Versione
12 giugno 1977
12 giugno 1977
Art. 17.
Per il periodo di applicazione della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per un semestre elevato a mesi nove nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per anni tre nei massimali occupativi previsti
dall' articolo 2, lettere a) e b), della legge 25 luglio 1956, n. 860 .
I suddetti massimali non sono altresi' modificati per effetto delle
assunzioni operate ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, per tutta la durata in cui i relativi contratti fruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.
Per il periodo di applicazione della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per un semestre elevato a mesi nove nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per anni tre nei massimali occupativi previsti
dall' articolo 2, lettere a) e b), della legge 25 luglio 1956, n. 860 .
I suddetti massimali non sono altresi' modificati per effetto delle
assunzioni operate ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, per tutta la durata in cui i relativi contratti fruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1999, n. 3646Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio Lanni - Presidente - " Vincenzo Trezza - Consigliere - " Giovanni Prestipino " Rel. " Vincenzo Castiglione " " Camillo Filadoro " ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da S.n.c. IN MA e LI, in persona del legale rappresentante, elett. dom.ta in Roma Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Alberici, che unitamente all'Avv. Francesco Roli la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione. - Ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. …Leggi di più...
- inclusione·
- conseguenti somme aggiuntive·
- fattispecie·
- omissioni contributive·
- incertezze interpretative comportanti la riduzione delle stesse·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- sanzioni civili