Sentenza 7 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2019, n. 15511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15511 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 7884-2015 proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELL1 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
VA ST, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PASTEUR
49, presso lo studio dell'avvocato GIORGIA FALZONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO VOCE, FABIO RUSCONI;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/09/2014 R.G.N. 1029/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per la cessazione materia del contendere;
udito l'Avvocato VALERIA COSENTINO per delega verbale Avvocato ENZO MORRICO. Rg.7884/2015
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza n. 1029/ 2013 emessa ai sensi dell'art.348 bis la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità degli appelli promossi avverso la sentenza del Tribunale di Firenze rispettivamente VAutostrade per L'Italia spa e dal dipendente EF TR, affermando che entrambe gli appelli non avevano ragionevoli probabilità di accoglimento. Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per cassazione Autostrade per L'Italia spa affidato a due motivi a cui ha opposto difese il TR con controricorso. Nelle more del giudizio le parti in data 20.2.2017 hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, nel quale Autostrade ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione notificato il 23.3.2015 avverso la citata ordinanza della Corte d'Appello di Firenze, rinuncia accettata dal TR;
in particolare le parti hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in relazione al pregresso rapporto di lavoro. La società Autostrade ha poi rinunciato espressamente all'azione promossa dinnanzi alla corte di cassazione con il ricorso notificato in data 26.3.2015 , rinuncia accettata dal TR. Come risulta dal verbale di conciliazione è all'evidenza cessata tra le parti la materia del contendere„ avendo le parti dichiarato che, con la sottoscrizione di tale verbale, "non avevano più nulla a pretendere per quanto rivendicato nel ricorso introduttivo di causa e comunque per le domande e le pretese ivi azionate, nessuna esclusa". Essendo quindi venuto meno ogni interesse concreto ed attuale alla decisione della causa va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Appare equo, stante la conciliazione raggiunta, compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere, compensando le spese tra le parti. Roma 9 aprile 2019 Vincenzo di Cerbo L una Curcio rizionatio aludiziatio Giovanni RU allt7t SUPREMA DI C.ASSA710%.,