Articolo 13 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26
Articolo 12Articolo 14
Versione
20 giugno 1990
Art. 13. Norme penali
relative alla tipicita' del prodotto 1. Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettere a), b) e d), 8, comma 1, e 9, commi 2 e 4, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno o con la multa da due milioni a venti milioni di lire.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene per vendere, pone in vendita o immette altrimenti in circolazione prosciutti muniti di contrassegno contraffatto o alterato.
3. Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' essere disposta anche la chiusura, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'esercizio di vendita.
Entrata in vigore il 20 giugno 1990
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