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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3503 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente a[...] C.F._1
San Pietro n. 39/N – località Donnici Superiore, , nato a [...] il Controparte_1
31.05.1993 (C.F. ) ed ivi residente a[...], P. 2, I. 1, C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in CP_2 C.F._3
Castrolibero (CS) alla via Aldo Moro n. 20 e , nato a [...] il [...] Controparte_3
(C.F. ) e residente in Pietrafitta (CS) alla via Riforma snc, elettivamente C.F._4 domiciliati in Cosenza, alla via Piave n. 36, presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente (C.F.
), che li rappresenta e difende, giuste procure in calce al ricorso C.F._5
Ricorrenti
Nei confronti di
, in persona del Direttore Generale l.r. p.t. dott. Controparte_4 Controparte_5 con sede in Cosenza, via San Martino, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria P.IVA_1
Ludovica Poltronieri (c.f. , PEC C.F._6
, fax 06 3215575) con studio in Roma, via Pasubio Email_1
2, elettivamente e digitalmente domiciliata presso il suddetto indirizzo pec del difensore
Resistente Svolgimento del processo e motivi della decisione
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendenti dell' tutti Controparte_4
inquadrati nel profilo di Operatori tecnici – call Center categoria B del CCNL - comparto sanità pubblica 1998-2001, espongono che, per effetto di ordine di servizio del 13.12.2021 preceduto da comunicazione per le vie brevi, sono stati adibiti, a far data dal 23.11.2021, allo svolgimento di mansioni appartenenti al profilo di Coadiutore Amministrativo, con affidamento della gestione della cassa e delle prenotazioni presso lo sportello Front Office CUP.
Assumono, quindi, di svolgere ormai da anni mansioni afferenti al ruolo amministrativo e non a quello tecnico e al profilo di coadiutore amministrativo e non di operatore tecnico, profili entrambi afferenti alla categoria B.
Tanto esposto in fatto, invocato in diritto l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 18 del nuovo CCNL di comparto 2019-2021, hanno chiesto di Accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno svolto ininterrottamente dal 23.11.2021 e sino ad oggi le mansioni di Coadiutore Amministrativo, ascrivibili alla categoria B del CCNL Sanità del 20/09/2001, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto degli stessi al cambio profilo da Operatori tecnici a e, per l'effetto, condannare Controparte_6
l' a porre in essere gli adempimenti necessari al fine della modifica Controparte_4
del loro profilo di inquadramento.
Inoltre, premesso che dal momento dell'adibizione allo svolgimento delle predette mansioni di addetti agli sportelli CUP maneggiano giornalmente denaro contante e non, esponendosi al rischio di errori contabili o finanziari nell'incasso e di aver percepito l'indennità di cassa sino al mese di dicembre
2022, lamentano che dal gennaio 2023 tale emolumento non è stato più corrisposto e, per l'effetto, chiedono di Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di cassa dal mese di gennaio 2023 per i sigg.ri e e dal mese di marzo 2023 per la sig.ra e CP_2 CP_3 CP_1 Pt_1 sino ad oggi e per l'effetto condannare l' al pagamento in loro favore Controparte_4 della somma di € 2.254,98 cadauno per i sigg.ri e e della somma di € 2.044,22 CP_2 CP_3 CP_1
per la Sig.ra a titolo di arretrati, nonchè al ripristino in busta paga della predetta indennità. Il Pt_1
tutto con il favore di spese e competenze di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' argomentando Controparte_4 diffusamente in merito all'infondatezza delle domande ed instando per il loro rigetto. Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Valga premettere che è pacifico oltre che documentato che i ricorrenti, dipendenti dell' CP_4
convenuta, appartengono al ruolo tecnico con il profilo professionale di operatore tecnico.
Sostengono di svolgere dal novembre 2021 mansioni proprie del profilo di coadiutore amministrativo quali addetti al CUP e domandano, quindi, l'accertamento del loro diritto all'inquadramento nel profilo corrispondente.
L sostiene che, alla luce della normativa di legge e della contrattazione collettiva, non sussista CP_4
tale diritto.
Valga rilevare che il CCNL di settore (comparto sanità) prevede, all'art. 15, che Il sistema di classificazione del personale è improntato a criteri di flessibilità̀ funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi aziendali e il sistema degli incarichi rappresenta un elemento essenziale dell'ordinamento professionale previsto dal CCNL (comma 1).
Il comma 2 prevede, nell'ambito del sistema di classificazione, la ripartizione del personale in cinque differenti ruoli: sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale;
ulteriormente, il comma 3 prevede che Il sistema di classificazione del personale è articolato in cinque aree, che corrispondono a cinque differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: a) Area del personale di supporto b) Area degli operatori c) Area degli assistenti d) Area dei professionisti della salute e dei funzionari e) Area del personale di elevata qualificazione.
Orbene, i ricorrenti appartengono al ruolo tecnico con profilo di operatori tecnici mentre il profilo di coadiutore amministrativo appartiene al ruolo amministrativo (si veda l'allegato A al CCNL declaratoria aree e profili); in particolare, sia l'operatore tecnico (appartenente al ruolo tecnico) sia il coadiutore amministrativo (appartenente al ruolo amministrativo) fanno parte della medesima area e, in particolare, all'area del personale di supporto. Tali profili professionali, pertanto, pur appartenendo a ruoli diversi, sono inseriti nella medesima area e nella medesima categoria (B) con equivalenza dal punto di vista retributivo.
A fondamento della domanda i ricorrenti invocano l'art. 18 del CCNL - rubricato Passaggi di profilo all'interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente- che così dispone:
1. Nell'ambito di una stessa Azienda o Ente, i passaggi dei dipendenti all'interno della medesima area tra profili diversi, possono essere effettuati, previa verifica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, dalle Aziende o Enti a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti, per l'accesso al profilo, dalla declaratoria di cui all'Allegato A. In caso di più domande si procede alla selezione interna con comparazione dei curriculum e riserva di colloquio di verifica attitudinale. Ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell'idoneità professionale anche mediante prova teorico-pratica.
2. I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative alle modalità del loro svolgimento vengono preventivamente definite dall'Azienda o Ente.
3. In caso di passaggio di profilo, il dipendente conserva la progressione economica in godimento ed acquisisce le indennità specifiche del nuovo profilo, ove spettanti, in sostituzione di quelle specifiche del vecchio profilo.
4. Il personale oggetto di passaggio di profilo è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'Art. 40
(Periodo di prova), comma 11, lettera c).
L ha adottato apposito regolamento che disciplina, coerentemente con le Controparte_4 previsioni collettive, i passaggi di profili all'interno della medesima area ai sensi dell'art. 18 del CCNL, prevedendo che tali passaggi avvengano su domanda dell'interessato e previo espletamento di procedura selettiva/comparativa.
Nel caso di specie, valga rilevare anzitutto che non consta la domanda dei ricorrenti prescrivendo per l'appunto la norma dell'art. 18 e il regolamento aziendale che il passaggio di profilo presuppone la previa richiesta dell'interessato e, in ogni caso, non sussiste il diritto azionato – ad ottenere il passaggio di profilo – siccome tale passaggio può avvenire solo previo e all'esito di espletamento di procedura comparativa con la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro.
Ulteriormente, l'azionato diritto neppure discende dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 siccome anzitutto il datore di lavoro pubblico può esercitare lo ius variandi adibendo il lavoratore a mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento (per come avvenuto nel caso di specie) e siccome comunque
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (..)>. Tale domanda si rivela, pertanto, infondata.
Parimenti meritevole di rigetto la domanda avente ad oggetto “l'indennità di cassa”.
Premesso che parte ricorrente non si premura di individuare la fonte collettiva di tale emolumento che rivendica sulla base del solo elemento di fatto del maneggio di denaro, si rileva che il CCNL di settore vigente ratione temporis non contempla tale specifica indennità.
Invero, per come dedotto in memoria, il CCNL nel definire il trattamento economico prevede all'art. 92 che la struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci: a) trattamento fondamentale: - - - - -
- - - - - stipendio tabellare corrispondente all'area di inquadramento;
indennità di qualificazione professionale, ove spettante;
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
differenziale economico di professionalità secondo la nuova disciplina di cui al CAPO II del Titolo III
(Ordinamento professionale), ove acquisito, a cui si applicano i medesimi effetti previsti dall'art. 98
(Effetti dei nuovi stipendi); assegno personale, ove acquisito;
indennità professionale specifica, ove spettante, di cui alla tabella J. indennità di specificità infermieristica, ove spettante;
indennità tutela del malato e promozione della salute, ove spettante;
indennità di funzione di parte fissa;
indennità di coordinamento, ad esaurimento, di cui all'art. 21, commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018.
b) trattamento accessorio, ove spettante: a) indennità correlate alle condizioni di lavoro (Indennità di turno e di servizio notturno, Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi, Indennità di rischio radiologico, bilinguismo, indennità di polizia giudiziaria); b) premi correlati alla performance organizzativa o individuale;
c) pronta disponibilità; d) compensi per lavoro straordinario;
e) indennità di funzione di parte variabile.
Il sistema indennitario (art. 104 e ss. del CCNL) non contempla la rivendicata indennità di cassa, osservandosi che l'art. 108 prevede, invece, l'indennità professionale specifica che dal 1 gennaio 2023 compete, ove spettante, al personale di cui alla tabella J, ossia, nel medesimo valore economico annuo, sia al coadiutore amministrativo che all'operatore tecnico e compensa lo svolgimento di attività con specifiche responsabilità, restandone assorbita anche quella di maneggio di denaro.
Rilevato, quindi, che parte ricorrente non indica la fonte dell'azionato diritto a tale indennità e che dalla disamina del CCNL di settore si evince che tale indennità non è prevista, anche tale domanda si rileva infondata.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato per infondatezza. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sono poste a carico dei ricorrenti in solido in base al criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 16 maggio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3503 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente a[...] C.F._1
San Pietro n. 39/N – località Donnici Superiore, , nato a [...] il Controparte_1
31.05.1993 (C.F. ) ed ivi residente a[...], P. 2, I. 1, C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in CP_2 C.F._3
Castrolibero (CS) alla via Aldo Moro n. 20 e , nato a [...] il [...] Controparte_3
(C.F. ) e residente in Pietrafitta (CS) alla via Riforma snc, elettivamente C.F._4 domiciliati in Cosenza, alla via Piave n. 36, presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente (C.F.
), che li rappresenta e difende, giuste procure in calce al ricorso C.F._5
Ricorrenti
Nei confronti di
, in persona del Direttore Generale l.r. p.t. dott. Controparte_4 Controparte_5 con sede in Cosenza, via San Martino, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria P.IVA_1
Ludovica Poltronieri (c.f. , PEC C.F._6
, fax 06 3215575) con studio in Roma, via Pasubio Email_1
2, elettivamente e digitalmente domiciliata presso il suddetto indirizzo pec del difensore
Resistente Svolgimento del processo e motivi della decisione
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendenti dell' tutti Controparte_4
inquadrati nel profilo di Operatori tecnici – call Center categoria B del CCNL - comparto sanità pubblica 1998-2001, espongono che, per effetto di ordine di servizio del 13.12.2021 preceduto da comunicazione per le vie brevi, sono stati adibiti, a far data dal 23.11.2021, allo svolgimento di mansioni appartenenti al profilo di Coadiutore Amministrativo, con affidamento della gestione della cassa e delle prenotazioni presso lo sportello Front Office CUP.
Assumono, quindi, di svolgere ormai da anni mansioni afferenti al ruolo amministrativo e non a quello tecnico e al profilo di coadiutore amministrativo e non di operatore tecnico, profili entrambi afferenti alla categoria B.
Tanto esposto in fatto, invocato in diritto l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 18 del nuovo CCNL di comparto 2019-2021, hanno chiesto di Accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno svolto ininterrottamente dal 23.11.2021 e sino ad oggi le mansioni di Coadiutore Amministrativo, ascrivibili alla categoria B del CCNL Sanità del 20/09/2001, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto degli stessi al cambio profilo da Operatori tecnici a e, per l'effetto, condannare Controparte_6
l' a porre in essere gli adempimenti necessari al fine della modifica Controparte_4
del loro profilo di inquadramento.
Inoltre, premesso che dal momento dell'adibizione allo svolgimento delle predette mansioni di addetti agli sportelli CUP maneggiano giornalmente denaro contante e non, esponendosi al rischio di errori contabili o finanziari nell'incasso e di aver percepito l'indennità di cassa sino al mese di dicembre
2022, lamentano che dal gennaio 2023 tale emolumento non è stato più corrisposto e, per l'effetto, chiedono di Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di cassa dal mese di gennaio 2023 per i sigg.ri e e dal mese di marzo 2023 per la sig.ra e CP_2 CP_3 CP_1 Pt_1 sino ad oggi e per l'effetto condannare l' al pagamento in loro favore Controparte_4 della somma di € 2.254,98 cadauno per i sigg.ri e e della somma di € 2.044,22 CP_2 CP_3 CP_1
per la Sig.ra a titolo di arretrati, nonchè al ripristino in busta paga della predetta indennità. Il Pt_1
tutto con il favore di spese e competenze di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' argomentando Controparte_4 diffusamente in merito all'infondatezza delle domande ed instando per il loro rigetto. Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Valga premettere che è pacifico oltre che documentato che i ricorrenti, dipendenti dell' CP_4
convenuta, appartengono al ruolo tecnico con il profilo professionale di operatore tecnico.
Sostengono di svolgere dal novembre 2021 mansioni proprie del profilo di coadiutore amministrativo quali addetti al CUP e domandano, quindi, l'accertamento del loro diritto all'inquadramento nel profilo corrispondente.
L sostiene che, alla luce della normativa di legge e della contrattazione collettiva, non sussista CP_4
tale diritto.
Valga rilevare che il CCNL di settore (comparto sanità) prevede, all'art. 15, che Il sistema di classificazione del personale è improntato a criteri di flessibilità̀ funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi aziendali e il sistema degli incarichi rappresenta un elemento essenziale dell'ordinamento professionale previsto dal CCNL (comma 1).
Il comma 2 prevede, nell'ambito del sistema di classificazione, la ripartizione del personale in cinque differenti ruoli: sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale;
ulteriormente, il comma 3 prevede che Il sistema di classificazione del personale è articolato in cinque aree, che corrispondono a cinque differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: a) Area del personale di supporto b) Area degli operatori c) Area degli assistenti d) Area dei professionisti della salute e dei funzionari e) Area del personale di elevata qualificazione.
Orbene, i ricorrenti appartengono al ruolo tecnico con profilo di operatori tecnici mentre il profilo di coadiutore amministrativo appartiene al ruolo amministrativo (si veda l'allegato A al CCNL declaratoria aree e profili); in particolare, sia l'operatore tecnico (appartenente al ruolo tecnico) sia il coadiutore amministrativo (appartenente al ruolo amministrativo) fanno parte della medesima area e, in particolare, all'area del personale di supporto. Tali profili professionali, pertanto, pur appartenendo a ruoli diversi, sono inseriti nella medesima area e nella medesima categoria (B) con equivalenza dal punto di vista retributivo.
A fondamento della domanda i ricorrenti invocano l'art. 18 del CCNL - rubricato Passaggi di profilo all'interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente- che così dispone:
1. Nell'ambito di una stessa Azienda o Ente, i passaggi dei dipendenti all'interno della medesima area tra profili diversi, possono essere effettuati, previa verifica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, dalle Aziende o Enti a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti, per l'accesso al profilo, dalla declaratoria di cui all'Allegato A. In caso di più domande si procede alla selezione interna con comparazione dei curriculum e riserva di colloquio di verifica attitudinale. Ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell'idoneità professionale anche mediante prova teorico-pratica.
2. I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative alle modalità del loro svolgimento vengono preventivamente definite dall'Azienda o Ente.
3. In caso di passaggio di profilo, il dipendente conserva la progressione economica in godimento ed acquisisce le indennità specifiche del nuovo profilo, ove spettanti, in sostituzione di quelle specifiche del vecchio profilo.
4. Il personale oggetto di passaggio di profilo è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'Art. 40
(Periodo di prova), comma 11, lettera c).
L ha adottato apposito regolamento che disciplina, coerentemente con le Controparte_4 previsioni collettive, i passaggi di profili all'interno della medesima area ai sensi dell'art. 18 del CCNL, prevedendo che tali passaggi avvengano su domanda dell'interessato e previo espletamento di procedura selettiva/comparativa.
Nel caso di specie, valga rilevare anzitutto che non consta la domanda dei ricorrenti prescrivendo per l'appunto la norma dell'art. 18 e il regolamento aziendale che il passaggio di profilo presuppone la previa richiesta dell'interessato e, in ogni caso, non sussiste il diritto azionato – ad ottenere il passaggio di profilo – siccome tale passaggio può avvenire solo previo e all'esito di espletamento di procedura comparativa con la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro.
Ulteriormente, l'azionato diritto neppure discende dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 siccome anzitutto il datore di lavoro pubblico può esercitare lo ius variandi adibendo il lavoratore a mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento (per come avvenuto nel caso di specie) e siccome comunque
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (..)>. Tale domanda si rivela, pertanto, infondata.
Parimenti meritevole di rigetto la domanda avente ad oggetto “l'indennità di cassa”.
Premesso che parte ricorrente non si premura di individuare la fonte collettiva di tale emolumento che rivendica sulla base del solo elemento di fatto del maneggio di denaro, si rileva che il CCNL di settore vigente ratione temporis non contempla tale specifica indennità.
Invero, per come dedotto in memoria, il CCNL nel definire il trattamento economico prevede all'art. 92 che la struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci: a) trattamento fondamentale: - - - - -
- - - - - stipendio tabellare corrispondente all'area di inquadramento;
indennità di qualificazione professionale, ove spettante;
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
differenziale economico di professionalità secondo la nuova disciplina di cui al CAPO II del Titolo III
(Ordinamento professionale), ove acquisito, a cui si applicano i medesimi effetti previsti dall'art. 98
(Effetti dei nuovi stipendi); assegno personale, ove acquisito;
indennità professionale specifica, ove spettante, di cui alla tabella J. indennità di specificità infermieristica, ove spettante;
indennità tutela del malato e promozione della salute, ove spettante;
indennità di funzione di parte fissa;
indennità di coordinamento, ad esaurimento, di cui all'art. 21, commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018.
b) trattamento accessorio, ove spettante: a) indennità correlate alle condizioni di lavoro (Indennità di turno e di servizio notturno, Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi, Indennità di rischio radiologico, bilinguismo, indennità di polizia giudiziaria); b) premi correlati alla performance organizzativa o individuale;
c) pronta disponibilità; d) compensi per lavoro straordinario;
e) indennità di funzione di parte variabile.
Il sistema indennitario (art. 104 e ss. del CCNL) non contempla la rivendicata indennità di cassa, osservandosi che l'art. 108 prevede, invece, l'indennità professionale specifica che dal 1 gennaio 2023 compete, ove spettante, al personale di cui alla tabella J, ossia, nel medesimo valore economico annuo, sia al coadiutore amministrativo che all'operatore tecnico e compensa lo svolgimento di attività con specifiche responsabilità, restandone assorbita anche quella di maneggio di denaro.
Rilevato, quindi, che parte ricorrente non indica la fonte dell'azionato diritto a tale indennità e che dalla disamina del CCNL di settore si evince che tale indennità non è prevista, anche tale domanda si rileva infondata.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato per infondatezza. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sono poste a carico dei ricorrenti in solido in base al criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 16 maggio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti