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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3854/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 Rappresentante - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250063972044000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso, rituale e tempestivo, notificato alla Agenzia delle Entrate DP II di Milano (Ente Impositore) nonché alla Agenzia delle Entrate Riscossione di Milano (Ente Esattore), impugnava la cartella di pagamento n. 068 2025 00639720 44 000, notificata a mezzo pec in data 14.07.2025, dell'importo di euro 1.436,65, al fine di ottenerne l'annullamento.
Si costituiva la DP II di Milano contestando ogni assunto di parte ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia della Riscossione asserendo la conferma del proprio operato nei limiti della propria competenza, lasciando la difesa nel merito all'Ente Impositore.
La causa, discussa alla udienza del 15 gennaio 2026 é stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio, il ricorrente – precisando di avere già provveduto al pagamento dell'atto impositivo e riservandosi l'eventuale azione di accertamento dell'ingiustificato arricchimento innanzi al giudice competente - ha dichiarato di voler rinunciare al presente ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del
D. Lgs. 175/2024, e concludeva chiedendo, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere della presenta controversia a seguito dell'intervenuta rinuncia al ricorso.
La rappresentante dell'Ufficio Impositore, presente in udienza, ha accettato la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente.
Pertanto la Corte, in composizione monocratica, non può che dichiarare la estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. In considerazione della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Milano, lì 15 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3854/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 Rappresentante - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250063972044000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso, rituale e tempestivo, notificato alla Agenzia delle Entrate DP II di Milano (Ente Impositore) nonché alla Agenzia delle Entrate Riscossione di Milano (Ente Esattore), impugnava la cartella di pagamento n. 068 2025 00639720 44 000, notificata a mezzo pec in data 14.07.2025, dell'importo di euro 1.436,65, al fine di ottenerne l'annullamento.
Si costituiva la DP II di Milano contestando ogni assunto di parte ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia della Riscossione asserendo la conferma del proprio operato nei limiti della propria competenza, lasciando la difesa nel merito all'Ente Impositore.
La causa, discussa alla udienza del 15 gennaio 2026 é stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio, il ricorrente – precisando di avere già provveduto al pagamento dell'atto impositivo e riservandosi l'eventuale azione di accertamento dell'ingiustificato arricchimento innanzi al giudice competente - ha dichiarato di voler rinunciare al presente ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del
D. Lgs. 175/2024, e concludeva chiedendo, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere della presenta controversia a seguito dell'intervenuta rinuncia al ricorso.
La rappresentante dell'Ufficio Impositore, presente in udienza, ha accettato la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente.
Pertanto la Corte, in composizione monocratica, non può che dichiarare la estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. In considerazione della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Milano, lì 15 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Avv. Giuseppa Crisafulli