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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11452/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11452/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 maggio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. FRONTE Parte_1
SALVATORE PALMIRO oggi sostituito dall'avv. Cosimo Greco
Per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11452/2024 promossa da: tra
Parte_1
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. LATTANZIO GIUSEPPE e dell'avv. BAIO ELENA ) ; C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LATTANZIO GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 Il conviene in giudizio il sig Parte_2 [...]
al fine di far accertare e dichiarare “ l'attività di bed and breakfast o CP_1
affittanza breve “ illegittima per contrarietà all'art. 13 del Regolamento condominiale, con conseguente cessazione dell'attività.
Si costituisce la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea.
XXX
La domanda del ricorrente è infondata e va, dunque, rigettata. Parte_1
Il regolamento di condominio, la cui natura contrattuale non è in discussione, vieta espressamente, per quanto qui interessa, di destinare le singole unità di proprietà esclusiva, all'esercizio di “affittacamere, locanda, pensione od albergo.”
Nel caso che ci occupa, per quanto allegato e dimostrato ed anche ad un attento esame dei verbali d'assemblea e dello scambio di corrispondenza prodotti, occorre valutare se il regolamento condominiale vieti o meno la locazione di breve ed anche di brevissima durata.
La risposta non può che essere negativa tenuto conto del principio, pacifico, secondo il quale le clausole regolamentari che pongono limiti al diritto di proprietà del singolo condomino debbono essere interpretate con grande rigore dovendo risultare, ogni eventuale limite, quanto più possibile esplicito.
Ebbene, anche riportato all'attualità e all'evoluzione del mercato immobiliare che non poteva certamente ipotizzarsi all'atto della sua formazione, è inevitabile concludere che il regolamento di condominio vieti la destinazione delle singole unità a pubblico esercizio con finalità ricettiva con nessuna incidenza sulla locazione, sulla durata della locazione e sulle modalità di ricerca e reperimento di eventuali conduttori.
Locanda, pensione od albergo certamente non rientrano nella contestata destinazione attribuita all'unità di parte resistente.
pagina 3 di 4 Quanto ad “affittacamere” il divieto è evidentemente riferito alla locazione di parte di una singola unità e, non già, come nella fattispecie, della singola unità nella sua interezza.
Così non fosse, si dovrebbe necessariamente concludere per il divieto tout court della locazione ovvero, quantomeno, della locazione ad uso transitorio: il che non è nemmeno messo in discussione.
Per questi motivi
il ricorso non può essere accolto
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree.
Condanna il a rifondere a Parte_2 [...]
le spese di lite che liquida in € 3.800,00 per compensi ed € CP_1
40.00 per spese, oltre accessori di legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosi deciso in Milano 26/05/2025
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11452/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 maggio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. FRONTE Parte_1
SALVATORE PALMIRO oggi sostituito dall'avv. Cosimo Greco
Per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11452/2024 promossa da: tra
Parte_1
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. LATTANZIO GIUSEPPE e dell'avv. BAIO ELENA ) ; C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LATTANZIO GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 Il conviene in giudizio il sig Parte_2 [...]
al fine di far accertare e dichiarare “ l'attività di bed and breakfast o CP_1
affittanza breve “ illegittima per contrarietà all'art. 13 del Regolamento condominiale, con conseguente cessazione dell'attività.
Si costituisce la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea.
XXX
La domanda del ricorrente è infondata e va, dunque, rigettata. Parte_1
Il regolamento di condominio, la cui natura contrattuale non è in discussione, vieta espressamente, per quanto qui interessa, di destinare le singole unità di proprietà esclusiva, all'esercizio di “affittacamere, locanda, pensione od albergo.”
Nel caso che ci occupa, per quanto allegato e dimostrato ed anche ad un attento esame dei verbali d'assemblea e dello scambio di corrispondenza prodotti, occorre valutare se il regolamento condominiale vieti o meno la locazione di breve ed anche di brevissima durata.
La risposta non può che essere negativa tenuto conto del principio, pacifico, secondo il quale le clausole regolamentari che pongono limiti al diritto di proprietà del singolo condomino debbono essere interpretate con grande rigore dovendo risultare, ogni eventuale limite, quanto più possibile esplicito.
Ebbene, anche riportato all'attualità e all'evoluzione del mercato immobiliare che non poteva certamente ipotizzarsi all'atto della sua formazione, è inevitabile concludere che il regolamento di condominio vieti la destinazione delle singole unità a pubblico esercizio con finalità ricettiva con nessuna incidenza sulla locazione, sulla durata della locazione e sulle modalità di ricerca e reperimento di eventuali conduttori.
Locanda, pensione od albergo certamente non rientrano nella contestata destinazione attribuita all'unità di parte resistente.
pagina 3 di 4 Quanto ad “affittacamere” il divieto è evidentemente riferito alla locazione di parte di una singola unità e, non già, come nella fattispecie, della singola unità nella sua interezza.
Così non fosse, si dovrebbe necessariamente concludere per il divieto tout court della locazione ovvero, quantomeno, della locazione ad uso transitorio: il che non è nemmeno messo in discussione.
Per questi motivi
il ricorso non può essere accolto
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree.
Condanna il a rifondere a Parte_2 [...]
le spese di lite che liquida in € 3.800,00 per compensi ed € CP_1
40.00 per spese, oltre accessori di legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosi deciso in Milano 26/05/2025
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4