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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4119 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 13093/2022 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Caiazza, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Melito di Napoli, alla via G. Matteotti n. 32
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Napolitano, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Villaricca, alla via E. Fermi n. 238
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.12.2022, e con i successivi atti di causa, , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio (in Villaricca, il 17.10.2018) con dalla cui Controparte_1
unione nasceva la figlia (in data 6.4.2020), e che tra i coniugi interveniva sentenza di Per_1
separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_1
presso la madre e idonea regolamentazione del proprio diritto/dovere di visita;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Villaricca, alla via Leonardo da Vinci n. 125, disposta in sede di separazione in favore della resistente;
- porre a proprio carico il pagamento di una somma mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minore , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
Per_1 - con vittoria di spese e compensi di lite. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della Controparte_1
quale e dei successivi atti di causa contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
privilegiata presso la sua abitazione, e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre;
- assegnarle la casa coniugale sita in Villaricca, alla via Leonardo da Vinci n. 125, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- obbligare il ricorrente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 650,00 a titolo di mantenimento della figlia minore , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 3.10.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata nella stessa data, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore, all'udienza del 9.7.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (in data 19.10.2021) nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il 29.10.2021), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, così come richiesto da entrambe le parti, va disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_1
presso la madre.
Tale soluzione risulta certamente la più idonea a garantire al minore il suo fondamentale diritto alla cd. bigenitorialità, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (cfr. Cass. n. 26587/2009; Cass. n. 24526/2010).
Ne consegue l'assegnazione, in favore della , della casa coniugale sita in Villaricca, alla CP_1 via Leonardo da Vinci n. 125, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la prole, non essendo emersa nel corso del giudizio alcuna prova che la resistente abbia abbandonato l'abitazione adibita a casa coniugale e che non vi conviva più insieme alla minore. Secondo la Corte di Cassazione il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (Cass. n. 12346/2014; Cass. n. 32231/2018; Cass. n.
13138/2025).
Così come va regolamentato il diritto/dovere di visita del padre che, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze della prole, potrà tenere con sé la minore tre pomeriggi a settimana dalle 15.00/16.00 alle 19.00/20.00; due fine-settimana al mese, alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni della minore si seguirà il criterio dell'alternanza.
Avuto riguardo agli aspetti economici, va osservato che secondo il pacifico orientamento della
Corte di Cassazione nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente, del tenore di vita da lui goduto nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Cass. 5242/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali delle parti, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro dichiarazioni e deduzioni, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto: parte ricorrente è in giovane età, svolge attività lavorativa come addetto alle vendite presso un negozio “Decathlon”, risultano agli atti le buste paga e le ultime dichiarazioni dei redditi;
sta inoltre seguendo un percorso formativo/professionale in massoterapia, avendo dunque anche in tale ambito effettive possibilità di lavoro e concrete possibilità di guadagno;
è comproprietario al 50% insieme alla resistente dell'immobile adibito a casa coniugale e paga il 50%, pari a 150,00 euro, della rata del mutuo;
sta versando l'assegno mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento della minore;
vive presso una casa popolare insieme ai genitori e a due fratelli;
sta pagando una rata mensile pari a circa 150,00 euro relativa ad un finanziamento per acquisto auto;
parte resistente è in giovane età, presta attività lavorativa come addetta alle vendite presso un negozio “Decathlon”, risultano agli atti le buste paga e le ultime dichiarazioni dei redditi;
percepisce l'intero importo dell'assegno unico;
è comproprietaria al 50% insieme al ricorrente della casa coniugale e paga il 50%, pari a 150,00 euro, della rata del mutuo;
vive nella casa coniugale che le è stata assegnata senza sopportare costi di fitto;
si ritiene congruo determinare a carico del , e in favore della , con decorrenza Parte_1 CP_1 dalla data del deposito della presente decisione, l'assegno pari ad euro 400,00, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore , Per_1 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della resistente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite. L'assegno unico va riconosciuto al
100% in favore della nella sua qualità di genitore collocatario dei figli, alla luce dei CP_1
principi enunciati dalla Cass. n. 4672/2025.
Nulla va stabilito in questa sede sul pagamento del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale (le cui rate in ogni caso le parti continuano ad oggi a versare nella misura del 50% ciascuno), che deve seguire la disciplina ordinaria.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi in assenza di domanda.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Villaricca, il 17.10.2018, tra Con
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...], il Parte_1 CP_1
3.3.1986) - atto n. 125, parte II serie A, anno 2018;
- dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_1
presso la madre;
- assegna alla la casa coniugale sita in Villaricca, alla via Leonardo da Vinci n. 125, CP_1 meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 400,00, da Parte_1 CP_1
rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte Per_1
motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villaricca per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 5.11.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 13093/2022 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Caiazza, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Melito di Napoli, alla via G. Matteotti n. 32
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Napolitano, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Villaricca, alla via E. Fermi n. 238
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.12.2022, e con i successivi atti di causa, , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio (in Villaricca, il 17.10.2018) con dalla cui Controparte_1
unione nasceva la figlia (in data 6.4.2020), e che tra i coniugi interveniva sentenza di Per_1
separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_1
presso la madre e idonea regolamentazione del proprio diritto/dovere di visita;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Villaricca, alla via Leonardo da Vinci n. 125, disposta in sede di separazione in favore della resistente;
- porre a proprio carico il pagamento di una somma mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minore , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
Per_1 - con vittoria di spese e compensi di lite. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della Controparte_1
quale e dei successivi atti di causa contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
privilegiata presso la sua abitazione, e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre;
- assegnarle la casa coniugale sita in Villaricca, alla via Leonardo da Vinci n. 125, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- obbligare il ricorrente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 650,00 a titolo di mantenimento della figlia minore , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 3.10.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata nella stessa data, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore, all'udienza del 9.7.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (in data 19.10.2021) nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il 29.10.2021), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, così come richiesto da entrambe le parti, va disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_1
presso la madre.
Tale soluzione risulta certamente la più idonea a garantire al minore il suo fondamentale diritto alla cd. bigenitorialità, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (cfr. Cass. n. 26587/2009; Cass. n. 24526/2010).
Ne consegue l'assegnazione, in favore della , della casa coniugale sita in Villaricca, alla CP_1 via Leonardo da Vinci n. 125, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la prole, non essendo emersa nel corso del giudizio alcuna prova che la resistente abbia abbandonato l'abitazione adibita a casa coniugale e che non vi conviva più insieme alla minore. Secondo la Corte di Cassazione il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (Cass. n. 12346/2014; Cass. n. 32231/2018; Cass. n.
13138/2025).
Così come va regolamentato il diritto/dovere di visita del padre che, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze della prole, potrà tenere con sé la minore tre pomeriggi a settimana dalle 15.00/16.00 alle 19.00/20.00; due fine-settimana al mese, alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni della minore si seguirà il criterio dell'alternanza.
Avuto riguardo agli aspetti economici, va osservato che secondo il pacifico orientamento della
Corte di Cassazione nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente, del tenore di vita da lui goduto nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Cass. 5242/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali delle parti, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro dichiarazioni e deduzioni, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto: parte ricorrente è in giovane età, svolge attività lavorativa come addetto alle vendite presso un negozio “Decathlon”, risultano agli atti le buste paga e le ultime dichiarazioni dei redditi;
sta inoltre seguendo un percorso formativo/professionale in massoterapia, avendo dunque anche in tale ambito effettive possibilità di lavoro e concrete possibilità di guadagno;
è comproprietario al 50% insieme alla resistente dell'immobile adibito a casa coniugale e paga il 50%, pari a 150,00 euro, della rata del mutuo;
sta versando l'assegno mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento della minore;
vive presso una casa popolare insieme ai genitori e a due fratelli;
sta pagando una rata mensile pari a circa 150,00 euro relativa ad un finanziamento per acquisto auto;
parte resistente è in giovane età, presta attività lavorativa come addetta alle vendite presso un negozio “Decathlon”, risultano agli atti le buste paga e le ultime dichiarazioni dei redditi;
percepisce l'intero importo dell'assegno unico;
è comproprietaria al 50% insieme al ricorrente della casa coniugale e paga il 50%, pari a 150,00 euro, della rata del mutuo;
vive nella casa coniugale che le è stata assegnata senza sopportare costi di fitto;
si ritiene congruo determinare a carico del , e in favore della , con decorrenza Parte_1 CP_1 dalla data del deposito della presente decisione, l'assegno pari ad euro 400,00, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore , Per_1 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della resistente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite. L'assegno unico va riconosciuto al
100% in favore della nella sua qualità di genitore collocatario dei figli, alla luce dei CP_1
principi enunciati dalla Cass. n. 4672/2025.
Nulla va stabilito in questa sede sul pagamento del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale (le cui rate in ogni caso le parti continuano ad oggi a versare nella misura del 50% ciascuno), che deve seguire la disciplina ordinaria.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi in assenza di domanda.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Villaricca, il 17.10.2018, tra Con
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...], il Parte_1 CP_1
3.3.1986) - atto n. 125, parte II serie A, anno 2018;
- dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_1
presso la madre;
- assegna alla la casa coniugale sita in Villaricca, alla via Leonardo da Vinci n. 125, CP_1 meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 400,00, da Parte_1 CP_1
rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte Per_1
motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villaricca per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 5.11.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro