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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/07/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 511 2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CALI' ANTONINO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
E
nato a [...] il [...] CF Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CALI' ANTONINO che C.F._2 la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 30.6.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., con note cartolari le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso
Il P.M. nulla opponeva .
Il Tribunale Visto il ricorso depositato in data 19/05/2025 documentato il consenso alla separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Controparte_1 accertato che il matrimonio è stato celebrato in data 29/08/2015 e trascritto del registro degli atti civili del comune di Ramacca anno 2015 n. 17 parte II serie A;
visto il decreto di sostituzione dell'udienza con note per la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.;
accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo regolare;
verificata la compatibilità delle pattuizioni contenute in ricorso con le norme inderogabili regolatrici della famiglia rilevato che il PM nulla ha opposto
Pt_2 La separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate nelle note depositate agli atti ex. art. 127 ter c.p.c. e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA Che il presente decreto sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D D.p.r.
3.11.2000 n. 396 ordinamento dello stato civile all'Ufficiale dello stato civile del comune di Ramacca Così deciso in Caltagirone il 01/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 511 2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CALI' ANTONINO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
E
nato a [...] il [...] CF Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CALI' ANTONINO che C.F._2 la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 30.6.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., con note cartolari le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso
Il P.M. nulla opponeva .
Il Tribunale Visto il ricorso depositato in data 19/05/2025 documentato il consenso alla separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Controparte_1 accertato che il matrimonio è stato celebrato in data 29/08/2015 e trascritto del registro degli atti civili del comune di Ramacca anno 2015 n. 17 parte II serie A;
visto il decreto di sostituzione dell'udienza con note per la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.;
accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo regolare;
verificata la compatibilità delle pattuizioni contenute in ricorso con le norme inderogabili regolatrici della famiglia rilevato che il PM nulla ha opposto
Pt_2 La separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate nelle note depositate agli atti ex. art. 127 ter c.p.c. e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA Che il presente decreto sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D D.p.r.
3.11.2000 n. 396 ordinamento dello stato civile all'Ufficiale dello stato civile del comune di Ramacca Così deciso in Caltagirone il 01/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo