Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14063/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14063/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19/09/24 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
c.f.: elett.te dom.to Parte_1 C.F._1
alla via Monte di Dio n.4 presso lo studio degli avv.ti Antonella
Esposito, Mario Ivan Esposito, Walter Esposito dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione e dall'avv. Agostino di Febbraro e dall'avv. Angelo Pisani in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in aggiunta
- ATTORE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta alla Controparte_1 C.F._2
via A. Manzoni n.109/A 80123 Napoli (NA), presso lo studio degli avv.ti Picone Paolo e Riccardo Paparella, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: proprietà.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio chiedendone la condanna Controparte_1
all'immediata restituzione di alcuni beni mobili di sua proprietà lasciati nella casa familiare condivisa con quest'ultima ed, in subordine, la condanna a corrispondergli il controvalore degli stessi oltre che al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto di avere intrattenuto, dall' anno 1992, una relazione sentimentale con (da cui Controparte_1
sono nati due figli, e ), durata fino al 2014, anno in Per_1 Per_2 cui ha lasciato l'abitazione familiare sita in Napoli alla via Cimarosa
n.89, stante il sopraggiungere di tensioni sorte per il coinvolgimento di esso istante in numerosi giudizi civili e penali;
di aver acquistato, nel corso del predetto arco temporale, beni mobili di ingente valore, in particolare n. 13 tele d'autore, un tavolo del XVII secolo, n. 7 orologi e tappeti persiani pregiati;
di aver lasciato le tele nella casa familiare, in quanto parte integrante dell'arredo; di aver dato in custodia gli orologi alla società Blindhouse presso la quale aveva locato già da tempo una cassetta di sicurezza, dapprima intestata a e poi al Controparte_1 fratello di lei, al fine di sottrarli all'aggressione di creditori;
di aver lasciato nell'abitazione familiare anche effetti personali, quali abiti, documenti, gioielli, computer, denaro in contanti, ulteriori orologi ed argenti;
di aver richiesto alla convenuta la restituzione dei beni di sua proprietà esclusiva, senza esito;
di avere la necessità di recuperare i predetti beni in quanto funzionali a garantirgli la disponibilità economica, persa in ragione del coinvolgimento nei richiamati giudizi,
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per la corresponsione del mantenimento ai figli e per la sua sussistenza personale.
Costituitasi in giudizio ha eccepito la generica Controparte_1
indicazione dei beni mobili oggetto della pretesa restitutoria nonché, in ordine ai quadri, di averli acquistati partecipando personalmente alle relative aste ancorché il prezzo sia stato corrisposto dall'attore per spirito di liberalità e, comunque, di non essere in possesso di una delle tele in quanto consegnata ai Carabinieri in data 27.02.2013 perché risultata rubata, ed, in ordine agli orologi, di non esserne in possesso atteso che gli stessi come dedotto dall'attore sono conservati in una cassetta di sicurezza intestata ad altri, per cui ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione dei testi ammessi.
In via preliminare occorre procedere all'esatta qualificazione dell'azione esperita dall'attore alla luce dell'intervento delle Sezioni
Unite del 2014 (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28/03/2014, n. 7305) in ordine alla distinzione tra azione di rivendica ed azione personale di rilascio o di restituzione, trattandosi di due azioni che sono distinte, sia per causa petendi che per petitum, pur essendo entrambe dirette allo stesso risultato pratico del recupero della disponibilità materiale del bene.
Prima di dar conto dell'approdo giurisprudenziale di cui alla richiamata pronuncia giova chiarire quali sono gli orientamenti che hanno dato luogo alla pronuncia delle Sezioni Unite.
Ebbene, secondo una prima impostazione l'azione personale di restituzione è esperibile da chi intenda ottenere la consegna del bene in ragione dell'invalidità oppure dell'esaurimento, per risoluzione, per
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rescissione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine di durata e così via, del rapporto di natura obbligatoria in base al quale il convenuto ha conseguito la detenzione del bene da parte di colui che glielo richiede, nonché in ragione dell' assoluta iniziale insussistenza di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da parte del convenuto.
Secondo l'orientamento opposto, in tale ultima ipotesi, cioè nel caso in cui l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione l'illegittima detenzione del bene per inesistenza originaria di un qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da parte del convenuto, non si è in presenza di un'azione di restituzione ma di rivendicazione.
E' a tale ultimo orientamento che le Sezioni Unite della Cassazione hanno prestato adesione “poichè l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa
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dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo” (Cass. civ. Sez.
Unite, Sent., 28/03/2014, n. 7305).
Alla luce dei su esposti principi la domanda proposta dall'attore deve essere qualificata come di rivendicazione e non di restituzione, poiché si basa sull'affermazione della proprietà dei beni indicati in citazione e sulla totale mancanza di ogni titolo giustificativo della detenzione da parte della convenuta.
Così qualificata la domanda, il suo accoglimento presuppone che l'attore assolva all'onere probatorio alla stessa connesso dovendo, soprattutto se proprietario mobiliare, allegare con esattezza le cose di cui è chiesta la restituzione, fornire la prova della titolarità delle stesse, per esempio attraverso un atto d'acquisto, nonché dimostrare che esse sono in possesso della parte convenuta, o che questa le abbia perdute o alienate a terzi.
Nella specie, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c., l'attore ha precisato che la presente azione è funzionale alla restituzione di 13 quadri antichi, di un tavolino antico, di tappeti, di 7 orologi e di un Presepe realizzato dal Controparte_2
In ordine alla domanda restitutoria concernente i 13 quadri d'autore ed il tavolino antico l'attore ha assolto all'onere assertivo e probatorio sullo stesso incombente dato che non solo ha compiutamente elencato i quadri ed indentificato il tavolino ma ha prodotto le ricevute di acquisto o, comunque, le fatture idonee a ritenere provato il titolo di acquisto e, quindi, la proprietà.
Rappresenta, inoltre, circostanza incontestata che i 13 quadri d'autore
(ad eccezione di uno consegnato ai Carabinieri in quanto risultato
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rubato) unitamente al tavolino antico costituivano parte integrante dell'arredo dell'abitazione familiare sita in Napoli alla via Cimarosa
n.89 e tali sono rimasti anche quando l'attore ha lasciato la predetta abitazione nel 2014, dove hanno continuato a vivere la convenuta ed i figli delle parti, come si legge nel decreto del Tribunale di Napoli del
2.11.2015, prodotto agli atti di causa, reso sul ricorso ex art. 337 c.c., avente ad oggetto l'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli, all'epoca minorenni, in cui è stato previsto che l'attore sia tenuto a versare un mantenimento che tenga conto degli oneri di locazione “dell'immobile in via Cimarosa”.
La circostanza che la casa familiare non sia di proprietà ma in affitto e che il contratto di affitto sia proseguito con la convenuta, genitore affidatario dei figli, con obbligo di contribuzione dell'attore al canone di locazione previsto nell'assegno di mantenimento, non priva l'abitazione di via Cimarosa della natura di casa familiare.
Occorre, pertanto, stabilire se il concetto di casa familiare comprenda solo l'immobile o anche i mobili d'arredamento e le suppellettili. Su tale questione la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha precisato che oggetto della "casa familiare" non è soltanto l'immobile bensì anche tutti i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, e tanto al fine di assicurare ai figli ivi collocati il mantenimento del tenore di vita realizzato nel periodo della convivenza dei genitori, oggettivato anche in quella organizzazione di beni ed ad impedire che essi, oltre al trauma della separazione dei genitori, abbiano a subire anche quello dell'allontanamento dall'ambiente in cui vivono, ad eccezione dei beni strettamente personali o che soddisfino esigenze peculiari del coniuge privato (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., 09/12/1983, n. 7303).
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Pertanto, essendo pacifico che la convenuta ha continuato ad abitare, con i figli, la casa familiare in via Cimarosa quest'ultima ha conseguito il diritto all'uso dei mobili d'arredamento e, quindi, del tavolino preteso, e di tutte le suppellettili e, quindi, dei quadri ivi ubicati che, non potendo essere scisso da quello all'uso della casa familiare, viene meno solo con la perdita della disponibilità di quest'ultima.
In ragione di quanto esposto, pur essendo accertata la proprietà in capo all'attore dei quadri e del tavolino pretesi, non può disporsi la consegna degli stessi a quest'ultimo, finché la convenuta continui ad abitare l'immobile di via Cimarosa, dove sono ubicati.
Invece, è infondata la domanda restitutoria concernente i 7 orologi dato che in ordine a questi ultimi sono stati prodotti solo i relativi certificati di garanzia che non sono sufficienti a ritenerne provata la proprietà in capo all'attore; inoltre, non è provato che la convenuta ne sia in possesso stante la contraddittorietà in cui è incorso l'attore laddove nell'atto di citazione ha dedotto che gli orologi pretesi sono custoditi in una cassetta di sicurezza intenzionalmente intestata al fratello di quest'ultima, per sottrarli alla garanzia patrimoniale dei creditori, mentre nella memoria depositata ai sensi della previgente formulazione dell'art 183, comma, n. 1, c.p.c. ha dedotto che gli orologi si trovano in una cassetta di sicurezza posta nella cabina armadio della camera da letto della casa familiare.
Parimenti infondata è la domanda restitutoria concernente i tappeti dato che, in ordine alla stessa, l'attore non solo non ha assolto all'onere assertivo sullo stesso incombente atteso che i tappeti sono stati indicati in modo generico ma non ha allegato e tanto meno provato alcun titolo di acquisto limitandosi a dedurre che i relativi certificati di garanzia sono rimasti nella casa familiare laddove, come esposto, ove anche
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questi ultimi fossero stati prodotti non sarebbero stati sufficienti a ritenere provato il titolo di acquisto in capo all'attore.
E', invece, inammissibile la domanda avente ad oggetto la restituzione del realizzato dal Maestro per essere stata proposta, per Pt_2 CP_2
la prima volta, nella memoria di cui alla previgente formulazione dell'art 183, comma, n. 1, c.p.c., funzionale, invece, alla mera precisazione dei fatti costitutivi della domanda ma non anche alla proposizione di domande nuove.
Al mancato riconoscimento della proprietà in capo al convenuto dei tappeti, degli orologi e del presepe consegue il rigetto della domanda subordinata di condanna della convenuta al pagamento del controvalore degli stessi, per altro, neanche indicato nonché della domanda di risarcimento dei danni atteso che l'attore non ha allegato e tanto meno provato in cosa siano consistiti i danni di cui pretende il ristoro.
A parziale accoglimento della domanda consegue la compensazione per
1\3 delle spese di lite con condanna di al pagamento Parte_1
dei restanti 2\3 in favore di che si liquidano in Controparte_1
dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a bassa complessità, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1.in parziale accoglimento della domanda accerta e dichiara il diritto di proprietà di in ordine ai 12 quadri d'autore ed al Parte_1
tavolino antico, indicati in citazione;
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2.rigetta per il resto la domanda principale;
3.rigettqa le domande subordinate;
4. compensa per 1\3 le spese di lite, con condanna di Parte_1
al pagamento dei restanti 2\3 in favore di che si Controparte_1
liquidano in 5.077,00 euro per compensi professionali oltre, spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge, da attribuirsi agli avv.ti Riccardo Paparella e Paolo Picone dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 13.03.2025.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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