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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/11/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione Contenzioso in materia lavoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado, in materia lavoro, iscritta al n. 199/2024 RG pendente: TRA (C.F. , Parte_1 C.F._1
dall'Avv. , elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso, sito in Trento (TN), in Via Zara n. 12, giusta procura allegata agli atti
-Ricorrente- NEI CONFRONTI DELLA Controparte_1
[...] rappresentante p.t. (C.F. - Partita IVA P.IVA_1
), rappresentata all'Avv. Massimo P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, sito in Rovigo, in Via G. Mazzini n. 3, giusta procura allegata in atti
-Resistente -
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 45/2024 del 29 Febbraio 2024, emesso dal Tribunale di Trento (procedimento monitorio n. 84/2024 RG).
Causa decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della discussione orale, all'udienza del 27 Novembre 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza e dai precedenti atti di causa, nonché da note conclusive autorizzate.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente ha presentato apposito ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafo, provvisoriamente esecutivo, con il quale la Cassa Italiana di Previdenza e di Assistenza dei Geometri ha chiesto il pagamento dell'importo totale di Euro 47.673,09 in capitale, oltre interessi legali e spese di procedura liquidate in Euro 1.370,00, relativamente a omessi contributi previdenziali per le annualità 2007-2017. In particolare, il ricorrente ha dedotto che:
- la prescrizione dei crediti ex artt. 2934 e 2948 c.c., giusto il combinato disposto di cui all'art. 3, c. 9 della legge n. 335/95;
- l'assenza di una lettera di messa in mora, l'unica essendo stata recapitata all'indirizzo errato (in Lavarone, Frazione Magrè n. 25) mentre da anni egli risulta residente in [...];
- di essere stato dichiarato fallito con sentenza n. 20/2013, del Tribunale di Trento di data 29.04.2013, sicché da tale momento non aveva più i requisiti civili e morali previsti dalle norme deontologiche dell'Albo dei Geometri per poter rimanere iscritto all'albo stesso (all. 6), ritenendo la propria cancellazione avvenuta d'ufficio, non potendo più esercitare la professione;
- si è volontariamente cancellato dall'Albo dei Geometri sin dall'anno 2005 e, nel 2013, è stata solo formalizzata la restituzione del sigillo, sicché non può essere debitore della di alcunché, almeno per gli anni Controparte_1 successivi al Dicembre 2004. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opponente, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, nessuno escluso, il Decreto Ingiuntivo
Pag. 2 di 10 opposto, n. 45/2024 del 29.02.2024 - R.G. n 84/2024, emesso dal Tribunale di Trento perché nullo e/o comunque per tutti i motivi di cui in narrativa e quindi, così disporre: in via preliminare, stante la documentazione probatoria allegata alla presente citazione in opposizione, che ictu oculi è una piena conferma di quanto sopra eccepito e contestato, si chiede la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il n. 45/2024 del 29.02.2024 R.G. n 84/2024, poiché illegittimo, ingiusto e comunque mancante del rapporto obbligatorio sottostante o così come risulterà meglio provato di Giustizia;
-Nel merito in via principale si chiede venga dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto dell'opposto ad agire esecutivamente nei confronti dell'opponente per un credito che, se ed in quanto dovuto, risale ad oltre 5 anni addietro e non è mai stato tempestivamente richiesto così come previsto dalla Legge. Il decreto ingiuntivo opposto, frutto di un evidente errore da parte della
[...]
è stato chiesto ed ottenuto per il recupero di Controparte_1
di natura previdenziale, dall'anno 2007 all'anno 2017 e tanto, nonostante la prima ed unica richiesta di pagamento, forse valevole ai fini dell'interruzione della prescrizione quinquennale, sia stata notificata al in data 09.11.2022 ad un indirizzo che non era Parte_1 quello della nza, domicilio o altro, atteso che il notificato da anni, almeno sino al Gennaio 2024, era residente in [...]
- Via Celva 17. Si chiede quindi che ogni e qualsiasi diritto di parte opposta di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente sia dichiarato prescritto e conseguentemente il decreto opposto venga revocato;
-Sempre nel merito in via principale si chiede che il decreto opposto venga revocato e dichiarato nullo e di nessun effetto per la totale mancanza del rapporto causale sottostante e poiché privo dei requisiti di Legge affinché possa produrre effetti obbligatori e pertanto contestualmente al suo rigetto venga revocato in ogni sua parte. Sul punto si ribadisce che l'opponente già dal 2005 si era cancellato dall'Albo e dalla Controparte_1
e conseguentemente non era tenuto al pagamento di alcun contributo, di qualsiasi genere o natura, nei confronti della stessa. -Si chiede CP_1 comunque, sulla base di tutto quanto sopra ar ato e documentato che il decreto opposto venga dichiarato nullo e di nessun effetto e pertanto revocato”.
2. Si è costituito tardivamente in giudizio l'Ente previdenziale, il quale ha eccepito:
- che, il credito non è prescritto, considerate le plurime intimazioni di pagamento inviate, nel corso degli anni, tramite
Pag. 3 di 10 raccomandate A/R, da CIPAG al Geom. che Parte_1
l'opponente ha omesso di segnalare;
- che, tra il 2006 ed il 2020, CIPAG ha posto in essere (infruttuosamente), per il tramite di Agenzia delle Entrate, una serie di atti interruttivi della prescrizione finalizzati al recupero del credito, quali pignoramenti presso terzi ed iscrizioni ipotecarie;
- che, nessuna richiesta di cancellazione è pervenuta alla
[...] dopo la data 14.01.2005, data di chiusura CP_1 da parte di Parte_1
- che, la sentenza allegata dal ricorrente, emessa dal Tribunale Fallimentare di Trento, riguarda la Società “ Controparte_2
e non anche il suo legale
[...] inistratore, Geom. Parte_1
- che, il fallimento di una società a responsabilità limitata non determina ex lege anche il fallimento dei soci e/o amministratori/legali rappresentanti. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni testualmente riportate: “NEL MERITO - In via principale, rigettarsi, per le motivazioni in atti, le domande formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione, rideterminarsi gli importi dovuti a nella CP_1 diversa somma che dovesse risultare di giustizia. In toria di compensi e spese di lite”.
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 7 Agosto 2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza celebratasi in fata 4 Luglio 2024, questo Giudice ha dichiarato la contumacia della parte opposta e ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, sulla scorta della documentazione allegata agli atti, fissando apposito rinvio per la discussione, concedendo termine per il deposito di note conclusive. All'udienza fissata per la data del 23 Gennaio 2025, è stata rilevata la costituzione tardiva della parte opposta ed è stato disposto, con ordinanza a scioglimento di riserva di data 24
Pag. 4 di 10 Gennaio 2025, apposito rinvio all'udienza del 3 Luglio 2025, al fine di consentire alla parte opponente di articolare difese sulla documentazione prodotta dall'opposta. All'esito di tale udienza, con ordinanza a scioglimento di riserva del 4 Agosto 2025, è stato disposto rinvio all'udienza del 27 Novembre 2025 per la discussione, concedendosi alle parti termine per il deposito di eventuali note conclusive sino a venti giorni prima. Nelle note conclusive le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze e richieste, per come sopra testualmente riportate.
4. Ciò posto l'opposizione è fondata e, come tale, è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Preliminarmente occorre procedere alla revoca della declaratoria di contumacia della parte opposta. Giova, poi, rilevare che la costituzione dell , Controparte_3 con allegazione di n. 26 documenti a sostegno della propria posizione processuale, è avvenuta solo in data 6 Dicembre 2024, risultando, pertanto, tardiva e comportando delle conseguenze sul piano del diritto processuale. La giurisprudenza, a riguardo, ha avuto modo di precisare come, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la costituzione in giudizio tardiva determina una preclusione assoluta processuale tanto in merito alle eccezioni difensive, quanto alla prova ed alla produzione di documenti ai sensi dell'art. 416 c.p.c. Nel caso in esame i documenti prodotti tardivamente dalla parte resistente non risultano ammissibili al processo, essendo maturata la decadenza preclusiva alla loro produzione, in ragione della tardiva costituzione nel giudizio. Infatti, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la possibilità per la parte di produrre tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone, ex art. 420, c. 5, c.p.c., che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso che si tratti, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art. 416, n. 3 c.p.c., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte.
Pag. 5 di 10 Ne consegue l'inammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a seguito di costituzione tardiva (cfr. Cass. Civ., sent. n. 14110 del 2002). Né a tale limite preclusivo può sopperire il potere istruttorio del Giudice ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., non potendo il Giudicante dare ingresso alle difese proposte in violazione del contraddittorio processuale. Sulla scorta di tali assunti ermeneutici, se ne deduce che sono maturate le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c., non superabili dalla giurisprudenza citata dall'opposta, a sostegno della tesi che l'“accertamento della verità” può temperare il rigoroso sistema di preclusioni del rito del lavoro. Invero, solo la costituzione tempestiva e l'assenza di opposizione della controparte consente l'acquisizione della documentazione tardivamente prodotta. Come già rilevato da questo Giudice nell'ordinanza del 24 Marzo 2025, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
“La tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado, ma a condizione che, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, la stessa sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8924 del 2015 e n. 3467 del 2019). Nel caso de quo risultano evidenti sia la tardiva costituzione dell'opposta, avvenuta solo in data 6 Dicembre 2024, sia l'eccezione sollevata dall'opponente, risultante da quanto dichiarato a verbale di udienza del 23 Gennaio 2025, in cui ha testualmente affermato che: “L'Avv. Pellegrini si oppone alle richieste avversarie in quanto tardive ed eccepisce la fondatezza delle deduzioni ed eccezioni avversarie, nonché delle produzioni documentali allegate in atti, poiché tardivamente proposte”. Ciò posto non è possibile utilizzare la documentazione prodotta e allegata nell'atto di costituzione della
[...] ai fini di verificare l'interruzione della prescri CP_1 eccepita dal ricorrente, il quale nelle note depositate in data 23 Aprile 2025 ha ribadito che i solleciti di pagamento a cui fa riferimento la Cassa Previdenza sono stati tutti
Pag. 6 di 10 notificati in un luogo e ad un indirizzo in cui l'opponente non risiedeva e nel quale non era neppure domiciliato. Inoltre, ha lamentato il fatto che non fosse mai è stata prodotta una ricevuta di ritorno di una delle raccomandate richiamate dalla controparte e firmate per accettazione da o da una persona da lui autorizzata, oltre alla carenza Parte_1 di raccomandate o solleciti di pagamento ritirati o ricevuti dallo stesso. Occorre chiarire che, in tema di contributi previdenziali, la prescrizione è quinquennale, come stabilito dall'art. 3, c. 9, della l. n. 335/1995. Nel caso che ci occupa, tenuto conto che la parte ha negato di aver ricevuto gli atti presupposti e, quindi, ha contestato le notifiche dei plurimi atti interruttivi compiuti, ne deriva che le pretese creditorie azionate dalla possono CP_1 ritenersi prescritte. Invero, anche a voler considerare la lettera CP_1 con avviso del 9 Novembre 22 (si v. doc. n. parte ricorrente), essa è stata spedita all'indirizzo risultante presso il Comune di Lavarone, Frazione Magrè n. 225, ove il ricorrente non risiedeva più da anni, dal momento che, sino al mesi di Gennaio 2024, risultava residente in [...] (si v. doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente). L'opposizione deve, pertanto, essere accolta per intervenuta prescrizione delle pretese contributive. Invero, per i crediti derivanti da omesso versamento agli Enti previdenziali dei contributi relativi a rapporti di lavoro, in seguito ad accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti stessi, nel giudizio conseguente all'opposizione proposta dall'intimato, gli stessi documenti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini. Nel merito si osserva che il ricorrente dal mese di Giugno 2013 aveva consegnato i sigilli della professione e, dunque, si trovava nell'impossibilità di esercitarla formalmente (si v. doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente), circostanza non
Pag. 7 di 10 contestata;
quindi, sotto tale profilo la richiesta della si CP_1 palesa priva di fondamento. Il presupposto imprescindibile della nascita dell'obbligazione contributiva è costituito dall'esercizio di fatto dell'attività professionale. L'art. 5 dello Statuto della consente la prova CP_1 contraria alla presunzione di esercizio dell'attività, la quale nella fattispecie, per le considerazioni che precedono, si ritiene tuttavia pienamente assolta. A tal fine è utile richiamare il disposto dianzi citato, secondo cui: “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509”. Orbene, nella fattispecie all'attenzione del Tribunale, l'opponente ha fornito prova della effettiva chiusura della partita IVA nel Dicembre 2004 (si v. doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente). Inoltre, dal mese di Giugno 2013 non possiede più il timbro, dando prova di non aver esercitato più l'attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra per la quale è stato iscritto all'albo per molti anni. Il compendio documentale offerto dal ricorrente consente di ritenere provata la circostanza secondo cui egli non esercitasse neppure occasionalmente un'attività riconducibile a quella di geometra, circostanza che destituisce di fondamento la pretesa azionata dall dal momento che deve Controparte_3 sussistere un e effettivo ed attuale tra il titolo di geometra e l'attività esercitata in concreto dalla persona cui viene chiesto l'adempimento contributivo (cfr., sul punto, Cass. Civ., sentt. nn. 14684 del 2012 e 5827 del 2013). Il quadro probatorio offerto dal ricorrente consente di ritenere superata la presunzione relativa sancita dal sopra citato art. 3 del Regolamento di attuazione delle norme statutarie del C.I.P.A.G., nonché dell'art. 5 del relativo Statuto.
Pag. 8 di 10 Per tali motivi, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 45 del 29 Febbraio 2024, emesso dal Tribunale di Trento, nell'ambito del procedimento monitorio n. 84 del 2024 RG, con conseguimento assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, in virtù delle argomentazioni di cui sopra.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 4.897,00, di cui Euro 851,00 per la fase di studio;
Euro 602,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.347,00 per la fase istruttoria;
Euro 1.838,00 per la fase decisoria, nonché Euro 259,00 per esborsi, tenuto conto dello scaglione applicabile alle controversie in materia previdenziale, di importo compreso tra gli Euro 26.000,00 e gli Euro 52.000,00, nei valori minimi in ragione dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 45 del 29 Febbraio 2024, emesso dal Tribunale di Trento, nell'ambito del procedimento monitorio n. 84 del 2024 RG;
2) condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 4.897,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 27 Novembre 2025. Depositata il 27 Novembre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Pag. 9 di 10 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s), 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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