Ordinanza presidenziale 25 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno, Prefettura – UTG di EN, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, è per legge domiciliato;
- il Comune di Castel di Iudica, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di informazione interdittiva antimafia n. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura – UTG di EN (nonché degli atti presupposti e correlati);
- della determinazione n. -OMISSIS- del Comune di Castel di Iudica, con cui è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto di lavori pubblici di rigenerazione urbana per il miglioramento del decoro e del tessuto sociale e ambientale del centro storico;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi, e consequenziali citati nei predetti provvedimenti – mai comunicati o trasmessi al ricorrente, ivi incluse segnalazioni, pareri, relazioni, corrispondenza ed eventuali atti istruttori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di EN, e viste la documentazione e la memoria depositate;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, e vista l’ordinanza del C.G.A. n. -OMISSIS-;
Viste la documentazione e la memoria depositate dalla resistente Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il consigliere Maria Cappellano e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato e depositato il 24 ottobre 2024, la società istante ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia del 2 agosto 2024 emessa dalla Prefettura di EN, e la determinazione del 6 settembre 2024 con la quale il Comune di Castel di Iudica ha revocato il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto di lavori pubblici di rigenerazione urbana per il miglioramento del decoro e del tessuto sociale e ambientale del centro storico.
Premette che:
- la società è stata costituita nel 2021 per occuparsi di lavori pubblici, e uno dei titolari delle quote, padre dell’amministratore, è anche titolare di un’altra società del medesimo settore; sicché, il padre ha inteso avviare il figlio – immune da pregiudizi penali – ad un’attività autonoma per creare una realtà imprenditoriale distinta;
- tuttavia, l’intimata Prefettura ha adottato nei riguardi della società del padre una informativa interdittiva datata 23 luglio 2024, impugnata con ricorso pendente (al momento di proposizione del ricorso in esame) davanti a questo T.A.R. (N.R.G. -OMISSIS-); reiterando i contenuti di tale informativa nei riguardi dell’odierna società con provvedimento del 2 agosto 2024, quale interdittiva “a cascata”;
- sulla base di tale atto il Comune di Castel di Iudica ha revocato il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto di lavori pubblici di rigenerazione urbana per il miglioramento del decoro e del tessuto sociale e ambientale del centro storico; e la Società Organismo di Attestazione con nota del 18 ottobre 2024 ha disposto la decadenza dell’attestazione SOA;
- l’ANAC con nota del 21 ottobre 2024 ha preso atto della decadenza dell’attestazione SOA ed ha comunicato l’avvenuta annotazione nel casellario informatico dell’avvenuta decadenza.
Tutto ciò premesso, l’odierna istante ha mosso avverso tale informativa interdittiva le censure già formulate con il suddetto ricorso (N.R.G. -OMISSIS-) avverso l’analogo provvedimento interdittivo adottato nei riguardi della ditta di cui il padre è amministratore, premettendo una sintesi delle vicende occorse a tale diversa società, destinataria dell’informativa interdittiva del 23 luglio 2024 della Prefettura di EN (e della conseguente revoca dell’aggiudicazione, da parte del Comune di Francofonte, dell’appalto di lavori per la demolizione e ricostruzione di una palestra scolastica).
Deduce, quindi, avverso l’informativa interdittiva le censure di:
1) SULLA VANIFICAZIONE DELLE GARANZIE PROCEDIMENTALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS L. 241/1990 VIOLAZIONE DELL’ART. 92 D.LGS. 159/2011.VIOLAZIONE DELL’ART. 6 E 13 CEDU VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E DEL DIRITTO DI DIFESA EDEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO CONTRADDITTORIETÀ, INCOERENZA ED IRRAGIONEVOLEZZA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI ;
2) SULLA MAGGIORE AMPIEZZA DEL SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO NELLA PRESENTE CONTROVERSIA COME SANZIONEPER LA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PROCEDIMENTALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ E PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 13 DELLA CEDU VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E DEL DIRITTO DI DIFESA. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COSTITUZIONE ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI ;
3) INCONSISTENZA DEGLI ELEMENTI INERENTI L’ODIERNA RICORRENTE ASSENZA DI UN PERICOLO DI CONDIZIONAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 84, 90 E SS. DLGS 159/2011.IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI ;
4) IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NELLA PARTE IN CUI NON HA TENUTO CONTO DELLE EVENTUALI MISURE ALTERNATIVE RISPETTO ALLA INTERDITTIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 94 BIS DLGS 159/2011, RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELLE MISURE COLLABORATIVE ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DI LEALE AMMINISTRAZIONE .
Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare – l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.
B. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, Prefettura – UTG di EN.
Il Comune di Castel di Iudica, pur non costituito in giudizio, ha depositato il provvedimento impugnato.
La resistente Amministrazione statale ha depositato documentazione e, con memoria, ha chiesto la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare, con vittoria di spese.
C. – Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare: ordinanza, riformata in sede di appello cautelare dal C.G.A. con l’ordinanza n. -OMISSIS-, avuto riguardo in particolare all’applicabilità dell’art. 94 bis del Codice antimafia.
D. – In vista della trattazione del merito, la difesa erariale ha depositato documentazione – il decreto prefettizio di sospensione dell’efficacia dell’informativa interdittiva – e con memoria conclusiva ha insistito per il rigetto del ricorso.
Quindi, all’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 – presenti i difensori delle parti costituite, come specificato nel verbale – il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione ai fini della definizione dell’iter sulla richiesta di concessione delle misure alternative.
Su tale richiesta il difensore dell’Amministrazione si è rimesso al Collegio e la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso dalla società istante avverso l’informazione interdittiva antimafia del 2 agosto 2024 emessa dalla Prefettura di EN, e avverso la determinazione del 6 settembre 2024 con la quale il Comune di Castel di Iudica ha revocato il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto di lavori pubblici di rigenerazione urbana per il miglioramento del decoro e del tessuto sociale e ambientale del centro storico.
B. – Deve in via preliminare essere esaminata l’istanza di rinvio formulata dalla difesa della parte ricorrente in udienza.
L’istanza non può essere accolta.
L’art. 73, co. 1 bis , cod. proc. amm. stabilisce che: “ Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio ”.
Nel caso di specie l’istanza di rinvio si basa esclusivamente sulla richiesta del 15 maggio 2025 – versata in atti la mattina dell’udienza di discussione – di una nuova valutazione della Prefettura al fine di un’eventuale applicazione di misure alternative; sicché tale circostanza, peraltro ininfluente ai fini della decisione, non presenta alcun elemento di eccezionalità.
C. – Sempre in via preliminare deve rilevarsi che, come documentato in atti, la Prefettura, nelle more della definizione del giudizio, ha adottato il decreto di sospensione dell’efficacia dell’informativa interdittiva fino alla pronuncia di merito, limitandosi pertanto a dare esecuzione, per tale aspetto, all’ordinanza n. -OMISSIS- del C.G.A..
Persiste, pertanto, l’interesse di parte istante alla decisione nel merito.
D. – Nel merito, il ricorso non è fondato.
Deve darsi atto che la Sezione, con la recentissima sentenza -OMISSIS-, ha rigettato il connesso e analogo ricorso N.R.G. -OMISSIS- promosso da un’altra società, di cui è legale rappresentante il socio di maggioranza della ditta odierna istante.
Pertanto, a tale decisione ampiamente motivata il Collegio non può che aderire – tenuto conto della strettissima connessione tra le due informative antimafia, di cui quella in esame costituisce un’interdittiva “a cascata” – confermando la delibazione assunta in fase cautelare.
D.1. – Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la Prefettura non avrebbe preso in considerazione gli argomenti addotti dall’altra società con la memoria procedimentale, omettendo di prendere posizione sulle questioni poste.
Su tale censura la Sezione ha rilevato l’insussistenza della dedotta violazione del contraddittorio, osservando che “ con la nota n. -OMISSIS-, la Prefettura ha comunicato al legale rappresentante della società in esame il preavviso di informazione antimafia interdittiva sulla scorta delle risultanze istruttorie, con facoltà di produrre osservazioni al riguardo e chiedere l’audizione. L’audizione dell’interessato si è svolta presso la Prefettura e le correlative osservazioni al suddetto preavviso non sono state ritenute tali da privare di fondamento predette risultanze istruttorie. Pertanto, nella riunione tenutesi presso la Prefettura, il Gruppo Interforze Antimafia ha ritenuto sussistenti i presupposti e le condizioni per proporre l’adozione del provvedimento impugnato in presenza di elementi indiziari, utili a delineare la possibilità del condizionamento della società, che impongono in chiave preventiva e cautelare attese le finalità del procedimento antimafia, di considerare la sussistenza del pericolo della infiltrazione mafiosa nella stessa ” (cfr. sentenza n. 1197/2025 cit.).
Tanto è sufficiente a respingere la prima doglianza.
D.2. – Anche il secondo ed il terzo motivo – i quali possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di ordine logico-sistematico – non sono fondati.
Con tali censure la ricorrente sostiene in primo luogo che nei casi, quale quello in esame, in cui l’Amministrazione non abbia offerto all’interessato la possibilità del contraddittorio procedimentale, il Giudice acquisterebbe un sindacato forte in ordine alla sfera decisionale dell’Amministrazione.
Assume, altresì, che il legale rappresentante dell’altra società, socio di maggioranza della ditta ricorrente, sarebbe estraneo alla vicenda oggetto di indagine, se non per una insignificante e sfortunata fornitura di pietre (del valore di 1.000,00 euro, protrattasi per soli due giorni sui quattro mesi di durata complessiva dei lavori) in occasione dei lavori di rifacimento di un tratto di una strada provinciale sita nel territorio di Villafranca Sicula; contestando per il resto gli assunti su cui si fonda l’informativa interdittiva in quanto privi di fondamento.
Come già ritenuto dalla Sezione, la prospettazione non persuade.
Sul tema, in generale, delle interdittive “a cascata” – qual è quella in esame – va richiamato il consolidato orientamento, anche del giudice di appello, secondo cui “… in tema di così dette “interdittive a cascata” – perché tale è quella impugnata – che ha avuto modo di precisare che l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l’adozione di una “informativa a cascata”; tuttavia, perché possa presumersi il “contagio” alla seconda impresa della “mafiosità” della prima è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici; viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 giugno 2016, n. 2774) …” (Consiglio di Stato, Sez. III, 12 giugno 2024, n. 5284; idem, Consiglio di Stato, Sez. III, 8 agosto 2023, n. 7674).
Nel caso in esame, proprio in quanto si tratta di una interdittiva “a cascata”, non assume rilievo la circostanza che all’attuale amministratore unico non sia mossa alcuna contestazione diretta, in quanto il provvedimento prefettizio colpisce, all’evidenza, la vicinanza della società a quella del padre dell’amministratore.
Ciò premesso e chiarito, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, “… la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini dell’adozione dell’interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell’inferenza logica, sicché, in definitiva, l’interprete è sempre vincolato a sviluppare un’argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione; e, d’altro canto, non è necessario che la Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio 2024, n. 193; C.G.A. Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
Con riferimento, poi, ai legami familiari e ai rapporti di parentela o affinità, è stato rilevato che:
- il rapporto parentale riveste rilevanza ai fini dell’emanazione dell’informazione antimafia solo laddove lo stesso “… per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto …” (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2018, n. 2231);
- i rapporti di parentela non rilevano ex se , “ ma quale elemento indiziante che, valutato nella prospettiva unitaria del quadro fattuale complessivo da cui desumere o meno il pericolo di infiltrazione, legittima il giudizio prognostico ritenuto nel provvedimento impugnato, che risulta pertanto conforme al paradigma normativo ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio 2024, n. 193).
Orbene, al fine di respingere tali motivi, è sufficiente rinviare a quanto statuito dalla Sezione sull’informativa collegata da cui è sorto il “contagio”, la quale ha rilevato che “ Nel caso di specie il rischio di infiltrazione e di condizionamento nell’esercizio dell’attività di impresa si rinviene in un ampio quadro di insieme che tiene conto di più fattori quali a) il nucleo familiare di appartenenza attorno al quale gravitano soggetti con specifiche criticità per fatti di criminalità comune ed organizzata, b) il territorio di riferimento e nello specifico quello di Lucca Sicula, Ribera, Villafranca Sicula, Burgio e Favara, notoriamente condizionato dalla operatività di organizzazioni criminali di stampo mafioso, c) il settore economico dei lavori edili, stradali e similari nei suddetti territori comunali, individuato in questa provincia come ad alto rischio.
Ciò emerge nitidamente dall’ordinanza di applicazione di misure cautelari n. -OMISSIS- R.G. G.I.P. e n. -OMISSIS- R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A. emessa il 26/02/2024 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, a carico di sette soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di far parte dell’associazione criminale di stampo mafioso denominata “cosa nostra” operante nei territori di Lucca Sicula, Ribera, Burgio e Villafranca Sicula.
Detta ordinanza riporta significativi elementi in ordine ai rapporti intercorsi tra i pregiudicati ed esponenti della consorteria mafiosa ed i responsabili di alcune imprese operanti in quel territorio e, in particolare, con il rappresentante legale e socio di maggioranza della -OMISSIS-.
Ed invero dal menzionato provvedimento giudiziario, nel contesto dell’indagine sono emersi chiari indicatori dell’infiltrazione criminale realizzata per il tramite dei soggetti indagati, anche con riferimento all’appalto per i lavori lungo il tratto stradale della SP 47 che il 10/05/2022 è stato aggiudicato alla -OMISSIS-., commissionati nell’ambito dell’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade SS.PP.-zona ovest della provincia di EN 2021.
Inoltre le risultanze istruttorie derivanti dalle acquisizioni informative delle Forze di Polizia sul conto della socia di minoranza della -OMISSIS-, coniuge convivente del legale rappresentante della società, rilevano che la stessa (a sua volta imparentata con esponente di spicco della consorteria criminale “cosa nostra”), oltre ad esser stata deferita il 15/03/2019 all’Autorità Giudiziaria per falsità materiale, falsità ideologica e truffa, è stata rinviata in giudizio per il reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p. Dal complesso degli elementi tratti dall’anzidetto provvedimento giudiziario emerge la ricorrenza di ripetuti contatti ed incontri tra l’amministratore della -OMISSIS-. e più esponenti di sodalizi criminali referenti di famiglie mafiose della cui appartenenza al sodalizio criminale era perfettamente e completamente consapevole.
Del tutto correttamente, pertanto, dall’analisi di tali rapporti la Prefettura ha tratto il rischio – secondo il principio del “più probabile che non” – che il suddetto amministratore sia sottoposto all’influenza di sodalizi di stampo mafioso, considerato il perdurare dei rapporti con soggetti, anche nell’ambito del contesto familiare di riferimento, che si caratterizza per la contiguità con associazioni a delinquere di stampo mafioso operante nel territorio agrigentino.
Tale conclusione va inquadrata nei principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di interdittiva antimafia (ed estensibili all’iscrizione nella white list) che fanno perno sulla anticipazione della soglia di difesa sociale tipica dell’informativa, la quale “per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione cautelativa e rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indizianti, al di là dell'individuazione di accertate responsabilità penali. Perché possa emettersi un legittimo provvedimento interdittivo è, infatti, sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; onde intercettare una simile fattispecie di “pericolo”, occorre poi che gli elementi raccolti non vengano osservati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione scaturisca da una considerazione del complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri. Tale impostazione è, d’altra parte, coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite” (Cons. Stato, Sez. III, 12/06/2024. n. 5284) …” (cfr. sentenza n. 1197/2025).
D.3. – È altresì infondata la censura con cui parte ricorrente si duole della mancata applicazione, da parte della Prefettura, di una misura di prevenzione collaborativa, di cui all’art. 94 bis del Codice antimafia.
Sostiene, in particolare, la ricorrente che – a parte i meri rapporti parentali – gli elementi di cui la Prefettura dispone si ridurrebbero unicamente a due isolate vicende di cui una, quella relativa ai lavori di Contessa Entellina, svoltasi nel 2014 e l’altra, quella della fornitura di Villafranca Sicula nell’ottobre 2022; ciò avrebbe dovuto indurre la Prefettura ad apprezzare la tenue intensità del pericolo di condizionamento, e la certa possibilità di ottenere bonifica dell’impresa individuale attraverso misure alternative rispetto alla misura interdittiva.
La prospettazione non persuade.
Deve precisarsi che, su tale punto, il C.G.A. ha riformato l’ordinanza cautelare di questa Sezione valorizzando l’applicabilità in generale delle misure alternative anche ad una ditta individuale, alla quale sostanzialmente il Prefetto avrebbe assimilato l’odierna società istante al fine di escludere l’applicazione di tali misure.
Osserva tuttavia il Collegio che la motivazione del Prefetto sulle ragioni della inapplicabilità dell’art. 94 bis è più articolata, e si presenta, in tale parte, quale atto plurimotivato, in quanto fa leva sui seguenti elementi: a) la strutturale contaminazione con ambienti criminali, che non si sposa con la sporadicità del fattore critico che dovrebbe caratterizzare l’occasionalità dell’infiltrazione; b) il carattere non isolato delle frequentazioni e dei rapporti con soggetti controindicati, e la pregnanza del quadro indiziario, dal quale è emerso un diretto coinvolgimento dell’imprenditore in attività economiche e criminali.
Può quindi richiamarsi la consolidata giurisprudenza secondo cui “… l'impugnazione di un atto amministrativo di segno negativo, fondato su una pluralità di ragioni ostative, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportarlo, non può trovare accoglimento se anche uno solo dei motivi di doglianza resiste alle censure mosse (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403; Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200) …” (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10643).
Ciò premesso, essendo stata esternata una ragionevole valutazione delle ragioni che hanno indetto il Prefetto ad escludere l’occasionalità dell’infiltrazione, va ribadito quanto già rilevato da questa Sezione, per cui “ La norma, com’ è noto presuppone, in base al principio di proporzionalità, che la più grave misura interdittiva venga adottata se non sia possibile, alla luce del quadro indiziario a carico, l’applicazione di misure alternative.
L’occasionalità dell’agevolazione dei tentativi infiltrativi è riscontrabile quando il quadro probatorio restituisce una situazione tale per cui le possibilità di contatto, anche eventuale, tra l’impresa e la criminalità mafiosa hanno carattere episodico, tali per cui, una volta eliminata la possibilità di contatto, è possibile per l’impresa intraprendere un proficuo percorso di legalità, immune da eventuali futuri tentativi di ingerenza mafiosa. La valutazione sull’occasionalità dei tentativi di infiltrazione mafiosa ha natura prognostica in quanto è teleologicamente preordinata a verificare che l’impresa possa in futuro bonificarsi ed affrancarsi dal ravvisato, sia pur eventuale, condizionamento delle infiltrazioni mafiose. Ne deriva allora che il Prefetto è chiamato ad accertare, sulla base del materiale probatorio reso disponibile nel corso del procedimento, se, grazie all’applicazione della misura di prevenzione collaborativa, l’impresa possa attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare l’impresa che hanno fatto scattare l’interdizione amministrativa.
Il Prefetto, dunque, prima di emettere l’interdittiva antimafia, è tenuto a compiere un giudizio prognostico per verificare se l’impresa, attraverso un adeguato percorso di bonifica, possa emendarsi e reinserirsi nel contesto economico sano. Ma, nel caso in esame, come si evince dalla motivazione dell’informativa interdittiva (v. pagg. 11-12), tale giudizio prognostico è stato effettuato dal Prefetto di EN il quale ha ritenuto che gli elementi richiamati nel provvedimento impugnato costituiscano circostanze incompatibili con il concetto di occasionalità. Tale aspetto è stato dunque vagliato dalla resistente Prefettura che ha considerato gli stretti legami di parentela e cointeressenze tra l’operatore economico di che trattasi e soggetti condannati per fatti di criminalità organizzata, tra l’altro compromessi con organizzazioni mafiose, tale da far ritenere plausibile il rischio di condizionamento di questi ultimi delle dinamiche gestionali ed economiche della società ricorrente. ” (cfr. sentenza n. 1197/2025 cit.).
E. – Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati, tra cui anche la determinazione n. -OMISSIS- del Comune di Castel di Iudica, quale atto sostanzialmente conseguenziale.
F. – Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa l’ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa dalla segreteria al Comune di Castel di Iudica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.