Articolo 1 della Legge 7 luglio 1927, n. 1495
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27 agosto 1927
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1923 , che provvede ad unificare, coordinare ed integrare le disposizioni relative ai divieti di importazione e di esportazione di carattere economico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Volpi - Belluzzo - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 27 agosto 1927