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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/12/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 471/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
IA, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 471/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonietta DI TANO come da Parte_1
procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelforte, Via A.
Fusco n. 52
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore
- resistente contumace Oggetto: ricostruzione di carriera del personale ATA
Conclusioni: come rassegnate in ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 14.2.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di essere un dipendente a tempo indeterminato del
[...] [...]
, assunto quale personale ATA nel profilo di collaboratore scolastico con Controparte_1
decorrenza dal 1.9.2018; di vantare un'anzianità preruolo pari ad anni 7, mesi 1 e giorni
4 di servizio, in virtù dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_1
convenuto a partire dall'a.s. 2007/2008; di avere subito, in sede di ricostruzione della carriera, un'ingiusta ed illegittima decurtazione della propria anzianità di servizio in quanto l'Amministrazione scolastica, in applicazione dell'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del
1994, non le ha riconosciuto integralmente ai fini giuridici ed economici, quale anzianità preruolo immediatamente utilizzabile al momento dell'immissione in ruolo per la maturazione delle successive posizioni stipendiali, quella maturata in ragione del servizio effettivamente prestato.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente deduce che l'operato dell'Amministrazione resistente è illegittimo in quanto il criterio dalla stessa seguito per il riconoscimento del servizio preruolo del personale ATA ai sensi dell'art. 569 del D.Lgs. n. 297 si pone in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70/CE
e va pertanto disapplicato. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per intero tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato, pari ad anni 7, mesi 1 e giorni 4, con condanna della stessa amministrazione a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a corrispondere le differenze retributive maturate, qualora il Giudice lo riterrà quantificando l'importo anche attraverso CTU.
Interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 dicembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione proposta dalla ricorrente è diretta all'integrale valutazione, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità preruolo maturata come personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, sin dalla data della immissione in ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto ad essere collocata nella corrispondente posizione stipendiale e a percepire le differenze retributive maturate. L'attrice ha formulato una richiesta di condanna generica del al pagamento in proprio favore delle Controparte_1
differenze stipendiale residuate a suo credito.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
La quaestio iuris rilevante nel presente giudizio investe la compatibilità o meno dei criteri di valutazione dell'anzianità di servizio preruolo del personale ATA ai sensi dell'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994 nella formulazione vigente ratione temporis con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 99/70/CE
È opportuna per l'inquadramento della fattispecie una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento e delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale.
L'art. 9 del D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, prevedeva: “Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo”.
La norma è stata modificata prima dall'art. 23 del D.P.R. n. 420 del 1974 e poi dall'art. 19 della L. n. 463 del 1978, secondo cui “al personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
La richiamata disposizione è poi confluita nell'art. 569 del T.U. Istruzione, che al comma
1 testualmente dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”.
Il successivo art. 570 stabilisce che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
L'art. 676 del Testo Unico Istruzione prevede con disposizione di carattere generale che
“Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”. Dalla formulazione della norma si evince che le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti indicati.
La contrattazione collettiva non ha dettato, in materia di ricostruzione di carriera del personale ATA, norme più favorevoli di quelle del T.U., le quali continuano a trovare applicazione. L'art. 66, comma 6, del CCNL 4.8.1995, infatti, stabilisce che: “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n.
370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”. Il successivo CCNL del 26.5.1999 ha previsto, all'art. 48, che “Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente
C.C.N.L., restano in vigore in quanto compatibili”.
Il CCNL del 24.7.2004, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha previsto che deve continuare a trovare applicazione al contratto scuola “l'art. 66, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 4.08.95” e disposizione di analogo tenore è stata inserita nell'art. 146 del CCNL del 29.11.2007.
Le disposizioni contrattuali citate richiamano dunque espressamente le disposizioni del
T.U. Istruzione in materia di ricostruzione di carriera, sia pure mediante la tecnica del rinvio della disciplina originaria in esso trasfusa: il rinvio dell'art. 66 del CCNL del
4.8.1995 al D.L. n. 270 del 1970, e alle successive “modifiche ed integrazioni”, ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., non disapplicate dalla contrattazione collettiva (così Cass. civ. sez. lav. n. 31150/2019).
Tra le disposizioni applicative del D.L. n. 370 del 1970, l'art. 66 del CCNL del 4.8.1995 rinvia anche all'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988, il quale stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,
l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Al personale ATA non trova invece applicazione l'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del
1999, il quale – nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo
14, comma 1-bis, del D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023 – prevedeva per il personale docente l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-
1975 “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. Si trattava di una differenza significativa della disciplina del riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA rispetto a quella del personale docente, unitamente ad ulteriori profili differenziali concernenti il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro anni nell'altro; riconoscimento dell'eccedenza nella misura di due terzi ai soli fini economici per il personale ATA e di due terzi ai fini giuridici ed economici per il personale docente).
Tanto chiarito sul piano della ricostruzione normativa, la Suprema Corte, nella sentenza sopra citata, ha delineato con chiarezza quali siano i diritti spettanti al personale ATA – al quale appartiene la ricorrente – in sede di ricostruzione di carriera, alla luce della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1998/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea.
Il giudice apicale ha osservato che il meccanismo di abbattimento del servizio preruolo per la quota eccedente i tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, finisce per penalizzare i precari di lunga data, a differenza di quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio preruolo. Tale norma, secondo la pronuncia in esame, “non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che...per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo...È noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte
Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale
"stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute”.
Ricostruita nei termini sopra esposti la disciplina nazionale, il giudice di legittimità, nella medesima pronuncia, ne ha evidenziato il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, “perché la
Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS TA punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)” (Cass. civ. sez. lav. n. 31150/2019).
La menzionata clausola 4, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, esclude infatti in via generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabile, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS Persona_1
TA).
La su indicata clausola non può ovviamente condurre alla disapplicazione della norma interna contrastante allorché ne derivi una “discriminazione alla rovescia”, cioè a favore dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato (si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C- 466/17,
Motter). Il tema, tuttavia, viene in rilievo per il personale docente, non per quello ATA,
a favore del quale non opera, come visto, la fictio iuris del bonus valutativo di cui al richiamato e allora vigente art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999.
Come chiarito dal giudice di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione. In particolare, “(...) non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza
20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su “elementi Per_2
precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Nel caso in esame, osserva la Corte, “la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli...inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche (art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una “finalità legittima di politica sociale” nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore. Una volta accertata l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, OS TA, punti da 49 a 56)”.
La Suprema Corte ha infine così riassunto, nel principio di diritto enunciato, le implicazioni della normativa eurounitaria rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA: “L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Nel caso di specie, dall'esame dell'impugnato decreto di ricostruzione di carriera n. 123 del 7.10.2022, a firma del dirigente scolastico dell'I.C. “Vitruvio Pollione” di Formia, risulta che la ricorrente è stata immesso in ruolo nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), area A, profilo di collaboratore scolastico, quale vincitore di concorso, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2018 e che l'Amministrazione scolastica le ha riconosciuto a tale data, ai fini giuridici ed economici, solo una parte dell'effettiva anzianità preruolo maturata, poiché ha applicato i censurati criteri limitativi previsti dall'art. 569 D.Lgs. n. 297 del 1994.
Nello specifico, l'effettiva anzianità preruolo maturata dalla ricorrente alla data della nomina in ruolo è pari ad anni 6, mesi 7 e giorni 25: di questi, solo anni 5, mesi 9 e giorni 7 sono stati immediatamente riconosciuti ai fini giuridici ed economici e dunque considerati utili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali sin dalla data di effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato, mentre mesi 10 e giorni 18 sono stati riconosciuti ai soli fini economici e dunque utili ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali solo al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399 del 1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, del
CCNL del 4.8.1995.
La ricostruzione di carriera operata dal convenuto, determinando in danno CP_1
della ricorrente il parziale abbattimento dell'effettiva anzianità preruolo maturata, le ha arrecato un pregiudizio economico sotto il profilo della progressione stipendiale, ritardando il passaggio alla successiva posizione stipendiale “9” (9-14) di cui alla tabella
A allegata al CCNL Scuola del 4.8.2011.
Poiché nel caso concreto non sono emerse e comunque non sono state allegate da parte resistente, rimasta contumace, concrete e obiettive ragioni di non comparabilità e non sovrapponibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente sulla base di contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione scolastica prima della immissione in ruolo rispetto a quelle disimpegnate dal personale a tempo indeterminato con medesima qualifica, idonee a giustificare un diverso e deteriore trattamento rispetto ai collaboratori scolastici assunti a tempo indeterminato, la ricostruzione di carriera effettuata dal
, ancorché in osservanza dell'art. 569 D.Lgs. n. 297 del 1994 – Controparte_1
che avrebbe dovuto essere tuttavia disapplicato in parte qua – è avvenuta in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla citata clausola 4, direttamente applicabile alla fattispecie scrutinata.
Va dunque accertato e dichiarato che l'anzianità preruolo maturata dalla ricorrente e immediatamente valutabile ai fini giuridici ed economici al momento della immissione in ruolo per la maturazione delle successive posizioni stipendiali è pari ad anni 6, mesi 7
e giorni 25. Il va pertanto condannato a ricostruire la carriera della ricorrente CP_1
riconoscendole ai fini economici e giuridici, sin dalla assunzione a tempo indeterminato,
l'anzianità preruolo nella misura anzidetta, e a collocarla conseguentemente nella corrispondente posizione stipendiale. Per l'effetto, il convenuto va CP_1
condannato al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive spettanti per il periodo successivo alla immissione in ruolo, quale differenziale tra il trattamento economico erogato in corrispondenza dell'inquadramento stipendiale riconosciuto e il trattamento economico dovuto in virtù del corretto inquadramento stipendiale derivante dall'anzianità effettivamente maturata come sopra accertata, secondo le tabelle retributive dei contratti collettivi tempo per tempo applicabili, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese processuali sono poste a carico del secondo Controparte_1
soccombenza e vanno liquidate in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del
D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi – stante la natura delle questioni in diritto affrontate, costituenti ormai ius receptum, l'assenza di questioni controverse in fatto, la contumacia del convenuto e la serialità del contenzioso – come indicati dalle tabelle allegate al decreto, per le tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di ad una nuova ricostruzione di Parte_1
carriera, con integrale valutazione ai fini giuridici ed economici, sin dalla data di immissione in ruolo, dell'anzianità preruolo maturata quale personale ATA, area A, profilo di collaboratore scolastico, pari ad anni 6, mesi 7 e giorni 25 e ad essere conseguentemente collocata nella corrispondente posizione stipendiale;
− per l'effetto, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
delle differenze retributive spettanti per il periodo successivo Parte_1
alla immissione in ruolo, quale differenziale tra il trattamento economico erogato in corrispondenza dell'inquadramento stipendiale riconosciuto e il trattamento economico dovuto in virtù del corretto inquadramento stipendiale derivante dall'anzianità effettivamente maturata come sopra accertata, secondo le tabelle retributive dei contratti collettivi tempo per tempo applicabili, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1
difensore antistatario della ricorrente, nella misura di euro 2.695,00, oltre rimborso delle spese generali forfettarie, IVA, CPA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele IA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
IA, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 471/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonietta DI TANO come da Parte_1
procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelforte, Via A.
Fusco n. 52
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore
- resistente contumace Oggetto: ricostruzione di carriera del personale ATA
Conclusioni: come rassegnate in ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 14.2.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di essere un dipendente a tempo indeterminato del
[...] [...]
, assunto quale personale ATA nel profilo di collaboratore scolastico con Controparte_1
decorrenza dal 1.9.2018; di vantare un'anzianità preruolo pari ad anni 7, mesi 1 e giorni
4 di servizio, in virtù dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_1
convenuto a partire dall'a.s. 2007/2008; di avere subito, in sede di ricostruzione della carriera, un'ingiusta ed illegittima decurtazione della propria anzianità di servizio in quanto l'Amministrazione scolastica, in applicazione dell'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del
1994, non le ha riconosciuto integralmente ai fini giuridici ed economici, quale anzianità preruolo immediatamente utilizzabile al momento dell'immissione in ruolo per la maturazione delle successive posizioni stipendiali, quella maturata in ragione del servizio effettivamente prestato.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente deduce che l'operato dell'Amministrazione resistente è illegittimo in quanto il criterio dalla stessa seguito per il riconoscimento del servizio preruolo del personale ATA ai sensi dell'art. 569 del D.Lgs. n. 297 si pone in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70/CE
e va pertanto disapplicato. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per intero tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato, pari ad anni 7, mesi 1 e giorni 4, con condanna della stessa amministrazione a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a corrispondere le differenze retributive maturate, qualora il Giudice lo riterrà quantificando l'importo anche attraverso CTU.
Interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 dicembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione proposta dalla ricorrente è diretta all'integrale valutazione, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità preruolo maturata come personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, sin dalla data della immissione in ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto ad essere collocata nella corrispondente posizione stipendiale e a percepire le differenze retributive maturate. L'attrice ha formulato una richiesta di condanna generica del al pagamento in proprio favore delle Controparte_1
differenze stipendiale residuate a suo credito.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
La quaestio iuris rilevante nel presente giudizio investe la compatibilità o meno dei criteri di valutazione dell'anzianità di servizio preruolo del personale ATA ai sensi dell'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994 nella formulazione vigente ratione temporis con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 99/70/CE
È opportuna per l'inquadramento della fattispecie una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento e delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale.
L'art. 9 del D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, prevedeva: “Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo”.
La norma è stata modificata prima dall'art. 23 del D.P.R. n. 420 del 1974 e poi dall'art. 19 della L. n. 463 del 1978, secondo cui “al personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
La richiamata disposizione è poi confluita nell'art. 569 del T.U. Istruzione, che al comma
1 testualmente dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”.
Il successivo art. 570 stabilisce che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
L'art. 676 del Testo Unico Istruzione prevede con disposizione di carattere generale che
“Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”. Dalla formulazione della norma si evince che le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti indicati.
La contrattazione collettiva non ha dettato, in materia di ricostruzione di carriera del personale ATA, norme più favorevoli di quelle del T.U., le quali continuano a trovare applicazione. L'art. 66, comma 6, del CCNL 4.8.1995, infatti, stabilisce che: “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n.
370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”. Il successivo CCNL del 26.5.1999 ha previsto, all'art. 48, che “Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente
C.C.N.L., restano in vigore in quanto compatibili”.
Il CCNL del 24.7.2004, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha previsto che deve continuare a trovare applicazione al contratto scuola “l'art. 66, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 4.08.95” e disposizione di analogo tenore è stata inserita nell'art. 146 del CCNL del 29.11.2007.
Le disposizioni contrattuali citate richiamano dunque espressamente le disposizioni del
T.U. Istruzione in materia di ricostruzione di carriera, sia pure mediante la tecnica del rinvio della disciplina originaria in esso trasfusa: il rinvio dell'art. 66 del CCNL del
4.8.1995 al D.L. n. 270 del 1970, e alle successive “modifiche ed integrazioni”, ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., non disapplicate dalla contrattazione collettiva (così Cass. civ. sez. lav. n. 31150/2019).
Tra le disposizioni applicative del D.L. n. 370 del 1970, l'art. 66 del CCNL del 4.8.1995 rinvia anche all'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988, il quale stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,
l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Al personale ATA non trova invece applicazione l'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del
1999, il quale – nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo
14, comma 1-bis, del D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023 – prevedeva per il personale docente l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-
1975 “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. Si trattava di una differenza significativa della disciplina del riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA rispetto a quella del personale docente, unitamente ad ulteriori profili differenziali concernenti il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro anni nell'altro; riconoscimento dell'eccedenza nella misura di due terzi ai soli fini economici per il personale ATA e di due terzi ai fini giuridici ed economici per il personale docente).
Tanto chiarito sul piano della ricostruzione normativa, la Suprema Corte, nella sentenza sopra citata, ha delineato con chiarezza quali siano i diritti spettanti al personale ATA – al quale appartiene la ricorrente – in sede di ricostruzione di carriera, alla luce della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1998/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea.
Il giudice apicale ha osservato che il meccanismo di abbattimento del servizio preruolo per la quota eccedente i tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, finisce per penalizzare i precari di lunga data, a differenza di quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio preruolo. Tale norma, secondo la pronuncia in esame, “non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che...per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo...È noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte
Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale
"stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute”.
Ricostruita nei termini sopra esposti la disciplina nazionale, il giudice di legittimità, nella medesima pronuncia, ne ha evidenziato il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, “perché la
Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS TA punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)” (Cass. civ. sez. lav. n. 31150/2019).
La menzionata clausola 4, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, esclude infatti in via generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabile, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS Persona_1
TA).
La su indicata clausola non può ovviamente condurre alla disapplicazione della norma interna contrastante allorché ne derivi una “discriminazione alla rovescia”, cioè a favore dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato (si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C- 466/17,
Motter). Il tema, tuttavia, viene in rilievo per il personale docente, non per quello ATA,
a favore del quale non opera, come visto, la fictio iuris del bonus valutativo di cui al richiamato e allora vigente art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999.
Come chiarito dal giudice di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione. In particolare, “(...) non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza
20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su “elementi Per_2
precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Nel caso in esame, osserva la Corte, “la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli...inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche (art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una “finalità legittima di politica sociale” nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore. Una volta accertata l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, OS TA, punti da 49 a 56)”.
La Suprema Corte ha infine così riassunto, nel principio di diritto enunciato, le implicazioni della normativa eurounitaria rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA: “L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Nel caso di specie, dall'esame dell'impugnato decreto di ricostruzione di carriera n. 123 del 7.10.2022, a firma del dirigente scolastico dell'I.C. “Vitruvio Pollione” di Formia, risulta che la ricorrente è stata immesso in ruolo nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), area A, profilo di collaboratore scolastico, quale vincitore di concorso, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2018 e che l'Amministrazione scolastica le ha riconosciuto a tale data, ai fini giuridici ed economici, solo una parte dell'effettiva anzianità preruolo maturata, poiché ha applicato i censurati criteri limitativi previsti dall'art. 569 D.Lgs. n. 297 del 1994.
Nello specifico, l'effettiva anzianità preruolo maturata dalla ricorrente alla data della nomina in ruolo è pari ad anni 6, mesi 7 e giorni 25: di questi, solo anni 5, mesi 9 e giorni 7 sono stati immediatamente riconosciuti ai fini giuridici ed economici e dunque considerati utili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali sin dalla data di effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato, mentre mesi 10 e giorni 18 sono stati riconosciuti ai soli fini economici e dunque utili ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali solo al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399 del 1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, del
CCNL del 4.8.1995.
La ricostruzione di carriera operata dal convenuto, determinando in danno CP_1
della ricorrente il parziale abbattimento dell'effettiva anzianità preruolo maturata, le ha arrecato un pregiudizio economico sotto il profilo della progressione stipendiale, ritardando il passaggio alla successiva posizione stipendiale “9” (9-14) di cui alla tabella
A allegata al CCNL Scuola del 4.8.2011.
Poiché nel caso concreto non sono emerse e comunque non sono state allegate da parte resistente, rimasta contumace, concrete e obiettive ragioni di non comparabilità e non sovrapponibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente sulla base di contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione scolastica prima della immissione in ruolo rispetto a quelle disimpegnate dal personale a tempo indeterminato con medesima qualifica, idonee a giustificare un diverso e deteriore trattamento rispetto ai collaboratori scolastici assunti a tempo indeterminato, la ricostruzione di carriera effettuata dal
, ancorché in osservanza dell'art. 569 D.Lgs. n. 297 del 1994 – Controparte_1
che avrebbe dovuto essere tuttavia disapplicato in parte qua – è avvenuta in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla citata clausola 4, direttamente applicabile alla fattispecie scrutinata.
Va dunque accertato e dichiarato che l'anzianità preruolo maturata dalla ricorrente e immediatamente valutabile ai fini giuridici ed economici al momento della immissione in ruolo per la maturazione delle successive posizioni stipendiali è pari ad anni 6, mesi 7
e giorni 25. Il va pertanto condannato a ricostruire la carriera della ricorrente CP_1
riconoscendole ai fini economici e giuridici, sin dalla assunzione a tempo indeterminato,
l'anzianità preruolo nella misura anzidetta, e a collocarla conseguentemente nella corrispondente posizione stipendiale. Per l'effetto, il convenuto va CP_1
condannato al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive spettanti per il periodo successivo alla immissione in ruolo, quale differenziale tra il trattamento economico erogato in corrispondenza dell'inquadramento stipendiale riconosciuto e il trattamento economico dovuto in virtù del corretto inquadramento stipendiale derivante dall'anzianità effettivamente maturata come sopra accertata, secondo le tabelle retributive dei contratti collettivi tempo per tempo applicabili, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese processuali sono poste a carico del secondo Controparte_1
soccombenza e vanno liquidate in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del
D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi – stante la natura delle questioni in diritto affrontate, costituenti ormai ius receptum, l'assenza di questioni controverse in fatto, la contumacia del convenuto e la serialità del contenzioso – come indicati dalle tabelle allegate al decreto, per le tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di ad una nuova ricostruzione di Parte_1
carriera, con integrale valutazione ai fini giuridici ed economici, sin dalla data di immissione in ruolo, dell'anzianità preruolo maturata quale personale ATA, area A, profilo di collaboratore scolastico, pari ad anni 6, mesi 7 e giorni 25 e ad essere conseguentemente collocata nella corrispondente posizione stipendiale;
− per l'effetto, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
delle differenze retributive spettanti per il periodo successivo Parte_1
alla immissione in ruolo, quale differenziale tra il trattamento economico erogato in corrispondenza dell'inquadramento stipendiale riconosciuto e il trattamento economico dovuto in virtù del corretto inquadramento stipendiale derivante dall'anzianità effettivamente maturata come sopra accertata, secondo le tabelle retributive dei contratti collettivi tempo per tempo applicabili, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1
difensore antistatario della ricorrente, nella misura di euro 2.695,00, oltre rimborso delle spese generali forfettarie, IVA, CPA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele IA