CA
Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/03/2024, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Montanari Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 395 del Ruolo Generale dell'anno 2021,
promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(PR) via G. Di Vittorio 13, con il patrocinio dell'Avv. Stefano Tosi
- appellante -
Contro
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Controparte_1
dott.ssa con sede in Largo Torello De Strada 15/A, con il patrocinio Controparte_2 CP_1
dell'Avv. Sara Tardio
, in persona del Dirigente pro tempore del Settore Avvocatura Municipale, con Controparte_3
il patrocinio dell'Avv. Sara Tardio
- appellati-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 55/2021 del 21 ottobre 2020- 15 gennaio 2021 del
Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per come da note scritte depositate in data 24 gennaio 2023. Parte_1
Per e come da note scritte depositate il Controparte_1 Controparte_3
9 febbraio 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- ha proposto, dinanzi al Tribunale di Parma, opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione fiscale n. 2976353 emessa da in data 3 maggio Controparte_1
2016 e notificata in data 1giugno 2016, per la somma di 38.552,00 Euro, a titolo di mancato pagamento di maggiori oneri espropriativi PIP.
Il ha dedotto, innanzitutto, l'inesistenza dell'ingiunzione fiscale, domandandone Parte_1
l'annullamento, in quanto sottoscritta da soggetto che, all'epoca della sua emissione, non era più legale rappresentante della società. Ha, inoltre, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per avere alienato a terzi il terreno, previa autorizzazione del , nonché la prescrizione del Controparte_3
credito oggetto dell'ingiunzione. Ha, ancora, rilevato la nullità dell'ingiunzione per erroneità nella determinazione del conguaglio degli oneri di espropriazione e per totale incertezza degli interessi e dei calcoli operati.
Si sono costituiti in giudizio e il ed Controparte_1 Controparte_3
hanno resistito all'opposizione del invocandone il rigetto. Parte_1
Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 55/2021 del 21 ottobre 2020- 15 gennaio 2021, ha rigettato l'opposizione di , condannandolo al rimborso, in favore dei convenuti, delle Parte_1
spese di lite, liquidate in 7.194,00 Euro, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che l'eccezione di inesistenza dell'ingiunzione fiscale era infondata in quanto detta ingiunzione, sulla base della documentazione in atti, risaliva al 19 novembre 2015, ed era stata notificata, per compiuta giacenza, all'opponente in data 18 dicembre 2015;
pagina 2 di 9 - che l'ingiunzione risultava sottoscritta da colui che, all'epoca, era rappresentante legale di
[...]
; Controparte_1
-che, quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'opponente, doveva essere evidenziato che, con atto pubblico del 20 dicembre 1980, aveva acquistato Parte_1
individualmente dal un lotto di terreno facente parte del comparto P.I.P. zona Controparte_3
Crocetta e che, in tale atto, al punto 2, era stato pattuito: “La parte acquirente dovrà rimborsare pro
quota al l'eventuale conguaglio che lo stesso dovrà versare ai precedenti proprietari delle CP_3
aree P.I.P. secondo quanto sarà stabilito dalla nuova legge sulle espropriazioni per pubblica utilità e
secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 385/1980 contenente norme provvisorie sull'indennità
di espropriazione di aree edificabili”;
- che il fatto che il avesse alienato ad altro soggetto il lotto in questione non aveva Parte_1
efficacia estintiva dell'obbligazione contratta dall'opponente nei confronti del , Controparte_3
trattandosi di negozio di diritto privato stipulato con soggetto terzo e che non incideva sul diritto dell'amministrazione al recupero del conguaglio nei confronti del soggetto che si era obbligato in tal senso (tra le altre, per un orientamento ormai consolidato, Trib. Parma sent. 1161/2019; App. Bologna
sentenza 27/2018);
-che, per quel che atteneva all'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'attore, non poteva affermarsi che il termine di prescrizione decorreva dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
223/1983, che aveva annullato le norme contenute nella l. 385/1980 e nelle successive leggi di proroga,
che, per gli espropri dei Comuni, derogavano, quanto alla determinazione dell'indennità, ai criteri generali degli artt. 39 e 40 della l. 2359/1865;
- che tale termine decorreva, invece, dal momento in cui, a seguito del contenzioso instaurato dai proprietari espropriati e a seguito delle delibere di liquidazione dei conguagli e dei pagamenti, il aveva acquisito il credito a rivalersi sui cessionari delle aree, e, quindi, dall'anno 2006 (v. CP_3
Trib. Parma sentenza n. 1048/2007);
pagina 3 di 9 -che, con riferimento al quantum debeatur, l'opponente aveva eccepito, in modo alquanto generico, che la determinazione del conguaglio era da considerarsi arbitraria e priva di criteri e che i prospetti di quantificazione risultavano criptici e contraddittori, con la conseguenza che non sarebbe stato consentito un controllo adeguato;
- che i convenuti avevano, in proposito, evidenziato che vi erano stati numerosi incontri e tentativi di collaborazione e che, a seguito di incarico conferito all' erano stati, come emergeva dai Pt_2
documenti in atti, dettagliatamente stabiliti i parametri di determinazione dei conguagli e di ripartizione dei conseguenti oneri;
-che il risultato di tali attività era stato, poi, recepito dalle delibere di Giunta comunale n. 429, n. 431
del 3 aprile 2006 e n.559 del 4 maggio 2006;
-che l'importo dovuto era stato quantificato sulla base della differenza tra il corrispettivo complessivamente versato dall'ente per acquisire i terreni (correttamente attualizzato al febbraio 2006
secondo coefficienti Istat e senza applicazione di interessi, circostanza che ovviamente si risolveva in un vantaggio per gli assegnatari) e quello riscosso dai privati cui aveva ceduto i lotti espropriati,
ripartendo, poi, l'importo ottenuto tra i vari assegnatari in proporzione alla superficie utile concessa,
criterio indubbiamente corretto in quanto corrispondente al valore patrimoniale del bene inteso come sua potenzialità edificatoria;
-che l'ultima delibera menzionata aveva portato anzi ad una riduzione del prezzo finale;
- che il criterio di calcolo valorizzato dai convenuti era stato accolto dalla giurisprudenza (per tutte
Tribunale Parma sentenza. n. 793/2012, confermata in grado di appello dalla sentenza Corte d'Appello
Bologna n. 1593/2017; Corte d'Appello Bologna sentenze n. 1511/2018; n. 1512/2018; n. 1513/2018),
in applicazione del principio del perfetto pareggio dei conti;
- che le spese dovevano seguire la soccombenza.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo a due Parte_1
motivi, con i quali ha, in sostanza, sostenuto che il Giudice di prime cure aveva errato a ritenere esso pagina 4 di 9 appellante passivamente legittimato in ordine alla pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione fiscale impugnata e, comunque, a rigettare la propria eccezione di prescrizione di detto credito.
Si sono costituiti in giudizio e il e hanno Controparte_1 Controparte_3
resistito al gravame, invocandone il rigetto.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. p. c.
3- Osserva la Corte che è infondato il primo motivo di appello di , con il quale Parte_1
l'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure lo aveva ritenuto legittimato passivamente in ordine alla pretesa creditoria di cui all'ingiunzione fiscale notificatagli, che scaturiva dalla maggiore somma che l' aveva dovuto corrispondere ai Controparte_4
proprietari dei terreni espropriati e che aveva, poi, richiesto agli assegnatari, tra i quali esso appellante,
di tali lotti, posti all'interno di un comparto destinato ad insediamenti produttivi (c. d. “PIP”). Il
[...]
ha, invero, dedotto di avere ceduto, previa autorizzazione del , il lotto Pt_1 Controparte_3
assegnatogli. L'autorizzazione alla cessione e il conseguente subingresso del cessionario nella assegnazione dell'area avevano determinato una novazione soggettiva del rapporto obbligatorio, ai sensi dell'art.1235 c. c.
Premesso che, con l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, il ha, in sostanza, Parte_1
voluto escludere di essere obbligato nei confronti del , va, comunque, rilevato Controparte_3
che non vi è prova che la cessione dell'area, posta all'interno di comparto destinato ad insediamenti produttivi, originariamente assegnata all'odierno appellante, sia avvenuta previa autorizzazione del
. Preme, in proposito, sottolineare che l'atto di compravendita del 31 maggio Controparte_3
1983, con il quale , quale titolare della ditta individuale Parte_1 Org_1
, ha ceduto il lotto in questione alla
[...] Organizzazione_2
”, assegnatogli dal , con rogito del 20
[...] Controparte_3
dicembre 1980, richiama le delibere di Giunta n. 5874 del 30 novembre 1982 e la delibera n. 433 del 11
pagina 5 di 9 febbraio 1982 e che, tuttavia, le delibere nn.5874 e 433 del 1982, tempestivamente prodotte in primo grado dal , nulla hanno a che vedere con la cessione della quale si tratta. La Controparte_3
delibera n.5874 del 1982, autorizza, infatti, il subingresso della ditta (non della Parte_3
nella assegnazione del lotto in questione e la delibera n.433 del 1982 Org_2 Org_2
(portante peraltro la data del 2 febbraio 1982 e non quella del 11 febbraio 1982, indicata nell'atto di compravendita) ha ad oggetto l'imposta sull'incremento di valore degli immobili.
In siffatto contesto, l'impegno dell'acquirente , di cui all'atto di Organizzazione_2
compravendita del 31 maggio 1983, di subentrare negli obblighi assunti da Parte_1
con l'atto del 20 dicembre 1980, con il quale il ha trasferito all'odierno Controparte_3
appellante il lotto del quale si tratta, non può che avere valenza di mero accollo interno, non avendo l'Ente territoriale prestato consenso all'accollo, liberando l'originario debitore.
Il potrà, dunque, recuperare le somme di cui all'ingiunzione fiscale, oggetto di Parte_1
opposizione, dalla controparte del contratto del 31 maggio 1983, sopra indicato.
Non sfugge alla Corte che il probabilmente perché resosi conto di non avere assolto Parte_1
l'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine al fatto dell'autorizzazione del Controparte_3
al subingresso, nell'assegnazione del lotto rientrante nel comparto suddetto, dell'acquirente dell'area,
ha prodotto, in allegato alla comparsa conclusionale depositata in primo grado, ulteriore delibera della
Giunta Municipale di Tale documento non è stato, però, correttamente esaminato dal Giudice di CP_1
prime cure e non può essere oggetto di esame ad opera di questa Corte, stante la tardività della produzione (avvenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art.183 comma 6 n. 2 c. p. c.).
Il avrebbe dovuto, invero, formulare istanza di rimessione in termini ex art.153 comma Parte_1
2 c. p. c., dimostrando che la tardività della produzione in questione fosse dipesa da causa a lui non imputabile.
4-Con il secondo motivo di gravame, ha censurato la decisione del Tribunale Parte_1
di Parma nella parte in cui era stata rigettata propria eccezione di prescrizione del credito, avente ad pagina 6 di 9 oggetto la somma portata dalla ingiunzione fiscale opposta, relativa al conguaglio preteso dal per maggiori oneri espropriativi sostenuti, per procurarsi il lotto, posto Controparte_3
all'interno di comparto per insediamenti produttivi (PIP), trasferito ad esso appellante.
Giova sottolineare, sul tema, che il motivo di gravame investe la decisione sulla eccezione di prescrizione esclusivamente sotto il profilo della data di decorrenza del relativo termine, che il
[...]
intenderebbe individuare in quella della pubblicazione della sentenza della Corte Pt_1
Costituzionale n.223/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in tema di determinazione della indennità per l'espropriazione, che derogavano ai criteri di cui agli artt.
39 e 40 della Legge 2359/1865, dovuta ai soggetti interessati dai provvedimenti ablatori con i quali il si era procurato i terreni siti nel comparto per insediamenti produttivi (PIP) e, Controparte_3
quindi, anche l'area assegnata all'odierno appellante.
L'assunto è infondato e frutto di una errata lettura della pronuncia n.29609/2018 della Suprema Corte.
Il termine di prescrizione può, infatti, decorrere dalla sentenza della Corte Costituzionale predetta solo per i destinatari dei provvedimenti di espropriazione, in relazione al credito per l'integrazione dell'importo della relativa indennità, non certo per i conguagli dovuti dai cessionari delle aree espropriate, che presuppongono la loro liquidazione, all'esito dei contenziosi con i proprietari espropriati e a seguito delle delibere di determinazione dei relativi importi.
Solo dalla data di liquidazione dei conguagli il avrebbe, dunque, potuto far Controparte_3
valere il diritto a riscuoterli dai cessionari delle aree espropriate.
Non avendo, quindi, l'appellante contestato che la liquidazione dei conguagli dovuti dai cessionari sia avvenuta solo nel 2006, va rigettato il motivo di impugnazione ora in esame.
5- In definitiva, l'appello di deve essere rigettato. Parte_1
6-Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
e il , assistiti dallo stesso difensore, Controparte_1 Controparte_3
hanno depositato unica nota spese.
pagina 7 di 9 Il compenso di avvocato, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, può essere liquidato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 Euro), in
6.946,00 Euro per compenso di avvocato (2.058,00 Euro per la fase di studio, 1.418,00 per la fase introduttiva, 3.470,00 Euro per la fase decisionale).
Tale compenso può essere aumentato del 30% (2.083,80 Euro), ex art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per avere lo stesso difensore difeso più parti aventi la medesima posizione processuale. Il compenso liquidato ammonta, di conseguenza, a 9.029, 80 Euro.
Agli appellati spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
7-- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1
bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del
20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione assorbita o disattesa:
I-Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
II- Condanna l'appellante al rimborso, in favore del e di Controparte_3 Controparte_1
, delle spese del grado, liquidate in 9.029,80 Euro per compenso di avvocato, oltre
[...]
spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge.
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1
bis del DPR suddetto.
pagina 8 di 9 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 29 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino
Il Presidente
Paola Montanari
pagina 9 di 9
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Montanari Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 395 del Ruolo Generale dell'anno 2021,
promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(PR) via G. Di Vittorio 13, con il patrocinio dell'Avv. Stefano Tosi
- appellante -
Contro
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Controparte_1
dott.ssa con sede in Largo Torello De Strada 15/A, con il patrocinio Controparte_2 CP_1
dell'Avv. Sara Tardio
, in persona del Dirigente pro tempore del Settore Avvocatura Municipale, con Controparte_3
il patrocinio dell'Avv. Sara Tardio
- appellati-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 55/2021 del 21 ottobre 2020- 15 gennaio 2021 del
Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per come da note scritte depositate in data 24 gennaio 2023. Parte_1
Per e come da note scritte depositate il Controparte_1 Controparte_3
9 febbraio 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- ha proposto, dinanzi al Tribunale di Parma, opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione fiscale n. 2976353 emessa da in data 3 maggio Controparte_1
2016 e notificata in data 1giugno 2016, per la somma di 38.552,00 Euro, a titolo di mancato pagamento di maggiori oneri espropriativi PIP.
Il ha dedotto, innanzitutto, l'inesistenza dell'ingiunzione fiscale, domandandone Parte_1
l'annullamento, in quanto sottoscritta da soggetto che, all'epoca della sua emissione, non era più legale rappresentante della società. Ha, inoltre, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per avere alienato a terzi il terreno, previa autorizzazione del , nonché la prescrizione del Controparte_3
credito oggetto dell'ingiunzione. Ha, ancora, rilevato la nullità dell'ingiunzione per erroneità nella determinazione del conguaglio degli oneri di espropriazione e per totale incertezza degli interessi e dei calcoli operati.
Si sono costituiti in giudizio e il ed Controparte_1 Controparte_3
hanno resistito all'opposizione del invocandone il rigetto. Parte_1
Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 55/2021 del 21 ottobre 2020- 15 gennaio 2021, ha rigettato l'opposizione di , condannandolo al rimborso, in favore dei convenuti, delle Parte_1
spese di lite, liquidate in 7.194,00 Euro, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che l'eccezione di inesistenza dell'ingiunzione fiscale era infondata in quanto detta ingiunzione, sulla base della documentazione in atti, risaliva al 19 novembre 2015, ed era stata notificata, per compiuta giacenza, all'opponente in data 18 dicembre 2015;
pagina 2 di 9 - che l'ingiunzione risultava sottoscritta da colui che, all'epoca, era rappresentante legale di
[...]
; Controparte_1
-che, quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'opponente, doveva essere evidenziato che, con atto pubblico del 20 dicembre 1980, aveva acquistato Parte_1
individualmente dal un lotto di terreno facente parte del comparto P.I.P. zona Controparte_3
Crocetta e che, in tale atto, al punto 2, era stato pattuito: “La parte acquirente dovrà rimborsare pro
quota al l'eventuale conguaglio che lo stesso dovrà versare ai precedenti proprietari delle CP_3
aree P.I.P. secondo quanto sarà stabilito dalla nuova legge sulle espropriazioni per pubblica utilità e
secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 385/1980 contenente norme provvisorie sull'indennità
di espropriazione di aree edificabili”;
- che il fatto che il avesse alienato ad altro soggetto il lotto in questione non aveva Parte_1
efficacia estintiva dell'obbligazione contratta dall'opponente nei confronti del , Controparte_3
trattandosi di negozio di diritto privato stipulato con soggetto terzo e che non incideva sul diritto dell'amministrazione al recupero del conguaglio nei confronti del soggetto che si era obbligato in tal senso (tra le altre, per un orientamento ormai consolidato, Trib. Parma sent. 1161/2019; App. Bologna
sentenza 27/2018);
-che, per quel che atteneva all'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'attore, non poteva affermarsi che il termine di prescrizione decorreva dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
223/1983, che aveva annullato le norme contenute nella l. 385/1980 e nelle successive leggi di proroga,
che, per gli espropri dei Comuni, derogavano, quanto alla determinazione dell'indennità, ai criteri generali degli artt. 39 e 40 della l. 2359/1865;
- che tale termine decorreva, invece, dal momento in cui, a seguito del contenzioso instaurato dai proprietari espropriati e a seguito delle delibere di liquidazione dei conguagli e dei pagamenti, il aveva acquisito il credito a rivalersi sui cessionari delle aree, e, quindi, dall'anno 2006 (v. CP_3
Trib. Parma sentenza n. 1048/2007);
pagina 3 di 9 -che, con riferimento al quantum debeatur, l'opponente aveva eccepito, in modo alquanto generico, che la determinazione del conguaglio era da considerarsi arbitraria e priva di criteri e che i prospetti di quantificazione risultavano criptici e contraddittori, con la conseguenza che non sarebbe stato consentito un controllo adeguato;
- che i convenuti avevano, in proposito, evidenziato che vi erano stati numerosi incontri e tentativi di collaborazione e che, a seguito di incarico conferito all' erano stati, come emergeva dai Pt_2
documenti in atti, dettagliatamente stabiliti i parametri di determinazione dei conguagli e di ripartizione dei conseguenti oneri;
-che il risultato di tali attività era stato, poi, recepito dalle delibere di Giunta comunale n. 429, n. 431
del 3 aprile 2006 e n.559 del 4 maggio 2006;
-che l'importo dovuto era stato quantificato sulla base della differenza tra il corrispettivo complessivamente versato dall'ente per acquisire i terreni (correttamente attualizzato al febbraio 2006
secondo coefficienti Istat e senza applicazione di interessi, circostanza che ovviamente si risolveva in un vantaggio per gli assegnatari) e quello riscosso dai privati cui aveva ceduto i lotti espropriati,
ripartendo, poi, l'importo ottenuto tra i vari assegnatari in proporzione alla superficie utile concessa,
criterio indubbiamente corretto in quanto corrispondente al valore patrimoniale del bene inteso come sua potenzialità edificatoria;
-che l'ultima delibera menzionata aveva portato anzi ad una riduzione del prezzo finale;
- che il criterio di calcolo valorizzato dai convenuti era stato accolto dalla giurisprudenza (per tutte
Tribunale Parma sentenza. n. 793/2012, confermata in grado di appello dalla sentenza Corte d'Appello
Bologna n. 1593/2017; Corte d'Appello Bologna sentenze n. 1511/2018; n. 1512/2018; n. 1513/2018),
in applicazione del principio del perfetto pareggio dei conti;
- che le spese dovevano seguire la soccombenza.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo a due Parte_1
motivi, con i quali ha, in sostanza, sostenuto che il Giudice di prime cure aveva errato a ritenere esso pagina 4 di 9 appellante passivamente legittimato in ordine alla pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione fiscale impugnata e, comunque, a rigettare la propria eccezione di prescrizione di detto credito.
Si sono costituiti in giudizio e il e hanno Controparte_1 Controparte_3
resistito al gravame, invocandone il rigetto.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. p. c.
3- Osserva la Corte che è infondato il primo motivo di appello di , con il quale Parte_1
l'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure lo aveva ritenuto legittimato passivamente in ordine alla pretesa creditoria di cui all'ingiunzione fiscale notificatagli, che scaturiva dalla maggiore somma che l' aveva dovuto corrispondere ai Controparte_4
proprietari dei terreni espropriati e che aveva, poi, richiesto agli assegnatari, tra i quali esso appellante,
di tali lotti, posti all'interno di un comparto destinato ad insediamenti produttivi (c. d. “PIP”). Il
[...]
ha, invero, dedotto di avere ceduto, previa autorizzazione del , il lotto Pt_1 Controparte_3
assegnatogli. L'autorizzazione alla cessione e il conseguente subingresso del cessionario nella assegnazione dell'area avevano determinato una novazione soggettiva del rapporto obbligatorio, ai sensi dell'art.1235 c. c.
Premesso che, con l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, il ha, in sostanza, Parte_1
voluto escludere di essere obbligato nei confronti del , va, comunque, rilevato Controparte_3
che non vi è prova che la cessione dell'area, posta all'interno di comparto destinato ad insediamenti produttivi, originariamente assegnata all'odierno appellante, sia avvenuta previa autorizzazione del
. Preme, in proposito, sottolineare che l'atto di compravendita del 31 maggio Controparte_3
1983, con il quale , quale titolare della ditta individuale Parte_1 Org_1
, ha ceduto il lotto in questione alla
[...] Organizzazione_2
”, assegnatogli dal , con rogito del 20
[...] Controparte_3
dicembre 1980, richiama le delibere di Giunta n. 5874 del 30 novembre 1982 e la delibera n. 433 del 11
pagina 5 di 9 febbraio 1982 e che, tuttavia, le delibere nn.5874 e 433 del 1982, tempestivamente prodotte in primo grado dal , nulla hanno a che vedere con la cessione della quale si tratta. La Controparte_3
delibera n.5874 del 1982, autorizza, infatti, il subingresso della ditta (non della Parte_3
nella assegnazione del lotto in questione e la delibera n.433 del 1982 Org_2 Org_2
(portante peraltro la data del 2 febbraio 1982 e non quella del 11 febbraio 1982, indicata nell'atto di compravendita) ha ad oggetto l'imposta sull'incremento di valore degli immobili.
In siffatto contesto, l'impegno dell'acquirente , di cui all'atto di Organizzazione_2
compravendita del 31 maggio 1983, di subentrare negli obblighi assunti da Parte_1
con l'atto del 20 dicembre 1980, con il quale il ha trasferito all'odierno Controparte_3
appellante il lotto del quale si tratta, non può che avere valenza di mero accollo interno, non avendo l'Ente territoriale prestato consenso all'accollo, liberando l'originario debitore.
Il potrà, dunque, recuperare le somme di cui all'ingiunzione fiscale, oggetto di Parte_1
opposizione, dalla controparte del contratto del 31 maggio 1983, sopra indicato.
Non sfugge alla Corte che il probabilmente perché resosi conto di non avere assolto Parte_1
l'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine al fatto dell'autorizzazione del Controparte_3
al subingresso, nell'assegnazione del lotto rientrante nel comparto suddetto, dell'acquirente dell'area,
ha prodotto, in allegato alla comparsa conclusionale depositata in primo grado, ulteriore delibera della
Giunta Municipale di Tale documento non è stato, però, correttamente esaminato dal Giudice di CP_1
prime cure e non può essere oggetto di esame ad opera di questa Corte, stante la tardività della produzione (avvenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art.183 comma 6 n. 2 c. p. c.).
Il avrebbe dovuto, invero, formulare istanza di rimessione in termini ex art.153 comma Parte_1
2 c. p. c., dimostrando che la tardività della produzione in questione fosse dipesa da causa a lui non imputabile.
4-Con il secondo motivo di gravame, ha censurato la decisione del Tribunale Parte_1
di Parma nella parte in cui era stata rigettata propria eccezione di prescrizione del credito, avente ad pagina 6 di 9 oggetto la somma portata dalla ingiunzione fiscale opposta, relativa al conguaglio preteso dal per maggiori oneri espropriativi sostenuti, per procurarsi il lotto, posto Controparte_3
all'interno di comparto per insediamenti produttivi (PIP), trasferito ad esso appellante.
Giova sottolineare, sul tema, che il motivo di gravame investe la decisione sulla eccezione di prescrizione esclusivamente sotto il profilo della data di decorrenza del relativo termine, che il
[...]
intenderebbe individuare in quella della pubblicazione della sentenza della Corte Pt_1
Costituzionale n.223/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in tema di determinazione della indennità per l'espropriazione, che derogavano ai criteri di cui agli artt.
39 e 40 della Legge 2359/1865, dovuta ai soggetti interessati dai provvedimenti ablatori con i quali il si era procurato i terreni siti nel comparto per insediamenti produttivi (PIP) e, Controparte_3
quindi, anche l'area assegnata all'odierno appellante.
L'assunto è infondato e frutto di una errata lettura della pronuncia n.29609/2018 della Suprema Corte.
Il termine di prescrizione può, infatti, decorrere dalla sentenza della Corte Costituzionale predetta solo per i destinatari dei provvedimenti di espropriazione, in relazione al credito per l'integrazione dell'importo della relativa indennità, non certo per i conguagli dovuti dai cessionari delle aree espropriate, che presuppongono la loro liquidazione, all'esito dei contenziosi con i proprietari espropriati e a seguito delle delibere di determinazione dei relativi importi.
Solo dalla data di liquidazione dei conguagli il avrebbe, dunque, potuto far Controparte_3
valere il diritto a riscuoterli dai cessionari delle aree espropriate.
Non avendo, quindi, l'appellante contestato che la liquidazione dei conguagli dovuti dai cessionari sia avvenuta solo nel 2006, va rigettato il motivo di impugnazione ora in esame.
5- In definitiva, l'appello di deve essere rigettato. Parte_1
6-Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
e il , assistiti dallo stesso difensore, Controparte_1 Controparte_3
hanno depositato unica nota spese.
pagina 7 di 9 Il compenso di avvocato, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, può essere liquidato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 Euro), in
6.946,00 Euro per compenso di avvocato (2.058,00 Euro per la fase di studio, 1.418,00 per la fase introduttiva, 3.470,00 Euro per la fase decisionale).
Tale compenso può essere aumentato del 30% (2.083,80 Euro), ex art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per avere lo stesso difensore difeso più parti aventi la medesima posizione processuale. Il compenso liquidato ammonta, di conseguenza, a 9.029, 80 Euro.
Agli appellati spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
7-- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1
bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del
20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione assorbita o disattesa:
I-Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
II- Condanna l'appellante al rimborso, in favore del e di Controparte_3 Controparte_1
, delle spese del grado, liquidate in 9.029,80 Euro per compenso di avvocato, oltre
[...]
spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge.
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1
bis del DPR suddetto.
pagina 8 di 9 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 29 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino
Il Presidente
Paola Montanari
pagina 9 di 9