Sentenza 9 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10993 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME1 0993/01 REPUBBLIC ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Fernando LUPI Presidente R.G.N. 20547/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron.
2.3613 Dott. GU VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 22/05/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA MOVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ER ZI, CI PI, BI RI AZ, DI LO, CA ET, NI AO, CENCETTI 2001 SUSNN, CHIRICO AN, CITERNI GRAZIETTA, CORSINO 2455 ALFREDO, DE IG ROSSELLA, DICORATO IO, DI -1- PA AN, NT TA, OS AO, OS LA e OS EL (eredi DI UL LI), NO LI, UN ND, GG LD, SC VA, ME IO, NT IO, MO IE, MO RE, ON IO, NA NN RI, IN AN e AD MA (quali eredi di IN ZI), IO AO, PE DA, RI CO, IA AO, RI ET, RO GIUSEPPE, OS IA, RU LU, LL RI TE, CI BR, LL NA, AT MA, SA PI, IO FA, CI TO, NI NN, BO RI, DE LE RA, EL GIUSEPPE, CI IV, AS CA, OM GIUSEPPE, AL IR, OL AO, NE IO, RE SUSNN, IN GI, MENTACCHI IL, LI IA, ON CO, NT ND, VA NA quali eredi di NT IN, LE IG, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AURELIA 190, presso lo studio dell'avvocato CESARE TESTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO FREDIANI, giusta delega in atti;
controricorrenti la sentenza n. 488/98 del Tribunale di avverso -2- PISTOIA, depositata il 30/11/98 R.G.N. 1343/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/01 dal Consigliere Dott. GU VIDIRI;
udito l'Avvocato TESTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del primo motivo e accoglimento del secondo motivo del ricorso. FFSS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA MOVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-3- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Firenze FA GE e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe premesso di avere prestato la loro attività alle dipendenze dell'Ente IE LO TO, quali liquidatori o revisori delle competenze retributive Ragioneria del personale presso l'Ufficio Compartimentale di Firenze chiedevano, allegando appositi conteggi, che il predetto ente fosse condannato a corrispondere le rispettive differenze sul compenso per lavoro straordinario e sul c.d. compenso di cottimo relativo al periodo 1982/1983, Juido ID oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Dopo la costituzione dell'Ente e l'espletamento dell'istruttoria, nel corso della quale le parti depositavano documenti, il Pretore di Firenze con sentenza del 17 dicembre 1988 accoglieva la domanda e condannava le IE al pagamento delle differenze retributive, così come quantificate nella consulenza contabile d'ufficio. A seguito di gravame dell'Ente IE LO TO il Tribunale di Firenze con sentenza del 20 luglio 1989 rigettava l'appello e confermava il provvedimento impugnato. Avverso tale sentenza l'Ente IE LO TO 1 proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo deduceva la violazione e la falsa applicazione della normativa disciplinante il compenso del lavoro a cottimo nonchè l'omessa motivazione della sentenza d'appello in ordine alla computabilità ai - fini della determinazione del compenso di cottimo della rivalutazione via via prevista da diverse straordinario, disposizioni di legge per lavoro evidenziando a tale riguardo l'ontologica differenza tra compenso per lavoro straordinario e quello di cottimo. Con il secondo motivo l'Ente denunziava l'applicazione per il calcolo del compenso per lavoro Guide IDn straordinario del criterio di cui all'art. 4 del d.p.r. 1188/77 per il periodo successivo all'entrata in vigore della 1. 42/79;la mancata applicazione della normativa all'uopo prevista per il personale dei Ministeri (d.p.r. n. 344/1983) ed infine la determinazione delle somme dovute sulla base di quanto emergeva dai conteggi allegati dai dipendenti. La Suprema Corte con sentenza del 2 giugno 1994 n. 5359 accoglieva integralmente il primo motivo del ricorso. In relazione al secondo motivo la Corte invece accoglieva detto motivo solo limitatamente all'omesso esame delle contestazioni sollevate dalle IE in ordine ai conteggi effettuati nella 2 determinazione de lle differenze retributive(suggerendo, se del caso, il ricorso ad una consulenza contabile),ed in ordine all'applicazione ai fini del calcolo LO straordinario degli aumenti intervenuti nel trattamento di primostipendiali dirigente. Dopo la riassunzione del giudizio, il Tribunale di Pistoia, quale giudice di rinvio, con sentenza del 30 novembre 1998 rigettava l'appello proposto dalle IE LO TO confermando la sentenza del Pretore di Firenze, e condannava le suddette IE TO RI al pagamento delle spese del giudizio. conclusioni il TribunaleNel pervenire a tali osservava che il Direttore Generale, avvalendosi dei poteri discrezionali di cui all'art. 35 1. n. 34/1970 (previo parere obbligatorio ma non vincolante delle organizzazioni sindacali), aveva determinato le varie tariffe di cottimo in modo coerente con le variazioni del compenso per lavoro straordinario intervenute nel corso del tempo. Significative erano le circolari acquisite nel corso dell'istruttoria. Con la circolare n. 37975 del 20 giugno 1981, infatti, il servizio di ragioneria delle IE aveva dato atto che il Direttore Generale aveva disposto dal 1 gennaio 1981 la rivalutazione dei compensi di cottimo 3 nei confronti del personale addetto alla liquidazione "in considerazionee revisione dei ruoli paga dell'incremento che hanno subito dalla predetta data i compensi per lavoro straordinario". Essendo, pertanto, emersa una volontà delle IE, già azienda autonoma, ad equiparare i due istituti quanto alla misura del compenso, doveva ritenersi assorbita l'ulteriore questione sollevata dai lavoratori in ordine alla sussistenza di una prassi aziendale in ordine alla rivalutazione delle tariffe di cottimo in lavoro concomitanza della rivalutazione per GU ID In relazione poi al computo del straordinario. compenso per lavoro straordinario degli incrementi stipendiali previsti per il primo dirigente dalla legge n. 312/80 (aumento del 40%), dal d.l. 283/1981 convertito nella legge n. 413/81(aumento del 23%) e della legge n. 869/82 (aumento del 12,2%) il Tribunale osservava che non si doveva tener conto ai fini di causa solo del primo dei suddetti incrementi attesa la chiara dizione dell'art. 134 della 1. n. laespressamente infatti escludeva 314/1980, che computabilità fini della beneficio"ai del determinazione dei compensi per lavoro straordinario" chiunque ne fosse stato il beneficiario. Per i due restanti aumenti stipendiali doveva, invece, pervenirsi 4 ad opposte conclusioni atteso il diverso tenore letterale dell' art. 10 d.l. 6 giugno 1981 n. 283 (convertito in legge n. 432/1981, disposizione analoga a quella fissata per l'aumento del 12,2 dalla 1. 869/1982), che nell'escludere ogni effetto delle derivanti nuove misure degli stipendi "sulle dall'applicazione del decreto stesso indennità, assegni e compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti", attestava che gli aumenti stessi andavano, quisto Valeri di contro, computati ai fini della determinazione degli altri istituti retributivi, e quindi anche per degli il lavoro straordinario, ove i beneficiari stessi istituti si identificavano, come nel caso di specie, con i dipendenti non aventi una qualifica dirigenziale. Avverso tale sentenza la s.p.a. IE LO TO propone ricorso per cassazione, affidato ad una duplice censura. Resistono con controricorso FA GE e gli altri litisconsorzi. La s.p.a. IE LO TO ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. IE 5 LO TO denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 35 della legge 11 febbraio 1970 n. 34, violazione dell'art. 384 c.p.c., violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. in relazione alla circolare 37975 del 20 giugno 1981 e successive, omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Più specificatamente la ricorrente deduce che, sulla base di una corretta interpretazione dell'art. 35 della legge n. 34 del 1970, doveva escludersi un aumento del compenso di cottimo in modo automatico, per effetto cioè dei soli aumenti stabiliti normativamente per GU IDo lo straordinario, dovendo di contro detto aumento scaturire di volta in volta da una determinazione del Direttore Generale. Nè dette determinazioni potevano mai instaurare una prassi aziendale attesa la natura. pubblica che l'Ente IE LO TO aveva anteriormente al 1988, periodo con riferimento al quale erano state azionate le pretese dei dipendenti. ogni caso, come dai giudici di In statuito legittimità, il diritto all'adeguamento del corrispettivo del cottimo era configurabile solo nel caso in cui le prestazioni lavorative si fossero svolte oltre l'orario normale di lavoro. Il Tribunale di contro aveva riconosciuto, in violazione dell'art. 6 2697 C.C., il diritto all'adeguamento automatico ancorchè nessuna prova fosse stata fornita circa la effettuazione del c.d. "cottimo" oltre il normale orario lavorativo. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 133 e 134 della legge 11 luglio 1980 n. 312, dell'art. 10 del d.l. 676/1981 n. 283, convertito con la legge n. 432 del 1981 e dell'art. 6 del d.l. 27 settembre 1982 1982. convertito con la legge n. 869 del 20 novembre Nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo GU EN e motivazione su un punto decisivo della controversia, omessa e/o insufficiente motivazione su un punto controversia (art. 360 nn. 3 e 5decisivo della c.p.c.). La tesi della diversa soluzione da seguire in relazione agli incrementi del computo per cottimo a seconda della normativa posta a base dei diversi incrementi, seguita dal Tribunale di Pistoia, non poteva condividersi in quanto il riferimento allo stipendio dei dirigenti, come base di calcolo della misura dei compensi per lavoro straordinario era soltanto indiretta e strumentale, mentre il rapporto direttamente e propriamente tradoveva istituirsi straordinario del compenso per lavoro 7 dirigente (ovviamente determinato in relazione al suo stipendio) e compenso allo stesso titolo spettante alle altre categorie di dipendenti. In altri termini, mentre per il personale non dirigente le norme sui compensi per lavoro straordinario potevano essere poste con la procedura di cui all'art. 1 della legge n. 382/1975, per il personale dirigente occorreva far ricorso alla legge, che infatti era seguita (legge n. 385 del 1978). Ne conseguiva, quindi, la diretta proporzionalità istituita, tramite il rinvio alla base stipendiale del primo dirigente, tra i compensi di lavoro straordinario attribuiti ai non dirigenti e GU LU quello spettante ai dirigenti (ad entrambe le categorie si riferiva l'art. 1 della legge n. 385 del 1978 per il computo della tredicesima mensilità) e si evidenziava altresì la ragione del riferimento lessicale del d.p.r. 1188/1977 allo stipendio del primo dirigente , anzichè al compenso spettante per lavoro straordinario, per la semplice ragione che questo compenso, poi stabilito nella misura del 1/175 della retribuzione mensile, non poteva fissarsi se non in sede legislativa (la legge n. 378 del 1978). In ogni caso la sentenza impugnata era nulla per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo in quanto pur avendo il Tribunale in motivazione accolto 0 08 parzialmente l'appello delle IE in relazione alla non computabilità ai fini del calcolo del compenso per straordinario degli aumenti retributivi del primo dirigente concessi con la legge n. 312 del 1980 sulla base della inequivoca esclusione dell'art. 134 il Tribunale stesso poi nel dispositivo della sentenza impugnata aveva respinto l'appello "confermando la sentenza del Pretore di Firenze n. 1208/1988", che aveva incluso detto aumento (ex legge 312/80) nel calcolo LO straordinario. I due motivi di ricorso vanno esaminati dicongiuntamente per comportare la soluzione di ordine logico-giuridico. UI AL questioni tra loro strettamente connesse per motivi Al di là della considerazione che la sentenza impugnata - procedendo ad una corretta interpretazione del dato normativo ed ad una lettura delle circolari la cui correttezza alla stregua dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e SS. C.C. non è stata in questa sede specificamente contestata (non sono stati nel ricorso, in violazione del principio dell'autosufficienza, indicati il contenuto delle circolari stesse ed il loro ambito applicativo)- non di censura in sede di risulta suscettibile ai fini di un ordinato iter legittimità, 9 motivazionale appare utile premettere che giurisprudenza pacifica che, allorquando una sentenza della cassazione di annullamento con rinvio abbia fissato i criteri in iudicando che devono informare la decisione della causa, devono intendersi implicitamente decise dalla Corte stessa tutte le questioni di diritto O di fatto, costituenti il presupposto necessario ed inderogabile della pronunzia espressa in diritto, siano state esse dedotte nella precedente fase e anche se potevano essere prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio, onde è inibito alle parti stesse e al giudice di rinvio rimettere in discussione in tale sede le questioni ulo medesime poichè il loro esame tenderebbe a porre nel nulla ° a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, la quale ordinando il rinvio fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite (cfr. ex plurimis: Cass. 23 marzo 1995 n. 3368;Cass. 6 febbraio 1988 n. 1315; Cass. 6 dicembre 1986 n. 7259). Orbene, nel caso di specie la sentenza della Cassazione del 2 giugno 1994 n. 5359, con la quale veniva cassata la decisione del Tribunale di Firenze e la causa veniva rimessa al Tribunale di Pistoia, nel pervenire alle sue conclusioni ( accogliendo 10 integralmente il primo motivo dell'appello ed in parte il secondo motivo) ha indicato i criteri generali per computare lo straordinario di cui si era avanzata richiesta in giudizio, statuendo che l'art. 4 del d.p.r. 16 settembre 1977 n. 188 indicava i criteri per la determinazione dei compensi del lavoro straordinario del personale ferroviario stabilendo espressamente che a tal fine bisognava fare riferimento ad una quota del trattamento economico mensile ordinario del primo dirigente e che le disposizioni contenute nel suddetto articolo non erano state abrogate. In altri termini, la Suprema Gui do Valea Corte ha respinto le deduzioni delle IE LO TO in ordine alla inapplicabilità del d.p.r. 1188/77, dopo l'entrata in vigore delle legga n. 42/1978, alla fattispecie in esame ed alla applicabilità, invece, della normativa prevista per il personale dei Ministeri, sottolineando al riguardo l'omessa trattazione delle questioni sollevate dalla IE LO TO, relative alle s.p.a. contestazione sulle differenze retributive pretese dai lavoratori e calcolo LO sull'effettivo straordinario sugli aumenti stipendiali intervenuti sul trattamento del primo dirigente. In ragione delle considerazioni svolte dalla Corte 11 di Cassazione nella summenzionata sentenza, vanno quindi dichiarati infondati il primo motivo del ricorso ed anche il secondo motivo nella parte in cui si contesta, sotto diversi profili, il diritto dei lavoratori al computo del cottimo sulla base degli aumenti retributivi per straordinario ed in cui si tende da parte delle IE a subordinare detto computo al superamento dell'orario normale di lavoro. Ed invero va sul punto ribaditoancora una volta come con tali doglianze si tende a far riesaminare questioni che devono essere considerate precluse dallo intervenuto prununziato della Corte di Cassazione. ViduiGuish Volei Il secondo motivo va, invece, accolto nella parte in cui denunzia una insanabile difformità tra motivi della decisione e dispositivo. Ed invero il Tribunale di Pistoia, con una motivazione del tutto corretta sul piano giuridico perchè incentrata su una interpretazione diretta a valorizzare la lettera della legge, ha condiviso l'assunto delle IE LO TO in relazione alla non computabilità ai fini di causa degli aumenti stipendiali previsti dalla legge n. 312/1980 (aumento del 40%), e non invece ai restanti aumenti di cui alla legge 432/81(aumento del 23%) e alla legge 869/1982 (aumento del 12,2%); ed a tale riguardo ha 12 correttamente evidenziato come solo nel primo intervento legislativo fosse stata testualmente fini dellaesclusa la computabilità del beneficio ai determinazione dei compensi per lavoro straordinario "chiunque" ne fosse stato il beneficiario. Il Tribunale, però, dopo avere esposto di avere, seppure in parte, condiviso le richieste della s.p.a. IE LO TO (che avverso la sentenza del Pretore di Firenze aveva proposto appello contestando integralmente le pretese dei dipendenti davanti al Tribunale di Firenze, la cui sentenza veniva poi cassata con la decisione di questa Corte GuidQuilo Volue" 5359/94) ha poi senza fornire alcuna ragione al - confermato integralmente la decisione del riguardo- Pretore di Firenze, sicchè emerge dalla lettura della decisione impugnata una difformità tra motivazione e dispositivo che impone una cassazione sul punto della sentenza del Tribunale di Pistoia. Per concludere, va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo motivo nei limiti innanzi precisati. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta (denunziata difformità tra motivazione e dispositivo) ed alla stregua dell'art. 384 c.p.c. la causa va rimessa ad un nuovo giudice d'appello, che 13 si designa nella Corte d'appello di Firenze che, nel decidere della controversia, dovrà tenere conto di quanto innanzi esposto. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 22 maggio 2001. GU Violeri IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Fernandos IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 9 AGO. 2001 oggi, MA IL CANCELLIERE E D L L L E 1 A G G 1 8 E 3 - 3 7 N . - 3 5 Z R G S T E O E R O P I , D G S I S A S S I N , A A T A 1905 I R O O N L I 0 A T D S T ' I D A S E . T I R I E L 1 O N B D S A L , E D L O O I L E I T E A N T D 14