Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati: 1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 235 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Chieti, Corso Parte_1 C.F._1 Marrucino n. 153, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Luccitti, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. Marta Vacca, come da procura in atti. RICORRENTE
E
(C.F.: ( ), elettivamente domiciliata in Pescara, Via Controparte_1 C.F._2 Canova n. 15, presso lo studio dell'Avv. Antonella Di Renzo, che la rappresenta e difende, coma da procura in atti. RESISTENTE
E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: concordi per le parti: pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2025, il sig. ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dalla coniuge sig.ra , con la quale ha contratto matrimonio Controparte_1 celebrato con rito concordatario in Chieti il 20 giugno 2010, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 37, Parte 2, serie A, dell'anno 2010. Ha esposto che dall'unione sono nati, il 20.3.2014, a Chieti, i figli e . Per_1 Per_2
Ha dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis ed incompatibilità caratteriali, tanto che gli stessi vivono ormai separati in case diverse. Ha, quindi, chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sita in Chieti, via G. Puccini n. 2, alla sig.ra con l'onere di provvedere alla voltura a suo nome di tutte le utenze, l'affidamento CP_1 condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, la disciplina del diritto di visita Per_1 Per_2 nelle modalità indicate nel suo ricorso introduttivo, la suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 50% per ciascun genitore, nonché condannarsi la resistente al pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale anticipate da parte ricorrente.
Si è costituita la sig.ra , contestando la ricostruzione dei fatti operata dal Controparte_1 ricorrente, senza opporsi alla richiesta di separazione e chiedendo l'affidamento condiviso dei figli
Ha chiesto, inoltre, maturati i termini di legge, pronunciarsi sentenza di divorzio. Innanzi al Giudice istruttore, all'udienza del 19.5.2025, le parti concordemente hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione. Ciò detto, osserva il Collegio che la domanda va accolta, risultando palese e pacifico il dissolvimento della comunione materiale e morale tra i coniugi.
La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ( ), che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Chieti il 20 giugno 2010, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 37, Parte 2, serie A, dell'anno 2010; 2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Parte_2
3. spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 23.5.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO
Il Presidente
Dott. Guido CAMPLI