Decreto cautelare 17 settembre 2022
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2022
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10337/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10337 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Remini, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, piazza Giuseppe Mazzini 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento, emesso dal Questore di Roma, datato -OMISSIS-, e conosciuto dall'odierno ricorrente in data -OMISSIS- con cui è stato revocato al ricorrente il permesso di soggiorno UE n. -OMISSIS- per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno);
- degli atti endoprocedimentali, non conosciuti, alla base del suddetto provvedimento;
- di ogni atto connesso e consequenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 la dott.ssa AN OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, era titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Roma in data -OMISSIS-.
2. In data -OMISSIS- egli presentava, tramite kit postale, domanda di aggiornamento di tale titolo.
3. A seguito dell’istruttoria, la Questura rilevava che l’istante era stato condannato, con sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 609-bis c.p. (violenza sessuale), nonché, con sentenza del -OMISSIS-, alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 610 e 582 c.p. (violenza privata e lesioni). Inoltre, risultava segnalato in data -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 570 e 591 c.p., in relazione a fatti accertati a -OMISSIS-.
4. Con comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, notificata in data -OMISSIS-, l’Amministrazione preavvisava il ricorrente dell’intenzione di revocare il titolo, ritenendolo pericoloso per l’ordine pubblico ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 286/1998.
5. Il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, depositava osservazioni difensive, contestando la valutazione ostativa della condanna per violenza sessuale, in quanto non definitiva, e rilevando che la visura del casellario riportava soltanto la condanna per i reati di cui agli artt. 610 e 582 c.p., sanzionata con pena pecuniaria. In via subordinata, chiedeva la concessione di un permesso di soggiorno di durata biennale.
6. L’Amministrazione, ritenute non idonee le deduzioni difensive a superare il giudizio di pericolosità già espresso, adottava il provvedimento impugnato, con cui disponeva la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rigettava l’istanza di aggiornamento del titolo, con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla notifica.
7. Il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, deducendone l’illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, mancata considerazione della lunga permanenza sul territorio italiano e della condizione di piena integrazione sociale e lavorativa, nonché per l’assenza di una sentenza definitiva in ordine al reato di cui all’art. 609-bis c.p., che risulta ancora sub iudice dinanzi alla Corte d’Appello di -OMISSIS-.
8. Il Ministero resistente si costituiva con memoria formale depositando la documentazione rilevante.
9. All’udienza di smaltimento del 28 novembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è infondato.
11. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.lgs. 286/1998, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato (e, ai sensi del comma 7, può essere revocato) qualora lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La disposizione prevede espressamente che la valutazione di pericolosità può fondarsi anche su condanne non definitive per i reati elencati all’art. 380 c.p.p., tra cui rientra la violenza sessuale.
12. Nel caso di specie, la condanna a oltre tre anni di reclusione per un reato di tale natura, pur non definitiva, è stata ritenuta sintomatica di una pericolosità sociale concreta ed attuale, tenuto conto anche dei precedenti penali irrevocabili e delle ulteriori segnalazioni all’Autorità giudiziaria. Non appare manifestamente illogica né arbitraria la valutazione dell’Amministrazione, che ha ritenuto che tali elementi, nel loro insieme, giustificassero la revoca del titolo e la negazione del rinnovo.
13. In proposito, va rammentato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio di pericolosità sociale può legittimamente fondarsi anche su condanne non ancora divenute irrevocabili, qualora esse attengano a reati di particolare gravità, essendo rimessa all’Amministrazione una valutazione discrezionale basata su fatti concreti e obiettivamente significativi (TAR Lazio, Sez. I Ter, sent. n. 11696/2025).
14. Tale giudizio può risultare sfavorevole anche in presenza di elementi di integrazione familiare, sociale o lavorativa, laddove questi si rivelino recessivi rispetto all’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza, specie nei casi in cui le condotte ascritte allo straniero evidenzino una propensione alla commissione di reati di elevata offensività (TAR Lazio, Sez. I Stralcio, sent. n. 17953/2022).
15. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non si fonda su un automatismo ostativo, bensì su una motivazione articolata che prende in considerazione tanto le condotte penalmente rilevanti, quanto le deduzioni difensive formulate nel corso del procedimento, e le ritiene non idonee a escludere la prognosi negativa formulata. In tale ottica, la mera pendenza del giudizio di appello, così come l’avvenuta integrazione nel tessuto socio-lavorativo, non risultano sufficienti a neutralizzare l’impatto della condotta contestata, sia per la gravità del reato, sia per il quadro complessivo che emerge dai precedenti penali.
16. Non sussiste, pertanto, il lamentato difetto di istruttoria, né quello di motivazione, risultando il provvedimento fondato su un’istruttoria adeguata e sorretto da una valutazione discrezionale immune da profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
17. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
18. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione del fatto che il Ministero resistente si è limitato al deposito di memoria formale senza svolgere attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CH, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
AN OT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OT | AN CH |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.