prova che il abbia tentato di vendere i titoli il 9 giugno, ma solo il 10. CP_1
Ritiene, invece, la Corte che il terzo motivo sia infondato.
Al riguardo il giudice di primo grado ha correttamente liquidato il danno nella misura pari alla differenza tra il prezzo che il cliente avrebbe ottenuto il giorno in cui avrebbe voluto vendere le azioni e il prezzo a cui le ha vendute non appena il sistema ha ripreso a funzionare, atteso che, da un lato, il pregiudizio subito consiste nella differenza tra la situazione dannosa e la situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato e, dall'altro, la banca non ha neppure dedotto elementi idonei a far ritenere che fosse prevedibile che nei giorni successivi il prezzo avrebbe subito un incremento.
Ciò posto, in riforma della sentenza appellata, il danno subito da va liquidato in 39.500 euro, CP_1 oltre interessi e rivalutazione, pari alla differenza tra il prezzo che il cliente avrebbe ottenuto il 10 giugno dalla vendita delle sole azioni espressamente indicate nella domanda di trasferimento (ovverosia quelle presenti nel dossier a quella data) e il prezzo a cui le ha vendute, tenuto conto dei valori indicati nella tabella riportata dall'appellante nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado e nell'atto introduttivo del presente giudizio e non contestati dall'appellato.
In particolare, sulla base della predetta tabella, il 10 giugno IU avrebbe venduto nr. 1500 azioni
“Royal Caribbean Cruises Ltd.” al prezzo complessivo di 95.385 euro, nr.
4.000 azioni “Eldorado
Resorts Inc” al prezzo complessivo di 159.440 euro, nr.
2.000 azioni “Penn National Gaming Inc.” al prezzo complessivo di 62.800 euro, ottenendo così l'importo complessivo di 317.625 euro. Invece, l'11 giugno IU ha venduto nr. 1500 azioni “Royal Caribbean Cruises Ltd.” al prezzo complessivo di
84.585 euro, nr.
4.000 azioni “Eldorado Resorts Inc” al prezzo complessivo di 135.760 euro;
nr.
2.000 azioni “Penn National Gaming Inc.” al prezzo complessivo di 57.780 euro, ottenendo quindi l'importo complessivo di 278.125 euro. La differenza risulta, quindi, pari a 39.500 euro.
Pertanto, deve accogliersi parzialmente la domanda della banca volta alla restituzione della somma Contr pagata a seguito della decisione dell' pari a € 59.652,49 (doc. 7 fasc. I gr. convenuta), comprensiva di interessi e rivalutazione, con conseguente condanna di alla restituzione Controparte_1 della somma di € 15.964,41 (già comprensiva della rivalutazione ricalcolata sulla predetta somma di €
pagina 9 di 10 39.500 e degli interessi proporzionalmente ricalcolati sulla somma dovuta), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e assorbimento del quarto motivo d'appello.
Al parziale accoglimento dell'appello segue una nuova regolamentazione delle spese processuali, che seguono la sostanziale soccombenza di e si liquidano in dispositivo in applicazione dei Parte_1 criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo i parametri medi di tariffa previsti per le cause di valore compreso tra € 26.001-52.000 (tenuto conto del decisum).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 11767/17, accerta e dichiara che il danno subito da ammonta a € 39.500, oltre rivalutazione e interessi;
Controparte_1
2) condanna alla restituzione, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 di € 15.964,41, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna a rifondere ad le spese processuali relative Parte_1 Controparte_1 ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
a) quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 7.616,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge;
b) quanto al presente giudizio, nell'importo di € 6.946,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, l'8.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
EM ZI US ND
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. US ND Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa EM ZI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 994/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LARGA N. 19, MILANO Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. ANDREA FIORETTI e MARCELLO ARBASINO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
CIMAROSA 9/A MILANO, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO GABARDINI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, con riferimento alla sentenza n. 906/2024 emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c dal Tribunale di Milano in data 24 gennaio 2024 nella causa R.G. n. 31679/2023, così pagina 1 di 10 come modificata in seguito ad ordinanza di correzione errore materiale del 13.03.2024, notificata il
15.03.2024:
◘ in via principale, in accoglimento dei motivi d'appello, riformarla e accogliere le conclusioni svolte dalla in primo grado e così, rigettate le istanze istruttorie avversarie perché superflue ed CP_2 esplorative, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto, anche per violazione del principio di auto responsabilità, tutte le domande formulate dal nei confronti di e per CP_1 Parte_1
l'effetto dell'esclusione della responsabilità della per il danno collegato alla mancata vendita CP_2 delle azioni, condannare l'attore a restituire a la somma di euro 59.652,49 versata a seguito Parte_1 della pronuncia dell'ABF o la somma minore che si accertasse non dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
◘ In via subordinata: nella non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità della ridurre CP_2
l'ammontare del danno alla luce del concorso colposo di parte attrice ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c., escludendo in ogni caso il risarcimento dei danni evitabili ex art. 1227 co. 2 c.c., detraendo in ogni caso quanto già incassato dall'attore pari a euro 59.652,49;
◘ riformare in ogni caso la condanna alle spese in primo grado, con vittoria di spese e compenso di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed istanza reietta:
1) respingere l'appello e le domande dell'appellante e Parte_1 confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano;
2) in subordine, nel caso in cui non sia ritenuto inammissibile il quarto motivo dell'appellante, accoglierlo stante l'adesione del Signor a quello CP_1 specifico motivo;
3) condannare l'appellante nelle spese del giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni per tre profili di responsabilità:
1. danno derivante da mancato (dis)investimento del giorno 9.6.2020
L'attore ha dedotto di aver cercato il 9.6.2020 di vendere dei titoli presenti all'interno del suo dossier, ma che di fatto ciò sia stato possibile solo in data 11.6.2020, con un danno pagina 2 di 10 proporzionale alla riduzione del corso dei titoli medesimi (illustrato alle pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione).
2. danno da tardivo trasferimento del saldo positivo del conto corrente
Parte attrice ha allegato il tardivo trasferimento del saldo positivo (€ 2.582.968,76) dalla banca convenuta a , richiesto l'11.5.2020 ed effettuato solo l'8.9.2020. Per quantificare Parte_2 tale danno, ha applicato l'art. 126 septiesdecies del d. lgs. n. 385/1993, contemplante in realtà una penale (fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore).
3. danno da applicazione di penali delle quali non era stato informato
L'attore ha allegato che avendo avuto intenzione di effettuare un investimento a breve, sarebbe stato consigliato da personale della banca in ordine all'acquisto di due polizze unit linked;
avrebbe poi scoperto al momento del riscatto, un anno dopo, la necessità di pagare delle onerose commissioni, in ordine alle quali non venne informato né di tale informazione vi era documentazione.
Il Tribunale di Milano ha accolto la sola domanda relativa al risarcimento del danno da mancato disinvestimento dei titoli e ha condannato a pagare all'attore la somma di € 229.118,00 (poi Parte_1 corretta in € 299.118,00), oltre interessi al tasso ex art. 1284 c. I c.c. dal giorno 11.6.2020 ed ex art. 1284 c. IV c.c. dal giorno 4.9.2023, e le spese processuali liquidate in € 18.000,00 oltre spese generali
15% c.p.a. e i.v.a.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto provata l'impossibilità per l'attore di alienare i titoli sulla base dei documenti prodotti dalle parti e ha quantificato il danno “come allegato da parte attrice sulla base di elementi di fatto (numero di azioni vendute, corso delle stesse nei giorni 9, 10 e 11) esposti in citazione (pag. 4) e non contestati, nella loro fattualità, da parte attrice”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
1. Erronea comprensione e valutazione dei fatti e manifesta contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente un blocco su tutte le azioni presenti nel dossier titoli del sig.
con conseguente impossibilità di vendere nelle giornate del 9 e 10 giugno 2020. CP_1
Ad avviso dell'appellante, il Giudice avrebbe errato nel ritenere bloccate tutte le azioni presenti il 9 giugno sul dossier in quanto le allegazioni e i documenti dimostrerebbero che il blocco riguardava solo i titoli oggetto della richiesta di trasferimento del 9.05.2020, il cui Contr deprezzamento è stato già riconosciuto in sede di In ogni caso, sostiene l'appellante che la controparte non ha provato l'impossibilità di vendita per i titoli non oggetto della richiesta di pagina 3 di 10 trasferimento per cui è infondato il riconoscimento del loro deprezzamento pari a euro
239.465,61. La sentenza dovrà, quindi, essere interamente riformata, anche considerata l'erronea condanna al versamento dell'importo già corrisposto dalla a seguito della decisione CP_2 dell'ACF .
L'appellante ha dedotto che:
− con comunicazione del 08.05.2020 ha richiesto il trasferimento delle sole CP_1 specifiche azioni all'epoca presenti sul deposito (cfr. doc. 1, parte attrice);
− successivamente, dopo la richiesta di trasferimento, l'attore ha continuato ad operare, acquistando, dal 14 maggio 2020 al 4 giugno 2020, ulteriori titoli;
− a seguito delle descritte operazioni di acquisto nel dossier titoli si è determinato il pacchetto azionario oggetto di causa, che l'attore non sarebbe riuscito a vendere prima dell'11.06.2020 per asserita colpa della con la precisazione che pacificamente le CP_2 azioni Norvegian sono state interamente acquistate dopo la richiesta di trasferimento e vendute il 10.06.2020;
− sin dalla sua costituzione ha dato atto che il paventato ritardo nel Parte_1 trasferimento del dossier e conseguente impossibilità di negoziare le azioni, poteva essere unicamente riferito alle azioni specifiche oggetto della richiesta di trasferimento, come del resto confermato dalla vendita di tutte le azioni in data Parte_3
10.06.2020; circostanza pacifica e mai messa in discussione nel corso del procedimento di primo grado;
− pertanto, nella pronuncia appellata, il Giudice di prime cure, dopo aver inizialmente preso atto dell'esistenza del blocco solo in relazione alle azioni presenti nel dossier titoli al momento della richiesta di trasferimento del 08.05.2020 (“In sintesi, sembra emerge, a livello fattuale, che la richiesta di trasferimento dei titoli su di un conto acceso presso altra banca abbia precluso la movimentazione (nel senso dell'alienazione) degli stessi: almeno di quelli indicati in una lettera datata 8.5.2020, nella quale il riferimento è ai seguenti titoli) ha esteso, in maniera irragionevolmente e priva di fondamento, la prova di tale blocco a tutte le azioni presenti nel citato dossier.
2. Erronea valutazione delle risultanze probatorie nell'aver il Tribunale ritenuto assolto da parte del l'onere di provare il proposito e il tentativo di vendita di tutte le azioni nella giornata CP_1
pagina 4 di 10 del 9 giugno ed erroneo rigetto della domanda della di condanna del a restituire CP_2 CP_1
Contr le somme incassate a seguito della decisione dell'
Ad avviso dell'appellante, il giudice avrebbe errato nel ritenere provato il tentativo fallito di vendita nella giornata del 9 giugno. Secondo l'appellante ha tentato di vendere senza CP_1 riuscirvi solo i titoli specifici oggetto della domanda di trasferimento e solo nella giornata dell'11 o al più del 10. Non esiste - sostiene l'appellante - alcuna prova del tentativo fallito di vendita il 9, tanto meno di tutti i titoli, avendo ammesso stragiudizialmente di aver CP_1 incontrato difficoltà nella vendita solo nella giornata del 10.
3. Errore di giudizio e motivazione apparente nella parte in cui il Giudice di prime ha individuato il danno nel deprezzamento delle azioni senza considerare la natura speculativa dell'attività di compravendita, la volatilità dei titoli e la causalità autonoma innestata dal vendendo CP_1 titoli che hanno rapidamente riacquistato il valore originario.
Secondo l'appellante il Giudice avrebbe erroneamente individuato il danno in un deprezzamento transeunte dei titoli e non considerato la causalità autonoma innestata dal che ha CP_1 operato la vendita sulla base di un timore di deprezzamento poi rivelatosi infondato. Sostiene la banca che un deprezzamento può rilevare anche se transitorio, ma solo a condizione che l'interessano sia obbligato a vendere per una qualche ragione plausibile. Nel caso concreto non ricorre, ad avviso dell'appellante, né il deprezzamento definitivo, avendo i titoli in pochi giorni persino superato il valore del 9 giugno né una plausibile ragione che obbligasse alla vendita, che non può essere integrata dal timore del di un ulteriore deprezzamento. CP_1
4. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella misura in cui il
Giudice di primo grado ha accolto la domanda per un importo superiore a quello autolimitato dal e in ogni caso errore di giudizio per non aver detratto dalla condanna quanto già CP_1
Contr corrisposto dalla a seguito della decisione dell' CP_2
La pronuncia di primo grado sarebbe errata anche nella parte in cui, nello statuire la condanna della convenuta al pagamento di € 299.218,00 oltre interessi, non ha detratto la somma di € Contr 59.652,49, già corrisposta dalla in seguito alla pronuncia dell' attinente al danno CP_2 derivante dal mancato trasferimento dei titoli specifici oggetto della richiesta di trasferimento.
L'appellante evidenzia che la stessa difesa del in sede di memoria n. 1 ha modificato le CP_1 proprie conclusioni chiedendo la detrazione della predetta somma dall'eventuale danno pagina 5 di 10 riconosciuto e che tali conclusioni sono state confermate in sede di precisazione delle conclusioni.
5. Violazione degli ex artt. 91 e 92 c.p.c. ed erronea statuizione sulle spese di lite nella parte in cui il Tribunale ha posto la soccombenza a integrale carico della e incongruamente CP_2 determinato il compenso.
Ad avviso della banca appellante, il giudice avrebbe dovuto compensare, quantomeno parzialmente, le spese di lite avendo rigettato due domande su tre proposte dall'attore e avrebbe dovuto quantificare le spese sulla a base dei valori minimi e non in misura superiore ai valori medi, come invece ha fatto.
Si è costituito chiedendo, in via principale il rigetto dell'appello e, in Controparte_1 subordine, nel caso in cui non sia ritenuto inammissibile il quarto motivo dell'appellante, di
“accoglierlo stante l'adesione del Signor a quello specifico motivo”. CP_1
Con provvedimento del 15.5.2024 è stata accolta l'istanza ex art. 283 cpc formulata da parte appellante.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa è stata rinviata ex art. 352 cpc e all'udienza dell'8.10.2025 è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.
Secondo la prospettazione di ritenuta provata dal tribunale, in data 8 Controparte_1 maggio 2020, lo stesso aveva chiesto a di trasferire i propri titoli presso un altro istituto Parte_1 bancario e solo in data 9 giugno 2020 si era accorto che il trasferimento non era stato ancora effettuato.
Nello stesso giorno, aveva tentato quindi di procedere alla vendita dei titoli depositati sul conto, ma ciò gli era stato impedito da malfunzionamenti della piattaforma online. La banca gli aveva comunicato l'avvenuta risoluzione del problema solo il successivo 11 giugno, data nella quale l'attore aveva potuto vendere i titoli detenuti.
I titoli ai quali si riferisce la domanda risarcitoria, accolta dal giudice di prime cure, sono i seguenti:
A. 17.500 azioni “Eldorado Resorts Inc”;
B.
3.000 azioni “Penn National Gaming Inc.”;
C.
1.500 azioni “Royal Caribbean Cruises Ltd.”;
D. 17.000 azioni “Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.”.
Con il primo motivo d'appello, la banca ha dedotto che l'impossibilità di vendere i titoli ha riguardato solo le azioni che erano state oggetto della domanda di trasferimento (ovverosia: nr. 1500 azioni “Royal
pagina 6 di 10 Caribbean Cruises Ltd.”; nr.
4.000 azioni “Eldorado Resorts Inc” e nr.
2.000 azioni “Penn National
Gaming Inc.”), mentre le altre azioni indicate nel ricorso (13.500 azioni “Eldorado Resorts Inc; 1000 azioni “Penn National Gaming Inc; 17.000 azioni “Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.”) non avevano subito alcun blocco in quanto si trattava di azioni acquistate successivamente alla domanda di trasferimento effettuata dal Ciò sarebbe dimostrato, ad avviso della banca, dal fatto che già CP_1 prima del 9 giugno 2020 (data nella quale il ricorrente afferma di essersi avveduto dell'inconveniente) il aveva avuto accesso al conto e regolarmente operato, acquistando le nuove azioni CP_1
(circostanza che dimostrerebbe l'operatività del conto) e dal fatto incontestato che il 10 giugno il ha venduto le azioni “Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.”, che non erano infatti oggetto CP_1 della domanda di trasferimento.
Il sostiene che, sebbene nella richiesta di trasferimento non avesse barrato la casella relativa al CP_1 trasferimento di tutte le azioni, aveva comunque indicato tutte le azioni in quel momento presenti sul conto e aveva anche chiesto l'estinzione del conto deposito titoli. Pertanto, tale richiesta non può che essere interpretata, ad avviso dell'appellato, quale richiesta di trasferimento di tutte le azioni e conseguente estinzione del conto. Ciò renderebbe evidente che il blocco ha poi riguardato tutte le azioni presenti sul conto il 9 giugno (quindi anche quelle acquistate dopo la domanda di trasferimento).
Ritiene la Corte che tale motivo sia fondato.
In particolare, la circostanza che l'attore avesse effettuato operazioni di acquisto e vendita, fa presumere che il blocco si riferisse solo alle azioni espressamente indicate nella domanda di trasferimento e non all'intero dossier.
Inoltre, tale circostanza risulta confermata anche dai documenti prodotti e richiamati dallo stesso attore e dal giudice di prime cure.
L'11.6.2020 la banca ha, infatti comunicato a di aver “bloccato il trasferimento dei titoli” per CP_1 consentire la negoziazione (doc. 2 fasc. I gr. attore). L'odierno appellato era, però, riuscito a vendere le azioni già il 10 giugno, quindi prima del suddetto blocco del trasferimento, e tale Parte_3 circostanza si spiega - in assenza di diverse evidenze processuali - solo in ragione del fatto che le stesse non erano oggetto della richiesta di trasferimento presso altro istituto di credito.
Inoltre, con la comunicazione del 9.11.2020 la banca ha riferito che: nel mese di giugno era in corso il trasferimento dei titoli Eldorado Resorts, Penn National Gaming, Royal Caribbean;
a seguito della segnalazione del dell'impossibilità di negoziare i titoli, la banca si era adoperata per annullare CP_1
pagina 7 di 10 il trasferimento;
che il pomeriggio dell'11 giugno l'operatività era stata ripristinata (doc. 11 fasc. I gr. attore).
Pertanto, anche in questo documento non si fa riferimento al trasferimento delle azioni e Parte_3 questo induce a ritenere che il trasferimento e il conseguente blocco non abbia riguardato tali azioni né le altre acquistate successivamente all'inoltro da parte del della domanda di trasferimento dei CP_1 titoli presso altro istituto bancario.
Con il secondo motivo d'appello, sostiene che non ha provato di aver effettuato Parte_1 CP_1 il primo tentativo di vendita il 9 giugno e che, anzi, ha ammesso stragiudizialmente, nella mail dell'11 giugno 2020, di aver incontrato difficoltà nella vendita solo nella giornata del 10 giugno (doc. 5 fasc. I gr. parte convenuta).
Il tribunale ha ritenuto infondate le analoghe difese svolte dalla banca in primo grado, affermando quanto segue: “parte convenuta allega che il blocco sarebbe risalito al massimo a far tempo dal giorno
10. L'interpretazione può essere basata, da un punto di vista logico, sull'inciso “già ieri” e, dunque, collocherebbe i due giorni del blocco (“almeno 2 giorni”) il 10 e l'11. Ma a parte il fatto che il giorno
11 il sistema, sia pure tardivamente, ha operato, sicché si risalirebbe ai giorni 9 e 10, la lettera sembra volta a descrivere quanto accaduto nei giorni passati, prescindendo dal dies a quo dell'11. Il “già” è certo infelice, ma appare francamente poca cosa per farne derivare una conseguenza così esiziale, a fronte del resto di plurime comunicazioni della banca che evidenziano come i titoli fossero bloccati in ragione della domanda di trasferimento degli stessi. In questa logica, è del tutto implausibile che i titoli potessero essere venduti il 9, non anche il 10 e solo nella tarda giornata dell'11; la lettura di parte convenuta, insomma, finisce per postulare un'interruzione a singhiozzo del servizio, del tutto eccentrica”.
Ritiene la Corte che il ragionamento del tribunale non sia condivisibile.
Risulta, infatti, indicativo che nella mail dell'11 giugno 2020 (doc. 5 fasc. I gr. parte convenuta) il abbia espressamente affermato “già ieri non riuscivo ad operare”. Inoltre, con l'espressione CP_1
“abbia bloccato l'operatività per almeno 2 giorni” lo stesso ben poteva riferirsi al 10 e all'11 giugno considerato che anche la banca ha riconosciuto di aver risolto il problema solo nel pomeriggio dell'11 e infatti la relativa comunicazione inviata al è delle 17.20 dell'11.6.2020 (cfr. doc 2 fasc I gr. CP_1 attore) e la predetta mail del è delle 20.14 dell'11.6.2020. CP_1
pagina 8 di 10 Inoltre, a differenza di quanto afferma il Tribunale, non sostiene che il 9 giugno non ci fosse Parte_1 il blocco, ma che il 9 il non avesse provato a vendere i titoli, quindi la difesa della banca non CP_1 postula “un'interruzione a singhiozzo del servizio, del tutto eccentrica”.
Ritiene, pertanto, la Corte che anche il secondo motivo sia fondato, non essendovi prova che il abbia tentato di vendere i titoli il 9 giugno, ma solo il 10. CP_1
Ritiene, invece, la Corte che il terzo motivo sia infondato.
Al riguardo il giudice di primo grado ha correttamente liquidato il danno nella misura pari alla differenza tra il prezzo che il cliente avrebbe ottenuto il giorno in cui avrebbe voluto vendere le azioni e il prezzo a cui le ha vendute non appena il sistema ha ripreso a funzionare, atteso che, da un lato, il pregiudizio subito consiste nella differenza tra la situazione dannosa e la situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato e, dall'altro, la banca non ha neppure dedotto elementi idonei a far ritenere che fosse prevedibile che nei giorni successivi il prezzo avrebbe subito un incremento.
Ciò posto, in riforma della sentenza appellata, il danno subito da va liquidato in 39.500 euro, CP_1 oltre interessi e rivalutazione, pari alla differenza tra il prezzo che il cliente avrebbe ottenuto il 10 giugno dalla vendita delle sole azioni espressamente indicate nella domanda di trasferimento (ovverosia quelle presenti nel dossier a quella data) e il prezzo a cui le ha vendute, tenuto conto dei valori indicati nella tabella riportata dall'appellante nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado e nell'atto introduttivo del presente giudizio e non contestati dall'appellato.
In particolare, sulla base della predetta tabella, il 10 giugno IU avrebbe venduto nr. 1500 azioni
“Royal Caribbean Cruises Ltd.” al prezzo complessivo di 95.385 euro, nr.
4.000 azioni “Eldorado
Resorts Inc” al prezzo complessivo di 159.440 euro, nr.
2.000 azioni “Penn National Gaming Inc.” al prezzo complessivo di 62.800 euro, ottenendo così l'importo complessivo di 317.625 euro. Invece, l'11 giugno IU ha venduto nr. 1500 azioni “Royal Caribbean Cruises Ltd.” al prezzo complessivo di
84.585 euro, nr.
4.000 azioni “Eldorado Resorts Inc” al prezzo complessivo di 135.760 euro;
nr.
2.000 azioni “Penn National Gaming Inc.” al prezzo complessivo di 57.780 euro, ottenendo quindi l'importo complessivo di 278.125 euro. La differenza risulta, quindi, pari a 39.500 euro.
Pertanto, deve accogliersi parzialmente la domanda della banca volta alla restituzione della somma Contr pagata a seguito della decisione dell' pari a € 59.652,49 (doc. 7 fasc. I gr. convenuta), comprensiva di interessi e rivalutazione, con conseguente condanna di alla restituzione Controparte_1 della somma di € 15.964,41 (già comprensiva della rivalutazione ricalcolata sulla predetta somma di €
pagina 9 di 10 39.500 e degli interessi proporzionalmente ricalcolati sulla somma dovuta), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e assorbimento del quarto motivo d'appello.
Al parziale accoglimento dell'appello segue una nuova regolamentazione delle spese processuali, che seguono la sostanziale soccombenza di e si liquidano in dispositivo in applicazione dei Parte_1 criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo i parametri medi di tariffa previsti per le cause di valore compreso tra € 26.001-52.000 (tenuto conto del decisum).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 11767/17, accerta e dichiara che il danno subito da ammonta a € 39.500, oltre rivalutazione e interessi;
Controparte_1
2) condanna alla restituzione, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 di € 15.964,41, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna a rifondere ad le spese processuali relative Parte_1 Controparte_1 ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
a) quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 7.616,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge;
b) quanto al presente giudizio, nell'importo di € 6.946,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, l'8.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
EM ZI US ND
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