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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 163-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dr. Enrico Quaranta Presidente
-Dr.ssa Marta Sodano Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al P.U. R.G. n. 163-1/2025 avente ad oggetto apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. C.C.I.I., su istanza di
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in calce al ricorso dall'Avv. Bruno Amirante ed elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Mazzocchi n. 45;
- debitore
***
Udita la relazione del Giudice relatore, letto il ricorso proposto da per l'apertura della procedura di Parte_1 liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
1 ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo la ricorrente residente in S. Maria C.V. che rappresenta il centro dei suoi interessi principali e personali;
vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;
visti i chiarimenti depositati il 4.09.2025, su decreto del GD del 07.07.2025; vista la documentazione allegata al ricorso;
rilevato preliminarmente, che - avendo la ricorrente in prima battuta inteso prospettare una procedura con durata predeterminata triennale (cfr. la proposta di piano di liquidazione in cui l'istante dichiara di voler impegnare il versamento di una somma di € 651,00 in favore della procedura per 36 mesi, per un totale di € 23.436,00, garantendo così una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari pari al
18,39%”) - il Tribunale ha ritenuto necessario prendere posizione su tale questione in via officiosa con decreto del 7.7.2025 e fissare, a garanzia del contraddittorio preventivo rispetto alla decisione finale, udienza di discussione dell'10-9-2025, facultando la parte al deposito di note in merito;
rilevato che la ricorrente, apprese le osservazioni del Tribunale, con nota depositata il
4.9.2025 ha fatto pervenire una dichiarazione di volontà di prolungamento del piano di liquidazione e, precisamente, ha così dichiarato: “..Succintamente, dunque, la ricorrente, nell'atto introduttivo, non ha inteso “predeterminare” la durata della liquidazione così come la indicazione del reddito da destinare ai creditori. A conforto di quanto qui sopra precisato, la Sig.ra nelle conclusioni dell'atto Pt_1 introduttivo, si limita a chiedere sia dichiarata l'apertura della procedura mediante la liquidazione del patrimonio e che – dalla liquidazione- sia escluso quanto necessario per il sostentamento della famiglia senza alcuna indicazione sulla durata della procedura stessa. Pertanto - e si conclude - si insiste affinché sia dichiarata, con sentenza, l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore e che la stessa rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma che sarà all'uopo predisposto”; osservato, a tale riguardo:
- che la liquidazione controllata rappresenta istituto a beneficio del debitore sovraindebitato con cui questi, per superare il proprio stato di crisi o d'insolvenza, mette a disposizione della soddisfazione dei creditori il proprio patrimonio;
2 - più in dettaglio, che la procedura riveste pacifica natura liquidatoria e - fatto salvo per l'esclusione dei beni indicati dall'art. 268, co. 4, CCII - essa costituisce applicazione del generale principio di garanzia patrimoniale dettato dall'art. 2740, co. 1, cc, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri;
- che è noto al Tribunale il dibattito ed il contrasto interpretativo sorti con riguardo ai tempi di definizione della cosiddetta liquidazione del patrimonio senza beni (rectius nel caso di specie senza beni immobili, la ricorrente disponendo solo di un autoveicolo Peugeot SUV 3008 GT Hdi 130 S&S, di cilindrata 1499 a gasolio, utilizzata per recarsi a lavoro);
- in particolare, che il tema è stato oggetto anche di questione di costituzionalità, decisa dalla Corte delle Legge con sentenza n. 6/2024, con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 142 CCII. Nello specifico i giudici rimettenti evidenziavano la lacuna normativa esistente in punto di durata minima della procedura caratterizzata dalla sola acquisizione di quote di reddito del debitore -(indicata sub species dai liquidatori in quattro anni, nel contesto di ciascun programma di liquidazione ex art. 272 CCII e salvo eventuale effetto esdebitatorio precedente ex art. 281
CCII - e la conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 142 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale, eccependo poi il contrasto di tale norma con gli artt.
3 e 24 della Costituzione;
- che la Corte Costituzionale ha definito detta questione con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo cui il triennio che legittima il ricorso all'esdebitazione è non solo quello massivo prevedibile in sede del richiamato programma di liquidazione, ma anche quello minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore;
ritenuto che
tale decisione non possa essere condivisa;
ritenuto, più segnatamente, che la pronunzia del giudice delle leggi – peraltro, per sua natura, senza efficacia vincolante per l'interprete – lasci aperti una serie di profili problematici;
ritenuto, in proposito:
- che il primo profilo di criticità della decisione attenga all'ammissibilità di un ricorso del debitore che, predeterminando la durata dell'acquisizione dei beni a sopravenire, in tal modo finisca:
3 a) per delimitare l'attivo da destinare ai creditori, esorbitando in tal modo dal perimetro espressamente delineato dal legislatore che - ai sensi dell'art. 268, co.
4 CCII – ha declinato le categorie dei beni sottratte al concorso;
b) per intervenire in un campo viceversa attribuito al liquidatore, che ai sensi dell'art. 272 CCII deve sia inventariare i beni, sia redigere un programma in ordine ai tempi e le modalità di acquisizione dell'attivo; rilevato, per altro verso, che è la stessa Corte Costituzionale a chiarire che il giudice ben potrebbe sindacare il programma del liquidatore che, intervenendo sulla durata di cui al punto b) quanto all'acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore, finirebbe per lasciare insoddisfatte le ragioni dei creditori;
rilevato che a tal ultimo riguardo la Corte ricorda che la procedura deve essere ispirata al soddisfacimento della platea dei creditori e delle spese di giustizia, pur se questo obiettivo debba essere perseguito in una prospettiva di durata che consenta un tempestivo reinserimento del debitore nel circuito economico complessivo;
ritenuto che
il ragionamento del giudice delle leggi sul punto che precede non sia totalmente condivisibile. Più precisamente, il fresh restart per i debitori che non svolgono attività imprenditoriale era un auspicio conclamato dalla Direttiva
Insolvency al Considerando n. 21; rilevato che il legislatore interno ha finito per recepire quella indicazione prevedendo l'istituto dell'esdebitazione di diritto, operante allo spirare dei tre anni dall'apertura della procedura ex art. 282 co. 1, CCII;
considerato, tuttavia, che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal
Tribunale con il decreto di chiusura della procedura. Tra l'altro l'esdebitazione di diritto – oltre che la domanda dell'interessato – presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII. ritenuto, in altre parole:
1) che non spetti al debitore predeterminare la durata della liquidazione controllata;
2) che essa deve essere piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore, in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia;
3) che ai fini della individuazione della durata, ma anche del parametro minimo di tale soddisfazione creditoria, debba tenersi conto delle indicazioni contenute nell'art. 213
CCII, laddove si prevede il termine per il completamento della liquidazione;
4 Ed invero ad opinare diversamente, quindi a consentire l'accesso del debitore capiente
– ovvero colui capace di offrire una qualche utilità diretta o indiretta ai propri creditori
- ad un'esdebitazione che segua una liquidazione controllata senza beni, con apprensione di redditi per una durata inferiore al quadriennio e con una soddisfazione delle ragioni creditorie per una percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 283 cit., significherebbe creare una chiara disparita di trattamento rispetto a quanto previsto dal legislatore per la liberazione dei debiti dell'incapiente;
4) che, infine, ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso all'esdebitazione di diritto, tuttavia: (I) con effetti solo all'esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile;
(II) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto dall'art. 276 CCII;
(III) senza che l'esdebitazione possa determinare l'interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione;
ritenuto, in ordine alla durata della liquidazione prevista nel programma di cui all'art. 272 CCII, che vada ulteriormente chiarita l'efficacia della disposizione di cui al comma
3 dello stesso articolata, che invoca che essa sia ragionevole e giusta;
chiarito, più precisamente: (i) che non esiste nell'attuale disciplina della liquidazione controllata un parametro temporale che definisca la sua durata ragionevole, tanto che la stessa Corte Costituzionale - nella sentenza di cui in premessa - ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini il termine quadriennale di cui all'art. 282 CCII;
(ii) che l'eventuale violazione di quel termine, ove individuato, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto integrazione del presupposto di eventuali domandi indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole;
(iii) che in ogni caso la durata della procedura – anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla conclusioni delle liti attivate in conformità al medesimo – ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione;
ritenuto, pertanto, che correttamente la ricorrente abbia rimosso dalla domanda la predeterminazione della durata della liquidazione, spettando ogni decisione in merito al liquidatore in sede di programma ex art. 272 CCII, in maniera tale da offrire
5 comunque una percentuale satisfattoria dei creditori ossequiosa dei principi affermati in precedenza;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII del 20.06.2025, contenente l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo;
una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda, una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore nonché la indicazione sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
rilevato che pare sussistere il presupposto soggettivo, visto che Parte_1
è debitrice (consumatrice) in stato di sovraindebitamento nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. c CCII -la cui debitoria, secondo quanto attestato dall'OCC, deriva prevalentemente dal mancato pagamento delle rate dei finanziamenti contratti- non assoggettabile a liquidazione giudiziale;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della sua insolvenza, ex art. 2, c. 1 lett. b), poiché il suo patrimonio
(tenuto conto dell'assenza dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi euro 111.137,94, (Cfr. come indicati dall' OCC nella relazione allegata al ricorso), comprensivo delle spese sorte in occasione della presente procedura (spese per l'OCC e per il legale) ; rilevato, che quanto all'insolvenza, essa va intesa quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che rileva, in altri termini, è che il debitore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, sino a diventare irrilevante anche che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile.
Considerato:
- che, quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale, : Parte_1
a) non risulta titolare di beni immobili o mobili registrati;
6 b) risulta essere percettore di reddito da lavoro svolto come impiegata amministrativa presso la Sagres Srl con sede legale in Milano (MI) e sede operativa in Santa Maria Capua Vetere, con retribuzione annua che nel 2023 ammonta ad € 22.965, 65 lordi (CFR. Doc. 12- cud 2024- redditi 2023 allegate al ricorso nel fascicolo principale);
c) non risulta vantare crediti futuri, non emergendo tale dato dalla relazione del
Gestore, e fermo il potere- dovere del liquidatore, in sede di elaborazione del programma di liquidazione, di compiere ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'eventuale esperimento di azioni risarcitorie, anche per la eventuale violazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziari;
-che, quanto alla debitoria, risulta esposta prevalentemente per Parte_1 debiti generati dal mancato pagamento delle rate di diversi finanziamenti per un totale di 111.137,94 (Cfr. come indicati dall' OCC nella relazione allegata al ricorso); ritenuto, quindi, che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento, stante la sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica;
rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
considerato che
non vi è un attivo prontamente liquidabile, atteso che la ricorrente non
è proprietaria di beni immobili e proprietaria di un solo veicolo modello Peugeot SUV
3008 GT Hdi 130 S&S che risulta essere l'unico mezzo di trasporto della famiglia, per cui può non essere incluso nel patrimonio da liquidare;
rilevato, per altro verso, che è titolare di un reddito netto Parte_1 mensile pari ad euro ad € 1.654,00 (come attestato nella relazione del Gestore); preso atto delle spese mensili prospettate dal ricorrente come necessarie al suo sostentamento e a quello della famiglia (per euro 1.928,00,00, come indicate dall'OCC); ritenuto in ogni caso congrua tale cifra, in linea con i dati ISTAT da parte del gestore della crisi e considerato che il nucleo familiare è composto da tre persone:
[...]
; ; . Parte_1 Persona_1 Persona_2
7 considerato in ogni caso il potere del giudice di poter quantificare d'ufficio le spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (Cfr. Tribunale Pescara,
08 Febbraio 2023); rilevato, in tema di determinazione delle spese, che “la valutazione in ordine alla soglia “limite” di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco;
infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti. Nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito” (Cfr. Tribunale Piacenza, 06
Marzo 2025. Pres. Brusati. Est. ; Tes_1 considerato che l'OCC ha chiarito che il coniuge del ricorrente percepisce un reddito pari a euro 1.498,00, sicché attualmente il reddito complessivamente prodotto dal nucleo familiare ammonta a circa euro 3.152,00 di cui non si può non tenere conto nella determinazione del reddito escluso dalla liquidazione controllata;
ritenuto, dunque, che tenuto conto del reddito complessivo e delle spese indicate, la quota di stipendio mensile del ricorrente da apprendersi alla liquidazione debba essere determinata nella somma di € 700,00 (tenuto conto delle somme necessarie per far fronte ai bisogni quotidiani del ricorrente e familiari); considerato che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei
8 beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che
va esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto attestate e tenuto conto delle spese allegate dalla ricorrente per il sostentamento proprio, come dettagliate in atti e tali da escludere dal concorso l'importo determinato in precedenza, la parte dello stipendio del ricorrente non destinata al mantenimento del nucleo familiare sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
considerato che
alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in San Prisco (CE) alla via Niccolò Copernico, n. 14;
Nomina Giudice delegato la dott.ssa Marta Sodano (in sostituzione sul ruolo ex
Castaldo); liquidatore la dr.ssa CP_1 Persona_3 autorizza il debitore a continuare ad utilizzare l'autovettura di proprietà;
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
9 predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che risulti appreso alla liquidazione una quota parte del reddito del ricorrente pari ad euro 650,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi compreso la eventuale quota parte di TFR;
dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati sussistenti ed oggetto di liquidazione;
dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, anche ex art. 274
CCIII, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore provveda, scaduti i termini assegnati per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le
10 informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che, terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
Sentenza da prenotarsi a debito (ex C.C. sent. n.121/2024)
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere,15.9.2025
Il giudice relatore
Dr.ssa Simona Di Rauso
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dr. Enrico Quaranta Presidente
-Dr.ssa Marta Sodano Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al P.U. R.G. n. 163-1/2025 avente ad oggetto apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. C.C.I.I., su istanza di
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in calce al ricorso dall'Avv. Bruno Amirante ed elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Mazzocchi n. 45;
- debitore
***
Udita la relazione del Giudice relatore, letto il ricorso proposto da per l'apertura della procedura di Parte_1 liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
1 ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo la ricorrente residente in S. Maria C.V. che rappresenta il centro dei suoi interessi principali e personali;
vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;
visti i chiarimenti depositati il 4.09.2025, su decreto del GD del 07.07.2025; vista la documentazione allegata al ricorso;
rilevato preliminarmente, che - avendo la ricorrente in prima battuta inteso prospettare una procedura con durata predeterminata triennale (cfr. la proposta di piano di liquidazione in cui l'istante dichiara di voler impegnare il versamento di una somma di € 651,00 in favore della procedura per 36 mesi, per un totale di € 23.436,00, garantendo così una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari pari al
18,39%”) - il Tribunale ha ritenuto necessario prendere posizione su tale questione in via officiosa con decreto del 7.7.2025 e fissare, a garanzia del contraddittorio preventivo rispetto alla decisione finale, udienza di discussione dell'10-9-2025, facultando la parte al deposito di note in merito;
rilevato che la ricorrente, apprese le osservazioni del Tribunale, con nota depositata il
4.9.2025 ha fatto pervenire una dichiarazione di volontà di prolungamento del piano di liquidazione e, precisamente, ha così dichiarato: “..Succintamente, dunque, la ricorrente, nell'atto introduttivo, non ha inteso “predeterminare” la durata della liquidazione così come la indicazione del reddito da destinare ai creditori. A conforto di quanto qui sopra precisato, la Sig.ra nelle conclusioni dell'atto Pt_1 introduttivo, si limita a chiedere sia dichiarata l'apertura della procedura mediante la liquidazione del patrimonio e che – dalla liquidazione- sia escluso quanto necessario per il sostentamento della famiglia senza alcuna indicazione sulla durata della procedura stessa. Pertanto - e si conclude - si insiste affinché sia dichiarata, con sentenza, l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore e che la stessa rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma che sarà all'uopo predisposto”; osservato, a tale riguardo:
- che la liquidazione controllata rappresenta istituto a beneficio del debitore sovraindebitato con cui questi, per superare il proprio stato di crisi o d'insolvenza, mette a disposizione della soddisfazione dei creditori il proprio patrimonio;
2 - più in dettaglio, che la procedura riveste pacifica natura liquidatoria e - fatto salvo per l'esclusione dei beni indicati dall'art. 268, co. 4, CCII - essa costituisce applicazione del generale principio di garanzia patrimoniale dettato dall'art. 2740, co. 1, cc, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri;
- che è noto al Tribunale il dibattito ed il contrasto interpretativo sorti con riguardo ai tempi di definizione della cosiddetta liquidazione del patrimonio senza beni (rectius nel caso di specie senza beni immobili, la ricorrente disponendo solo di un autoveicolo Peugeot SUV 3008 GT Hdi 130 S&S, di cilindrata 1499 a gasolio, utilizzata per recarsi a lavoro);
- in particolare, che il tema è stato oggetto anche di questione di costituzionalità, decisa dalla Corte delle Legge con sentenza n. 6/2024, con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 142 CCII. Nello specifico i giudici rimettenti evidenziavano la lacuna normativa esistente in punto di durata minima della procedura caratterizzata dalla sola acquisizione di quote di reddito del debitore -(indicata sub species dai liquidatori in quattro anni, nel contesto di ciascun programma di liquidazione ex art. 272 CCII e salvo eventuale effetto esdebitatorio precedente ex art. 281
CCII - e la conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 142 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale, eccependo poi il contrasto di tale norma con gli artt.
3 e 24 della Costituzione;
- che la Corte Costituzionale ha definito detta questione con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo cui il triennio che legittima il ricorso all'esdebitazione è non solo quello massivo prevedibile in sede del richiamato programma di liquidazione, ma anche quello minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore;
ritenuto che
tale decisione non possa essere condivisa;
ritenuto, più segnatamente, che la pronunzia del giudice delle leggi – peraltro, per sua natura, senza efficacia vincolante per l'interprete – lasci aperti una serie di profili problematici;
ritenuto, in proposito:
- che il primo profilo di criticità della decisione attenga all'ammissibilità di un ricorso del debitore che, predeterminando la durata dell'acquisizione dei beni a sopravenire, in tal modo finisca:
3 a) per delimitare l'attivo da destinare ai creditori, esorbitando in tal modo dal perimetro espressamente delineato dal legislatore che - ai sensi dell'art. 268, co.
4 CCII – ha declinato le categorie dei beni sottratte al concorso;
b) per intervenire in un campo viceversa attribuito al liquidatore, che ai sensi dell'art. 272 CCII deve sia inventariare i beni, sia redigere un programma in ordine ai tempi e le modalità di acquisizione dell'attivo; rilevato, per altro verso, che è la stessa Corte Costituzionale a chiarire che il giudice ben potrebbe sindacare il programma del liquidatore che, intervenendo sulla durata di cui al punto b) quanto all'acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore, finirebbe per lasciare insoddisfatte le ragioni dei creditori;
rilevato che a tal ultimo riguardo la Corte ricorda che la procedura deve essere ispirata al soddisfacimento della platea dei creditori e delle spese di giustizia, pur se questo obiettivo debba essere perseguito in una prospettiva di durata che consenta un tempestivo reinserimento del debitore nel circuito economico complessivo;
ritenuto che
il ragionamento del giudice delle leggi sul punto che precede non sia totalmente condivisibile. Più precisamente, il fresh restart per i debitori che non svolgono attività imprenditoriale era un auspicio conclamato dalla Direttiva
Insolvency al Considerando n. 21; rilevato che il legislatore interno ha finito per recepire quella indicazione prevedendo l'istituto dell'esdebitazione di diritto, operante allo spirare dei tre anni dall'apertura della procedura ex art. 282 co. 1, CCII;
considerato, tuttavia, che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal
Tribunale con il decreto di chiusura della procedura. Tra l'altro l'esdebitazione di diritto – oltre che la domanda dell'interessato – presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII. ritenuto, in altre parole:
1) che non spetti al debitore predeterminare la durata della liquidazione controllata;
2) che essa deve essere piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore, in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia;
3) che ai fini della individuazione della durata, ma anche del parametro minimo di tale soddisfazione creditoria, debba tenersi conto delle indicazioni contenute nell'art. 213
CCII, laddove si prevede il termine per il completamento della liquidazione;
4 Ed invero ad opinare diversamente, quindi a consentire l'accesso del debitore capiente
– ovvero colui capace di offrire una qualche utilità diretta o indiretta ai propri creditori
- ad un'esdebitazione che segua una liquidazione controllata senza beni, con apprensione di redditi per una durata inferiore al quadriennio e con una soddisfazione delle ragioni creditorie per una percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 283 cit., significherebbe creare una chiara disparita di trattamento rispetto a quanto previsto dal legislatore per la liberazione dei debiti dell'incapiente;
4) che, infine, ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso all'esdebitazione di diritto, tuttavia: (I) con effetti solo all'esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile;
(II) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto dall'art. 276 CCII;
(III) senza che l'esdebitazione possa determinare l'interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione;
ritenuto, in ordine alla durata della liquidazione prevista nel programma di cui all'art. 272 CCII, che vada ulteriormente chiarita l'efficacia della disposizione di cui al comma
3 dello stesso articolata, che invoca che essa sia ragionevole e giusta;
chiarito, più precisamente: (i) che non esiste nell'attuale disciplina della liquidazione controllata un parametro temporale che definisca la sua durata ragionevole, tanto che la stessa Corte Costituzionale - nella sentenza di cui in premessa - ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini il termine quadriennale di cui all'art. 282 CCII;
(ii) che l'eventuale violazione di quel termine, ove individuato, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto integrazione del presupposto di eventuali domandi indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole;
(iii) che in ogni caso la durata della procedura – anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla conclusioni delle liti attivate in conformità al medesimo – ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione;
ritenuto, pertanto, che correttamente la ricorrente abbia rimosso dalla domanda la predeterminazione della durata della liquidazione, spettando ogni decisione in merito al liquidatore in sede di programma ex art. 272 CCII, in maniera tale da offrire
5 comunque una percentuale satisfattoria dei creditori ossequiosa dei principi affermati in precedenza;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII del 20.06.2025, contenente l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo;
una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda, una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore nonché la indicazione sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
rilevato che pare sussistere il presupposto soggettivo, visto che Parte_1
è debitrice (consumatrice) in stato di sovraindebitamento nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. c CCII -la cui debitoria, secondo quanto attestato dall'OCC, deriva prevalentemente dal mancato pagamento delle rate dei finanziamenti contratti- non assoggettabile a liquidazione giudiziale;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della sua insolvenza, ex art. 2, c. 1 lett. b), poiché il suo patrimonio
(tenuto conto dell'assenza dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi euro 111.137,94, (Cfr. come indicati dall' OCC nella relazione allegata al ricorso), comprensivo delle spese sorte in occasione della presente procedura (spese per l'OCC e per il legale) ; rilevato, che quanto all'insolvenza, essa va intesa quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che rileva, in altri termini, è che il debitore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, sino a diventare irrilevante anche che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile.
Considerato:
- che, quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale, : Parte_1
a) non risulta titolare di beni immobili o mobili registrati;
6 b) risulta essere percettore di reddito da lavoro svolto come impiegata amministrativa presso la Sagres Srl con sede legale in Milano (MI) e sede operativa in Santa Maria Capua Vetere, con retribuzione annua che nel 2023 ammonta ad € 22.965, 65 lordi (CFR. Doc. 12- cud 2024- redditi 2023 allegate al ricorso nel fascicolo principale);
c) non risulta vantare crediti futuri, non emergendo tale dato dalla relazione del
Gestore, e fermo il potere- dovere del liquidatore, in sede di elaborazione del programma di liquidazione, di compiere ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'eventuale esperimento di azioni risarcitorie, anche per la eventuale violazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziari;
-che, quanto alla debitoria, risulta esposta prevalentemente per Parte_1 debiti generati dal mancato pagamento delle rate di diversi finanziamenti per un totale di 111.137,94 (Cfr. come indicati dall' OCC nella relazione allegata al ricorso); ritenuto, quindi, che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento, stante la sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica;
rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
considerato che
non vi è un attivo prontamente liquidabile, atteso che la ricorrente non
è proprietaria di beni immobili e proprietaria di un solo veicolo modello Peugeot SUV
3008 GT Hdi 130 S&S che risulta essere l'unico mezzo di trasporto della famiglia, per cui può non essere incluso nel patrimonio da liquidare;
rilevato, per altro verso, che è titolare di un reddito netto Parte_1 mensile pari ad euro ad € 1.654,00 (come attestato nella relazione del Gestore); preso atto delle spese mensili prospettate dal ricorrente come necessarie al suo sostentamento e a quello della famiglia (per euro 1.928,00,00, come indicate dall'OCC); ritenuto in ogni caso congrua tale cifra, in linea con i dati ISTAT da parte del gestore della crisi e considerato che il nucleo familiare è composto da tre persone:
[...]
; ; . Parte_1 Persona_1 Persona_2
7 considerato in ogni caso il potere del giudice di poter quantificare d'ufficio le spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (Cfr. Tribunale Pescara,
08 Febbraio 2023); rilevato, in tema di determinazione delle spese, che “la valutazione in ordine alla soglia “limite” di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco;
infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti. Nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito” (Cfr. Tribunale Piacenza, 06
Marzo 2025. Pres. Brusati. Est. ; Tes_1 considerato che l'OCC ha chiarito che il coniuge del ricorrente percepisce un reddito pari a euro 1.498,00, sicché attualmente il reddito complessivamente prodotto dal nucleo familiare ammonta a circa euro 3.152,00 di cui non si può non tenere conto nella determinazione del reddito escluso dalla liquidazione controllata;
ritenuto, dunque, che tenuto conto del reddito complessivo e delle spese indicate, la quota di stipendio mensile del ricorrente da apprendersi alla liquidazione debba essere determinata nella somma di € 700,00 (tenuto conto delle somme necessarie per far fronte ai bisogni quotidiani del ricorrente e familiari); considerato che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei
8 beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che
va esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto attestate e tenuto conto delle spese allegate dalla ricorrente per il sostentamento proprio, come dettagliate in atti e tali da escludere dal concorso l'importo determinato in precedenza, la parte dello stipendio del ricorrente non destinata al mantenimento del nucleo familiare sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
considerato che
alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in San Prisco (CE) alla via Niccolò Copernico, n. 14;
Nomina Giudice delegato la dott.ssa Marta Sodano (in sostituzione sul ruolo ex
Castaldo); liquidatore la dr.ssa CP_1 Persona_3 autorizza il debitore a continuare ad utilizzare l'autovettura di proprietà;
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
9 predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che risulti appreso alla liquidazione una quota parte del reddito del ricorrente pari ad euro 650,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi compreso la eventuale quota parte di TFR;
dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati sussistenti ed oggetto di liquidazione;
dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, anche ex art. 274
CCIII, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore provveda, scaduti i termini assegnati per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le
10 informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che, terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
Sentenza da prenotarsi a debito (ex C.C. sent. n.121/2024)
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere,15.9.2025
Il giudice relatore
Dr.ssa Simona Di Rauso
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta
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