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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/12/2024, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2144 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Borgetto, Corso Roma n. 74, presso lo studio dell'Avv. TAORMINA VITO DARIO, che lo rappresenta e difende per man-
dato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
R
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 30/10/2024 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , ci- CP_1
tata e non costituitasi nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio va accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Trapani nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Inoltre, la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Trapani, con decreto del 2.11.1999.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della
communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata proposta in questo giudizio dalla parte ricorrente , il Parte_1
quale ha rappresentato, peraltro, l'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie maggiorenni della coppia, Per_1
[...
nata il [...], e , nata il [...], e quindi nessun Per_2
obbligo di contribuzione a carico va posto a carico del ricorrente.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte re-
- 2 - Tribunale di Trapani sez. civile R
sistente, le spese di lite rimangono a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di , citata e non costituitasi nel CP_1
presente giudizio.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Favignana il 8/04/1989 da , nato a Parte_1
Palermo in data 01/10/1958 e da , nata a [...] in CP_1
data 28/09/1966 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 3, parte II serie A, Vol. Uff. 1 dell'anno 1989;
spese a carico di chi le ha sostenute;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Trapani, in data 12/12/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Michele Ruvolo
Federica Emanuela Lipari
- 3 - Tribunale di Trapani sez. civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2144 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Borgetto, Corso Roma n. 74, presso lo studio dell'Avv. TAORMINA VITO DARIO, che lo rappresenta e difende per man-
dato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
R
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 30/10/2024 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , ci- CP_1
tata e non costituitasi nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio va accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Trapani nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Inoltre, la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Trapani, con decreto del 2.11.1999.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della
communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata proposta in questo giudizio dalla parte ricorrente , il Parte_1
quale ha rappresentato, peraltro, l'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie maggiorenni della coppia, Per_1
[...
nata il [...], e , nata il [...], e quindi nessun Per_2
obbligo di contribuzione a carico va posto a carico del ricorrente.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte re-
- 2 - Tribunale di Trapani sez. civile R
sistente, le spese di lite rimangono a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di , citata e non costituitasi nel CP_1
presente giudizio.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Favignana il 8/04/1989 da , nato a Parte_1
Palermo in data 01/10/1958 e da , nata a [...] in CP_1
data 28/09/1966 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 3, parte II serie A, Vol. Uff. 1 dell'anno 1989;
spese a carico di chi le ha sostenute;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Trapani, in data 12/12/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Michele Ruvolo
Federica Emanuela Lipari
- 3 - Tribunale di Trapani sez. civile