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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/10/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
EL IT D'EO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1142/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.04.1977 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione dell'Avv. Salvatore
Pirrello, elettivamente domiciliato presso lo studio del quale sito in Caltanissetta nella Via Sardegna
n. 17,
Attore
CONTRO
(C.F e P.IVA , con sede in nella Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Piazza Salimbeni n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Paolo Pellegrino elettivamente domiciliata presso il suo studio n Lecce alla via
EG Personé n. 11, come da mandato in cale alla comparsa di costituzione e risposta,
Convenuta
OGGETTO: Accollo mutuo – nullità contrattuale – ripetizione dell'indebito.
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 12.03.2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio la
[...]
chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di mutuo stipulato il 22 Controparte_2 dicembre 2008, per indeterminatezza e/o nullità della pattuizione degli interessi, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 38.548,80 a titolo di interessi indebitamente corrisposti.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto l'esistenza di una rilevante difformità tra le
1 clausole del contratto di mutuo originariamente stipulato e quelle contenute nel contratto oggetto di accollo da parte del sig. ; difformità che, a suo avviso, determinerebbe l'invalidità Pt_1 dell'intero rapporto negoziale. In particolare, l'attore esponeva di avere regolarmente adempiuto al pagamento delle rate di mutuo, lamentando però la mancata consegna del piano di ammortamento nonostante le ripetute richieste all'istituto di credito, nonché la difformità delle condizioni pattuite rispetto al contratto originario stipulato dalla società costruttrice.
Si è costituita la convenuta, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a qualunque questione concernente la validità dell'atto di compravendita intercorso tra il sig. e la società atto al quale essa è rimasta estranea. Pt_1 Controparte_3
L'incertezza di petitum e causa petendi, non avendo l'attore prodotto il contratto di mutuo accollato né fornito prova delle circostanze poste a fondamento della domanda. Nel merito, ha contestato l'infondatezza della pretesa, chiedendo il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata al dott. il quale ha depositato la propria relazione in data 11 Persona_1 settembre 2023.
Con ordinanza del 3 luglio 2024 il Giudice, rilevando la possibile sussistenza di un litisconsorzio necessario, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Tuttavia, all'udienza del 31 gennaio Controparte_3
2025, preso atto dell'omessa citazione del terzo nei termini assegnati, il Giudice, valutata la reale portata della domanda attorea, circoscritta alla validità del contratto di mutuo e non estesa alla compravendita, revocava la precedente ordinanza ai sensi dell'art. 177, comma 1, c.p.c., disponendo la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, il tribunale, esaminata la documentazione prodotta, le argomentazioni giuridiche avanzate, confermate dalla consulenza tecnica d'ufficio, ritiene fondata la domanda attorea nei limiti che seguono.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
In via preliminare occorre affrontare la questione relativa alla chiamata in causa della società
Controparte_3
Con ordinanza resa il 3 luglio 2024, questo Giudice aveva disposto, ai sensi degli artt. 107 e 270
c.p.c., l'integrazione del contraddittorio, ritenendo astrattamente coinvolto il terzo, in quanto parte del contratto di compravendita in cui era inserito l'accollo del mutuo oggetto di contestazione.
Tuttavia, all'udienza del 31 gennaio 2025, parte attrice ha espressamente precisato che la domanda
2 non riguarda la validità del contratto di compravendita, ma esclusivamente la nullità parziale del contratto di mutuo stipulato in data 19.12.2008, e, segnatamente, delle clausole relative alla pattuizione degli interessi.
Ne consegue che il thema decidendum attiene unicamente al rapporto di mutuo e che, pertanto, la legittimazione passiva spetta esclusivamente alla senza che Controparte_2 si renda necessario integrare il contraddittorio nei confronti della società venditrice. Va altresì rilevato che la sollecitazione alla chiamata del terzo è stata formulata dalla banca convenuta soltanto con la comparsa conclusionale, atto processuale che non può contenere nuove domande o eccezioni
(art. 183 c.p.c.), né può essere utilizzato quale strumento idoneo a provocare l'integrazione del contraddittorio. La richiesta si presenta quindi inammissibile e comunque tardiva.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 270 c.p.c., l'ordinanza con cui viene disposta la chiamata del terzo non ha carattere decisorio né attitudine al giudicato e rientra nella categoria delle ordinanze ordinatorie revocabili. Il giudice conserva, dunque, un potere discrezionale di valutare se procedere alla cancellazione della causa dal ruolo ovvero alla prosecuzione del giudizio tra le sole parti originarie, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
Nel caso di specie, considerato che nessuna delle parti ha provveduto a notificare la citazione al terzo entro i termini fissati e che non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., correttamente è stata disposta la revoca dell'ordinanza di chiamata in causa, con prosecuzione del giudizio fra le parti originarie.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essere estranea al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, in quanto il contratto di compravendita dell'immobile oggetto di causa sarebbe intercorso esclusivamente tra l'attore e la società Controparte_3
mentre la banca si sarebbe limitata a concedere un finanziamento ipotecario in favore
[...]
Contr della sola società venditrice. Da ciò la conclusione che quale semplice mutuante, non potrebbe essere chiamata a rispondere di eventuali vizi inerenti alla compravendita.
L'eccezione è priva di fondamento.
Dall'atto di compravendita del 19.12.2008, prodotto in giudizio, risulta con chiarezza che il sig.
non si è limitato ad acquistare l'immobile dalla società ma ha Pt_1 Controparte_3 assunto l'obbligo di accollarsi una quota del mutuo stipulato dalla società costruttrice con la banca, con espresso assenso di quest'ultima.
L'accollo, come noto, configura un contratto trilaterale che coinvolge: il debitore originario
(accollato), il terzo che assume il debito (accollante),e il creditore (la banca), che, accettando o comunque dando corso all'accordo, entra a pieno titolo nel regolamento negoziale.
3 È principio pacifico in giurisprudenza che, in presenza di accollo con accettazione del creditore, sia esso cumulativo o liberatorio, si instaura un rapporto obbligatorio diretto tra accollante e creditore, con la conseguenza che quest'ultimo è pienamente legittimato a pretendere la prestazione nei confronti dell'accollante stesso (Cassazione civile, sez. III, sentenza 24/05/2004 n° 9982- Cass. civ.
Sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1352).
Nel caso di specie, la banca ha inequivocabilmente aderito al nuovo assetto contrattuale derivante dall'accollo, come dimostra la circostanza, mai contestata, di avere per anni ricevuto i pagamenti direttamente dal sig. . L'accettazione, pur non formalizzata in via espressa, si è Pt_1 concretizzata attraverso un comportamento concludente, perfettamente idoneo a manifestare la volontà della banca di aderire all'accordo e di instaurare un rapporto obbligatorio diretto con l'accollante. La circostanza che il contratto di mutuo fosse originariamente intestato ad un terzo (la società venditrice) non osta, infatti, all'instaurazione, in un momento successivo, di un vincolo contrattuale diretto tra la banca e l'accollante, come appunto avvenuto nel caso in esame. Del resto,
l'oggetto della domanda non riguarda la validità della compravendita immobiliare, bensì
l'accertamento del debito residuo derivante dal rapporto di mutuo e la corretta imputazione dei pagamenti eseguiti. L'attore non mette in discussione il contratto di compravendita in sé, ma denuncia la nullità del mutuo accollato e delle relative pattuizioni sugli interessi. Il rapporto oggetto di contestazione coinvolge dunque direttamente la banca, in quanto mutuante e creditrice che ha determinato le condizioni contrattuali, ritenute non trasparenti, e che ha percepito i pagamenti reputati indebiti (differenza di tasso rispetto al mutuo originario, mancanza di TAEG e piano di ammortamento, applicazione di interessi di preammortamento).
La legittimazione passiva della banca risulta quindi evidente, trattandosi dell'unico soggetto che ha predisposto le clausole contestate ed è destinatario dell'azione restitutoria. A ciò si aggiunge che nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost., negare al consumatore la possibilità di agire nei confronti della banca mutuante, significherebbe privarlo della concreta possibilità di recuperare le somme indebitamente corrisposte proprio a chi le ha incassate.
Ne consegue che la banca convenuta è pienamente legittimata a contraddire, sicché l'eccezione sollevata deve essere respinta.
Sulle questioni di merito.
La domanda è fondata.
Giova rilevare che l'accollo, per sua natura, implica la trasposizione fedele ed integrale delle condizioni previste nel contratto originario, con l'unica modifica relativa alla ripartizione proporzionale del debito assunto dall'accollante. L'accollo del mutuo presuppone che l'accolante (il soggetto che subentra nel mutuo) accetti gli stessi termini previsti nel contratto originario. E' opportuno ulteriormente evidenziare che se le clausole divergenti comportano, ad esempio, un tasso di interesse più elevato o una durata minore, l'accolante potrebbe subire aggravi economici
4 imprevisti rispetto al mutuo originario, con un impatto negativo sulla sua capacità di rimborso. La mancata trasposizione pedissequa delle clausole del mutuo originario nel contratto di accollo determina una nullità parziale del contratto per violazione del principio di determinatezza delle obbligazioni contrattuali, con conseguente illegittimità della pattuizione degli interessi.
Ciò posto, nel caso in esame all'esito della CTU, è risultata in modo evidente la divergenza tra le clausole contrattuali che inevitabilmente alterando la natura stessa dell'obbligazione assunta dalla sig. . Pt_1
Tale difformità contrattuale, oltre a costituire una violazione del principio di continuità negoziale, determina una nullità parziale del contratto di muto, per violazione del principio di determinatezza delle obbligazioni contrattuali, con conseguente illegittimità della pattuizione degli interessi ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.
In tal senso, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la mancata trasparenza delle condizioni contrattuali configura una violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. (Cass.
Civ., Sez. I, n. 29810/2017; Cass. Civ., Sez. III, n. 28314/2019). A sostegno di tale interpretazione si richiama la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui “il contratto di accollo deve rispettare integralmente le condizioni pattuite nel mutuo originario, pena la nullità dello stesso per indeterminatezza dell'oggetto” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 12345/2018). Inoltre, la
Corte ha ribadito che “la modifica unilaterale delle condizioni essenziali del contratto di mutuo nell'accollo senza il consenso espresso delle parti originarie determina la nullità del nuovo contratto” (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 6789/2020).
Tornando al caso che qui ci occupa, il nominato CTU, nella persona del Dott. ha Persona_1 approfonditamente analizzato il contratto di accollo sottoscritto dal sig. con la Pt_1 [...]
rilevando l'assenza del piano di ammortamento tra la Controparte_2 documentazione contrattuale.
In particolare, il CTU, dopo attenta analisi della documentazione, ha accertato che il mutuo originario di € 1.425.421,00 fu stipulato esclusivamente tra la società Controparte_3
e la senza che agli atti fosse rinvenuto alcun piano di Controparte_2 ammortamento riferito alla quota di € 71.271,05 accollata dal sig. . Tale omissione non Pt_1 consente di individuare con certezza la posizione debitoria dell'attore né la corretta imputazione dei pagamenti. In assenza di tale piano, il CTU ha proceduto – conformemente al quesito ricevuto – al ricalcolo degli interessi applicando il tasso legale, quantificando un carico complessivo di €
85.318,08 (di cui € 71.271,05 a titolo di capitale ed € 14.047,03 per interessi). Dall'analisi dei versamenti, è risultato che il sig. ha già corrisposto complessivamente € 64.435,59. Pt_1
Pertanto, emerge che la determinazione del debito residuo non è stata effettuata sulla base di un piano predisposto dalla banca, ma esclusivamente attraverso il ricalcolo tecnico del consulente, con inevitabili ricadute sulla trasparenza del rapporto contrattuale.
5 Le osservazioni critiche formulate dal consulente di parte, non appaiono idonee a scalfire le conclusioni del perito d'ufficio. Invero, la difesa della convenuta ha insistito nel valorizzare l'atto di erogazione e quietanza del 7 agosto 2008, affermando che in esso sarebbero state definitivamente determinate le condizioni economiche del mutuo con tasso fissato al 5,93%, e che tali condizioni sarebbero state recepite senza variazioni nell'accollo stipulato dall'attore. Tuttavia, proprio la mancanza di un piano di ammortamento riferito alla posizione individuale del sig. rende Pt_1 tale affermazione priva di effettiva rispondenza al caso concreto: la banca non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare che la quota accollata fosse regolata da clausole trasparenti e determinate, tali da consentire al mutuatario di conoscere con certezza l'entità del proprio debito e il criterio di imputazione dei pagamenti. Pertanto, le contestazioni mosse dalla banca non possono prevalere sull'accertamento tecnico circa l'effettiva indeterminatezza delle condizioni negoziali applicate all'attore. Non emergono elementi idonei a mettere in discussione le risultanze della consulenza tecnica, che appare redatta con rigore, completezza e coerenza metodologica, e che questo decidente ritiene pienamente condivisibile.
Tale indeterminatezza comporta la nullità parziale del contratto nella parte relativa alla pattuizione degli interessi, con conseguente applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. e diritto dell'attore alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a tale titolo.
Sulla domanda restitutoria.
Il CTU, procedendo al ricalcolo, ha quantificato l'importo complessivamente dovuto dall'attore in €
85.318,08, di cui € 71.271,05 a titolo di capitale ed € 14.047,03 per interessi. A fronte di tale obbligazione, l'attore ha già versato complessivamente € 64.435,59. Ne consegue che il debito residuo dell'attore nei confronti della banca ammonta ad € 20.882,49 circa. Pertanto, non spettano restituzioni in favore dell'attore, ma va dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi per difetto di determinatezza e, per l'effetto, va accertato che l'attore è tenuto a corrispondere alla banca esclusivamente l'importo residuo come sopra rideterminato.
La domanda di condanna alla restituzione è, dunque, infondata e va rigettata, ferma restando la necessità di determinare il corretto saldo finale.
In considerazione della particolarità della vicenda e della reciproca soccombenza parziale delle parti, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.,
In particolare, sebbene la convenuta sia risultata formalmente soccombente rispetto alla CP_2 domanda di accertamento dell'indeterminatezza e/o nullità della pattuizione degli interessi, con conseguente ricalcolo secondo il tasso legale, e sia emersa una discrepanza tra gli importi effettivamente versati dal mutuatario e quanto dovuto, tuttavia, all'esito della CTU contabile, è risultato comunque un residuo debito dell'attore pari ad €. 20.882,49
Pertanto, tenuto conto che:
6 -la domanda attorea era stata formulata in via principale come domanda restitutoria per una somma rilevante, oltre euro € 38.548,80;
-l'azione si è rivelata fondata solo in parte, con il rigetto della domanda di nullità del contratto e il riconoscimento solo di una parziale rideterminazione del debito;
-la causa ha richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la complessità dei profili contabili, la cui attività ha contribuito in modo determinante all'accertamento del residuo credito;
appare equo compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Le spese di C.T.U., vendono liquidate come da separato decreto e poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1149/2022 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta:
-Dichiara la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 19.12.2008, per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.;
-Accerta che, in applicazione del tasso legale, il sig. deve alla Pt_1 Controparte_2 la somma residua di € 20.882,49 a saldo del mutuo oggetto di causa;
[...]
-Rigetta, per l'effetto, la domanda attorea di condanna alla restituzione di somme per interessi indebitamente versati;
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, stante la reciproca soccombenza;
- Pone a carico della convenuta le spese di CTU liquidate come da separato.
Così deciso in Caltanissetta lì 06.10.2025
Il Giudice
EL IT D'EO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
EL IT D'EO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1142/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.04.1977 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione dell'Avv. Salvatore
Pirrello, elettivamente domiciliato presso lo studio del quale sito in Caltanissetta nella Via Sardegna
n. 17,
Attore
CONTRO
(C.F e P.IVA , con sede in nella Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Piazza Salimbeni n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Paolo Pellegrino elettivamente domiciliata presso il suo studio n Lecce alla via
EG Personé n. 11, come da mandato in cale alla comparsa di costituzione e risposta,
Convenuta
OGGETTO: Accollo mutuo – nullità contrattuale – ripetizione dell'indebito.
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 12.03.2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio la
[...]
chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di mutuo stipulato il 22 Controparte_2 dicembre 2008, per indeterminatezza e/o nullità della pattuizione degli interessi, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 38.548,80 a titolo di interessi indebitamente corrisposti.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto l'esistenza di una rilevante difformità tra le
1 clausole del contratto di mutuo originariamente stipulato e quelle contenute nel contratto oggetto di accollo da parte del sig. ; difformità che, a suo avviso, determinerebbe l'invalidità Pt_1 dell'intero rapporto negoziale. In particolare, l'attore esponeva di avere regolarmente adempiuto al pagamento delle rate di mutuo, lamentando però la mancata consegna del piano di ammortamento nonostante le ripetute richieste all'istituto di credito, nonché la difformità delle condizioni pattuite rispetto al contratto originario stipulato dalla società costruttrice.
Si è costituita la convenuta, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a qualunque questione concernente la validità dell'atto di compravendita intercorso tra il sig. e la società atto al quale essa è rimasta estranea. Pt_1 Controparte_3
L'incertezza di petitum e causa petendi, non avendo l'attore prodotto il contratto di mutuo accollato né fornito prova delle circostanze poste a fondamento della domanda. Nel merito, ha contestato l'infondatezza della pretesa, chiedendo il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata al dott. il quale ha depositato la propria relazione in data 11 Persona_1 settembre 2023.
Con ordinanza del 3 luglio 2024 il Giudice, rilevando la possibile sussistenza di un litisconsorzio necessario, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Tuttavia, all'udienza del 31 gennaio Controparte_3
2025, preso atto dell'omessa citazione del terzo nei termini assegnati, il Giudice, valutata la reale portata della domanda attorea, circoscritta alla validità del contratto di mutuo e non estesa alla compravendita, revocava la precedente ordinanza ai sensi dell'art. 177, comma 1, c.p.c., disponendo la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, il tribunale, esaminata la documentazione prodotta, le argomentazioni giuridiche avanzate, confermate dalla consulenza tecnica d'ufficio, ritiene fondata la domanda attorea nei limiti che seguono.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
In via preliminare occorre affrontare la questione relativa alla chiamata in causa della società
Controparte_3
Con ordinanza resa il 3 luglio 2024, questo Giudice aveva disposto, ai sensi degli artt. 107 e 270
c.p.c., l'integrazione del contraddittorio, ritenendo astrattamente coinvolto il terzo, in quanto parte del contratto di compravendita in cui era inserito l'accollo del mutuo oggetto di contestazione.
Tuttavia, all'udienza del 31 gennaio 2025, parte attrice ha espressamente precisato che la domanda
2 non riguarda la validità del contratto di compravendita, ma esclusivamente la nullità parziale del contratto di mutuo stipulato in data 19.12.2008, e, segnatamente, delle clausole relative alla pattuizione degli interessi.
Ne consegue che il thema decidendum attiene unicamente al rapporto di mutuo e che, pertanto, la legittimazione passiva spetta esclusivamente alla senza che Controparte_2 si renda necessario integrare il contraddittorio nei confronti della società venditrice. Va altresì rilevato che la sollecitazione alla chiamata del terzo è stata formulata dalla banca convenuta soltanto con la comparsa conclusionale, atto processuale che non può contenere nuove domande o eccezioni
(art. 183 c.p.c.), né può essere utilizzato quale strumento idoneo a provocare l'integrazione del contraddittorio. La richiesta si presenta quindi inammissibile e comunque tardiva.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 270 c.p.c., l'ordinanza con cui viene disposta la chiamata del terzo non ha carattere decisorio né attitudine al giudicato e rientra nella categoria delle ordinanze ordinatorie revocabili. Il giudice conserva, dunque, un potere discrezionale di valutare se procedere alla cancellazione della causa dal ruolo ovvero alla prosecuzione del giudizio tra le sole parti originarie, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
Nel caso di specie, considerato che nessuna delle parti ha provveduto a notificare la citazione al terzo entro i termini fissati e che non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., correttamente è stata disposta la revoca dell'ordinanza di chiamata in causa, con prosecuzione del giudizio fra le parti originarie.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essere estranea al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, in quanto il contratto di compravendita dell'immobile oggetto di causa sarebbe intercorso esclusivamente tra l'attore e la società Controparte_3
mentre la banca si sarebbe limitata a concedere un finanziamento ipotecario in favore
[...]
Contr della sola società venditrice. Da ciò la conclusione che quale semplice mutuante, non potrebbe essere chiamata a rispondere di eventuali vizi inerenti alla compravendita.
L'eccezione è priva di fondamento.
Dall'atto di compravendita del 19.12.2008, prodotto in giudizio, risulta con chiarezza che il sig.
non si è limitato ad acquistare l'immobile dalla società ma ha Pt_1 Controparte_3 assunto l'obbligo di accollarsi una quota del mutuo stipulato dalla società costruttrice con la banca, con espresso assenso di quest'ultima.
L'accollo, come noto, configura un contratto trilaterale che coinvolge: il debitore originario
(accollato), il terzo che assume il debito (accollante),e il creditore (la banca), che, accettando o comunque dando corso all'accordo, entra a pieno titolo nel regolamento negoziale.
3 È principio pacifico in giurisprudenza che, in presenza di accollo con accettazione del creditore, sia esso cumulativo o liberatorio, si instaura un rapporto obbligatorio diretto tra accollante e creditore, con la conseguenza che quest'ultimo è pienamente legittimato a pretendere la prestazione nei confronti dell'accollante stesso (Cassazione civile, sez. III, sentenza 24/05/2004 n° 9982- Cass. civ.
Sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1352).
Nel caso di specie, la banca ha inequivocabilmente aderito al nuovo assetto contrattuale derivante dall'accollo, come dimostra la circostanza, mai contestata, di avere per anni ricevuto i pagamenti direttamente dal sig. . L'accettazione, pur non formalizzata in via espressa, si è Pt_1 concretizzata attraverso un comportamento concludente, perfettamente idoneo a manifestare la volontà della banca di aderire all'accordo e di instaurare un rapporto obbligatorio diretto con l'accollante. La circostanza che il contratto di mutuo fosse originariamente intestato ad un terzo (la società venditrice) non osta, infatti, all'instaurazione, in un momento successivo, di un vincolo contrattuale diretto tra la banca e l'accollante, come appunto avvenuto nel caso in esame. Del resto,
l'oggetto della domanda non riguarda la validità della compravendita immobiliare, bensì
l'accertamento del debito residuo derivante dal rapporto di mutuo e la corretta imputazione dei pagamenti eseguiti. L'attore non mette in discussione il contratto di compravendita in sé, ma denuncia la nullità del mutuo accollato e delle relative pattuizioni sugli interessi. Il rapporto oggetto di contestazione coinvolge dunque direttamente la banca, in quanto mutuante e creditrice che ha determinato le condizioni contrattuali, ritenute non trasparenti, e che ha percepito i pagamenti reputati indebiti (differenza di tasso rispetto al mutuo originario, mancanza di TAEG e piano di ammortamento, applicazione di interessi di preammortamento).
La legittimazione passiva della banca risulta quindi evidente, trattandosi dell'unico soggetto che ha predisposto le clausole contestate ed è destinatario dell'azione restitutoria. A ciò si aggiunge che nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost., negare al consumatore la possibilità di agire nei confronti della banca mutuante, significherebbe privarlo della concreta possibilità di recuperare le somme indebitamente corrisposte proprio a chi le ha incassate.
Ne consegue che la banca convenuta è pienamente legittimata a contraddire, sicché l'eccezione sollevata deve essere respinta.
Sulle questioni di merito.
La domanda è fondata.
Giova rilevare che l'accollo, per sua natura, implica la trasposizione fedele ed integrale delle condizioni previste nel contratto originario, con l'unica modifica relativa alla ripartizione proporzionale del debito assunto dall'accollante. L'accollo del mutuo presuppone che l'accolante (il soggetto che subentra nel mutuo) accetti gli stessi termini previsti nel contratto originario. E' opportuno ulteriormente evidenziare che se le clausole divergenti comportano, ad esempio, un tasso di interesse più elevato o una durata minore, l'accolante potrebbe subire aggravi economici
4 imprevisti rispetto al mutuo originario, con un impatto negativo sulla sua capacità di rimborso. La mancata trasposizione pedissequa delle clausole del mutuo originario nel contratto di accollo determina una nullità parziale del contratto per violazione del principio di determinatezza delle obbligazioni contrattuali, con conseguente illegittimità della pattuizione degli interessi.
Ciò posto, nel caso in esame all'esito della CTU, è risultata in modo evidente la divergenza tra le clausole contrattuali che inevitabilmente alterando la natura stessa dell'obbligazione assunta dalla sig. . Pt_1
Tale difformità contrattuale, oltre a costituire una violazione del principio di continuità negoziale, determina una nullità parziale del contratto di muto, per violazione del principio di determinatezza delle obbligazioni contrattuali, con conseguente illegittimità della pattuizione degli interessi ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.
In tal senso, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la mancata trasparenza delle condizioni contrattuali configura una violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. (Cass.
Civ., Sez. I, n. 29810/2017; Cass. Civ., Sez. III, n. 28314/2019). A sostegno di tale interpretazione si richiama la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui “il contratto di accollo deve rispettare integralmente le condizioni pattuite nel mutuo originario, pena la nullità dello stesso per indeterminatezza dell'oggetto” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 12345/2018). Inoltre, la
Corte ha ribadito che “la modifica unilaterale delle condizioni essenziali del contratto di mutuo nell'accollo senza il consenso espresso delle parti originarie determina la nullità del nuovo contratto” (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 6789/2020).
Tornando al caso che qui ci occupa, il nominato CTU, nella persona del Dott. ha Persona_1 approfonditamente analizzato il contratto di accollo sottoscritto dal sig. con la Pt_1 [...]
rilevando l'assenza del piano di ammortamento tra la Controparte_2 documentazione contrattuale.
In particolare, il CTU, dopo attenta analisi della documentazione, ha accertato che il mutuo originario di € 1.425.421,00 fu stipulato esclusivamente tra la società Controparte_3
e la senza che agli atti fosse rinvenuto alcun piano di Controparte_2 ammortamento riferito alla quota di € 71.271,05 accollata dal sig. . Tale omissione non Pt_1 consente di individuare con certezza la posizione debitoria dell'attore né la corretta imputazione dei pagamenti. In assenza di tale piano, il CTU ha proceduto – conformemente al quesito ricevuto – al ricalcolo degli interessi applicando il tasso legale, quantificando un carico complessivo di €
85.318,08 (di cui € 71.271,05 a titolo di capitale ed € 14.047,03 per interessi). Dall'analisi dei versamenti, è risultato che il sig. ha già corrisposto complessivamente € 64.435,59. Pt_1
Pertanto, emerge che la determinazione del debito residuo non è stata effettuata sulla base di un piano predisposto dalla banca, ma esclusivamente attraverso il ricalcolo tecnico del consulente, con inevitabili ricadute sulla trasparenza del rapporto contrattuale.
5 Le osservazioni critiche formulate dal consulente di parte, non appaiono idonee a scalfire le conclusioni del perito d'ufficio. Invero, la difesa della convenuta ha insistito nel valorizzare l'atto di erogazione e quietanza del 7 agosto 2008, affermando che in esso sarebbero state definitivamente determinate le condizioni economiche del mutuo con tasso fissato al 5,93%, e che tali condizioni sarebbero state recepite senza variazioni nell'accollo stipulato dall'attore. Tuttavia, proprio la mancanza di un piano di ammortamento riferito alla posizione individuale del sig. rende Pt_1 tale affermazione priva di effettiva rispondenza al caso concreto: la banca non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare che la quota accollata fosse regolata da clausole trasparenti e determinate, tali da consentire al mutuatario di conoscere con certezza l'entità del proprio debito e il criterio di imputazione dei pagamenti. Pertanto, le contestazioni mosse dalla banca non possono prevalere sull'accertamento tecnico circa l'effettiva indeterminatezza delle condizioni negoziali applicate all'attore. Non emergono elementi idonei a mettere in discussione le risultanze della consulenza tecnica, che appare redatta con rigore, completezza e coerenza metodologica, e che questo decidente ritiene pienamente condivisibile.
Tale indeterminatezza comporta la nullità parziale del contratto nella parte relativa alla pattuizione degli interessi, con conseguente applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. e diritto dell'attore alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a tale titolo.
Sulla domanda restitutoria.
Il CTU, procedendo al ricalcolo, ha quantificato l'importo complessivamente dovuto dall'attore in €
85.318,08, di cui € 71.271,05 a titolo di capitale ed € 14.047,03 per interessi. A fronte di tale obbligazione, l'attore ha già versato complessivamente € 64.435,59. Ne consegue che il debito residuo dell'attore nei confronti della banca ammonta ad € 20.882,49 circa. Pertanto, non spettano restituzioni in favore dell'attore, ma va dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi per difetto di determinatezza e, per l'effetto, va accertato che l'attore è tenuto a corrispondere alla banca esclusivamente l'importo residuo come sopra rideterminato.
La domanda di condanna alla restituzione è, dunque, infondata e va rigettata, ferma restando la necessità di determinare il corretto saldo finale.
In considerazione della particolarità della vicenda e della reciproca soccombenza parziale delle parti, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.,
In particolare, sebbene la convenuta sia risultata formalmente soccombente rispetto alla CP_2 domanda di accertamento dell'indeterminatezza e/o nullità della pattuizione degli interessi, con conseguente ricalcolo secondo il tasso legale, e sia emersa una discrepanza tra gli importi effettivamente versati dal mutuatario e quanto dovuto, tuttavia, all'esito della CTU contabile, è risultato comunque un residuo debito dell'attore pari ad €. 20.882,49
Pertanto, tenuto conto che:
6 -la domanda attorea era stata formulata in via principale come domanda restitutoria per una somma rilevante, oltre euro € 38.548,80;
-l'azione si è rivelata fondata solo in parte, con il rigetto della domanda di nullità del contratto e il riconoscimento solo di una parziale rideterminazione del debito;
-la causa ha richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la complessità dei profili contabili, la cui attività ha contribuito in modo determinante all'accertamento del residuo credito;
appare equo compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Le spese di C.T.U., vendono liquidate come da separato decreto e poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1149/2022 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta:
-Dichiara la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 19.12.2008, per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.;
-Accerta che, in applicazione del tasso legale, il sig. deve alla Pt_1 Controparte_2 la somma residua di € 20.882,49 a saldo del mutuo oggetto di causa;
[...]
-Rigetta, per l'effetto, la domanda attorea di condanna alla restituzione di somme per interessi indebitamente versati;
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, stante la reciproca soccombenza;
- Pone a carico della convenuta le spese di CTU liquidate come da separato.
Così deciso in Caltanissetta lì 06.10.2025
Il Giudice
EL IT D'EO
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