CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1342/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SS ER, Presidente
FILIPPINI STEFANO, Relatore
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1786/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RC7020300351-2009 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RC7020300351-2009 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 724/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso iscritto al RG n. 4749/2010, la società Ricorrente_1 Ricorrente_1 (di seguito, Ricorrente_1” o, più semplicemente, “Ricorrente_1”), ha impugnato, dinanzi alla CTP di Roma, l'avviso di accertamento n. RC702300351-2009, relativo all'anno di imposta
2004, teso al recupero dell'indebita deduzione di costi ai fini IRES ed IRAP e della corrispondente detrazione ai fini IVA, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi, sulla scorta delle contestazioni di cui al processo verbale di constatazione redatto in data 22.12.2008 dai funzionari dell'Agenzia delle
Entrate – Ufficio di AN ZI (PVC del 22.12.2008).
Con quest'ultimo atto i verbalizzanti avevano accertato, con riferimento alla predetta annualità, un'indebita deduzione di costi, ai fini delle II.DD, per € 73.102,00, e un'indebita detrazione dell'IVA, per
€ 62.177,00, avendo la società verificata, sostanzialmente, dedotto costi privi dei necessari requisiti di certezza e determinabilità, non riscontrati da atti e documenti contabili che ne consentissero una oggettiva quantificazione, ed essendo, altresì, state riscontrate, durante le indagini, diverse irregolarità.
Con sentenza n. 175/08/13, la Commissione tributaria provinciale di Roma ha rigettato il ricorso e, con sentenza n. 6905/20/14 del 19/11/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto da Azienda Agricola Ricorrente_1.
Con ordinanza n. 16375/2024 del 12/06/2024 la Corte di cassazione, sul rilievo che i giudizi di primo e secondo grado si erano svolti nei soli confronti di Ricorrente_1 ma non anche dei soci della società, che sono litisconsorti necessari, ha dichiarato la nullità dei detti giudizi e cassato le sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, perché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società ricorrente, procedesse a nuovo esame della controversia e provvedesse alla liquidazione delle spese del giudizio.
Con atto di riassunzione, la società Ricorrente_1 con contestuale chiamata in causa dei litisconsorti necessari, Nominativo_1 e Nominativo_2, ha riproposto la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. RC7020300351/2009, affermando che l'Ufficio non avrebbe dimostrato l'esistenza della presunta inattendibilità della contabilità e delle scritture e contestando, poi, le singole rettifiche riguardanti punti specifici;
a quest'ultimo proposito la contribuente espone che le diverse presunzioni di insussistenza delle passività contabilizzate e dichiarate dalla società sono fondate su generali e apodittiche affermazioni di non accettazione della documentazione consegnata dalla parte, e non già su circostanze fattuali tali da integrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza alle presunzioni stesse.
L'Amministrazione convenuta si è costituita ritualmente contestando le avverse richieste con gli argomenti meglio precisati infra.
All'udienza del 26.1.2026 la Corte, udite le difese delle parti, ha trattenuto la controversia in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel limite infra precisato. Giova ricordare che il più importante rilievo contenuto nell'avviso di accertamento si incentra sulla ritenuta indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, nonché la detraibilità dell'IVA, per quanto concerne alcune delle fatture emesse nei confronti della Ricorrente_1 da parte della Società_1 S.r.l.; nella motivazione dell'atto impositivo si affermava, in particolare, trattarsi di “merci genericamente descritte", oppure di “premio fedeltà 2003” privo di indicazioni specifiche, di fatture emesse nel 2004 per forniture effettuate negli anni precedenti, il tutto con riferimento ai rapporti commerciali intrattenuti con a Società_1 Srl, per un importo complessivo di € 235.552,68. In ordine alla prima delle cennate contestazioni riguardanti le fatture emesse dalla Società_1, l'assunto erariale si fonda sul fatto che nel relativo documento fiscale le merci compravendute sarebbero risultate solo genericamente descritte, il che avrebbe comportato la contabilizzazione da parte della Azienda Agricola
Milletti di costi “privi dei necessari requisiti di certezza e determinabilità, non riscontrati da atti e documenti contabili che ne consentissero una oggettiva quantificazione”.
Al proposito rileva il Collegio che, con riferimento ai rilievi in questione, grava sul contribuente l'onere della prova, occorrendo che lo stesso dimostri la correttezza delle operazioni effettuate e delle annotazioni contabili, al di là della solo apparente regolarità delle stesse e di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione d'imposta o la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti o di componenti negativi del reddito (Cass., Sez. V, 16.1.2009 n. 951); in particolare quanto ai costi, occorre comprovarne non solo l'esistenza ma anche l'inerenza all'attività produttiva esercitata dall'impresa. Altro principio basilare è poi che il costo non sia solo correttamente inserito nella contabilità ma che sia fondato
(su) o accompagnato da una idonea documentazione di supporto dalla quale possa ricavarsi oltre che l'importo la ragione dello stesso (Cass. civ. Sez. V, 24.3.2006 n. 6650) consentendosi in tal modo all'Ufficio di procedere alla quantificazione oggettiva dei componenti di reddito in base ai criteri di " certezza e determinabilità delle relative spese" come dice lo stesso Ufficio appellato.
Applicando i suddetti principi alle singole rettifiche oggetto della presente controversia, e seguendo l'ordine dei rilievi per come riproposti dalla ricorrente in riassunzione, questa Corte rileva quanto segue:
1) Operazioni poste in essere con la Società_1 S.r.l. (per un importo di € 235.552,68 per l'anno 2004):
- la descrizione contenuta nelle fatture appare sufficiente ai fini dell'individuazione dei beni, specie in considerazione dell'apposta indicazione del codice articolo;
- l'indicazione delle merci necessarie all'imballo appare ragionevolmente collegata alla vendita dei prodotti ortofrutticoli e alimentari, che costituisce l'oggetto sociale della cedente, e funzionale all'attività della ricorrente;
- anche con riferimento alla fattura n. 99 del 5 maggio 2004, la natura dell'operazione annotata in fattura consente di risalire agevolmente alla natura della sottostante operazione, ivi essendo indicato trattarsi di
“Premio fedeltà fatturato Anno: 2003”, ossia di uno sconto riconosciuto dal fornitore a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi in termini di fatturato.
- quanto alla fattura n. 98 del 30 aprile 2004 (che secondo l'Agenzia riguarderebbe forniture effettuate negli anni precedenti e, specificatamente, il 2003), risulta rispettato il criterio della competenza, avendo la contribuente asserito, senza contestazione dell'Ufficio, che come risulta dai registri Iva (cfr. pagg. 22 e 23 del ricorso), i costi rilevati nelle fatture contabilizzate nell'anno di imposta 2004 sono stati dedotti, in conformità dell'art. 109 TUIR nell'anno di imposta 2003; del resto, per quel che concerne la detraibilità ai fini Iva, essa spetta al cessionario nella liquidazione periodica relativa al momento della registrazione delle fatture essendo irrilevanti, ai fini di tale tributo, la competenza economica dell'operazione commerciale a fronte della quale viene emesso il documento fiscale.
2) Spese di trasporto per servizio fornito dalla Società_2 per un importo di € 78.420,29, denegata dall'Ufficio in quanto si sarebbe trattato di “costi, privi dei necessari requisiti di certezza e determinabilità, non riscontrati da atti e documenti contabili che ne consentissero una oggettiva quantificazione”: al riguardo la Corte rileva la fondatezza dei rilievi dell'Ufficio, atteso che le operazioni rappresentate nelle fatture emesse da Società_2 sas risultano carenti di un completo supporto cartaceo probatorio che si aggiunga alle singole fatture (documenti di trasporto, contratto di servizio trasporto ecc.) che consenta, tra l'altro, la quantificazione oggettiva del valore della prestazione.
3) Spese per servizi di disinfestazione (per € 600) e per fornitura elettrica (per un totale di Euro 994,97), le osservazioni della contribuente non sono idonee a superare le conclusioni dell'Ufficio fondate sulla constatazione di inadeguatezza documentale di supporto (per le prime) e sulla non ricollegabilità dell'utenza di riferimento né alla sede legale né a quella operativa dell'Ricorrente_1
4) Spese per manutenzione autoveicoli per un importo di € 991,48; l'omessa indicazione del numero di telaio o targa e comunque la mancanza ai fini della deducibilità di idonea documentazione non consente di ricondurre con certezza le spese agli autoveicoli della società contribuente.
5) Spese di riparazione, sostituzione pneumatici e servizi connessi (per un totale di € 1.277,72), vale quanto detto al punto che precede.
6) Rettifiche operate dall'Ufficio ai fini dell'Iva e dell'Irap. Ai fini della prima imposta, valgono le considerazioni sopra esposte;
quanto alla seconda che i costi documentati dalle fatture emesse dalle società Società_1 S.r.l. (Euro 78.420,29), Società_3 S.r.l. (Euro 600,00), Società_4 (Euro 991,48) e Società_5 (Euro 1.277,72) non sono infatti stati fatti concorrere dalla società ricorrente alla determinazione del Valore della Produzione tassato ai fini IRAP relativamente all'anno di imposta 2004. Stante la totale assenza di obiezioni opposte dall'Ufficio alle suddette considerazioni, la
Corte ritiene che le rettifiche operate dallo stesso Ufficio su tali punti non possano essere in questa sede assecondate.
Conclusivamente, da quanto sopra esposto consegue una pronuncia di accoglimento parziale del ricorso, ritenendo al riguardo il Collegio condivisibile la tesi della società contribuente limitatamente ai profili sopra evidenziati, mentre per i restanti aspetti risulta corretto l'operato dell'Ufficio.
Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria, tenuto conto delle soluzioni come sopra adottate con la presente decisione, procederà alla rideterminazione del reddito ed alla conseguente nuova quantificazione dei recuperi.
In ragione del motivo che ha condotto alla cassazione della prima fase di giudizio, della complessità della vicenda e dell'esito della lite, corretta appare la compensazione integrale delle spese di lite del presente e dei precedenti gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SS ER, Presidente
FILIPPINI STEFANO, Relatore
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1786/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RC7020300351-2009 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RC7020300351-2009 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 724/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso iscritto al RG n. 4749/2010, la società Ricorrente_1 Ricorrente_1 (di seguito, Ricorrente_1” o, più semplicemente, “Ricorrente_1”), ha impugnato, dinanzi alla CTP di Roma, l'avviso di accertamento n. RC702300351-2009, relativo all'anno di imposta
2004, teso al recupero dell'indebita deduzione di costi ai fini IRES ed IRAP e della corrispondente detrazione ai fini IVA, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi, sulla scorta delle contestazioni di cui al processo verbale di constatazione redatto in data 22.12.2008 dai funzionari dell'Agenzia delle
Entrate – Ufficio di AN ZI (PVC del 22.12.2008).
Con quest'ultimo atto i verbalizzanti avevano accertato, con riferimento alla predetta annualità, un'indebita deduzione di costi, ai fini delle II.DD, per € 73.102,00, e un'indebita detrazione dell'IVA, per
€ 62.177,00, avendo la società verificata, sostanzialmente, dedotto costi privi dei necessari requisiti di certezza e determinabilità, non riscontrati da atti e documenti contabili che ne consentissero una oggettiva quantificazione, ed essendo, altresì, state riscontrate, durante le indagini, diverse irregolarità.
Con sentenza n. 175/08/13, la Commissione tributaria provinciale di Roma ha rigettato il ricorso e, con sentenza n. 6905/20/14 del 19/11/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto da Azienda Agricola Ricorrente_1.
Con ordinanza n. 16375/2024 del 12/06/2024 la Corte di cassazione, sul rilievo che i giudizi di primo e secondo grado si erano svolti nei soli confronti di Ricorrente_1 ma non anche dei soci della società, che sono litisconsorti necessari, ha dichiarato la nullità dei detti giudizi e cassato le sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, perché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società ricorrente, procedesse a nuovo esame della controversia e provvedesse alla liquidazione delle spese del giudizio.
Con atto di riassunzione, la società Ricorrente_1 con contestuale chiamata in causa dei litisconsorti necessari, Nominativo_1 e Nominativo_2, ha riproposto la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. RC7020300351/2009, affermando che l'Ufficio non avrebbe dimostrato l'esistenza della presunta inattendibilità della contabilità e delle scritture e contestando, poi, le singole rettifiche riguardanti punti specifici;
a quest'ultimo proposito la contribuente espone che le diverse presunzioni di insussistenza delle passività contabilizzate e dichiarate dalla società sono fondate su generali e apodittiche affermazioni di non accettazione della documentazione consegnata dalla parte, e non già su circostanze fattuali tali da integrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza alle presunzioni stesse.
L'Amministrazione convenuta si è costituita ritualmente contestando le avverse richieste con gli argomenti meglio precisati infra.
All'udienza del 26.1.2026 la Corte, udite le difese delle parti, ha trattenuto la controversia in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel limite infra precisato. Giova ricordare che il più importante rilievo contenuto nell'avviso di accertamento si incentra sulla ritenuta indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, nonché la detraibilità dell'IVA, per quanto concerne alcune delle fatture emesse nei confronti della Ricorrente_1 da parte della Società_1 S.r.l.; nella motivazione dell'atto impositivo si affermava, in particolare, trattarsi di “merci genericamente descritte", oppure di “premio fedeltà 2003” privo di indicazioni specifiche, di fatture emesse nel 2004 per forniture effettuate negli anni precedenti, il tutto con riferimento ai rapporti commerciali intrattenuti con a Società_1 Srl, per un importo complessivo di € 235.552,68. In ordine alla prima delle cennate contestazioni riguardanti le fatture emesse dalla Società_1, l'assunto erariale si fonda sul fatto che nel relativo documento fiscale le merci compravendute sarebbero risultate solo genericamente descritte, il che avrebbe comportato la contabilizzazione da parte della Azienda Agricola
Milletti di costi “privi dei necessari requisiti di certezza e determinabilità, non riscontrati da atti e documenti contabili che ne consentissero una oggettiva quantificazione”.
Al proposito rileva il Collegio che, con riferimento ai rilievi in questione, grava sul contribuente l'onere della prova, occorrendo che lo stesso dimostri la correttezza delle operazioni effettuate e delle annotazioni contabili, al di là della solo apparente regolarità delle stesse e di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione d'imposta o la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti o di componenti negativi del reddito (Cass., Sez. V, 16.1.2009 n. 951); in particolare quanto ai costi, occorre comprovarne non solo l'esistenza ma anche l'inerenza all'attività produttiva esercitata dall'impresa. Altro principio basilare è poi che il costo non sia solo correttamente inserito nella contabilità ma che sia fondato
(su) o accompagnato da una idonea documentazione di supporto dalla quale possa ricavarsi oltre che l'importo la ragione dello stesso (Cass. civ. Sez. V, 24.3.2006 n. 6650) consentendosi in tal modo all'Ufficio di procedere alla quantificazione oggettiva dei componenti di reddito in base ai criteri di " certezza e determinabilità delle relative spese" come dice lo stesso Ufficio appellato.
Applicando i suddetti principi alle singole rettifiche oggetto della presente controversia, e seguendo l'ordine dei rilievi per come riproposti dalla ricorrente in riassunzione, questa Corte rileva quanto segue:
1) Operazioni poste in essere con la Società_1 S.r.l. (per un importo di € 235.552,68 per l'anno 2004):
- la descrizione contenuta nelle fatture appare sufficiente ai fini dell'individuazione dei beni, specie in considerazione dell'apposta indicazione del codice articolo;
- l'indicazione delle merci necessarie all'imballo appare ragionevolmente collegata alla vendita dei prodotti ortofrutticoli e alimentari, che costituisce l'oggetto sociale della cedente, e funzionale all'attività della ricorrente;
- anche con riferimento alla fattura n. 99 del 5 maggio 2004, la natura dell'operazione annotata in fattura consente di risalire agevolmente alla natura della sottostante operazione, ivi essendo indicato trattarsi di
“Premio fedeltà fatturato Anno: 2003”, ossia di uno sconto riconosciuto dal fornitore a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi in termini di fatturato.
- quanto alla fattura n. 98 del 30 aprile 2004 (che secondo l'Agenzia riguarderebbe forniture effettuate negli anni precedenti e, specificatamente, il 2003), risulta rispettato il criterio della competenza, avendo la contribuente asserito, senza contestazione dell'Ufficio, che come risulta dai registri Iva (cfr. pagg. 22 e 23 del ricorso), i costi rilevati nelle fatture contabilizzate nell'anno di imposta 2004 sono stati dedotti, in conformità dell'art. 109 TUIR nell'anno di imposta 2003; del resto, per quel che concerne la detraibilità ai fini Iva, essa spetta al cessionario nella liquidazione periodica relativa al momento della registrazione delle fatture essendo irrilevanti, ai fini di tale tributo, la competenza economica dell'operazione commerciale a fronte della quale viene emesso il documento fiscale.
2) Spese di trasporto per servizio fornito dalla Società_2 per un importo di € 78.420,29, denegata dall'Ufficio in quanto si sarebbe trattato di “costi, privi dei necessari requisiti di certezza e determinabilità, non riscontrati da atti e documenti contabili che ne consentissero una oggettiva quantificazione”: al riguardo la Corte rileva la fondatezza dei rilievi dell'Ufficio, atteso che le operazioni rappresentate nelle fatture emesse da Società_2 sas risultano carenti di un completo supporto cartaceo probatorio che si aggiunga alle singole fatture (documenti di trasporto, contratto di servizio trasporto ecc.) che consenta, tra l'altro, la quantificazione oggettiva del valore della prestazione.
3) Spese per servizi di disinfestazione (per € 600) e per fornitura elettrica (per un totale di Euro 994,97), le osservazioni della contribuente non sono idonee a superare le conclusioni dell'Ufficio fondate sulla constatazione di inadeguatezza documentale di supporto (per le prime) e sulla non ricollegabilità dell'utenza di riferimento né alla sede legale né a quella operativa dell'Ricorrente_1
4) Spese per manutenzione autoveicoli per un importo di € 991,48; l'omessa indicazione del numero di telaio o targa e comunque la mancanza ai fini della deducibilità di idonea documentazione non consente di ricondurre con certezza le spese agli autoveicoli della società contribuente.
5) Spese di riparazione, sostituzione pneumatici e servizi connessi (per un totale di € 1.277,72), vale quanto detto al punto che precede.
6) Rettifiche operate dall'Ufficio ai fini dell'Iva e dell'Irap. Ai fini della prima imposta, valgono le considerazioni sopra esposte;
quanto alla seconda che i costi documentati dalle fatture emesse dalle società Società_1 S.r.l. (Euro 78.420,29), Società_3 S.r.l. (Euro 600,00), Società_4 (Euro 991,48) e Società_5 (Euro 1.277,72) non sono infatti stati fatti concorrere dalla società ricorrente alla determinazione del Valore della Produzione tassato ai fini IRAP relativamente all'anno di imposta 2004. Stante la totale assenza di obiezioni opposte dall'Ufficio alle suddette considerazioni, la
Corte ritiene che le rettifiche operate dallo stesso Ufficio su tali punti non possano essere in questa sede assecondate.
Conclusivamente, da quanto sopra esposto consegue una pronuncia di accoglimento parziale del ricorso, ritenendo al riguardo il Collegio condivisibile la tesi della società contribuente limitatamente ai profili sopra evidenziati, mentre per i restanti aspetti risulta corretto l'operato dell'Ufficio.
Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria, tenuto conto delle soluzioni come sopra adottate con la presente decisione, procederà alla rideterminazione del reddito ed alla conseguente nuova quantificazione dei recuperi.
In ragione del motivo che ha condotto alla cassazione della prima fase di giudizio, della complessità della vicenda e dell'esito della lite, corretta appare la compensazione integrale delle spese di lite del presente e dei precedenti gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese.