Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1342
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Indeducibilità costi ai fini IRES e IRAP e indetraibilità IVA per fatture emesse da Società_1 S.r.l.

    La Corte rileva che la descrizione delle merci nelle fatture appare sufficiente, l'indicazione delle merci per imballo è collegata all'oggetto sociale, il premio fedeltà è comprensibile e la fattura relativa a forniture precedenti rispetta il criterio di competenza. La detraibilità IVA è irrilevante ai fini della competenza economica.

  • Rigettato
    Indeducibilità spese di trasporto per servizio fornito dalla Società_2

    La Corte rileva la fondatezza dei rilievi dell'Ufficio, poiché le fatture emesse da Società_2 sas sono prive di un completo supporto probatorio aggiuntivo (documenti di trasporto, contratto di servizio) che consenta la quantificazione oggettiva del valore della prestazione.

  • Rigettato
    Indeducibilità spese per servizi di disinfestazione e fornitura elettrica

    Le osservazioni della contribuente non sono idonee a superare le conclusioni dell'Ufficio, fondate sulla constatazione di inadeguatezza documentale di supporto e sulla non ricollegabilità dell'utenza di riferimento né alla sede legale né a quella operativa.

  • Rigettato
    Indeducibilità spese per manutenzione autoveicoli

    L'omessa indicazione del numero di telaio o targa e la mancanza di idonea documentazione non consentono di ricondurre con certezza le spese agli autoveicoli della società contribuente.

  • Rigettato
    Indeducibilità spese di riparazione, sostituzione pneumatici e servizi connessi

    Vale quanto detto al punto precedente riguardo l'omessa indicazione del numero di telaio o targa e la mancanza di idonea documentazione.

  • Accolto
    Rettifiche operate dall'Ufficio ai fini dell'IVA e dell'IRAP

    Ai fini IVA valgono le considerazioni sopra esposte. Quanto all'IRAP, stante la totale assenza di obiezioni opposte dall'Ufficio alle considerazioni della contribuente, le rettifiche operate dall'Ufficio non possono essere assecondate.

  • Accolto
    Opposizione alle rettifiche IRAP

    Stante la totale assenza di obiezioni opposte dall'Ufficio alle suddette considerazioni della contribuente, la Corte ritiene che le rettifiche operate dallo stesso Ufficio su tali punti non possano essere in questa sede assecondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1342
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1342
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo