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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1818/2023
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 29 ottobre 2025, alle ore 10:10, davanti al giudice dott.ssa EL AR, chiamato il processo iscritto al n. 1818/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv. IN LU per il ricorrente e l'avv. Carmen Reina per la convenuta CP_1
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti;
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
Sii riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale,
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa EL AR, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1818 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023
promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini del giudizio in Parte_1
IC, via Vittorio Emanuele Orlando n. 52, presso lo studio dell'Avv. IN LU, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione;
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. con sede in Milano, in persona del Controparte_2 P.IVA_1
procuratore Dr. , elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, via CP_3
Empedocle Restivo n. 82, presso lo studio dell'avv. Carmen Reina, dal quale è rappresentata e difesa,
giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
E
e rispettivamente domiciliati in IC, Controparte_4 Controparte_5
via Goffredo Mameli n.71, ed in Borgetto, via Di Marco n. 1;
RESISTENTI CONTUMACI OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
Il Tribunale
uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
contro la e con ricorso Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
depositato in data 7.02.2023;
- condanna la e al Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
pagamento, in solido, in favore di della somma di € 107.247,58, oltre interessi legali dalla Parte_1
presente decisione al soddisfo;
- condanna la e al Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
pagamento, in solido, in favore di delle spese di lite dallo stesso sostenute, che liquida in Parte_1
complessivi € 14.509,50, di cui € 406,50 (€ 379,50 c.u. + € 27,00 marca da bollo) per spese vive ed €
14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. IN LU;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dei resistenti in solido;
- dispone la trasmissione di copia della sentenza all'IVASS;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato in data 7.02.2023, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale la (d'ora innanzi denominata soltanto Controparte_2
, e per ottenere la loro condanna, in solido, al CP_1 Controparte_4 Controparte_5
risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale, con personalizzazione) e patrimoniali (per spese mediche e spese legali stragiudiziali) da lui patiti,
quantificati nella somma complessiva di € 242.909,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo.
Esponeva, infatti, che: − in data 27.08.2020, alle ore 19,00 circa, stava percorrendo la SS. 113 con direzione da Alcamo
verso IC a bordo del proprio motociclo Yamaha Tmax tg. ES86952, quando, giunto all'altezza del distributore di benzina Agip, era stato improvvisamente ostacolato nella marcia dall'autovettura
Mercedes classe B tg. X0P61667, condotta da , di proprietà di Controparte_5 Controparte_4
ed assicurata per la RCA con la la quale, nel percorrere la SS 113 con direzione di marcia CP_1
opposta, aveva effettuato manovra di svolta a sinistra al fine di immettersi nel predetto distributore
Agip, invadendo la corsia di marcia opposta, determinando il violento impatto;
− per effetto dell'impatto, il suo motociclo era stato proiettato in avanti ed era fuoriuscito dalla carreggiata stradale, arrestando la sua corsa in un terreno adiacente alla strada;
− a causa di ciò, aveva subito plurime lesioni fisiche, per le quali era stato trasportato con l'ausilio del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di IC;
− aveva subito, quindi, danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 28% maggiorato della personalizzazione massima, da
ITT di giorni 30 e da ITP al 75% di gg. 75, al 50% di gg. 60 ed al 25% di gg. 30, oltre un danno alla capacità lavorativa del danneggiato in misura non inferiore al 30% e quindi con diritto al risarcimento della suddetta voce di danno per complessivi € 55.000,00;
− aveva subito, altresì, danni di natura patrimoniale e, precisamente, un danno emergente per spese mediche sostenute pari ad € 645,66, nonché un danno da spese legali stragiudiziali di €
2.000,00;
− formulata richiesta di risarcimento nei confronti della questa pagava la somma di € CP_1
50.000,00 che veniva trattenuta in acconto della maggiore somma dovuta.
La ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza della domanda attorea sia in CP_1
ordine all'an (deducendo l'esclusiva responsabilità dell'attore per avere condotto il proprio motociclo a velocità non conforme alle regole della strada), che con riferimento al quantum, ritenendo del tutto satisfattiva la somma di € 50.000,00 corrisposta in fase stragiudiziale. Con ordinanza emessa all'udienza del 25 maggio 2023, veniva disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, richiedendo la causa una istruzione non sommaria.
Con le note conclusive, il ricorrente chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art.96 cpc. e al risarcimento danni per la violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, da liquidarsi in via equitativa secondo l'apprezzamento del giudice, per avere la compagnia di assicurazioni ritardato il risarcimento e formulato offerta risarcitoria non congrua, nonché disporsi la trasmissione della sentenza di condanna alla Ivass.
Quindi, all'udienza odierna, la causa, dopo l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, veniva posta in decisione all'esito della discussione orale.
Tanto premesso, deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dei resistenti CP_4
e , i quali, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non
[...] Controparte_5
hanno provveduto a costituirsi in giudizio.
Deve, quindi, darsi atto della proponibilità in rito della domanda proposta contro la CP_1
avendo il ricorrente provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla predetta compagnia assicurativa (vedi lettera a mezzo pec del 3.03.2022 allegata al ricorso) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'assunto del ricorrente in ordine alla ricostruzione del sinistro, infatti, ha trovato pieno riscontro nelle risultanze documentali e in quelle delle prove orali espletate nel presente giudizio.
Giova evidenziare, infatti, che nel sinistro per cui è causa sono intervenuti i Carabinieri della
Legione Carabinieri di Sicilia – Compagnia di IC – sezione radiomobile, i quali, dopo aver effettuato i rilievi planimetrici e fotografici di rito, hanno redatto in data 29.08.2020 la relazione di incidente stradale (vedasi doc. denominato “verbale.pdf” allegato al ricorso).
Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice –
“Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze
di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad
altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che
può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (in termini la massima di Cass.n. 20025/16;
conforme Cass. n. 22662/2008).
Nella specie, il rapporto dei carabinieri sopra citato riporta la seguente ricostruzione della dinamica dei fatti:
“Il signor conducente dell'autovettura Mercedes targata CY994AT con targa prova Controparte_5
XOP61667, percorreva la strada statale 113 con direzione di marcia verso il centro abitato di IC, giunto
all'altezza dell'area di servizio Agip Eni, nell'intento di svoltare a sinistra per accedere alla suddetta area di
servizio, lo stesso invadeva parzialmente con la parte anteriore sinistra la corsia destinata alla direzione di
marcia opposta, l'autovettura oltrepassava la striscia tratteggiata di circa un metro collidendo con il motociclo
che si trovava nella propria corsia di marcia e che proveniva da IC direzione Alcamo. A seguito del
violento impatto il motociclo usciva dalla sede stradale finendo la corsa all'interno di un terreno privato,
mentre il conducente veniva sbalzato sull'asfalto ad una distanza di circa 50 m, riportando lesioni gravi.”
Come si evince dalla mera lettura del contenuto sopra trascritto, il rapporto di incidente conferma l'effettiva verificazione del sinistro tra l'autovettura Mercedes ed il motociclo Yamaha durante la percorrenza della SS 113, all'altezza del distributore Agip, per effetto dell'invasione di carreggiata effettuato dalla predetta autovettura intenta a svoltare a sinistra al fine di accedere al distributore
Agip.
I rilievi planimetrici allegati alla relazione di incidente attestano, inoltre, l'invasione di carreggiata da parte dell'autovettura Mercedes per una lunghezza di mt. 1,30, all'interno di una corsia di ampiezza totale di mt. 4,50.
L'invasione della carreggiata da parte dell'autovettura si evince, altresì, dal fascicolo fotografico stilato dal predetto nucleo dei carabinieri, nelle quali è immortalata l'autovettura Mercedes in posizione trasversale (dunque intenta nella svolta a sinistra) e con entrambe le ruote anteriori all'interno della corsia riservata ai veicoli provenienti dal senso di marcia opposto.
La dinamica del sinistro e l'invasione della carreggiata da parte dell'autovettura hanno trovato,
del resto, integrale conferma nelle deposizioni rese dai testi e , i Testimone_1 Testimone_2
quali hanno reso dichiarazioni precise, coerenti e scevre da contraddizioni.
Il teste in particolare, ha dichiarato che: Testimone_1
“DR Sono a conoscenza dei fatti perché stavo percorrendo la Statale 113 da IC verso Alcamo alla
guida della mia auto e, una decina di metri più avanti a me, c'era la moto dell'attore coinvolta nel sinistro,
modello Tmax di colore grigio opaco
DR Tra me e la moto coinvolta c'era un'altra autovettura interposta
DR Il sinistro si è verificato il 27 agosto del 2020, di sera verso le 19:00
Par Sul lato opposto una Mercedes classe B di colore grigio proveniente dall'opposto senso di marcia ha
invaso la corsia su cui marciava la moto per immettersi in una stazione di servizio posta alla destra rispetto
alla direzione di marcia della moto
Par La Mercedes non inseriva la freccia, né rallentava o si fermava ma direttamente invadeva la corsia di
marcia opposta
Par A quel punto avveniva l'urto tra la Mercedes e la moto
Par I punti d'urto erano la parte anteriore sinistra dell'auto e la parte anteriore sinistra della moto
Par Per la moto non c'è stato il tempo di frenare o mettere in atto manovre di emergenza
Par La Mercedes è rimasta post urto nella posizione in cui si trovava al momento dell'urto, mentre la moto
ha superato un muretto basso sulla destra ed è finita nel burrone al di sotto
Par Alla guida della Mercedes vi era un uomo che poteva avere circa settanta anni
Par Conoscevo di vista l'attore e la famiglia perché siamo dello stesso paese
Par Mi sono avvicinato per dare soccorso e ho visto il a terra che non dava segni di vita. Anche altri Pt_1
si sono avvicinati
Par Altre persone hanno chiamato il 118, l'ambulanza è arrivata dopo circa 15 minuti
Par Sono arrivati anche i Carabinieri Par Dopo che il è stato trasportato in ambulanza io sono andato via Pt_1
Par Mentre lo portavano via con l'ambulanza è arrivato il padre a cui ho lasciato il mio recapito telefonico
se avesse avuto bisogno
Par La Mercedes si trovava quasi completamente sulla corsia opposta a quella in cui marciava al momento
dell'impatto
Par Riconosco nelle foto i luoghi del sinistro, l'autovettura e la posizione assunta dalla stessa al momento
dell'impatto.
DR La moto era uno scooter
DR La Mercedes non si trovava ferma al momento dell'impatto, era in movimento come ho già detto
Par Il tratto in cui è avvenuto il sinistro è rettilineo
Par Al momento del sinistro non pioveva e c'era ancora la luce naturale
Par La strada non era bagnata.”.
Il teste , a sua volta, ha dichiarato che: Testimone_2
“DR Sono a conoscenza dei fatti perché guidavo il veicolo che seguiva l'autovettura coinvolta nel sinistro
Par Il sinistro si è verificato il 27 agosto 2020, nel tardo pomeriggio
Par Non c'erano veicoli interposti tra me e l'autovettura coinvolta nel sinistro
in direzione da Alcamo verso IC Parte_3
Par Mio padre era alla guida della Mercedes classe B coinvolta nel sinistro
giunto all'altezza della Stazione di rifornimento Eni posto alla sua sinistra, ha cominciato Parte_4
la svolta per entrare nella Stazione di rifornimento ed aveva già impegnato di circa mezzo metro/un metro la
corsia opposta
che ha iniziato la svolta e poi si è fermato Parte_5
Par A quel punto è avvenuto l'urto con la moto proveniente dall'opposta corsia di marcia ossia IC
verso Alcamo
DR Non ricordo il tipo di moto era uno scooter grosso di colore nero
Par L'urto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'auto all'altezza del faro
Par Non ricordo il punto d'urto sulla moto perché non lo vedevo dalla mia visuale DR Ho notato che il conducente della moto è stato sbalzato dalla moto in avanti finendo oltre l'autovettura
Mercedes
DR La moto invece è stata catapultata a destra e in avanti scavalcando un muretto è finita al di sotto in un
terreno
Par Mio padre aveva inserito la freccia, ne sono certo perché mi trovavo dietro a lui
Par Non sono in grado di definire la velocità della moto dalla posizione in cui mi trovavo
la velocità della moto dalla dinamica Parte_6
Par Non ho visto arrivare la moto in senso contrario prima dell'impatto
Par A quel punto fermavo la mia auto dietro quella di mio padre per prestare soccorso
Par Ho preso io l'incidentato e l'ho spostato per metterlo al sicuro perché era al centro della carreggiata
Par L'ambulanza è stata chiamata da persone all'interno della Stazione di rifornimento
camminava a passo d'uomo, la manovra è stata fatta lentamente Parte_4
Par Penso che mio padre non si è fermato prima di iniziare la svolta ma non appena l'ha impegnata
come mia la sottoscrizione apposta in calce e sul retro della dichiarazione Parte_7
Par Confermo le dichiarazioni rese, ma vi è qualche imprecisione nella verbalizzazione
Par Infatti, il conducente della moto non si trovava a terra a 50 metri come verbalizzato ma alla distanza
che intercorreva tra la moto e la lunghezza della Mercedes precisamente tra il veicolo coinvolto nell'incidente
e il mio veicolo
DR Io ho visto la moto tamponare l'auto e il conducente proiettarsi in avanti
DR Non ho visto la moto mettere in atto manovre di evitamento né di rallentamento o tentativo di frenata
DR Non ho visto la moto sopraggiungere ma soltanto l'impatto
DR Riconosco nelle foto i luoghi e la posizione assunta dalla Mercedes al momento dell'urto.
DR preciso che il muretto oltre il quale ha arrestato la corsa la moto è riprodotto nelle foto ed è più avanti
rispetto alla Stazione di rifornimento.
DR Io non coabito con mio padre
Par La mia auto era a una decina di metri dietro mio padre Par Dietro di me non c'erano altri veicoli, ma sono sopraggiunti quando già ero sceso dall'auto e stavo
soccorrendo l'incidentato
Par Dopo l'impatto, l'auto di mio padre era a motore spento
respirava ma non era cosciente. Mi sono preoccupato perché rantolava Parte_8
Par Ho atteso l'arrivo dell'ambulanza e dei Carabinieri sul posto” (vedi verbale di udienza del
29.05.2025).
Ora, come si evince dalle deposizioni sopra riportate, entrambi i testi hanno confermato le circostanze di tempo, di modo e di luogo che caratterizzano il sinistro nei suoi elementi essenziali.
Invero, i testimoni hanno confermato l'irregolare invasione della corsia di marcia da parte dell'autovettura Mercedes all'altezza del distributore Agip presente sulla SS113.
In particolare, il teste di parte convenuta ha affermato che l'autovettura Testimone_2
Mercedes non arrestava la propria marcia prima di effettuare la manovra di svolta a sinistra, ma soltanto dopo aver invaso già di circa un metro la corsia opposta, e che proprio in quel frangente si verificava il violento impatto con il motociclo condotto dal ricorrente, il quale viaggiava con direzione da Alcamo verso IC ( padre, giunto all'altezza della Stazione di rifornimento Eni Pt_4
posto alla sua sinistra, ha cominciato la svolta per entrare nella Stazione di rifornimento ed aveva già
impegnato di circa mezzo metro/un metro la corsia opposta che ha iniziato la svolta e poi si è Parte_5
Par fermato Penso che mio padre non si è fermato prima di iniziare la svolta ma non appena l'ha impegnata).
Entrambe le deposizioni, inoltre, si pongono perfettamente in linea con i punti d'urto rilevati dai carabinieri di IC, ossia il paraurti anteriore sinistro dell'autovettura Mercedes e la parte anteriore sinistra del motociclo, nonché con le posizioni post urto dei veicoli evincibili dal fascicolo fotografico allegato alla relazione di sinistro.
Orbene, dalla ricostruzione della dinamica fin qui effettuata emerge chiaramente la violazione,
da parte del conducente dell'autovettura Mercedes, delle regole cautelari sancite dall'art. 154,
comma 1 e 2, del C.d.S., a mente del quale: “
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per
immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo
non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada,
tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. […]”.
Il conducente dell'autovettura Mercedes, infatti, nello svoltare a sinistra al fine di accedere alla stazione di rifornimento Agip, avrebbe dovuto usare particolare attenzione, specie dovendo effettuare la più impegnativa e pericolosa manovra di tagliare la corsia di marcia riservata ai veicoli sopraggiungenti dalla direzione opposta, dovendo altresì prevedere la possibilità di veicoli marcianti a velocità sostenuta ed al centro della carreggiata contraria, il che avrebbe richiesto di arrestare la marcia prima di iniziare la manovra di svolta (e non soltanto successivamente).
Purtuttavia, tenuto conto delle circostanze precisate dal teste (la cui deposizione deve CP_5
ritenersi attendibile, in quanto circostanziata nel dettaglio e ammissiva di una responsabilità del padre del teste), circostanze relative alla velocità con la quale è stata effettuata l'invasione di corsia da parte dell'autovettura Mercedes ( padre camminava a passo d'uomo, la manovra è stata fatta Pt_4
lentamente), deve ritenersi sussistente un concorso di colpa nella verificazione del sinistro del conducente del motociclo , per aver tenuto una velocità non conforme a quanto disposto Parte_1
dall'art. 141 C.d.S., ossia una velocità tale da non consentire di arrestare la marcia o, comunque, di mettere in pratica quelle manovre volte ad evitare il pericolo.
Detta elevata velocità del motociclo si evince, invero, anche dalla posizione di quiete occupata dal mezzo a seguito dell'impatto con l'autovettura antagonista, atteso che dalle riproduzioni fotografiche contenute nel fascicolo redatto dai carabinieri di IC emerge come il motociclo sia stato proiettato oltre un muretto che delimitava la carreggiata stradale, finendo poi per arrestare la sua corsa in un terreno adiacente alla SS 113 (vedi foto n. 3 e 5 a pagg. 29 e 32 del fascicolo fotografico dei carabinieri). L'odierno ricorrente, pertanto, in osservanza del principio generale di prudenza di cui all'art.140
C.d.S., tenuto conto della presenza della stazione di servizio e, quindi, della possibile immissione repentina da parte dei veicoli sopraggiungenti dalla corsia opposta, avrebbe dovuto, a sua volta,
regolare la propria velocità al fine di prevenire eventuali imprudenze altrui.
Alla luce di ciò, tenuto conto del fatto che la condotta del conducente dell'autovettura Mercedes
costituisce il fattore originario di rischio (perché commissiva dell'infrazione più grave, ossia l'invasione della corsia di marcia opposta), si ritiene di graduare le responsabilità nella verificazione del sinistro attribuendo una percentuale dell'80% a e del 20% all'odierno ricorrente. Controparte_5
Ne consegue che , quale conducente dell'autovettura Mercedes, deve ritenersi Controparte_5
obbligato a risarcire il ricorrente dei danni sofferti in conseguenza del fatto, ai sensi dell'art.2054,
primo comma, c.c., nella percentuale dell'80%.
Al risarcimento dei suddetti danni nella stessa percentuale sono tenuti, in solido, anche il proprietario dell'autovettura ex art. 2054, terzo comma, c.c. e la compagnia Controparte_4
assicurativa dello stesso, la ai sensi dell'art. 144 CdA, data la pacifica esistenza del CP_1
rapporto assicurativo.
Ciò posto, occorre analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate dal ricorrente.
Ebbene, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott.ssa , ha accertato che a seguito Persona_1
del sinistro ha riportato postumi permanenti quali “la ridotta mobilità della caviglia destra, Parte_1
ipotonotrofia muscolare dell'arto inferiore destro, algie rachidee e sacroileite bilaterale” (vedi pag. 22 della relazione di c.t.u.).
Quanto al nesso di causalità tra evento traumatico e lesioni, il c.t.u. ha, altresì, ritenuto che “Le
lesioni riportate dal sig. , come documentato dai referti clinici e dalle certificazioni raccolte, Parte_1
risultano causalmente riconducibili all'incidente stradale avvenuto il 27 agosto 2020 […] La dinamica
dell'incidente e le lesioni osservate, quali fratture biossee della gamba destra, frattura composta dell'acetabolo
sinistro e politraumi a livello del rachide, sono compatibili con le forze traumatiche associate a uno scontro
veicolare” (vedi pag. 21 della relazione di c.t.u.). Il c.t.u. ha, quindi, quantificato i postumi permanenti, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno biologico attualmente in uso, nella misura del 26%, oltre un periodo di inabilità
temporanea assoluta di gg. 56, di inabilità temporanea relativa al 75% di gg. 32, al 50% di gg. 53 ed al 25% di ulteriori gg. 60 (vedi pag. 21 della relazione) ed ha ritenuto congrue le spese mediche documentate in atti per € 635,33 (vedi pag. 22 della relazione di c.t.u.).
Infine, il c.t.u. ha risposto al quesito relativo all'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa del ricorrente, affermando che “Tenendo conto della natura delle limitazioni fisiche riportate dal sig. , Pt_1
come la ridotta mobilità della caviglia destra, l'ipotonotrofia muscolare e il dolore cronico, insieme alla necessità
di un tutore plantare e alle difficoltà nella deambulazione, una stima equilibrata dell'incapacità lavorativa
generica si attesterebbe intorno al 23%. Questo valore riflette la riduzione complessiva delle opportunità
lavorative del soggetto, pur riconoscendo una residua capacità di adattarsi, seppur con difficoltà, a mansioni
lavorative meno impegnative dal punto di vista fisico. La determinazione di questa percentuale rappresenta un
bilanciamento tra i fattori favorevoli, come la possibilità di adattamento a lavori meno gravosi, e quelli
sfavorevoli, come le significative limitazioni funzionali che influiscono negativamente sulla capacità lavorativa
complessiva e sulla qualità della vita” e “I postumi riportati, in particolare la ridotta mobilità della caviglia
destra e l'ipotonotrofia muscolare, ostacolano significativamente lo svolgimento di tali attività. Inoltre, il dolore
cronico e le limitazioni articolari riducono la capacità del soggetto di sopportare carichi lavorativi prolungati.
Questo si traduce in un'incapacità specifica stimata al 30%, tenendo conto della natura fisicamente
impegnativa dell'attività agricola e delle oggettive difficoltà riscontrate nel mantenimento della stazione
eretta” (vedi pagg. 24 e 25 della relazione di c.t.u.)
Le conclusioni del c.t.u. – su cui le parti non hanno mosso rilievi - appaiono condivisibili, in quanto congruamente motivate sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medico legale.
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute,
la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici
di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto
anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque
accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva,
pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d.
"danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost.,
mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con
riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
(in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore
costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice
di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi
identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di Milano del 2024
pubblicate di recente.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 13.972,50 (€ 6.440,00 + € 2.760,00 +
€3.047,50 + € 1.725,00) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 26% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (30 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 142.939,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno non patrimoniale” di € 6.429,99 (comprensivo dell'incremento del 42% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (26%) e per il coefficiente (0,855) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di riconoscere l'incremento per il danno morale previsto dalle Tabelle di Milano,
in base alla allegazione e prova presuntiva della sofferenza psichica determinata nel ricorrente dal lungo iter clinico cui lo stesso è stato sottoposto a seguito del sinistro (vedasi, in proposito, relazione psicodiagnostica allegata al ricorso, doc. denominato ”relazione_psicodiagnostica.pdf”), tenendo conto del fatto che il danno psichico lamentato, pur non potendo assurgere a danno biologico, può
certamente essere considerato in termini di sofferenza soggettiva e, quindi, di danno morale. Parimenti, si ritiene di applicare un aumento sul danno biologico permanente di € 100.661,00 nella percentuale massima del 33% previsto dalle tabelle di Milano (per un totale di € 33.218,13), per la personalizzazione del danno, in considerazione della incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa del ricorrente, così come accertata dal c.t.u. (vedi relazione di c.t.u. pagg. 24 e 25).
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dal ricorrente in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 190.129,63 (€ 13.972,50 per danno biologico temporaneo + €
142.939,00 per danno biologico permanente comprensivo del morale + 33.218,13 per la personalizzazione operata sul solo biologico permanente), in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dal ricorrente in conseguenza dell'incidente.
Deve essere, inoltre, accordata a , quale risarcimento del danno patrimoniale, la Parte_1
somma di € 635,33 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u..
Non può, invece, riconoscersi il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica, né il danno emergente da spese stragiudiziali di € 2.000,00.
Invero, per quanto concerne il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica, questo deve essere oggetto rigoroso di prova – il cui onere non è stato assolto dall'attore –
atteso che lo stesso non ha fornito neppure i parametri su cui fondare una liquidazione equitativa.
Quanto al danno emergente da spese stragiudiziali, sebbene il danneggiato abbia la facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale introdotta con L. n.
990 del 1969, qualora la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso,
le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente delle spese giudiziali, nella misura in cui trovano adeguato compenso nei parametri per le prestazioni giudiziali. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato spese vive per l'attività stragiudiziale svolta ed ha allegato soltanto le pec inviate per la richiesta di risarcimento e per l'invito alla negoziazione assistita.
Ne consegue che l'attività stragiudiziale può considerarsi già remunerata con la liquidazione delle spese giudiziali.
Quindi, per stabilire l'importo dovuto dai resistenti bisogna operare una riduzione delle predette somme del 20%, in proporzione al grado di responsabilità del danneggiato accertato, per giungere così ad € 152.103,7 per danno non patrimoniale ed € 508,2 per danno patrimoniale.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale (danno biologico permanente e temporaneo), rapportandole all'equivalente alla data di rispettiva insorgenza del danno (data del 27.08.2020), e procedere, quindi, alla rivalutazione dalla data di rispettiva insorgenza fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Ciò posto, risulta che la compagnia assicurativa ha corrisposto, in via stragiudiziale, la CP_1
somma di € 50.000,00 a mezzo assegno emesso in data 20 aprile 2022, che va scomputata, quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito (vedi doc. denominato “serra.pdf” allegato al ricorso).
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte più recente,
“Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al
danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste,
preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli
alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi
compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo
che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione
dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” ( vedi Cass.
n.6347/2014).
Come bene argomentato nella sentenza citata “Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti
pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza di questa Corte ha indicato
agli interpreti due modalità alternative, ritenute equipollenti:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (vuoi devalutando entrambi alla
data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e
calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 03/04/2013; Sez. 3,
Sentenza n. 6357 del 21/03/2011); (b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al
pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene
calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi (supra, p.6.4):
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal pagamento
dell'acconto alla liquidazione (Cass. 10-3-1990 n. 1982; Cass.
8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991 n. 10149;
Cass. 18.10.1991 n. 11014; Cass.
1.7.1994 n. 6228).
6.8. Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in quanto finalizzati pur sempre
ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., questa Corte ritiene preferibile sul piano della matematica
finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del denaro
nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il
creditore ha perduto la possibilità di investire (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo
dovutogli, e non soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto.” (in termini un passo della motivazione di Cass. n.6347/2014).
Procedendo alla stregua dei principi illustrati dalla sentenza sopra citata – che si condividono -,
a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali già decurtato del 20% (€
152.103,7), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 27.08.2020 (€ 128.141,28), quindi al capitale devalutato di € 128.141,28 si sommano le spese mediche sostenute di € 508,2 anch'esse già decurtate del 20% (€ 128.649,48) e dalla sommatoria di € 128.649,48 si scomputa l'acconto di € 46.728,97 (acconto di € 50.000,00devalutato
dalla data di corresponsione della somma del 20.04.2022 alla data del sinistro del 27.08.2020),
pervenendo al capitale residuo devalutato di € 81.920,51, che deve essere progressivamente rivalutato anno per anno fino alla data della odierna decisione (€ 97.239,65).
Ai fini del corretto calcolo del danno da mora, invece: - sull'intero capitale devalutato alla data del sinistro di € 128.649,48 si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno sino alla data di corresponsione dell'acconto del
20.04.2022 (€ 554,58 per interessi);
- sulla somma residua al netto dell'acconto devalutata alla data del sinistro (€ 81.920,51) e poi rivalutata alla data dell'acconto (€ 87.654,95) si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data di corresponsione dell'acconto del 20.04.2022 sino alla data odierna (€ 9.453,35 per interessi).
Alla luce dei criteri che precedono il capitale per danno non patrimoniale e patrimoniale rivalutato al netto dell'acconto ammonta ad € 97.239,65 e la mora per interessi legali ammonta ad €
10.007,93 (€ 554,58 + € 9.453,35).
Sulla somma di € 107.247,58 (€ 97.239,65 + € 10.007,93) andranno, infine, conteggiati gli interessi,
al tasso legale, dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da €
52.001 a € 260.000) e dell'attività in concreto svolta, applicando i criteri medi per tutte le fasi (studio,
introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), disponendone la distrazione in favore dell'Avv.
IN LU, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico dei resistenti in solido.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna della compagnia resistente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per resistenza temeraria, atteso che la ha, senza CP_1
dolo e colpa grave, contestato la responsabilità in via esclusiva del proprio assicurato e ciò in base alle dichiarazioni acquisite in via stragiudiziale, nonché la sussistenza di un danno per incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa alla luce delle risultanze della perizia del proprio ctp di parte.
Deve invece disporsi la trasmissione della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del CdA, discendendo tale trasmissione - ai sensi dell'art.148
comma 10, CdA - automaticamente dalla circostanza oggettiva di una offerta ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo citato inferiore alla metà di quella liquidata con la presente sentenza, al netto di rivalutazione ed interessi.
Così deciso in Palermo, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
EL AR
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 29 ottobre 2025, alle ore 10:10, davanti al giudice dott.ssa EL AR, chiamato il processo iscritto al n. 1818/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv. IN LU per il ricorrente e l'avv. Carmen Reina per la convenuta CP_1
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti;
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
Sii riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale,
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa EL AR, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1818 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023
promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini del giudizio in Parte_1
IC, via Vittorio Emanuele Orlando n. 52, presso lo studio dell'Avv. IN LU, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione;
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. con sede in Milano, in persona del Controparte_2 P.IVA_1
procuratore Dr. , elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, via CP_3
Empedocle Restivo n. 82, presso lo studio dell'avv. Carmen Reina, dal quale è rappresentata e difesa,
giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
E
e rispettivamente domiciliati in IC, Controparte_4 Controparte_5
via Goffredo Mameli n.71, ed in Borgetto, via Di Marco n. 1;
RESISTENTI CONTUMACI OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
Il Tribunale
uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
contro la e con ricorso Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
depositato in data 7.02.2023;
- condanna la e al Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
pagamento, in solido, in favore di della somma di € 107.247,58, oltre interessi legali dalla Parte_1
presente decisione al soddisfo;
- condanna la e al Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
pagamento, in solido, in favore di delle spese di lite dallo stesso sostenute, che liquida in Parte_1
complessivi € 14.509,50, di cui € 406,50 (€ 379,50 c.u. + € 27,00 marca da bollo) per spese vive ed €
14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. IN LU;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dei resistenti in solido;
- dispone la trasmissione di copia della sentenza all'IVASS;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato in data 7.02.2023, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale la (d'ora innanzi denominata soltanto Controparte_2
, e per ottenere la loro condanna, in solido, al CP_1 Controparte_4 Controparte_5
risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale, con personalizzazione) e patrimoniali (per spese mediche e spese legali stragiudiziali) da lui patiti,
quantificati nella somma complessiva di € 242.909,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo.
Esponeva, infatti, che: − in data 27.08.2020, alle ore 19,00 circa, stava percorrendo la SS. 113 con direzione da Alcamo
verso IC a bordo del proprio motociclo Yamaha Tmax tg. ES86952, quando, giunto all'altezza del distributore di benzina Agip, era stato improvvisamente ostacolato nella marcia dall'autovettura
Mercedes classe B tg. X0P61667, condotta da , di proprietà di Controparte_5 Controparte_4
ed assicurata per la RCA con la la quale, nel percorrere la SS 113 con direzione di marcia CP_1
opposta, aveva effettuato manovra di svolta a sinistra al fine di immettersi nel predetto distributore
Agip, invadendo la corsia di marcia opposta, determinando il violento impatto;
− per effetto dell'impatto, il suo motociclo era stato proiettato in avanti ed era fuoriuscito dalla carreggiata stradale, arrestando la sua corsa in un terreno adiacente alla strada;
− a causa di ciò, aveva subito plurime lesioni fisiche, per le quali era stato trasportato con l'ausilio del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di IC;
− aveva subito, quindi, danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 28% maggiorato della personalizzazione massima, da
ITT di giorni 30 e da ITP al 75% di gg. 75, al 50% di gg. 60 ed al 25% di gg. 30, oltre un danno alla capacità lavorativa del danneggiato in misura non inferiore al 30% e quindi con diritto al risarcimento della suddetta voce di danno per complessivi € 55.000,00;
− aveva subito, altresì, danni di natura patrimoniale e, precisamente, un danno emergente per spese mediche sostenute pari ad € 645,66, nonché un danno da spese legali stragiudiziali di €
2.000,00;
− formulata richiesta di risarcimento nei confronti della questa pagava la somma di € CP_1
50.000,00 che veniva trattenuta in acconto della maggiore somma dovuta.
La ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza della domanda attorea sia in CP_1
ordine all'an (deducendo l'esclusiva responsabilità dell'attore per avere condotto il proprio motociclo a velocità non conforme alle regole della strada), che con riferimento al quantum, ritenendo del tutto satisfattiva la somma di € 50.000,00 corrisposta in fase stragiudiziale. Con ordinanza emessa all'udienza del 25 maggio 2023, veniva disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, richiedendo la causa una istruzione non sommaria.
Con le note conclusive, il ricorrente chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art.96 cpc. e al risarcimento danni per la violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, da liquidarsi in via equitativa secondo l'apprezzamento del giudice, per avere la compagnia di assicurazioni ritardato il risarcimento e formulato offerta risarcitoria non congrua, nonché disporsi la trasmissione della sentenza di condanna alla Ivass.
Quindi, all'udienza odierna, la causa, dopo l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, veniva posta in decisione all'esito della discussione orale.
Tanto premesso, deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dei resistenti CP_4
e , i quali, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non
[...] Controparte_5
hanno provveduto a costituirsi in giudizio.
Deve, quindi, darsi atto della proponibilità in rito della domanda proposta contro la CP_1
avendo il ricorrente provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla predetta compagnia assicurativa (vedi lettera a mezzo pec del 3.03.2022 allegata al ricorso) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'assunto del ricorrente in ordine alla ricostruzione del sinistro, infatti, ha trovato pieno riscontro nelle risultanze documentali e in quelle delle prove orali espletate nel presente giudizio.
Giova evidenziare, infatti, che nel sinistro per cui è causa sono intervenuti i Carabinieri della
Legione Carabinieri di Sicilia – Compagnia di IC – sezione radiomobile, i quali, dopo aver effettuato i rilievi planimetrici e fotografici di rito, hanno redatto in data 29.08.2020 la relazione di incidente stradale (vedasi doc. denominato “verbale.pdf” allegato al ricorso).
Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice –
“Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze
di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad
altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che
può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (in termini la massima di Cass.n. 20025/16;
conforme Cass. n. 22662/2008).
Nella specie, il rapporto dei carabinieri sopra citato riporta la seguente ricostruzione della dinamica dei fatti:
“Il signor conducente dell'autovettura Mercedes targata CY994AT con targa prova Controparte_5
XOP61667, percorreva la strada statale 113 con direzione di marcia verso il centro abitato di IC, giunto
all'altezza dell'area di servizio Agip Eni, nell'intento di svoltare a sinistra per accedere alla suddetta area di
servizio, lo stesso invadeva parzialmente con la parte anteriore sinistra la corsia destinata alla direzione di
marcia opposta, l'autovettura oltrepassava la striscia tratteggiata di circa un metro collidendo con il motociclo
che si trovava nella propria corsia di marcia e che proveniva da IC direzione Alcamo. A seguito del
violento impatto il motociclo usciva dalla sede stradale finendo la corsa all'interno di un terreno privato,
mentre il conducente veniva sbalzato sull'asfalto ad una distanza di circa 50 m, riportando lesioni gravi.”
Come si evince dalla mera lettura del contenuto sopra trascritto, il rapporto di incidente conferma l'effettiva verificazione del sinistro tra l'autovettura Mercedes ed il motociclo Yamaha durante la percorrenza della SS 113, all'altezza del distributore Agip, per effetto dell'invasione di carreggiata effettuato dalla predetta autovettura intenta a svoltare a sinistra al fine di accedere al distributore
Agip.
I rilievi planimetrici allegati alla relazione di incidente attestano, inoltre, l'invasione di carreggiata da parte dell'autovettura Mercedes per una lunghezza di mt. 1,30, all'interno di una corsia di ampiezza totale di mt. 4,50.
L'invasione della carreggiata da parte dell'autovettura si evince, altresì, dal fascicolo fotografico stilato dal predetto nucleo dei carabinieri, nelle quali è immortalata l'autovettura Mercedes in posizione trasversale (dunque intenta nella svolta a sinistra) e con entrambe le ruote anteriori all'interno della corsia riservata ai veicoli provenienti dal senso di marcia opposto.
La dinamica del sinistro e l'invasione della carreggiata da parte dell'autovettura hanno trovato,
del resto, integrale conferma nelle deposizioni rese dai testi e , i Testimone_1 Testimone_2
quali hanno reso dichiarazioni precise, coerenti e scevre da contraddizioni.
Il teste in particolare, ha dichiarato che: Testimone_1
“DR Sono a conoscenza dei fatti perché stavo percorrendo la Statale 113 da IC verso Alcamo alla
guida della mia auto e, una decina di metri più avanti a me, c'era la moto dell'attore coinvolta nel sinistro,
modello Tmax di colore grigio opaco
DR Tra me e la moto coinvolta c'era un'altra autovettura interposta
DR Il sinistro si è verificato il 27 agosto del 2020, di sera verso le 19:00
Par Sul lato opposto una Mercedes classe B di colore grigio proveniente dall'opposto senso di marcia ha
invaso la corsia su cui marciava la moto per immettersi in una stazione di servizio posta alla destra rispetto
alla direzione di marcia della moto
Par La Mercedes non inseriva la freccia, né rallentava o si fermava ma direttamente invadeva la corsia di
marcia opposta
Par A quel punto avveniva l'urto tra la Mercedes e la moto
Par I punti d'urto erano la parte anteriore sinistra dell'auto e la parte anteriore sinistra della moto
Par Per la moto non c'è stato il tempo di frenare o mettere in atto manovre di emergenza
Par La Mercedes è rimasta post urto nella posizione in cui si trovava al momento dell'urto, mentre la moto
ha superato un muretto basso sulla destra ed è finita nel burrone al di sotto
Par Alla guida della Mercedes vi era un uomo che poteva avere circa settanta anni
Par Conoscevo di vista l'attore e la famiglia perché siamo dello stesso paese
Par Mi sono avvicinato per dare soccorso e ho visto il a terra che non dava segni di vita. Anche altri Pt_1
si sono avvicinati
Par Altre persone hanno chiamato il 118, l'ambulanza è arrivata dopo circa 15 minuti
Par Sono arrivati anche i Carabinieri Par Dopo che il è stato trasportato in ambulanza io sono andato via Pt_1
Par Mentre lo portavano via con l'ambulanza è arrivato il padre a cui ho lasciato il mio recapito telefonico
se avesse avuto bisogno
Par La Mercedes si trovava quasi completamente sulla corsia opposta a quella in cui marciava al momento
dell'impatto
Par Riconosco nelle foto i luoghi del sinistro, l'autovettura e la posizione assunta dalla stessa al momento
dell'impatto.
DR La moto era uno scooter
DR La Mercedes non si trovava ferma al momento dell'impatto, era in movimento come ho già detto
Par Il tratto in cui è avvenuto il sinistro è rettilineo
Par Al momento del sinistro non pioveva e c'era ancora la luce naturale
Par La strada non era bagnata.”.
Il teste , a sua volta, ha dichiarato che: Testimone_2
“DR Sono a conoscenza dei fatti perché guidavo il veicolo che seguiva l'autovettura coinvolta nel sinistro
Par Il sinistro si è verificato il 27 agosto 2020, nel tardo pomeriggio
Par Non c'erano veicoli interposti tra me e l'autovettura coinvolta nel sinistro
in direzione da Alcamo verso IC Parte_3
Par Mio padre era alla guida della Mercedes classe B coinvolta nel sinistro
giunto all'altezza della Stazione di rifornimento Eni posto alla sua sinistra, ha cominciato Parte_4
la svolta per entrare nella Stazione di rifornimento ed aveva già impegnato di circa mezzo metro/un metro la
corsia opposta
che ha iniziato la svolta e poi si è fermato Parte_5
Par A quel punto è avvenuto l'urto con la moto proveniente dall'opposta corsia di marcia ossia IC
verso Alcamo
DR Non ricordo il tipo di moto era uno scooter grosso di colore nero
Par L'urto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'auto all'altezza del faro
Par Non ricordo il punto d'urto sulla moto perché non lo vedevo dalla mia visuale DR Ho notato che il conducente della moto è stato sbalzato dalla moto in avanti finendo oltre l'autovettura
Mercedes
DR La moto invece è stata catapultata a destra e in avanti scavalcando un muretto è finita al di sotto in un
terreno
Par Mio padre aveva inserito la freccia, ne sono certo perché mi trovavo dietro a lui
Par Non sono in grado di definire la velocità della moto dalla posizione in cui mi trovavo
la velocità della moto dalla dinamica Parte_6
Par Non ho visto arrivare la moto in senso contrario prima dell'impatto
Par A quel punto fermavo la mia auto dietro quella di mio padre per prestare soccorso
Par Ho preso io l'incidentato e l'ho spostato per metterlo al sicuro perché era al centro della carreggiata
Par L'ambulanza è stata chiamata da persone all'interno della Stazione di rifornimento
camminava a passo d'uomo, la manovra è stata fatta lentamente Parte_4
Par Penso che mio padre non si è fermato prima di iniziare la svolta ma non appena l'ha impegnata
come mia la sottoscrizione apposta in calce e sul retro della dichiarazione Parte_7
Par Confermo le dichiarazioni rese, ma vi è qualche imprecisione nella verbalizzazione
Par Infatti, il conducente della moto non si trovava a terra a 50 metri come verbalizzato ma alla distanza
che intercorreva tra la moto e la lunghezza della Mercedes precisamente tra il veicolo coinvolto nell'incidente
e il mio veicolo
DR Io ho visto la moto tamponare l'auto e il conducente proiettarsi in avanti
DR Non ho visto la moto mettere in atto manovre di evitamento né di rallentamento o tentativo di frenata
DR Non ho visto la moto sopraggiungere ma soltanto l'impatto
DR Riconosco nelle foto i luoghi e la posizione assunta dalla Mercedes al momento dell'urto.
DR preciso che il muretto oltre il quale ha arrestato la corsa la moto è riprodotto nelle foto ed è più avanti
rispetto alla Stazione di rifornimento.
DR Io non coabito con mio padre
Par La mia auto era a una decina di metri dietro mio padre Par Dietro di me non c'erano altri veicoli, ma sono sopraggiunti quando già ero sceso dall'auto e stavo
soccorrendo l'incidentato
Par Dopo l'impatto, l'auto di mio padre era a motore spento
respirava ma non era cosciente. Mi sono preoccupato perché rantolava Parte_8
Par Ho atteso l'arrivo dell'ambulanza e dei Carabinieri sul posto” (vedi verbale di udienza del
29.05.2025).
Ora, come si evince dalle deposizioni sopra riportate, entrambi i testi hanno confermato le circostanze di tempo, di modo e di luogo che caratterizzano il sinistro nei suoi elementi essenziali.
Invero, i testimoni hanno confermato l'irregolare invasione della corsia di marcia da parte dell'autovettura Mercedes all'altezza del distributore Agip presente sulla SS113.
In particolare, il teste di parte convenuta ha affermato che l'autovettura Testimone_2
Mercedes non arrestava la propria marcia prima di effettuare la manovra di svolta a sinistra, ma soltanto dopo aver invaso già di circa un metro la corsia opposta, e che proprio in quel frangente si verificava il violento impatto con il motociclo condotto dal ricorrente, il quale viaggiava con direzione da Alcamo verso IC ( padre, giunto all'altezza della Stazione di rifornimento Eni Pt_4
posto alla sua sinistra, ha cominciato la svolta per entrare nella Stazione di rifornimento ed aveva già
impegnato di circa mezzo metro/un metro la corsia opposta che ha iniziato la svolta e poi si è Parte_5
Par fermato Penso che mio padre non si è fermato prima di iniziare la svolta ma non appena l'ha impegnata).
Entrambe le deposizioni, inoltre, si pongono perfettamente in linea con i punti d'urto rilevati dai carabinieri di IC, ossia il paraurti anteriore sinistro dell'autovettura Mercedes e la parte anteriore sinistra del motociclo, nonché con le posizioni post urto dei veicoli evincibili dal fascicolo fotografico allegato alla relazione di sinistro.
Orbene, dalla ricostruzione della dinamica fin qui effettuata emerge chiaramente la violazione,
da parte del conducente dell'autovettura Mercedes, delle regole cautelari sancite dall'art. 154,
comma 1 e 2, del C.d.S., a mente del quale: “
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per
immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo
non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada,
tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. […]”.
Il conducente dell'autovettura Mercedes, infatti, nello svoltare a sinistra al fine di accedere alla stazione di rifornimento Agip, avrebbe dovuto usare particolare attenzione, specie dovendo effettuare la più impegnativa e pericolosa manovra di tagliare la corsia di marcia riservata ai veicoli sopraggiungenti dalla direzione opposta, dovendo altresì prevedere la possibilità di veicoli marcianti a velocità sostenuta ed al centro della carreggiata contraria, il che avrebbe richiesto di arrestare la marcia prima di iniziare la manovra di svolta (e non soltanto successivamente).
Purtuttavia, tenuto conto delle circostanze precisate dal teste (la cui deposizione deve CP_5
ritenersi attendibile, in quanto circostanziata nel dettaglio e ammissiva di una responsabilità del padre del teste), circostanze relative alla velocità con la quale è stata effettuata l'invasione di corsia da parte dell'autovettura Mercedes ( padre camminava a passo d'uomo, la manovra è stata fatta Pt_4
lentamente), deve ritenersi sussistente un concorso di colpa nella verificazione del sinistro del conducente del motociclo , per aver tenuto una velocità non conforme a quanto disposto Parte_1
dall'art. 141 C.d.S., ossia una velocità tale da non consentire di arrestare la marcia o, comunque, di mettere in pratica quelle manovre volte ad evitare il pericolo.
Detta elevata velocità del motociclo si evince, invero, anche dalla posizione di quiete occupata dal mezzo a seguito dell'impatto con l'autovettura antagonista, atteso che dalle riproduzioni fotografiche contenute nel fascicolo redatto dai carabinieri di IC emerge come il motociclo sia stato proiettato oltre un muretto che delimitava la carreggiata stradale, finendo poi per arrestare la sua corsa in un terreno adiacente alla SS 113 (vedi foto n. 3 e 5 a pagg. 29 e 32 del fascicolo fotografico dei carabinieri). L'odierno ricorrente, pertanto, in osservanza del principio generale di prudenza di cui all'art.140
C.d.S., tenuto conto della presenza della stazione di servizio e, quindi, della possibile immissione repentina da parte dei veicoli sopraggiungenti dalla corsia opposta, avrebbe dovuto, a sua volta,
regolare la propria velocità al fine di prevenire eventuali imprudenze altrui.
Alla luce di ciò, tenuto conto del fatto che la condotta del conducente dell'autovettura Mercedes
costituisce il fattore originario di rischio (perché commissiva dell'infrazione più grave, ossia l'invasione della corsia di marcia opposta), si ritiene di graduare le responsabilità nella verificazione del sinistro attribuendo una percentuale dell'80% a e del 20% all'odierno ricorrente. Controparte_5
Ne consegue che , quale conducente dell'autovettura Mercedes, deve ritenersi Controparte_5
obbligato a risarcire il ricorrente dei danni sofferti in conseguenza del fatto, ai sensi dell'art.2054,
primo comma, c.c., nella percentuale dell'80%.
Al risarcimento dei suddetti danni nella stessa percentuale sono tenuti, in solido, anche il proprietario dell'autovettura ex art. 2054, terzo comma, c.c. e la compagnia Controparte_4
assicurativa dello stesso, la ai sensi dell'art. 144 CdA, data la pacifica esistenza del CP_1
rapporto assicurativo.
Ciò posto, occorre analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate dal ricorrente.
Ebbene, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott.ssa , ha accertato che a seguito Persona_1
del sinistro ha riportato postumi permanenti quali “la ridotta mobilità della caviglia destra, Parte_1
ipotonotrofia muscolare dell'arto inferiore destro, algie rachidee e sacroileite bilaterale” (vedi pag. 22 della relazione di c.t.u.).
Quanto al nesso di causalità tra evento traumatico e lesioni, il c.t.u. ha, altresì, ritenuto che “Le
lesioni riportate dal sig. , come documentato dai referti clinici e dalle certificazioni raccolte, Parte_1
risultano causalmente riconducibili all'incidente stradale avvenuto il 27 agosto 2020 […] La dinamica
dell'incidente e le lesioni osservate, quali fratture biossee della gamba destra, frattura composta dell'acetabolo
sinistro e politraumi a livello del rachide, sono compatibili con le forze traumatiche associate a uno scontro
veicolare” (vedi pag. 21 della relazione di c.t.u.). Il c.t.u. ha, quindi, quantificato i postumi permanenti, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno biologico attualmente in uso, nella misura del 26%, oltre un periodo di inabilità
temporanea assoluta di gg. 56, di inabilità temporanea relativa al 75% di gg. 32, al 50% di gg. 53 ed al 25% di ulteriori gg. 60 (vedi pag. 21 della relazione) ed ha ritenuto congrue le spese mediche documentate in atti per € 635,33 (vedi pag. 22 della relazione di c.t.u.).
Infine, il c.t.u. ha risposto al quesito relativo all'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa del ricorrente, affermando che “Tenendo conto della natura delle limitazioni fisiche riportate dal sig. , Pt_1
come la ridotta mobilità della caviglia destra, l'ipotonotrofia muscolare e il dolore cronico, insieme alla necessità
di un tutore plantare e alle difficoltà nella deambulazione, una stima equilibrata dell'incapacità lavorativa
generica si attesterebbe intorno al 23%. Questo valore riflette la riduzione complessiva delle opportunità
lavorative del soggetto, pur riconoscendo una residua capacità di adattarsi, seppur con difficoltà, a mansioni
lavorative meno impegnative dal punto di vista fisico. La determinazione di questa percentuale rappresenta un
bilanciamento tra i fattori favorevoli, come la possibilità di adattamento a lavori meno gravosi, e quelli
sfavorevoli, come le significative limitazioni funzionali che influiscono negativamente sulla capacità lavorativa
complessiva e sulla qualità della vita” e “I postumi riportati, in particolare la ridotta mobilità della caviglia
destra e l'ipotonotrofia muscolare, ostacolano significativamente lo svolgimento di tali attività. Inoltre, il dolore
cronico e le limitazioni articolari riducono la capacità del soggetto di sopportare carichi lavorativi prolungati.
Questo si traduce in un'incapacità specifica stimata al 30%, tenendo conto della natura fisicamente
impegnativa dell'attività agricola e delle oggettive difficoltà riscontrate nel mantenimento della stazione
eretta” (vedi pagg. 24 e 25 della relazione di c.t.u.)
Le conclusioni del c.t.u. – su cui le parti non hanno mosso rilievi - appaiono condivisibili, in quanto congruamente motivate sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medico legale.
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute,
la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici
di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto
anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque
accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva,
pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d.
"danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost.,
mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con
riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
(in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore
costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice
di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi
identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di Milano del 2024
pubblicate di recente.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 13.972,50 (€ 6.440,00 + € 2.760,00 +
€3.047,50 + € 1.725,00) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 26% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (30 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 142.939,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno non patrimoniale” di € 6.429,99 (comprensivo dell'incremento del 42% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (26%) e per il coefficiente (0,855) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di riconoscere l'incremento per il danno morale previsto dalle Tabelle di Milano,
in base alla allegazione e prova presuntiva della sofferenza psichica determinata nel ricorrente dal lungo iter clinico cui lo stesso è stato sottoposto a seguito del sinistro (vedasi, in proposito, relazione psicodiagnostica allegata al ricorso, doc. denominato ”relazione_psicodiagnostica.pdf”), tenendo conto del fatto che il danno psichico lamentato, pur non potendo assurgere a danno biologico, può
certamente essere considerato in termini di sofferenza soggettiva e, quindi, di danno morale. Parimenti, si ritiene di applicare un aumento sul danno biologico permanente di € 100.661,00 nella percentuale massima del 33% previsto dalle tabelle di Milano (per un totale di € 33.218,13), per la personalizzazione del danno, in considerazione della incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa del ricorrente, così come accertata dal c.t.u. (vedi relazione di c.t.u. pagg. 24 e 25).
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dal ricorrente in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 190.129,63 (€ 13.972,50 per danno biologico temporaneo + €
142.939,00 per danno biologico permanente comprensivo del morale + 33.218,13 per la personalizzazione operata sul solo biologico permanente), in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dal ricorrente in conseguenza dell'incidente.
Deve essere, inoltre, accordata a , quale risarcimento del danno patrimoniale, la Parte_1
somma di € 635,33 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u..
Non può, invece, riconoscersi il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica, né il danno emergente da spese stragiudiziali di € 2.000,00.
Invero, per quanto concerne il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica, questo deve essere oggetto rigoroso di prova – il cui onere non è stato assolto dall'attore –
atteso che lo stesso non ha fornito neppure i parametri su cui fondare una liquidazione equitativa.
Quanto al danno emergente da spese stragiudiziali, sebbene il danneggiato abbia la facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale introdotta con L. n.
990 del 1969, qualora la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso,
le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente delle spese giudiziali, nella misura in cui trovano adeguato compenso nei parametri per le prestazioni giudiziali. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato spese vive per l'attività stragiudiziale svolta ed ha allegato soltanto le pec inviate per la richiesta di risarcimento e per l'invito alla negoziazione assistita.
Ne consegue che l'attività stragiudiziale può considerarsi già remunerata con la liquidazione delle spese giudiziali.
Quindi, per stabilire l'importo dovuto dai resistenti bisogna operare una riduzione delle predette somme del 20%, in proporzione al grado di responsabilità del danneggiato accertato, per giungere così ad € 152.103,7 per danno non patrimoniale ed € 508,2 per danno patrimoniale.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale (danno biologico permanente e temporaneo), rapportandole all'equivalente alla data di rispettiva insorgenza del danno (data del 27.08.2020), e procedere, quindi, alla rivalutazione dalla data di rispettiva insorgenza fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Ciò posto, risulta che la compagnia assicurativa ha corrisposto, in via stragiudiziale, la CP_1
somma di € 50.000,00 a mezzo assegno emesso in data 20 aprile 2022, che va scomputata, quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito (vedi doc. denominato “serra.pdf” allegato al ricorso).
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte più recente,
“Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al
danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste,
preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli
alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi
compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo
che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione
dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” ( vedi Cass.
n.6347/2014).
Come bene argomentato nella sentenza citata “Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti
pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza di questa Corte ha indicato
agli interpreti due modalità alternative, ritenute equipollenti:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (vuoi devalutando entrambi alla
data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e
calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 03/04/2013; Sez. 3,
Sentenza n. 6357 del 21/03/2011); (b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al
pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene
calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi (supra, p.6.4):
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal pagamento
dell'acconto alla liquidazione (Cass. 10-3-1990 n. 1982; Cass.
8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991 n. 10149;
Cass. 18.10.1991 n. 11014; Cass.
1.7.1994 n. 6228).
6.8. Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in quanto finalizzati pur sempre
ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., questa Corte ritiene preferibile sul piano della matematica
finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del denaro
nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il
creditore ha perduto la possibilità di investire (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo
dovutogli, e non soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto.” (in termini un passo della motivazione di Cass. n.6347/2014).
Procedendo alla stregua dei principi illustrati dalla sentenza sopra citata – che si condividono -,
a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali già decurtato del 20% (€
152.103,7), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 27.08.2020 (€ 128.141,28), quindi al capitale devalutato di € 128.141,28 si sommano le spese mediche sostenute di € 508,2 anch'esse già decurtate del 20% (€ 128.649,48) e dalla sommatoria di € 128.649,48 si scomputa l'acconto di € 46.728,97 (acconto di € 50.000,00devalutato
dalla data di corresponsione della somma del 20.04.2022 alla data del sinistro del 27.08.2020),
pervenendo al capitale residuo devalutato di € 81.920,51, che deve essere progressivamente rivalutato anno per anno fino alla data della odierna decisione (€ 97.239,65).
Ai fini del corretto calcolo del danno da mora, invece: - sull'intero capitale devalutato alla data del sinistro di € 128.649,48 si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno sino alla data di corresponsione dell'acconto del
20.04.2022 (€ 554,58 per interessi);
- sulla somma residua al netto dell'acconto devalutata alla data del sinistro (€ 81.920,51) e poi rivalutata alla data dell'acconto (€ 87.654,95) si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data di corresponsione dell'acconto del 20.04.2022 sino alla data odierna (€ 9.453,35 per interessi).
Alla luce dei criteri che precedono il capitale per danno non patrimoniale e patrimoniale rivalutato al netto dell'acconto ammonta ad € 97.239,65 e la mora per interessi legali ammonta ad €
10.007,93 (€ 554,58 + € 9.453,35).
Sulla somma di € 107.247,58 (€ 97.239,65 + € 10.007,93) andranno, infine, conteggiati gli interessi,
al tasso legale, dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da €
52.001 a € 260.000) e dell'attività in concreto svolta, applicando i criteri medi per tutte le fasi (studio,
introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), disponendone la distrazione in favore dell'Avv.
IN LU, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico dei resistenti in solido.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna della compagnia resistente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per resistenza temeraria, atteso che la ha, senza CP_1
dolo e colpa grave, contestato la responsabilità in via esclusiva del proprio assicurato e ciò in base alle dichiarazioni acquisite in via stragiudiziale, nonché la sussistenza di un danno per incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa alla luce delle risultanze della perizia del proprio ctp di parte.
Deve invece disporsi la trasmissione della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del CdA, discendendo tale trasmissione - ai sensi dell'art.148
comma 10, CdA - automaticamente dalla circostanza oggettiva di una offerta ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo citato inferiore alla metà di quella liquidata con la presente sentenza, al netto di rivalutazione ed interessi.
Così deciso in Palermo, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
EL AR