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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14733 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico Dott.ssa NA LG ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7241/2022 di Ruolo generale affari contenziosi COLLEGIALE
TRA
, C.F.: in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., Geom. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_2
LL e dall'Avv. Alfeo LL
- appellante -
E
, nato a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 nata a [...] l'[...], C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro C.F._2
Tetti
-appellati - Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24927/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 23.11.2021, notificata in data 15.12.2021,
FATTO E DIRITTO 1. Il , ha proposto appello avverso la Parte_3 sentenza in epigrafe esponendo che i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 proponevano opposizione avverso il D.I. n. 14090/2020, immediatamente esecutivo, con cui veniva ingiunto loro di pagare in favore del Parte_4
€ 1.112,13, per oneri condominiali relativi alla 'Gestione lavori caldaia
[...]
2016/2017', alla 'Gestione termo 2019/2020', alle 'Rate 1,2,3,4,5 e 6 termo 2019/2020' e alle 'Rate 1 e 2 Ordinaria 2020', spese regolarmente approvate nell'assemblea del 10.12.2018 e nell'assemblea del 15.04.2019, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. Motivi di opposizione erano : l'asserito difetto di prova del credito azionato e l'asserita inesigibilità degli oneri condominiali relativi al periodo antecedente al 04.10.2017, coincidente con la data di stipula del contratto di compravendita dell'immobile.
e chiedevano la chiamata in causa della parte Controparte_1 Controparte_2 alienante dell'immobile, ovvero la , ritenendo quest'ultima tenuta al Controparte_3 pagamento delle somme ingiunte. pagina 1 di 7 Il ingiungente nel costituirsi rilevava di aver depositato unitamente al Parte_1 ricorso monitorio il verbale dell'assemblea del 10.12.2018, il verbale dell'assemblea del 15.04.2019 e i documenti relativi alla gestione contabile. Rilevava altresì che i sig.ri e erano obbligati al pagamento ai sensi dell'art. 63, Controparte_1 Controparte_2 co. 4, disp. att. c.c. All'udienza del 11.10.2021, gli appellati, rinunciavano alla chiamata inizialmente richiesta e precisavano le conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo. 2. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace revocava il decreto ingiuntivo n. 4090/2020 e condannava il al pagamento in favore di parte Parte_1 opponente delle spese del giudizio liquidate in € 76,00 per spese vive ed € 250,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali CAP e IVA come per legge distratte a favore dell'Avv. Alessandro Tetti dichiaratosi antistatario. 3. Avverso la sentenza propone appello il per i seguenti motivi : Parte_1
a) Il Giudice di pace ha ritenuto erroneamente che gli odierni appellati non siano tenuti al pagamento degli oneri condominiali relativi alla 'Gestione lavori caldaia 2016/2017', alla 'Gestione termo 2019/2020', alle 'Rate 1,2,3,4,5 e 6 termo 2019/2020' e alle 'Rate 1 e 2 Ordinaria 2020', spese nell'assemblea del 10.12.2018 e Parte_5 nell'assemblea del 15.04.2019, avendo gli stessi acquistato l'immobile facente parte del appellante dalla in data 04.10.2017 . Parte_1 Controparte_3
Secondo il Giudice di primo grado: 'L'opposizione è fondata e deve essere accolta. Risulta agli atti che nello stipulato e descritto atto di compravendita del 04.10.2017 rep. 4144 racc. 2947 si dava espressamente atto all'art. 3 lett. b) come rimane a carico della parte venditrice ogni spesa condominiale derivante da deliberazioni assunte fino alla data odierna, se pur ancora non eseguite o completate” e che dal medesimo atto risulta che “le reciproche partite dare avere sono state liquidate e ogni parte non ha nulla a pretendere dall'altra a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione in relazione al rapporto locatizio”. La sentenza incorre in evidente errore laddove accorda rilevanza ad un accordo intervenuto tra dante causa ( ) e avente causa (gli appellati) Controparte_3 nell'ambito del rapporto obbligatorio intercorrente tra Condominio e condòmino non opponibile al Supercondominio trattandosi di obbligazione 'propter rem' nascenti dalla contitolarità del diritto sulle cose e servizi comuni. Del resto, il principio dell'ambulatorietà in ambito condominiale trova diretta espressione nella norma contenuta nell'art. 63, co. 4, disp. att. c.c., la quale dispone che 'chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente' Lo strumento speciale per il recupero del credito condominiale sulla base dello stato di riparto approvato ex art. 63 disp. att. c.c., ovvero il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, può essere attivato solo ed esclusivamente nei confronti di chi ha la qualifica di condomino. Ne consegue che l'obbligo di pagamento dei contributi sorge dal rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, con la conseguente legittimità pagina 2 di 7 dell'emissione del provvedimento monitorio nei confronti del nuovo acquirente, divenuto, invece, l'effettivo condomino. Colui che subentra nel condominio può soltanto rivalersi nei confronti del suo dante causa” (Cass. n. 12841 del 23.07.2012). Ben ha operato il , nel caso che ci occupa, richiedendo Controparte_4 gli oneri condominiali relativi alla 'Gestione lavori caldaia 2016/2017' ai sig.ri e CP_1
trattasi, infatti, di oneri condominiali relativi all'anno in corso rispetto alla data CP_2 di stipula del rogito notarile di compravendita del 04.10.2017. b) Ulteriormente illegittima la sentenza nella misura in cui il Giudice di prime cure omette di pronunciare su tutta la domanda azionata in via monitoria dal Parte_1 appellante. Il D.I. opposto nel giudizio di primo grado veniva emesso, non solo in relazione agli oneri condominiali previsti per la 'Gestione lavori caldaia 2016/2017', ma anche in relazione agli oneri previsti per la 'Gestione termo 2019/2020', alle 'Rate 1,2,3,4,5 e 6 termo 2019/2020' e alle 'Rate 1 e 2 Ordinaria 2020'. In riferimento a tali oneri (rientranti nella complessiva somma ingiunta pari a € 1.112,13), il Giudice di primo grado non ha in alcun modo motivato , revocando sic et simpliciter il D.I. e senza esplicitare la ragione per cui tali oneri non sarebbero dovuti. In ordine a tali oneri condominiali non è sostenibile l'infondato ragionamento operato dal Giudice a quo relativamente alla compravendita dell'immobile (intervenuta il 04.10.2017), trattandosi di spese approvate e inserite nei Bilanci 2018, 2019 e 2020. Ha concluso, quindi, il chiedendo “IN VIA PRINCIPALE: visti i motivi Parte_1 tutti di appello come sopra articolati e le evidenze e risultanze offerte dall'odierna appellante, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 24927/2021 e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 14090/2020 emesso dal Giudice di Pace di Roma nel procedimento monitorio n. 35041/2020 R.G. nei confronti dei sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 stante l'assoluta inammissibilità e/o improcedibilità e/o, comunque, l'infondatezza dell'opposizione avventatamente svolta in I grado dagli appellati;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi reiezione di quanto richiesto in via principale e/o di revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche parziale, comunque accertare e dichiarare il diritto del
all'ottenimento del versamento degli oneri Parte_6 condominiali insoluti di cui al D.I. 14090/2020, emesso dal Giudice di Pace di Roma nel procedimento monitorio n. 35041/2020 R.G., da parte dei sig.ri e Controparte_1
e, per l'effetto, condannare gli appellati al pagamento del complessivo Controparte_2 importo di € 1.112,13 in favore del appellante, a titolo di oneri Parte_1 condominiali insoluti;
IN OGNI CASO: in applicazione conseguente del principio della soccombenza, condannare gli appellati al pagamento di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, nonché per la fase monitoria e per il procedimento di mediazione intrapreso quale condizione di procedibilità della domanda, oltre spese generali e accessori tutti, fiscali e previdenziali, come per legge, somme tutte da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
4.Si sono costituiti e proponendo Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c. - dichiarata inammissibile in corso di causa - in ordine al documento al n. 2 denominato fascicolo_di_parte_I_grado di pagina 3 di 7 cui attesta la conformità, che , risulta in realtà difforme rispetto a quello realmente prodotto in primo grado. Il documento in parola (con al suo interno il fascicolo della fase monitoria del ricorso per decreto ingiuntivo rubricato al n.r.g. 35041/20 del Giudice di Pace), presenta difatti, a pag. 36, l'inserimento, tra i verbali del 15/04/19 e del 10/12/18 di un nuovo documento costituito dal verbale assembleare del 01/10/19, la cui mancata produzione nel giudizio di primo grado è invece essenziale per l'accoglimento della svolta opposizione a decreto ingiuntivo. Detto verbale non è mai stato prodotto nel giudizio di primo grado, né unitamente al fascicolo della fase monitoria, né nel fascicolo di costituzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, né nel corso delle udienze tenute in primo grado davanti al Giudice di Pace. Nell'indice del Ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. pag. 22 doc. 2 citato), come anche nell'Indice Documenti del fascicolo della fase monitoria (cfr. pag. 27 doc. 2 citato), si da atto del solo deposito dei seguenti documenti: 1) prospetto di morosità sig.ri e CP_1
2) Verbale di assemblea del 10/12/18; 3) Verbale di assemblea del 15/04/19; 4) CP_2
Nota spese. Nell'indice finale della Comparsa di Costituzione e Risposta della parte opposta nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 8 doc. 2 citato), come anche nell'Indice dei documenti del fascicolo di parte opposta n.r.g. 9372/2021 (cfr. pag. 2 doc. 2 citato), entrambi con in calce apposto il timbro di depositato della cancelleria del 22/03/21, non viene mai menzionato il Verbale assemblea del 01/10/19 essenziale ai fini della decisione e per la dichiarazione della sua falsità parte opposta dichiarava di proporre querela di falso. In subordine ha richiesto ex art. 345 c.p.c. di dichiarare l'inammissibilità della produzione del nuovo documento nel giudizio di appello. Quanto alla mancata prova del credito gli opposti sostengono che i verbali di assemblea del 10/12/18 e dell'assemblea del 15/04/19 (gli unici depositati da parte opposta in primo grado ) non contengono invero alcuna approvazione dei bilanci posti a fondamento dell'impugnato decreto ingiuntivo, né parte opposta, oggi appellante, ha mai provveduto in sede di giudizio di opposizione a depositare ulteriori verbali contenenti l'approvazione dei bilanci posti a fondamento del decreto ingiuntivo.
Il primo verbale del 10/12/18 (doc. sub 2 del fascicolo fase monitoria) pone all'o.d.g. i seguenti punti: 1) approvazione periodo e orario di accensione imp.to centralizzato civ. 15/49; 2) approvazione periodo e orario di accensione imp.to centralizzato civ. 15/49; 3) Lavori condominiali: manutenzione straordinaria strada privata … 4) Incarico ass. del 19/04/18 … 5) Direzione lavori e coord. sicurezza D. lgs. 81/08 - presentazione preventivi, delibera e decisioni in merito;
6) Varie ed eventuali Nessuno di tali punti, discute né tantomeno approva, i bilanci relativi a: Gestione lavori caldaia 2016/17,Gestione Termo 2019/20, alle da 1 a 6 termo 2019/20 e alle rate 1 e 2 Ordinaria 2020, su cui invece si fonda il decreto ingiuntivo. Del pari il secondo verbale prodotto del 15/04/19 (doc. sub 3 del fascicolo fase monitoria) pone all'o.d.g. i seguenti punti: 1) approvazione rendiconto gestione ordinaria pagina 4 di 7 2018 e relativo piano di riparto;
2) approvazione preventivo gestione ordinaria 2019 e relativo piano di riparto;
3) programmazione assemblea straordinaria per ratifica lavori strada con informativa inizio lavori;
4) Varie ed eventuali. Gli unici bilanci approvati e di cui si dà prova sono quelli del consuntivo ordinario 2018 e preventivo 2019, le cui relative poste debitorie non sono però mai state richieste con il Decreto impugnato L'odierno appellante, quindi, non ha prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo, né con i documenti allegati alla propria Comparsa di Costituzione e Risposta, né nelle uniche due udienze a cui ha partecipato, i necessari verbali di approvazione dei bilanci posti a fondamento del Decreto Ingiuntivo. Né possono costituire costituiscono prova del credito azionato i semplici bilanci redatti dall'amministrazione condominiale, né tantomeno gli estratti conto depositati. Il dedotto motivo assorbe chiaramente l'ulteriore censura avanzata in primo grado, e cioè che gli oneri richiesti fossero in parte anteriori all'intercorsa compravendita tra i sig.ri e la , Parte_7 Controparte_3
Alla luce delle sopraesposte deduzioni, il proposto appello deve pertanto essere rigettato e confermata la sentenza che ha statuito la revoca del concesso ed impugnato decreto ingiuntivo, previa correzione delle motivazioni in punto di diritto che hanno portato a tale revoca e che vanno invece ricondotte nell'alveo della spiegata eccezione del difetto assoluto di prova del credito ingiunto. Gli opposti chiedono quindi che “il Tribunale adito mantenga ferma la sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace, accerti del pari la colpa grave nella proposizione del gravame, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o rigetto del proposto gravame, per la condanna al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa, e con condanna della controparte alle spese di lite del presente grado, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
5.Va preliminarmente ribadito quanto già precisato dal Tribunale in corso di giudizio circa la questione della conformità o meno del fascicolo di parte prodotto in questa sede d'appello rispetto a quello già prodotto nel grado precedente . La questione, infatti, non può essere risolta mediante un giudizio incidentale di falso impropriamente invocato non presentando assolutamente i caratteri della falsificazione civilmente rilevante di un documento denunziabile a querela, ma va risolta, semmai , applicando i principi relativi all'onere della prova e eventualmente secondo le regole inerenti l'ammissibilità di nuovi documenti in appello ex art. 345 c.p.c. .
6. Ciò premesso il sostiene che il fascicolo di primo grado versato in Parte_1 atti è il medesimo di quello depositato innanzi al Giudice di primo grado, non avendo l'Ente di gestione appellante operato aggiunte documentali non consentite. Infatti, sebbene nell'indice del fascicolo monitorio non sia stata inserita la dicitura del documento che controparte sostiene non essere stato depositato, ossia il verbale del 01.10.2019, lo stesso all'epoca veniva materialmente inserito nel fascicolo, tanto che il Giudice di Pace non fa minimo accenno alla mancanza di tale documento ai fini pagina 5 di 7 giustificativi della sua decisione. L'omessa indicazione del verbale non è altro che il frutto di una mera svista, compiuta probabilmente a causa del carattere dattilografico diverso del documento in questione, carattere che ha impedito una netta distinzione del verbale del 01.10.2019 rispetto al documento precedente di cui poteva sembrare, al momento della numerazione degli atti, un mero allegato. Tale svista nel redigere l'indice, certamente, costituisce un mero errore materiale ma il documento in questione è sempre stato presente nel fascicolo di parte e perfettamente conosciuto dalle parti. Tale documento non viene mai menzionato in I grado, nemmeno in termini di sua assenza, da controparte. Tanto premesso ad avviso del giudicante, pur ritenendo senz'altro possibile l'inserimento del documento nel fascicolo di primo grado e la sua mancata menzione a seguito di dimenticanza, le difese di parte appellata devono essere condivise e portano al necessario rigetto dell'appello . Ai sensi degli articoli 74 e 87 disp. att. c.p.c., gli atti e i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere la irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia dello stesso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare (cfr.Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 15969 del 07/06/2024 ;Cass. n. 14661 del 2019; Cass. n. 5671 del 2010). Ora, nel caso in esame, dal fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e dagli allegati di parte risultano le seguenti circostanze. In primo luogo va premesso che non sono presenti in atti i fascicoli cartacei prodotti dalle parti in primo grado, ritirati dalle stesse parti e non ridepositati nel presente grado di appello. Nella narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo e nel relativo indice non si menziona mai il verbale di assemblea del 1 ottobre 2019 mentre nell'atto di opposizione alla pagina 4 punto 9 gli opponenti già rilevavano che i verbali di assemblea del 10/12/18 e dell'assemblea del 15/04/19 , gli unici depositati da parte opposta in primo grado , non contenevano invero alcuna approvazione dei bilanci posti a fondamento dell'impugnato decreto ingiuntivo. Nella comparsa di costituzione del in primo grado , Parte_1 in particolare , alla pagina 6 , l'opposto non menziona il verbale del 1 ottobre 2019 riferendosi quali documenti giustificativi del credito sempre ai documenti 1 e 2 del fascicolo monitorio e cioè ai verbali di assemblea del 10/12/18 e dell'assemblea del pagina 6 di 7 15/04/19 . Né il verbale in contestazione risulta depositato secondo l'indice della comparsa di costituzione né di tale deposito si da atto nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di pace. Alla luce di tali emergenze deve, quindi, concludersi che effettivamente non vi è idonea prova, secondo i principi enunciati, della presenza del documento in contestazione nel fascicolo di primo grado , in quanto lo stesso non è indicato nell'indice del fascicolo certificato dal cancelliere, rendendo irrituale la produzione e precludendo alla parte la possibilità di utilizzarlo come fonte di prova ed al giudice di esaminarlo, tenuto conto della contestazione di tale assenza da parte degli odierni appellati già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Va rilevato, infine, che non ricorrono i presupposti per l'ammissione del documento contestato in questo giudizio di appello, sia perché non ne è stata chiesta l'ammissione da parte appellante che ha sostenuto di averlo già prodotto in primo grado, sia perché, comunque, non ricorrerebbero i presupposti di cui all'art. 345 c.p.c. Ciò premesso e considerato che l'art. 63 disp. att. c.c. consente la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione purchè lo stesso sia approvato dall'assemblea e che, con i due verbali assembleari prodotti, effettivamente l'assemblea ha approvato documenti contabili diversi da quelli su cui si fonda il decreto ingiuntivo , deve ritenersi che il credito del non fosse esigibile come eccepito dagli opponenti – Parte_1 odierni appellati per cui, anche se con diverse motivazioni, va confermata la sentenza appellata che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto per mancanza di idonea prova del credito oggetto di ingiunzione. Il a seguito del rigetto dell'appello va condannato alla rifusione agli Parte_1 appellati delle spese del grado liquidate ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti mentre non sussistono i presupposti per una sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
- respinge l'appello ;
- condanna il appellante alla rifusione agli appellati delle spese del Parte_1 presente grado di appello liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre Iva, c.a.p. e rimborso spese generali , somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Alessandro Tetti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13comma 1quater del D.p.r.115/02 in capo all'appellante; Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025 Il Giudice
NA LG
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