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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/08/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 70 R.G.L. del 2018, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Gioacchino Parte_1
Marletta, per procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Corso Vittorio Emanuele n. 231, Gela (CL);
- ricorrente -
C O N T R O
in persona dell'Amministratore e l.r.p.t., avente sede legale a CP_1
Gela in via Amendola n. 215 (P.IVA: ), rappresentata e difesa P.IVA_1
Rosario Maria Antonio Prudenti, per procura in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Passaniti
n. 83;
- resistente-
A seguito dell'udienza del 09 luglio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 gennaio 2018 il ricorrente in epigrafe, premettendo di avere lavorato con la mansione di “repartista” addetto al controllo e alla verifica delle merci di cui al livello V del
C.C.N.L. “Commercio e Terziario” alle dipendenze di presso il supermercato Eurospin CP_1 di Gela, dal 24.07.2012 al 31.01.2013, dal 01.08.2013 all'11.05.2014, dal 12.05.2014 al 30.04.2015
e dal 02.07.2015 al 31.08.2016, conveniva la stessa in giudizio per sentirla condannare al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate nei periodi dedotti a titolo di diversi emolumenti puntualmente indicati in ricorso (e segnatamente, lavoro ordinario, straordinario, indennità per il lavoro festivo prestato, ferie e permessi non goduti, oltre TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità) per la complessiva somma di euro 48.076,43 oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati e maturandi sulle retribuzioni oggetto della domanda sino all'effettivo ed integrale soddisfo.
Deduceva di avere svolto i summenzionati periodi di lavoro sia con regolare contratto che senza alcuna regolarizzazione del rapporto (nella specie dal 01.08.2013 all'11.05.2014 con la mansione anche di addetto alla sorveglianza dei locali e relativo svolgimento nelle ore notturne) con espletamento della propria attività ben oltre le 40 ore contrattualmente previste;
nonché la violazione degli artt. 2094 e 2108 c.c. e 36 Costituzione in quanto il rapporto di lavoro sorto aveva le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato e, dunque, suscettibile di riconoscimento della relativa forma di retribuzione.
Con memoria del 19.05.2018 si costituiva in giudizio la la quale contestava CP_1 integralmente la domanda così come proposta svolgendo difese a confutazione di ciascuno dei reclamati periodi e voci retributive deducendo, con particolare riferimento al periodo dal 01.08.2013 all'11.05.2014 per il quale il ricorrente ha dichiarato di non essere stato assunto con regolare contratto, che nessuna attività sarebbe mai stata prestata dal neppure in fascia oraria Pt_1 notturna. Nella specie “il ricorrente, a partire dal 31.01.2013 – data di scadenza del primo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società resistente – ha più volte invitato
l'amministratore unico e rappresentante legale della Controparte_2 Controparte_3 ad accettare la propria offerta di prestazione lavorativa”, richiesta questa respinta più volte dalla società datrice di lavoro per “impossibilità concreta di ogni collocamento del ricorrente tra le forze lavoro che l'impresa e la sua produttività esigevano in quel preciso momento storico”.
Pertanto, veniva richiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale, la causa veniva istruita tramite l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, l'acquisizione dei documenti offerti dal ricorrente nonché con espletamento di C.T.U. contabile, indi decisa a seguito dell'udienza del 09.07.2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso il ricorso è fondato. Innanzitutto la prova della sussistenza della complessiva durata e della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto da alle dipendenze della società nei periodi indicati Pt_1 CP_1 in ricorso, che la parte ha posto a base delle proprie domande, può dirsi raggiunta sulla base del compendio documentale in atti (contratti di assunzione, buste paga e CUD allegati nell'atto introduttivo) delle deposizioni rese dai diversi testi escussi (i quali hanno confermato gli anni in cui hanno visto il ricorrente in servizio presso il supermercato in questione, in relazione ai diversi periodi in contestazione e in base ai periodi in cui gli stessi colleghi escussi hanno espletato la loro attività), nonché in ogni caso sulla base del difetto di contestazione concreta da parte della società resistente, la quale si è limitata a confutare solo genericamente lo svolgimento di prestazione lavorativa con riferimento alla consistenza oraria reclamata dal e sulla circostanza (anch'essa del tutto Pt_1 generica) per la quale le assunzioni avvengono solo sulla base di regolare contratto di assunzione.
A tal riguardo va rammentato che la prova della effettiva entità in ordine alle differenze retributive per lavoro straordinario, notturno e festivo grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso, prova che deve essere fornita in maniera rigorosa senza possibilità che tale onere probatorio venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice. L'allegazione della prestazione del lavoro notturno o eccedente rispetto all'orario normale necessita, appunto, dell'indicazione del quantum di lavoro reso oltre il monte ore di lavoro ordinario. In tal senso Cass. n. 4076/2018: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile sono in riferimento alla quantificazione del compenso”.
Ebbene il ricorrente ha ottemperato al proprio onere probatorio giacchè, in primo luogo, le allegazioni di cui al ricorso circa il lavoro prestato per l'intero periodo dedotto, sono state contestate in modo del tutto generico dalla controparte che, invece, aveva l'onere ai sensi dell'art. 115 c.p.c. di contestarle puntualmente.
Inoltre, le circostanze in questione trovano conferma nelle risultanze istruttorie.
Difatti, in ordine allo svolgimento di attività nelle ore notturne le dichiarazioni rese dai testi
[...]
, e (colleghi dello stesso , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 Testimone_4
(addetto alla vigilanza notturna abbonata dalla stessa , nonché (residente CP_1 Testimone_5 nell'appartamento posto al piano superiore rispetto al supermercato) hanno pienamente asseverato le deduzioni attoree, risultando così comprovato che avesse osservato un orario di lavoro Pt_1 settimanale dal lunedì al sabato anche nelle ore notturne, diversamente da quello che risultava nei contratti.
Si riportano le dichiarazioni sul punto rese dai testi sopra citati: “Io vedevo quando Pt_1 iniziavo io a lavorare alle 5.30/6. Quando andavamo via la sera lo ritrovavamo la mattina a lavorare. Io con gli altri operai andavo via alle 21.00 circa e vedevo arrivare e quando Pt_1 tornavo la mattina lo trovavo lì, quindi alle 5.30/6; a volte andava via alle se e se non finiva poteva capitare che andasse via anche alle 7 o sette e mezza” (deposizione del teste Testimone_1 sentito all'udienza del 04.04.2019); “Il nostro turno iniziava alle 22 e finiva alle 6.00 e in base ai giri che facevamo poteva capitare di passare dal supermercato eurospin in orari diversi in quella fascia oraria e mi ricordo di avere visto posso dire di averlo visto un paio di volte, due o Pt_1 tre volte” (dichiarazioni del teste escusso all'udienza 06.06.2019). In termini Testimone_4 sintonici i testi e i quali hanno dichiarato: “Ha sempre lavorato dopo Testimone_2 Testimone_3 le 21.00 […] quando io avevo questo orario ricordo che iniziava a lavorare quando Pt_1 chiudevamo […] Anche sistemava la merce nel supermercato, dopo le 21.00” ; “nel 2015 Pt_1 il ricorrente lavorava con i turni notturni e la mattina a volte quando iniziavo a lavorare arrivando anche alle 7 o alle 8, lo incontravo lì che faceva la spese e aspettava che aprissero le casse o gli preparavo la carne”.
Ancora, il teste , il quale dal mese di settembre 2014 abita nell'appartamento Testimone_5 sito sopra il supermercato Eurospin di Gela, ha dichiarato “confermo che lavorava la sera, capitava che rientravo a casa la sera tardi e lo trovavo là, all'interno lo vedevo che apriva il cancello”.
Tali dichiarazioni appaiono al Giudice adeguatamente attendibili, in ragione delle singole posizioni rivestite dai testi, dell'intrinseca coerenza delle stesse, dall'assenza di evidenti interessi nel giudizio nonché della mancanza di contraddizioni con le restanti fonti di prova.
La coerenza dell'impianto probatorio così come ricostruito consente di ritenere provate le circostanze capitolate dall'attore, così come stabilito dall'art. 232 codice di rito.
Ancora, le prove testimoniali assunte rivestono pregnante valenza probatoria anche in ordine all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il e la società Pt_1 resistente.
Sul punto va premesso che l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato non può prescindere dal disposto di cui all'art. 2094 c.c. ai sensi del quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”, sì come interpretato alla stregua degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.
Carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato è, pertanto, la soggezione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore e nel suo inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav, sentenza n. 21028/2006, Cass. sez. lav. sentenza n. 3858/2006).
Di contro, altri elementi quali l'assenza del rischio, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare come lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante.
Venendo alla concreta ricognizione, le risultanze istruttorie consentono di ritenere ravvisabile la sussistenza del vincolo di subordinazione, e cioè della sottoposizione del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
In tal senso militano innanzitutto le lettere di assunzioni con le qualifiche di repartista, oltre che di controllore notturno, nonché le dichiarazioni rese dai diversi colleghi sentiti nel corso dell'istruttoria: “E' un collega di lavoro, io lavoravo in macelleria e lui in sala alle dipendenze della Tes_
(vds. dichiarazioni del teste ); “ho lavorato per e sono stato collega di CP_1 CP_1
[…] Mi sembra che ha iniziato a lavorare la notte, poi c'è stato un periodo in cui ha Pt_1 lavorato di giorno non so per quanti mesi ma non è stato tanto”(cfr. deposizione del teste
[...]
); “conosco il ricorrente perché lavorava tramite la Anche io ho lavorato per la Tes_1 CP_1 dal 2009 al 2018 […] Noi chiudevamo alle 21.00/21.300 e il ricorrente veniva a lavorare [..] CP_1 quando lavorava dalle 21.00 poi andava via quando arrivavamo noi intorno alle 7.00, perché a quell'ora il lovale doveva essere apposto, nel senso che doveva essere sistemato. Lui sistemava la merce, puliva il supermercato.” (cfr. dichiarazioni del teste ). Tes_2
Venendo alla quantificazione delle somme dovute, si richiamano le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., il cui elaborato si presenta chiaro ed esaustivo in conformità dei quesiti posti, redatto alla stregua di criteri di calcolo precisi e corretti (cfr. relazione in atti, depositata il 22.08.2023).
In particolare, il c.t.u. – a cui era stato posto il seguente quesito ““determini il Consulente, sulla base delle allegazioni di cui al ricorso, quanto eventualmente dovuto alla ricorrente a titolo di differenze retributive per: Lavoro ordinario, straordinario e notturno;
Ratei 13^ e 14^ mensilità;
T.F.R.;per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della convenuta dal 12.05.2014 CP_1 al 31.08.2016, rispettando un orario di lavoro settimanale andante dal lunedì al sabato dalle ore
21:30 alle ore 07:00, con la qualifica di “repartista” e di “addetto al controllo e alla verifica delle merci” di cui al V libello del C.C.N.L. Commercio e Terziario (all. n. 12 al ricorso). Decurti dalla somma così computata quanto già percepito dal ricorrente così come risultante dalle buste paga versate in atti relative al periodo sopra indicato. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e sino alla data di deposito della relazione”, quesito poi ulteriormente precisato con ordinanza del 27/04/2023 nella quale vengono meglio specificati i periodi da tenere in considerazione per le determinazioni delle differenze retributive (id est dal
24/07/2012 al 31/01/2013; dal 01/08/2013 al 11/05/2014; dal 12/05/2014 al 30/04/2015 e dal
02/07/2015 al 31/08/2016) – ha quantificato le differenze retributive dovute al ricorrente in complessivi euro 47.642,37.
La parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma anzidetta sopra indicata, sulla quale ai sensi dell'art. 429 comma III cpc vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate a far data dal 24.07.2012 e sino al saldo. La soccombenza del convenuto regola la distribuzione delle spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (aggiornato sulla base del D.M. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 ndell'08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022) tenuto conto del valore del decisum e dell'attività in concreto svolta [causa compresa nello scaglione da 26.000 a 52.000 euro, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale].
Pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando ed assorbita ogni altra questione,
- condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 Parte_1 somma di euro 47.642,37, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, lavoro notturno, 13esima e 14 mensilità e t.f.r. (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 comma terzo c.p.c.) per il lavoro dallo stesso prestato alle dipendenze della società dal 24/07/2012 al 31/01/2013; dal 01/08/2013 al 11/05/2014; dal 12/05/2014 al 30/04/2015 e dal 02/07/2015 al 31/08/2016 con la qualifica di “repartista” addetto al controllo e alla verifica delle merci, livello V come da C.C.N.L. del settore Commercio e Terziario;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite dallo CP_1 stesso sostenute, spese che liquida in complessivi euro 6.115,00 oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Gela il 29/07/2025 IL GIUDICE
Giulia Polizzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 70 R.G.L. del 2018, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Gioacchino Parte_1
Marletta, per procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Corso Vittorio Emanuele n. 231, Gela (CL);
- ricorrente -
C O N T R O
in persona dell'Amministratore e l.r.p.t., avente sede legale a CP_1
Gela in via Amendola n. 215 (P.IVA: ), rappresentata e difesa P.IVA_1
Rosario Maria Antonio Prudenti, per procura in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Passaniti
n. 83;
- resistente-
A seguito dell'udienza del 09 luglio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 gennaio 2018 il ricorrente in epigrafe, premettendo di avere lavorato con la mansione di “repartista” addetto al controllo e alla verifica delle merci di cui al livello V del
C.C.N.L. “Commercio e Terziario” alle dipendenze di presso il supermercato Eurospin CP_1 di Gela, dal 24.07.2012 al 31.01.2013, dal 01.08.2013 all'11.05.2014, dal 12.05.2014 al 30.04.2015
e dal 02.07.2015 al 31.08.2016, conveniva la stessa in giudizio per sentirla condannare al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate nei periodi dedotti a titolo di diversi emolumenti puntualmente indicati in ricorso (e segnatamente, lavoro ordinario, straordinario, indennità per il lavoro festivo prestato, ferie e permessi non goduti, oltre TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità) per la complessiva somma di euro 48.076,43 oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati e maturandi sulle retribuzioni oggetto della domanda sino all'effettivo ed integrale soddisfo.
Deduceva di avere svolto i summenzionati periodi di lavoro sia con regolare contratto che senza alcuna regolarizzazione del rapporto (nella specie dal 01.08.2013 all'11.05.2014 con la mansione anche di addetto alla sorveglianza dei locali e relativo svolgimento nelle ore notturne) con espletamento della propria attività ben oltre le 40 ore contrattualmente previste;
nonché la violazione degli artt. 2094 e 2108 c.c. e 36 Costituzione in quanto il rapporto di lavoro sorto aveva le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato e, dunque, suscettibile di riconoscimento della relativa forma di retribuzione.
Con memoria del 19.05.2018 si costituiva in giudizio la la quale contestava CP_1 integralmente la domanda così come proposta svolgendo difese a confutazione di ciascuno dei reclamati periodi e voci retributive deducendo, con particolare riferimento al periodo dal 01.08.2013 all'11.05.2014 per il quale il ricorrente ha dichiarato di non essere stato assunto con regolare contratto, che nessuna attività sarebbe mai stata prestata dal neppure in fascia oraria Pt_1 notturna. Nella specie “il ricorrente, a partire dal 31.01.2013 – data di scadenza del primo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società resistente – ha più volte invitato
l'amministratore unico e rappresentante legale della Controparte_2 Controparte_3 ad accettare la propria offerta di prestazione lavorativa”, richiesta questa respinta più volte dalla società datrice di lavoro per “impossibilità concreta di ogni collocamento del ricorrente tra le forze lavoro che l'impresa e la sua produttività esigevano in quel preciso momento storico”.
Pertanto, veniva richiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale, la causa veniva istruita tramite l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, l'acquisizione dei documenti offerti dal ricorrente nonché con espletamento di C.T.U. contabile, indi decisa a seguito dell'udienza del 09.07.2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso il ricorso è fondato. Innanzitutto la prova della sussistenza della complessiva durata e della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto da alle dipendenze della società nei periodi indicati Pt_1 CP_1 in ricorso, che la parte ha posto a base delle proprie domande, può dirsi raggiunta sulla base del compendio documentale in atti (contratti di assunzione, buste paga e CUD allegati nell'atto introduttivo) delle deposizioni rese dai diversi testi escussi (i quali hanno confermato gli anni in cui hanno visto il ricorrente in servizio presso il supermercato in questione, in relazione ai diversi periodi in contestazione e in base ai periodi in cui gli stessi colleghi escussi hanno espletato la loro attività), nonché in ogni caso sulla base del difetto di contestazione concreta da parte della società resistente, la quale si è limitata a confutare solo genericamente lo svolgimento di prestazione lavorativa con riferimento alla consistenza oraria reclamata dal e sulla circostanza (anch'essa del tutto Pt_1 generica) per la quale le assunzioni avvengono solo sulla base di regolare contratto di assunzione.
A tal riguardo va rammentato che la prova della effettiva entità in ordine alle differenze retributive per lavoro straordinario, notturno e festivo grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso, prova che deve essere fornita in maniera rigorosa senza possibilità che tale onere probatorio venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice. L'allegazione della prestazione del lavoro notturno o eccedente rispetto all'orario normale necessita, appunto, dell'indicazione del quantum di lavoro reso oltre il monte ore di lavoro ordinario. In tal senso Cass. n. 4076/2018: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile sono in riferimento alla quantificazione del compenso”.
Ebbene il ricorrente ha ottemperato al proprio onere probatorio giacchè, in primo luogo, le allegazioni di cui al ricorso circa il lavoro prestato per l'intero periodo dedotto, sono state contestate in modo del tutto generico dalla controparte che, invece, aveva l'onere ai sensi dell'art. 115 c.p.c. di contestarle puntualmente.
Inoltre, le circostanze in questione trovano conferma nelle risultanze istruttorie.
Difatti, in ordine allo svolgimento di attività nelle ore notturne le dichiarazioni rese dai testi
[...]
, e (colleghi dello stesso , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 Testimone_4
(addetto alla vigilanza notturna abbonata dalla stessa , nonché (residente CP_1 Testimone_5 nell'appartamento posto al piano superiore rispetto al supermercato) hanno pienamente asseverato le deduzioni attoree, risultando così comprovato che avesse osservato un orario di lavoro Pt_1 settimanale dal lunedì al sabato anche nelle ore notturne, diversamente da quello che risultava nei contratti.
Si riportano le dichiarazioni sul punto rese dai testi sopra citati: “Io vedevo quando Pt_1 iniziavo io a lavorare alle 5.30/6. Quando andavamo via la sera lo ritrovavamo la mattina a lavorare. Io con gli altri operai andavo via alle 21.00 circa e vedevo arrivare e quando Pt_1 tornavo la mattina lo trovavo lì, quindi alle 5.30/6; a volte andava via alle se e se non finiva poteva capitare che andasse via anche alle 7 o sette e mezza” (deposizione del teste Testimone_1 sentito all'udienza del 04.04.2019); “Il nostro turno iniziava alle 22 e finiva alle 6.00 e in base ai giri che facevamo poteva capitare di passare dal supermercato eurospin in orari diversi in quella fascia oraria e mi ricordo di avere visto posso dire di averlo visto un paio di volte, due o Pt_1 tre volte” (dichiarazioni del teste escusso all'udienza 06.06.2019). In termini Testimone_4 sintonici i testi e i quali hanno dichiarato: “Ha sempre lavorato dopo Testimone_2 Testimone_3 le 21.00 […] quando io avevo questo orario ricordo che iniziava a lavorare quando Pt_1 chiudevamo […] Anche sistemava la merce nel supermercato, dopo le 21.00” ; “nel 2015 Pt_1 il ricorrente lavorava con i turni notturni e la mattina a volte quando iniziavo a lavorare arrivando anche alle 7 o alle 8, lo incontravo lì che faceva la spese e aspettava che aprissero le casse o gli preparavo la carne”.
Ancora, il teste , il quale dal mese di settembre 2014 abita nell'appartamento Testimone_5 sito sopra il supermercato Eurospin di Gela, ha dichiarato “confermo che lavorava la sera, capitava che rientravo a casa la sera tardi e lo trovavo là, all'interno lo vedevo che apriva il cancello”.
Tali dichiarazioni appaiono al Giudice adeguatamente attendibili, in ragione delle singole posizioni rivestite dai testi, dell'intrinseca coerenza delle stesse, dall'assenza di evidenti interessi nel giudizio nonché della mancanza di contraddizioni con le restanti fonti di prova.
La coerenza dell'impianto probatorio così come ricostruito consente di ritenere provate le circostanze capitolate dall'attore, così come stabilito dall'art. 232 codice di rito.
Ancora, le prove testimoniali assunte rivestono pregnante valenza probatoria anche in ordine all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il e la società Pt_1 resistente.
Sul punto va premesso che l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato non può prescindere dal disposto di cui all'art. 2094 c.c. ai sensi del quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”, sì come interpretato alla stregua degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.
Carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato è, pertanto, la soggezione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore e nel suo inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav, sentenza n. 21028/2006, Cass. sez. lav. sentenza n. 3858/2006).
Di contro, altri elementi quali l'assenza del rischio, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare come lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante.
Venendo alla concreta ricognizione, le risultanze istruttorie consentono di ritenere ravvisabile la sussistenza del vincolo di subordinazione, e cioè della sottoposizione del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
In tal senso militano innanzitutto le lettere di assunzioni con le qualifiche di repartista, oltre che di controllore notturno, nonché le dichiarazioni rese dai diversi colleghi sentiti nel corso dell'istruttoria: “E' un collega di lavoro, io lavoravo in macelleria e lui in sala alle dipendenze della Tes_
(vds. dichiarazioni del teste ); “ho lavorato per e sono stato collega di CP_1 CP_1
[…] Mi sembra che ha iniziato a lavorare la notte, poi c'è stato un periodo in cui ha Pt_1 lavorato di giorno non so per quanti mesi ma non è stato tanto”(cfr. deposizione del teste
[...]
); “conosco il ricorrente perché lavorava tramite la Anche io ho lavorato per la Tes_1 CP_1 dal 2009 al 2018 […] Noi chiudevamo alle 21.00/21.300 e il ricorrente veniva a lavorare [..] CP_1 quando lavorava dalle 21.00 poi andava via quando arrivavamo noi intorno alle 7.00, perché a quell'ora il lovale doveva essere apposto, nel senso che doveva essere sistemato. Lui sistemava la merce, puliva il supermercato.” (cfr. dichiarazioni del teste ). Tes_2
Venendo alla quantificazione delle somme dovute, si richiamano le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., il cui elaborato si presenta chiaro ed esaustivo in conformità dei quesiti posti, redatto alla stregua di criteri di calcolo precisi e corretti (cfr. relazione in atti, depositata il 22.08.2023).
In particolare, il c.t.u. – a cui era stato posto il seguente quesito ““determini il Consulente, sulla base delle allegazioni di cui al ricorso, quanto eventualmente dovuto alla ricorrente a titolo di differenze retributive per: Lavoro ordinario, straordinario e notturno;
Ratei 13^ e 14^ mensilità;
T.F.R.;per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della convenuta dal 12.05.2014 CP_1 al 31.08.2016, rispettando un orario di lavoro settimanale andante dal lunedì al sabato dalle ore
21:30 alle ore 07:00, con la qualifica di “repartista” e di “addetto al controllo e alla verifica delle merci” di cui al V libello del C.C.N.L. Commercio e Terziario (all. n. 12 al ricorso). Decurti dalla somma così computata quanto già percepito dal ricorrente così come risultante dalle buste paga versate in atti relative al periodo sopra indicato. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e sino alla data di deposito della relazione”, quesito poi ulteriormente precisato con ordinanza del 27/04/2023 nella quale vengono meglio specificati i periodi da tenere in considerazione per le determinazioni delle differenze retributive (id est dal
24/07/2012 al 31/01/2013; dal 01/08/2013 al 11/05/2014; dal 12/05/2014 al 30/04/2015 e dal
02/07/2015 al 31/08/2016) – ha quantificato le differenze retributive dovute al ricorrente in complessivi euro 47.642,37.
La parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma anzidetta sopra indicata, sulla quale ai sensi dell'art. 429 comma III cpc vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate a far data dal 24.07.2012 e sino al saldo. La soccombenza del convenuto regola la distribuzione delle spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (aggiornato sulla base del D.M. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 ndell'08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022) tenuto conto del valore del decisum e dell'attività in concreto svolta [causa compresa nello scaglione da 26.000 a 52.000 euro, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale].
Pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando ed assorbita ogni altra questione,
- condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 Parte_1 somma di euro 47.642,37, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, lavoro notturno, 13esima e 14 mensilità e t.f.r. (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 comma terzo c.p.c.) per il lavoro dallo stesso prestato alle dipendenze della società dal 24/07/2012 al 31/01/2013; dal 01/08/2013 al 11/05/2014; dal 12/05/2014 al 30/04/2015 e dal 02/07/2015 al 31/08/2016 con la qualifica di “repartista” addetto al controllo e alla verifica delle merci, livello V come da C.C.N.L. del settore Commercio e Terziario;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite dallo CP_1 stesso sostenute, spese che liquida in complessivi euro 6.115,00 oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Gela il 29/07/2025 IL GIUDICE
Giulia Polizzi