TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1198/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1198/2018, trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 21.12.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURCIO Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO
ATTORE contro
( ), con il patrocinio dell'avv. PUTERIO Controparte_1 P.IVA_1
CARMELO
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di assicurazione
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.3.2018 esponeva:di aver parcheggiato tra il 15 e il 16 Parte_1
giugno 2017, tra le ore 19.00 e le ore 10.30 circa in Via Savoia di Cosenza la propria autovettura Fiat
Grande Punto, tg. FD957LA, telaio n. ZFA1990000P232623, di colore bianco, regolarmente chiusa a chiave, e di averne ciononostante constatato il furto, denunciato in data 16.06.2017; che il veicolo era pagina 1 di 6 stato rinvenuto dai Carabinieri di Celico il 16.06.2017 alle ore 13.20 circa in località Bosco, Comune di
Rovito, con ingenti danni materiali, valutati in euro 9.701,56; di aver vanamente richiesto il risarcimento dei danni alla in forza di polizza assicurativa e di avere Controparte_1
esperito inutilmente tentativo di negoziazione assistita;
di avere venduto il veicolo in data 7.09.2017 al prezzo di €. 150,00. Chiedeva su tali basi “accertare le modalità del sinistro la esclusiva responsabilità della 2) risarcire il danno subito dal sig. per i danni Controparte_2 Parte_1
materiali a seguito del furto parziale sul veicolo Fiat Grande Punto, tg. FD957LA, per un importo complessivo di €. 9.701,56, oltre iva come per legge o nella diversa somma minore o anche maggiore che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
Dichiarata la contumacia della convenuta (con provvedimento a verbale del 12.7.2018) ed in esito a rinvio della causa per la decisione (con provvedimento a verbale del 24.9.2020) la stessa veniva assegnata alla scrivente, subentrata sul ruolo, e trattenuta in decisione;
con ordinanza del 19.5.2022, rilevata la nullità della citazione ex art. 164, I co., c.c. in quanto indirizzata a senza Controparte_2
ulteriori indicazioni relative alla ragione sociale della convenuta, con conseguente incertezza del requisito di cui all'art.163 n. 2 c.p.c. e per violazione dell'art. 9 commi 1 ter e 1 bis della L. 53/1994, non essendovi allegazione degli atti telematici in formato .eml o .msg, veniva disposta la rinnovazione della citazione per l'udienza del 24.11.2022.
A tanto provvedeva l'attore con atto di citazione notificato a mezzo pec il 31.5.2022. si costituiva eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del Controparte_1
credito vantato ex art. 2952, comma 2, c.c. e chiedendo disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c. pendendo procedimento penale ai danni dell'attore a seguito di denuncia-querela del 19.01.2018 esitato in rinvio a giudizio;
contestava quindi l'avversa ricostruzione dei fatti eccependo l'assenza di rilevamenti del sistema satellitare installato sulla vettura del dedotto parcheggio del mezzo e del suo spostamento rispetto all'ultimo rilevamento del 14.06.2017 nonché l'esistenza di precedente notizia di atto vandalico, in data 08/04/2017, sempre in via Savoia a Cosenza, cui sarebbero conseguiti danni, il cui ripristino non risultava provato ma era stato liquidato in base ad accordo conservativo, in €.
1.500,00; contestava quindi la misura dell'indennizzo preteso. Chiedeva conclusivamente “in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito..; disporre la sospensione ex art. 295 cpc….; in via principale: rigettare, in toto, la domanda attorea, ovvero ogni e qualsiasi pagina 2 di 6 domanda avversa, perché infondata sia in fatto che in diritto, accertando e dichiarando non dovuto alcun indennizzo in favore di parte attrice sulla base del contratto di polizza stipulato con la
[...]
. in via meramente subordinata:Nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto Controparte_1 all'indennizzo, per tutto quanto dedotto in narrativa, ridurre la liquidazione dell'indennizzo in relazione alle clausole contrattuali operanti, in ogni caso tenendo presente quale limite di indennizzo l'effettivo valore commerciale del veicolo, tenendo conto dello scoperto, della franchigia e delle riduzioni percentuali indicate in narrativa, liquidando gli effettivi danni tenuto conto della riparazione antieconomica. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Denegata la richiesta sospensione del giudizio ed espletata prova per testi la causa è stata rimessa in decisione come in epigrafe.
***
La domanda non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esposte, costituenti ragioni più liquide della decisione.
Va infatti accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore ex art. 2952, II co., c.c..
Premesso che nella specie la rinnovazione della citazione è stata disposta anche su rilievo di nullità della sua notificazione per violazione dell'art. 9 commi 1 ter e 1 bis della L. 53/1994, non essendo stati allegati nel fascicolo informativo i relativi atti telematici in formato .eml o .msg. (produzione omessa anche successivamente al rilievo), deve trovare applicazione il principio reiteratamente affermato dalla
Suprema Corte secondo il quale la rinnovazione della notificazione nulla .. (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 cod. proc.civ.). non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, cod. civ.) con effetto retroattivo alla data della notificazione invalida;
ciò in quanto la norma civilistica stabilisce una innegabile connessione tra effetto ínterruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. civ., la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione» (Cass. n. 15489/06). Anche più recentemente è stato infatti ribadito che «in tema di applicazione degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., pagina 3 di 6 la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva» (Cass. n.11985/13).
Ciò posto, considerato che l'atto di citazione in rinnovazione è stato notificato in data 31.5.2022 e che il solo valido atto interruttivo precedente coincide, pacificamente, con la comunicazione di pec avente ad oggetto l'invito alla negoziazione assistita, in data 13.02.2018, deve ritenersi nelle more spirato il termine biennale previsto dall'art. 2952, II co., c.c., cui, altrettanto pacificamente, è assoggettato il diritto all'indennizzo assicurativo oggetto del giudizio.
Va in ogni caso osservato che l'attore non ha riscontrato la sussistenza del credito vantato, per gli assorbenti rilievi che seguono.
Nell'atto introduttivo l' ha dedotto che il veicolo è stato danneggiato a seguito di furto e che i Pt_1 danni riportati “sono stati complessivamente pari ad euro 9.701,56, oltre iva , ..come da documento e foto allegate rilasciato dalla Autocarrozzeria Salzano, con sede in via Giosuè Carducci Cosenza del
29.6.2017 n. 604”; nello stesso atto egli ha chiesto di provare a mezzo testi che “per riparare il veicolo
Fiat Grande Punto, TG FD957LA, con telaio n. ZFA1990000P232623, a seguito del furto e del contestuale ritrovamento sono stati necessari complessivamente euro 9.701,56 oltre iva…per i pezzi e la manodopera in esso indicarti, come da documento rilasciato dalla Autocarrozzeria Salzano, con sede in via Giosuè Carducci Cosenza del 29.6.2017 n. 604”. Nella memoria depositata ex art. 183, VI co.,
c.p.c. l' ha ribadito che “i danni subiti dal veicolo Fiat Grande Punto, Tg. FD 957 LA, con telaio Pt_1
n. ZFA1990000P232623, a seguito del furto e del contestuale ritrovamento sono stati complessivamente pari ad € 9.701,56, oltre iva come per legge come da documento e foto allegate, rilasciato dalla Autocarrozzeria Salzano con sede in Via Giosuè Carducci Cosenza del 29/06/2017 n.
604”, reiterando le prese conclusioni.
Dal tenore delle esposte deduzioni e della correlativa formulazione della prova, in linea con le sopra riportate conclusioni, emerge ìn maniera univoca che la richiesta di indennizzo assicurativo riguarda i costi necessari per la riparazione del veicolo.
pagina 4 di 6 Sennonché l'effettuazione di dette riparazioni e dei connessi esborsi, peraltro non in linea con la stessa deduzione dell'attore della successiva vendita del veicolo ad un prezzo del tutto irrisorio (euro 150,00)
è stata contestata ed è stata smentita dallo stesso teste addotto , il quale ha dichiarato Testimone_1 di non avere effettuato alcuna riparazione sul veicolo dell' (cfr. verbale del 16.11.2023); né detta Pt_1
esecuzione, ad opera di altro soggetto, è stata altrimenti allegata e provata.
Ne discende che il danno prospettato non è stato affatto riscontrato.
Va poi osservato che, pur avendo l'attore dedotto la vendita del bene a terzi a prezzo quasi simbolico, egli non ha mai allegato (nei termini processuali deputati alla formazione del thema decidendum) e chiesto rifondersi il pregiudizio, ontologicamente del tutto distinto e diverso, del mancato guadagno correlato alla cessione del veicolo nelle condizioni ante sinistro, rispetto al quale è anche mancata la imprescindibile deduzione del valore di mercato del bene al momento della sua alienazione.
Tale omissione preclude evidentemente la valorizzazione probatoria delle indicazioni di valore di cui nell'allegata polizza assicurativa, che peraltro risulta stipulata in epoca precedente di diversi mesi la stipula della vendita, così come dell'indicazione del prezzo di vendita di cui nel certificato di proprietà, salvo anche al riguardo rilevare che l'indicazione documentale, contenuta in atto registrato a soli fini di pubblicità dichiarativa, deputata ad assicurare l'opponibilità a terzi delle vicende dispositive, non può assumere valenza di piena prova ed è deprivata di altro riscontro, anche testimoniale.
Quanto osservato conduce al rigetto dell'azione, esimendo il Tribunale dal vaglio delle risultanze della prova per testi diretta a riscontrare la verificazione del sinistro (salvo rilevare, ad ogni buon conto, che la correttezza e precisione del ricordo dei testimoni addotti dall' è revocata in dubbio Pt_1 dall'arresto dei rilevamenti satellitari della posizione del veicolo ad opera del sistema GPS pacificamente installato sul veicolo a data precedente quella cui è stato ricondotto il furto e in luogo diverso da quello nel quale esso si sarebbe verificato, dati rispetto ai quali non è stato prospettato e provato il cattivo funzionamento del sistema, nonché dalla incontroversa denuncia di atto vandalico, di poco precedente, sul veicolo, produttivo di plurimi danneggiamenti).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in base alla vigente tariffa forense, valori ricompresi tra minimi e medi tariffari, ed in funzione del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 rigetta la domanda;
condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in €
3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 28 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1198/2018, trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 21.12.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURCIO Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO
ATTORE contro
( ), con il patrocinio dell'avv. PUTERIO Controparte_1 P.IVA_1
CARMELO
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di assicurazione
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.3.2018 esponeva:di aver parcheggiato tra il 15 e il 16 Parte_1
giugno 2017, tra le ore 19.00 e le ore 10.30 circa in Via Savoia di Cosenza la propria autovettura Fiat
Grande Punto, tg. FD957LA, telaio n. ZFA1990000P232623, di colore bianco, regolarmente chiusa a chiave, e di averne ciononostante constatato il furto, denunciato in data 16.06.2017; che il veicolo era pagina 1 di 6 stato rinvenuto dai Carabinieri di Celico il 16.06.2017 alle ore 13.20 circa in località Bosco, Comune di
Rovito, con ingenti danni materiali, valutati in euro 9.701,56; di aver vanamente richiesto il risarcimento dei danni alla in forza di polizza assicurativa e di avere Controparte_1
esperito inutilmente tentativo di negoziazione assistita;
di avere venduto il veicolo in data 7.09.2017 al prezzo di €. 150,00. Chiedeva su tali basi “accertare le modalità del sinistro la esclusiva responsabilità della 2) risarcire il danno subito dal sig. per i danni Controparte_2 Parte_1
materiali a seguito del furto parziale sul veicolo Fiat Grande Punto, tg. FD957LA, per un importo complessivo di €. 9.701,56, oltre iva come per legge o nella diversa somma minore o anche maggiore che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
Dichiarata la contumacia della convenuta (con provvedimento a verbale del 12.7.2018) ed in esito a rinvio della causa per la decisione (con provvedimento a verbale del 24.9.2020) la stessa veniva assegnata alla scrivente, subentrata sul ruolo, e trattenuta in decisione;
con ordinanza del 19.5.2022, rilevata la nullità della citazione ex art. 164, I co., c.c. in quanto indirizzata a senza Controparte_2
ulteriori indicazioni relative alla ragione sociale della convenuta, con conseguente incertezza del requisito di cui all'art.163 n. 2 c.p.c. e per violazione dell'art. 9 commi 1 ter e 1 bis della L. 53/1994, non essendovi allegazione degli atti telematici in formato .eml o .msg, veniva disposta la rinnovazione della citazione per l'udienza del 24.11.2022.
A tanto provvedeva l'attore con atto di citazione notificato a mezzo pec il 31.5.2022. si costituiva eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del Controparte_1
credito vantato ex art. 2952, comma 2, c.c. e chiedendo disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c. pendendo procedimento penale ai danni dell'attore a seguito di denuncia-querela del 19.01.2018 esitato in rinvio a giudizio;
contestava quindi l'avversa ricostruzione dei fatti eccependo l'assenza di rilevamenti del sistema satellitare installato sulla vettura del dedotto parcheggio del mezzo e del suo spostamento rispetto all'ultimo rilevamento del 14.06.2017 nonché l'esistenza di precedente notizia di atto vandalico, in data 08/04/2017, sempre in via Savoia a Cosenza, cui sarebbero conseguiti danni, il cui ripristino non risultava provato ma era stato liquidato in base ad accordo conservativo, in €.
1.500,00; contestava quindi la misura dell'indennizzo preteso. Chiedeva conclusivamente “in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito..; disporre la sospensione ex art. 295 cpc….; in via principale: rigettare, in toto, la domanda attorea, ovvero ogni e qualsiasi pagina 2 di 6 domanda avversa, perché infondata sia in fatto che in diritto, accertando e dichiarando non dovuto alcun indennizzo in favore di parte attrice sulla base del contratto di polizza stipulato con la
[...]
. in via meramente subordinata:Nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto Controparte_1 all'indennizzo, per tutto quanto dedotto in narrativa, ridurre la liquidazione dell'indennizzo in relazione alle clausole contrattuali operanti, in ogni caso tenendo presente quale limite di indennizzo l'effettivo valore commerciale del veicolo, tenendo conto dello scoperto, della franchigia e delle riduzioni percentuali indicate in narrativa, liquidando gli effettivi danni tenuto conto della riparazione antieconomica. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Denegata la richiesta sospensione del giudizio ed espletata prova per testi la causa è stata rimessa in decisione come in epigrafe.
***
La domanda non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esposte, costituenti ragioni più liquide della decisione.
Va infatti accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore ex art. 2952, II co., c.c..
Premesso che nella specie la rinnovazione della citazione è stata disposta anche su rilievo di nullità della sua notificazione per violazione dell'art. 9 commi 1 ter e 1 bis della L. 53/1994, non essendo stati allegati nel fascicolo informativo i relativi atti telematici in formato .eml o .msg. (produzione omessa anche successivamente al rilievo), deve trovare applicazione il principio reiteratamente affermato dalla
Suprema Corte secondo il quale la rinnovazione della notificazione nulla .. (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 cod. proc.civ.). non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, cod. civ.) con effetto retroattivo alla data della notificazione invalida;
ciò in quanto la norma civilistica stabilisce una innegabile connessione tra effetto ínterruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. civ., la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione» (Cass. n. 15489/06). Anche più recentemente è stato infatti ribadito che «in tema di applicazione degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., pagina 3 di 6 la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva» (Cass. n.11985/13).
Ciò posto, considerato che l'atto di citazione in rinnovazione è stato notificato in data 31.5.2022 e che il solo valido atto interruttivo precedente coincide, pacificamente, con la comunicazione di pec avente ad oggetto l'invito alla negoziazione assistita, in data 13.02.2018, deve ritenersi nelle more spirato il termine biennale previsto dall'art. 2952, II co., c.c., cui, altrettanto pacificamente, è assoggettato il diritto all'indennizzo assicurativo oggetto del giudizio.
Va in ogni caso osservato che l'attore non ha riscontrato la sussistenza del credito vantato, per gli assorbenti rilievi che seguono.
Nell'atto introduttivo l' ha dedotto che il veicolo è stato danneggiato a seguito di furto e che i Pt_1 danni riportati “sono stati complessivamente pari ad euro 9.701,56, oltre iva , ..come da documento e foto allegate rilasciato dalla Autocarrozzeria Salzano, con sede in via Giosuè Carducci Cosenza del
29.6.2017 n. 604”; nello stesso atto egli ha chiesto di provare a mezzo testi che “per riparare il veicolo
Fiat Grande Punto, TG FD957LA, con telaio n. ZFA1990000P232623, a seguito del furto e del contestuale ritrovamento sono stati necessari complessivamente euro 9.701,56 oltre iva…per i pezzi e la manodopera in esso indicarti, come da documento rilasciato dalla Autocarrozzeria Salzano, con sede in via Giosuè Carducci Cosenza del 29.6.2017 n. 604”. Nella memoria depositata ex art. 183, VI co.,
c.p.c. l' ha ribadito che “i danni subiti dal veicolo Fiat Grande Punto, Tg. FD 957 LA, con telaio Pt_1
n. ZFA1990000P232623, a seguito del furto e del contestuale ritrovamento sono stati complessivamente pari ad € 9.701,56, oltre iva come per legge come da documento e foto allegate, rilasciato dalla Autocarrozzeria Salzano con sede in Via Giosuè Carducci Cosenza del 29/06/2017 n.
604”, reiterando le prese conclusioni.
Dal tenore delle esposte deduzioni e della correlativa formulazione della prova, in linea con le sopra riportate conclusioni, emerge ìn maniera univoca che la richiesta di indennizzo assicurativo riguarda i costi necessari per la riparazione del veicolo.
pagina 4 di 6 Sennonché l'effettuazione di dette riparazioni e dei connessi esborsi, peraltro non in linea con la stessa deduzione dell'attore della successiva vendita del veicolo ad un prezzo del tutto irrisorio (euro 150,00)
è stata contestata ed è stata smentita dallo stesso teste addotto , il quale ha dichiarato Testimone_1 di non avere effettuato alcuna riparazione sul veicolo dell' (cfr. verbale del 16.11.2023); né detta Pt_1
esecuzione, ad opera di altro soggetto, è stata altrimenti allegata e provata.
Ne discende che il danno prospettato non è stato affatto riscontrato.
Va poi osservato che, pur avendo l'attore dedotto la vendita del bene a terzi a prezzo quasi simbolico, egli non ha mai allegato (nei termini processuali deputati alla formazione del thema decidendum) e chiesto rifondersi il pregiudizio, ontologicamente del tutto distinto e diverso, del mancato guadagno correlato alla cessione del veicolo nelle condizioni ante sinistro, rispetto al quale è anche mancata la imprescindibile deduzione del valore di mercato del bene al momento della sua alienazione.
Tale omissione preclude evidentemente la valorizzazione probatoria delle indicazioni di valore di cui nell'allegata polizza assicurativa, che peraltro risulta stipulata in epoca precedente di diversi mesi la stipula della vendita, così come dell'indicazione del prezzo di vendita di cui nel certificato di proprietà, salvo anche al riguardo rilevare che l'indicazione documentale, contenuta in atto registrato a soli fini di pubblicità dichiarativa, deputata ad assicurare l'opponibilità a terzi delle vicende dispositive, non può assumere valenza di piena prova ed è deprivata di altro riscontro, anche testimoniale.
Quanto osservato conduce al rigetto dell'azione, esimendo il Tribunale dal vaglio delle risultanze della prova per testi diretta a riscontrare la verificazione del sinistro (salvo rilevare, ad ogni buon conto, che la correttezza e precisione del ricordo dei testimoni addotti dall' è revocata in dubbio Pt_1 dall'arresto dei rilevamenti satellitari della posizione del veicolo ad opera del sistema GPS pacificamente installato sul veicolo a data precedente quella cui è stato ricondotto il furto e in luogo diverso da quello nel quale esso si sarebbe verificato, dati rispetto ai quali non è stato prospettato e provato il cattivo funzionamento del sistema, nonché dalla incontroversa denuncia di atto vandalico, di poco precedente, sul veicolo, produttivo di plurimi danneggiamenti).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in base alla vigente tariffa forense, valori ricompresi tra minimi e medi tariffari, ed in funzione del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 rigetta la domanda;
condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in €
3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 28 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 6 di 6