Art. 13. Norme penali
relative alla tipicita' del prodotto 1. Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettere a), b) e d), 8, comma 1, e 9, commi 2 e 4, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno o con la multa da due milioni a venti milioni di lire.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene per vendere, pone in vendita o immette altrimenti in circolazione prosciutti muniti di contrassegno contraffatto o alterato.
3. Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' essere disposta anche la chiusura, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'esercizio di vendita.
relative alla tipicita' del prodotto 1. Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettere a), b) e d), 8, comma 1, e 9, commi 2 e 4, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno o con la multa da due milioni a venti milioni di lire.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene per vendere, pone in vendita o immette altrimenti in circolazione prosciutti muniti di contrassegno contraffatto o alterato.
3. Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' essere disposta anche la chiusura, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'esercizio di vendita.