Art. 2.
Per la sostituzione dei rappresentanti degli studenti, di cui al precedente articolo 1, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', si procedera' alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultano i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
Per la sostituzione dei rappresentanti degli studenti, di cui al precedente articolo 1, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', si procedera' alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultano i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.