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Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 21/05/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 00208/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2024, proposto da Caterina Fuda, rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Fuda, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.211 del 12 giugno 2023 del Tribunale di Lanciano, quanto alle spese di giudizio, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n.211 del 12 giugno 2023, notificata in forma esecutiva e poi passata in giudicato, il Tribunale di Lanciano respingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo n.33 del 22 marzo 2022, condannando tra l’altro l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in favore dell’Avv. Caterina Fuda delle spese di giudizio, di cui €4.216,00 per compensi, oltre a rimborsi (15%), IVA e CPA.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’interessata presentava ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora, ex art.114, comma 4e c.p.a., segnalando che erano trascorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art.14, comma 1 del D.L. n.669 del 1996 (conv. in Legge n.30 del 1997).
Con ordinanza n.339 del 2024, reiterata con ulteriore ordinanza n.103 del 2025, il Tribunale disponeva incombenti istruttori a carico dell’ASP.
La richiesta rimaneva tuttavia inevasa.
Nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 la causa veniva quindi discussa e trattenuta in decisione.
Rilevata la mancata ottemperanza al giudicato di cui alla summenzionata sentenza n.211 del 12 giugno 2023 del Tribunale di Lanciano, quanto alle spese di lite, il gravame va accolto perché fondato, nei termini di seguito esposti.
L’ASP di Reggio Calabria deve quindi procedere al pagamento in favore della ricorrente Avv. Caterina Fuda della somma di €4.216,00 per compensi, oltre a rimborsi (15%), IVA e CPA, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza; decorso inutilmente il suddetto termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, in persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un suo funzionario, con ulteriore termine di adempimento di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla scadenza del precedente; le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa idonea documentazione, con separato decreto.
Non sussistono di contro i presupposti per la condanna alle penalità di mora, ex art.114, comma 4e c.p.a., tenuto conto dell’importo non elevato da corrispondere.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.247/2024 indicato in epigrafe e per l’effetto ordina l’esecuzione della sentenza di cui alle premesse nei modi e termini indicati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO