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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 857/2023
T R A
, nata il [...] in [...], ed ivi residente a[...]
Giordano n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia De Filippo, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Striano (NA) alla via Caionche n. 39; Appellante
E
con sede centrale in Controparte_1
Roma in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, elettivamente domiciliato presso lo stesso avv.to. in Nola, Via Variante 7/bis (AVVOCATURA INPS); Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.4.2023, ha proposto appello per la parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 1975/2022, pubblicata in data 3.11.2022, con la quale il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla sua domanda di riconoscimento di un'anzianità contributiva piena per 52 settimane all'anno, anche per i mesi di mancata prestazione di lavoro in conseguenza del ridotto orario di lavoro, compensando per un quinto le spese di lite e ponendo il residuo, liquidato in complessivi euro 690,00, a carico dell'Inps.
Il Tribunale aveva motivato la compensazione parziale delle spese del giudizio osservando che
“…Nel caso in esame, l'avvenuto accredito contributivo in sede amministrativa fa ritenere, con elevato grado di probabilità, che anche in sede giudiziale la domanda sarebbe stata accolta;
1 tuttavia, l'avvenuto riconoscimento in corso di causa, sia pure successivamente alla notifica del ricorso, giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite…”.
La ha impugnato unicamente la statuizione sulle spese deducendo, con il primo Parte_1 motivo, che l' aveva provveduto ad attribuire l'anzianità contributiva con ritardo solo dopo CP_1 essere venuto a conoscenza dell'instaurato giudizio ed aveva così dato causa alla lite. L'accredito contributivo, infatti, era stato richiesto dalla odierna appellante con pec del 2 settembre 2020 e l'Inps, anziché provvedervi in via amministrativa, aveva preferito restare inerte sino alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avveuta a febbraio 2021, riconoscendo la prestazione oggetto di domanda solo a giugno 2021. Ha lamentato che il primo Giudice aveva posto a sostegno della disposta compensazione parziale una motivazione non rispondente al dettato dell'art. 92 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello l'istante ha, poi, censurato la quantificazione delle spese operata dal Tribunale perché non conforme ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 ed inferiore ai “minimi” ivi previsti, nonché per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., non avendo il primo Giudice fatto alcun cenno al criterio utilizzato per la determinazione delle spese di lite.
Ha concluso chiedendo di: “Riformare la sentenza di primo grado nella parte relativa alla compensazione delle spese nonché nella corretta liquidazione delle stesse, con condanna piena dell'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di tutte le spese di lite, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, che si quantificano in € 3.291,00, o per la diversa somma quantificata dall'Ecc.ma Corte per compenso professionale, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione. Condannare, di conseguenza, l'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle restanti spese di lite che si quantificano in € 2.601,00. In via subordinata: Qualora l'On. Corte ritenesse di dover confermare la compensazione delle spese per 1/5 operata dal giudice di prime cure, calcolare la compensazione sulla somma complessiva di € 3.291,00 e per l'effetto, condannare l'Inps al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.632,8 (compensate per 1/5) o per la diversa somma quantificata dall'Ecc.ma Corte per compenso professionale, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione. Condannare, di conseguenza, l'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle restanti spese di lite quantificate in € 1.942,8. Disporre altresì la condanna dell'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del giudizio d'appello, oltre Iva e Cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
L'Inps si è costituito ed ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Ha osservato come applicandosi il principio di causalità sussistessero ragioni a sostegno della compensazione delle spese, adeguatamente motivata dal Giudice di prime cure. Sulla quantificazione delle spese di lite ha eccepito la genericità della doglianza, l'omesso deposito della nota delle spese, la liquidazione delle stesse in base agli atti di causa e in considerazione dell'oggetto della controversia, del limitato periodo dedotto in giudizio e dell'impegno professionale richiesto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ed acquisite le note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
2 Come già ritenuto in precedenti decisioni di questo collegio, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ipotesi queste che non sussistono nella fattispecie.
All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, risultando incontestato che l'attribuzione della anzianità contributiva, richiesta dalla con pec del 2 settembre 2020 (cfr. fasc. Parte_1 di primo grado), è avvenuta in corso di giudizio, dopo il deposito del ricorso di Parte_1 primo grado effettuato in data 7.10.2020 e dopo la notifica dell'atto di febbraio 2021 (cfr. estratto conto datato 7.6.2021; fasc. Inps di primo grado).
Sussiste dunque, secondo soccombenza virtuale, il presupposto della condanna alle spese.
Il Giudice di prime cure ha assegnato rilievo al comportamento diligente della parte convenuta che ha riconosciuto la prestazione evitando le lungaggini di un giudizio. Tuttavia, come già osservato, è pacifico che l'attribuzione della anzianità contributiva è successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo. A fronte del ritardo dell'Inps, è stato necessario per l'istante adire l'autorità giudiziaria al fine di accertare il proprio diritto alla prestazione.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
3 L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati …”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass., Ord. n. 4696 del 18/02/2019).
Considerato che a nessuna delle suddette ipotesi è riconducile la fattispecie, l'appello va accolto.
Pertanto, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla regolamentazione delle spese del primo grado che vanno riconosciute per intero in favore della odierna appellante e rideterminate in complessivi euro 3291,00, avuto riguardo ai valori tariffari del D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, per le “cause di previdenza”.
Giova precisare che la stessa ha invocato lo scaglione relativo alle controversie Parte_1 previdenziali di primo grado di valore indeterminabile cd. basso e senza istruttoria di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, vigente all'epoca della decisione di primo grado.
Invero, la controversia instaurata contro l'INPS aveva ad oggetto il riconoscimento di n. 52 settimane di contributi annui in luogo del minore numero di settimane accreditate dall'INPS, per l'intero arco temporale del rapporto di lavoro, dal 1/06/2012 in poi, per un rapporto ancora in corso al momento del deposito del ricorso introduttivo (07/10/2020).
Lo scaglione tariffario applicabile è quello da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 in relazione al valore indeterminabile della prestazione. In applicazione dei criteri tariffari di cui ai predetti D.M., tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute - fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale - attesa la natura ripetitiva e seriale del contenzioso in esame, il totale da liquidare è pari a euro 3.291,00 (di cui euro 851,00 per fase studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 1.838,00 per fase decisoria), come da specifica richiesta di parte convenuta nell'atto di appello.
Ne consegue la condanna dell'INPS al pagamento della somma di euro 2.601,00, pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza. Deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 2.601,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa
4 Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi, prodotte dalla stessa appellante.
Possono pertanto applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al D.M. 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell'Inps, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 3.291,00;
-condanna l'Inps al pagamento, in favore di della somma di euro 2.601,00 Parte_1 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
- condanna, altresì, l' al pagamento, in favore della delle spese del secondo CP_1 Parte_1 grado che liquida in euro 962,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 10/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 857/2023
T R A
, nata il [...] in [...], ed ivi residente a[...]
Giordano n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia De Filippo, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Striano (NA) alla via Caionche n. 39; Appellante
E
con sede centrale in Controparte_1
Roma in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, elettivamente domiciliato presso lo stesso avv.to. in Nola, Via Variante 7/bis (AVVOCATURA INPS); Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.4.2023, ha proposto appello per la parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 1975/2022, pubblicata in data 3.11.2022, con la quale il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla sua domanda di riconoscimento di un'anzianità contributiva piena per 52 settimane all'anno, anche per i mesi di mancata prestazione di lavoro in conseguenza del ridotto orario di lavoro, compensando per un quinto le spese di lite e ponendo il residuo, liquidato in complessivi euro 690,00, a carico dell'Inps.
Il Tribunale aveva motivato la compensazione parziale delle spese del giudizio osservando che
“…Nel caso in esame, l'avvenuto accredito contributivo in sede amministrativa fa ritenere, con elevato grado di probabilità, che anche in sede giudiziale la domanda sarebbe stata accolta;
1 tuttavia, l'avvenuto riconoscimento in corso di causa, sia pure successivamente alla notifica del ricorso, giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite…”.
La ha impugnato unicamente la statuizione sulle spese deducendo, con il primo Parte_1 motivo, che l' aveva provveduto ad attribuire l'anzianità contributiva con ritardo solo dopo CP_1 essere venuto a conoscenza dell'instaurato giudizio ed aveva così dato causa alla lite. L'accredito contributivo, infatti, era stato richiesto dalla odierna appellante con pec del 2 settembre 2020 e l'Inps, anziché provvedervi in via amministrativa, aveva preferito restare inerte sino alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avveuta a febbraio 2021, riconoscendo la prestazione oggetto di domanda solo a giugno 2021. Ha lamentato che il primo Giudice aveva posto a sostegno della disposta compensazione parziale una motivazione non rispondente al dettato dell'art. 92 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello l'istante ha, poi, censurato la quantificazione delle spese operata dal Tribunale perché non conforme ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 ed inferiore ai “minimi” ivi previsti, nonché per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., non avendo il primo Giudice fatto alcun cenno al criterio utilizzato per la determinazione delle spese di lite.
Ha concluso chiedendo di: “Riformare la sentenza di primo grado nella parte relativa alla compensazione delle spese nonché nella corretta liquidazione delle stesse, con condanna piena dell'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di tutte le spese di lite, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, che si quantificano in € 3.291,00, o per la diversa somma quantificata dall'Ecc.ma Corte per compenso professionale, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione. Condannare, di conseguenza, l'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle restanti spese di lite che si quantificano in € 2.601,00. In via subordinata: Qualora l'On. Corte ritenesse di dover confermare la compensazione delle spese per 1/5 operata dal giudice di prime cure, calcolare la compensazione sulla somma complessiva di € 3.291,00 e per l'effetto, condannare l'Inps al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.632,8 (compensate per 1/5) o per la diversa somma quantificata dall'Ecc.ma Corte per compenso professionale, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione. Condannare, di conseguenza, l'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle restanti spese di lite quantificate in € 1.942,8. Disporre altresì la condanna dell'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del giudizio d'appello, oltre Iva e Cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
L'Inps si è costituito ed ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Ha osservato come applicandosi il principio di causalità sussistessero ragioni a sostegno della compensazione delle spese, adeguatamente motivata dal Giudice di prime cure. Sulla quantificazione delle spese di lite ha eccepito la genericità della doglianza, l'omesso deposito della nota delle spese, la liquidazione delle stesse in base agli atti di causa e in considerazione dell'oggetto della controversia, del limitato periodo dedotto in giudizio e dell'impegno professionale richiesto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ed acquisite le note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
2 Come già ritenuto in precedenti decisioni di questo collegio, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ipotesi queste che non sussistono nella fattispecie.
All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, risultando incontestato che l'attribuzione della anzianità contributiva, richiesta dalla con pec del 2 settembre 2020 (cfr. fasc. Parte_1 di primo grado), è avvenuta in corso di giudizio, dopo il deposito del ricorso di Parte_1 primo grado effettuato in data 7.10.2020 e dopo la notifica dell'atto di febbraio 2021 (cfr. estratto conto datato 7.6.2021; fasc. Inps di primo grado).
Sussiste dunque, secondo soccombenza virtuale, il presupposto della condanna alle spese.
Il Giudice di prime cure ha assegnato rilievo al comportamento diligente della parte convenuta che ha riconosciuto la prestazione evitando le lungaggini di un giudizio. Tuttavia, come già osservato, è pacifico che l'attribuzione della anzianità contributiva è successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo. A fronte del ritardo dell'Inps, è stato necessario per l'istante adire l'autorità giudiziaria al fine di accertare il proprio diritto alla prestazione.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
3 L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati …”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass., Ord. n. 4696 del 18/02/2019).
Considerato che a nessuna delle suddette ipotesi è riconducile la fattispecie, l'appello va accolto.
Pertanto, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla regolamentazione delle spese del primo grado che vanno riconosciute per intero in favore della odierna appellante e rideterminate in complessivi euro 3291,00, avuto riguardo ai valori tariffari del D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, per le “cause di previdenza”.
Giova precisare che la stessa ha invocato lo scaglione relativo alle controversie Parte_1 previdenziali di primo grado di valore indeterminabile cd. basso e senza istruttoria di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, vigente all'epoca della decisione di primo grado.
Invero, la controversia instaurata contro l'INPS aveva ad oggetto il riconoscimento di n. 52 settimane di contributi annui in luogo del minore numero di settimane accreditate dall'INPS, per l'intero arco temporale del rapporto di lavoro, dal 1/06/2012 in poi, per un rapporto ancora in corso al momento del deposito del ricorso introduttivo (07/10/2020).
Lo scaglione tariffario applicabile è quello da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 in relazione al valore indeterminabile della prestazione. In applicazione dei criteri tariffari di cui ai predetti D.M., tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute - fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale - attesa la natura ripetitiva e seriale del contenzioso in esame, il totale da liquidare è pari a euro 3.291,00 (di cui euro 851,00 per fase studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 1.838,00 per fase decisoria), come da specifica richiesta di parte convenuta nell'atto di appello.
Ne consegue la condanna dell'INPS al pagamento della somma di euro 2.601,00, pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza. Deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 2.601,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa
4 Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi, prodotte dalla stessa appellante.
Possono pertanto applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al D.M. 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell'Inps, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 3.291,00;
-condanna l'Inps al pagamento, in favore di della somma di euro 2.601,00 Parte_1 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
- condanna, altresì, l' al pagamento, in favore della delle spese del secondo CP_1 Parte_1 grado che liquida in euro 962,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 10/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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