Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/05/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1342 /2024 da:
L'avv. GENTILE KRISTINA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1342 del RGAC dell'anno 2024 avente ad o ggetto appello avverso la sentenza n. 10/2024 emessa il 19 gennaio 2024 dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Kristina Gentile
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Felicetti CP_1 C.F._1
Appellato
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 10/2024 del Giudice di Parte_1
Pace di Corigliano Calabro, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il verbale n.
B3585\2023, emesso dalla Polizia Provinciale e notificato il 12 aprile 2023.
Ha dedotto, ai fini che qui interessano: a) l'erronea valutazione delle risultanze processu ali e l'errata motivazione in ordine alla mancanza di segnaletica di preavviso circa la presenza del dispositivo di controllo del traffico e della velocità e il mancato rispetto degli intervalli spaziali sia dei dispositivi di controllo elettronico della v elocità media sia del nuovo limite di velocità; b)
l'erronea valutazione sulla omessa contestazione immediata, ritenendo che la strada su cui è stata rilevata l'infrazione non potesse rientrare nella classificazione di strada secondaria extraurbana, procedendo alla disapplicazione del provvedimento prefettizio;
c) l'erroneità della valutazione
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1.2. Si è costituita parte appellata chieden do il rigetto del gravame.
2. Nel merito l'appello è infondato, assumendo rilievo decisivo in relazione alla questione della legittimità della sanzione, la mancanza di prova circa la presenza di cartelli di segnalazione del dispositivo di rilevazione della velocità dopo ogni intersezione esistente prima del punto in cui il dispositivo medesimo è collocato.
Infatti, nonostante il giudice di primo grado abbia evidenziato la necessità di apposizione di cartelli segnalatori dopo ogni intersezione stradale e ch e, nel caso di specie, sono presenti intersezioni prima del dispositivo, dopo le quali non sono stati apposti cartelli, l'appellante nulla ha dedotto al riguardo nell'atto di gravame, determinando ciò il passaggio in giudicato della decisione del Giudice di Pace sul punto.
Inoltre, il principio giuridico espresso dal Giudice di prime cure è pienamente condivisibile, in quanto “in ogni caso ed in senso risolutivo si osserva che la norma dedotta come violata (del
D.M. 15 agosto 2007, art. 2, comma 1) stabilis ce inequivocamente che "la distanza tra i segnali o
i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi,- in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.".
Da ciò si inferisce che la disposizione normativa non limita il suo ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l'automobilista si immetta nella strada da un punto successivo rispetto a dove è posizionata la segnalazione (circostanza, oltretutto, contestata dall'odierno ricorrente e sulla quale non è dato riscontrare che la P.A. appellata aveva assolto nel giudizio in que stione il relativo onere probatorio), ma detta una disciplina che si applica ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali” (Cass. civ., sez. VI, 27 novembre 2018, n. 30664).
Tale orientamento, a parere di questo giudice, appare preferibile rispetto al precedente orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto maggiormente aderente al dato normativo, che, come riportato, richiede la ripetizione del segnale dopo ogni intersezione.
Pertanto, considerato che non è rilevante stabilire in quale punto si sia immessa sulla strada parte appellata (in ogni caso sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare la circostanza e tale prova non è stata fornita) e che non è stata né allegata né dim ostrata l'inesistenza di intersezioni in prossimità del dispositivo o la presenza dopo ognuna di esse di un idoneo cartello, la sanzione applicata è illegittima.
3. Le spese di lite del presente giudizio di appello vengono compensate in ragione del contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla necessità di posizionare cartelli di avviso dopo ogni intersezione stradale.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese del presente giudizio d'appello;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, 16 maggio 2025
Provvedimento red atto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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