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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3420/2015 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3420 dell'anno 2015 avente ad oggetto: risarcimento del danno da errata somministrazione di farmaci
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti Pasquale e Donato Murano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture alla via Galliano
ATTORE
E
, in persona del titolare Dott. CP_1 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Libera Vona, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melfi alla via Paolo Savino n. 22;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16/10/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 13/11/2015, Parte_1
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore
, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Persona_1
la con sede in Rionero in Vulture (PZ), al fine di conseguire CP_1
1 Proc. n. 3420/2015 R.G.
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che alla SI.ra , in data 6/3/2012, è stato venduto dalla Parte_1
Papa del Dr. Donatello Giovanni Papa di Rionero in Vulture un CP_1
farmaco diverso da quello prescritto dal Dr. ; 2) Accertare e Per_2
dichiarare che in conseguenza della condotta colposa, negligente, imprudente ed imperita, nonché inosservante di leggi e regolamenti, tenuta dal personale della quale materiale venditore del CP_1
farmaco, e dal Dr. quale responsabile della sicurezza e tenuta dei CP_1
farmaci nel proprio esercizio commerciale, è stato somministrato un farmaco diverso da quello prescritto alla piccola che, per effetto Per_1 di ciò, ha subìto un danno giuridicamente risarcibile e, per l'effetto: 3)
Condannare la , e quindi il Dr. Donatello Giovanni Papa, CP_1
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra in Parte_1
proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla piccola Per_1
come diretta conseguenza dei fatti sopra descritti e quantificabili
[...] nella misura di danno biologico in € 100000,00, nessun danno escluso, o di quella somma diversa o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interesse legali e danno per svalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo;
4) Per l'effetto condannare la , e per essa CP_1
il Dr. Donatello Giovanni Papa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla SI.ra in proprio e quale Parte_1
esercente la potestà genitoriale sulla piccola nella Persona_1 misura di € 100000,00 o di quella somma diversa o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interesse legali e danno per svalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo;
5) Condannare altresì la convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.
1.1. Asseriva parte attrice che, a causa di una forte tosse, in data
22/02/2012, conduceva la figlia dal pediatra Dott. Persona_1
, il quale prescriveva, tra i tanti farmaci, il “Pediacolin”, Persona_3
ossia un calmante della tosse. Esponeva, poi, che in data 06/03/2012 la
SI.ra si recava presso la per l'acquisto Parte_1 CP_1
dei farmaci prescritti per la cura dello stato influenzale da cui era affetta la piccola e che l'operatore del banco, in servizio presso la farmacia Per_1
2 Proc. n. 3420/2015 R.G.
convenuta, anziché consegnare il “Pediacolin” consegnava la
, un sedativo appartenente alla famiglia degli oppiacei. Parte_2
A seguito della somministrazione di quest'ultimo farmaco, la piccola cadeva in uno stato comatoso, tanto da non rispondere alle Per_1
sollecitazioni della madre che non riusciva a svegliarla;
veniva, pertanto, condotta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Potenza ove, dopo il ricovero per trentasei ore, la dimettevano.
L'attrice esponeva, infine, di aver riportato ripercussioni di tipo psichico a seguito e a causa dell'episodio, tanto da riportare una diagnosi di “disturbo post traumatico da stress”.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 29/04/2016, la convenuta, contestando nell'an e nel quantum debeatur la CP_1
domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto.
3. Espletati gli interrogatori formali e assunte le prove testimoniali articolate dalle parti, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del
16/10/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso, all'attenzione del Tribunale è posta la problematica afferente all'inquadramento della responsabilità di un farmacista a fronte della (dedotta) consegna, dietro esibizione di ricetta medica, di un farmaco diverso da quello prescritto.
4.1. In linea generale, mette conto osservare come l'attività del farmacista, regolata dal Regio Decreto n. 1265/1934 del 27.07.1934 (T.U. leggi sanitarie), rientra nel novero dei servizi pubblici, ed è presidiata da forme di tutela anche di natura penale: l'art. 445 c.p., infatti, dispone che
“Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro
1.032.”
4.2. Dalla disposizione in commento si ricava la centralità, quale elemento qualificante la responsabilità dell'addetto al commercio di sostanze medicinali, del discostamento rispetto alle “ordinazioni mediche”, ossia
3 Proc. n. 3420/2015 R.G.
alle indicazioni e prescrizioni mediche – contenute nella ricetta rilasciata dal sanitario – il cui rispetto è imposto al farmacista con la sola eccezione del caso in cui si rinvenga la prescrizione di sostanze velenose, a dosi non medicamentose o pericolose, nel qual caso vi è l'obbligo di esigere una esplicita dichiarazione scritta del sanitario, previa indicazione dello scopo terapeutico perseguito, che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità (art. 40 del regolamento per il servizio farmaceutico n. 1706 del 1938).
4.3. Tale principio è stato fatto proprio anche dalla (invero scarna) giurisprudenza di legittimità occupatasi della materia in ambito civile, la quale, previa riconduzione della responsabilità del farmacista nel modello aquiliano di cui all'art. 2043 c.c., ha chiarito che “Il farmacista, il quale consegni al cliente farmaci senza ricetta, quando quest'ultima sia prescritta, tiene una condotta colposa ed illegittima, idonea a far sorgere la responsabilità del farmacista stesso ove i suddetti farmaci abbiano causato un danno al cliente” (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15734 del
02/07/2010).
5. Se questo è il quadro ermeneutico di principio, venendo al caso di specie non può mancarsi di evidenziare come l'attrice non abbia validamente e pienamente espletato all'onere probatorio su di essa incombente in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2697
c.c.
5.1. Infatti, se è indubbio che sia intervenuto l'acquisto, da parte dell'attrice e presso la farmacia convenuta, del farmaco “ ” (che risulta Parte_2
essere un sedativo appartenente alla famiglia degli oppiacei) – e di tanto vi
è evidenza documentale, rappresentata dallo scontrino del 06/03/2012, allegato quale doc. 3 del fascicolo attoreo – non altrettanto indubbio è, invece, che tale acquisto sia intervenuto a fronte dell'esibizione della ricetta medica a firma del dott. , ovvero a causa della errata lettura di essa. Per_2
Infatti, in disparte la spillatura dello scontrino alla ricetta anzidetta, non sono stati addotti elementi sufficienti a far ritenere, con tranquillante certezza, il collegamento tra l'acquisto e la prescrizione, a smentire il [o quantomeno a far dubitare del] quale, anzi, militano vari indici di segno contrario, tra cui: 1) lo scarto temporale tra i due eventi, posto che la ricetta
4 Proc. n. 3420/2015 R.G.
risale al 22/02/2012 e l'acquisto del farmaco soltanto alla data del
06/03/2012, nonostante l'indicazione del medico fosse quella di somministrazione immediata (come confermato dallo stesso sanitario redigente, il quale, escusso all'udienza del 29/01/2020, ha dichiarato che il
Pediacolin – ovvero il farmaco “corretto” – avrebbe potuto essere somministrato immediatamente); 2) il fatto che, a fronte della prescrizione di una pluralità di farmaci, è stata acquistata soltanto la , e non Parte_2
anche gli ulteriori farmaci prescritti.
5.2. A ciò si aggiunga che la narrazione dei fatti veicolata dall'attrice presenta talune incongruenze: in citazione, si riporta che, in data
22/02/2012, la piccola veniva visitata dal dott. per una Per_1 Per_2
forte tosse, e in quella sede sarebbe stato prescritto il Pediacolin, ma tale farmaco – come chiarito anche dallo stesso dott. , non è un Per_2
calmante per la tosse, così come dichiarato da parte attrice, ma è un integratore che serve ad eliminare l'aria e il gas intestinale;
contrariamente, le perizie di parte allegate dall'attrice fanno riferimento ad una visita del
06/03/2012, affermando che solo in quella sede sarebbe stato prescritto il farmaco Pediacolin a causa di coliche gassose, ma all'evidenza la prescrizione medica – che l'attrice, nell'indice degli atti del proprio fascicolo, data al 6/3/2012 – riporta la data del 22/02/2012.
5.3. Tutte le considerazioni che precedono, complessivamente valutate, inducono a ritenere che l'attrice non abbia idoneamente provato di aver personalmente acquistato la presso la farmacia convenuta Parte_2
mostrando la prescrizione del 22/02/2012 a firma del Dott. Per_3
, e dunque non ha dimostrato che vi è stato un errore nella
[...] consegna della in luogo del Pediacolin da parte dell'operatore Parte_2
della farmacia.
Non può che derivarne il rigetto della domanda, mancando la prova dell'elemento connotante la colpevolezza della parte convenuta, richiesta ex art. 2043 c.c.
6. Milita, poi, per il rigetto della domanda attorea anche una ulteriore considerazione in diritto, ovvero la valorizzazione del concorso colposo del creditore, di cui all'art. 1227 c.c.
5 Proc. n. 3420/2015 R.G.
La norma in commento, al primo comma, dispone che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
L'ipotesi codificata dal primo comma dell'art. 1227 c.c. riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (Cass. n. 1165/2020), e va distinta da quella, disciplinata dal secondo comma della medesima norma, riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché – mentre nel primo caso, ossia quello di cui al comma 1, il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino evincibili, ex actis, gli elementi di fatti dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso – la seconda di tali situazioni (quella di cui al comma 2) forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (v. Cass. n.
19218/2018; Cass. n. 1164/2020; da ultimo anche Cass. n. 4770/2023).
Posta la rilevabilità d'ufficio del concorso colposo della parte attrice, ritiene il Tribunale che siano emersi indici idonei a scolorare la responsabilità della convenuta a fronte della colpevole condotta attorea, consistita, all'evidenza, nel non aver operato nessun controllo, successivamente all'acquisto, né sulla confezione del farmaco (per quanto le nomenclature “Pediacolin” e ” abbiano un'assonanza, esse Parte_2 si presentano indubbiamente come distinguibili l'una dall'altra) né sul libretto illustrativo, che il paziente, in virtù del principio di autoresponsabilità di cui l'art. 1227 c.c. è codificazione (ma che trova il suo avallo anche nel disposto costituzionale di cui all'art. 2 della Carta
Fondamentale), è tenuto a consultare in vista dell'assunzione di ogni farmaco.
Tanto assume pregnante valenza nel caso di specie, unitamente al fatto – desunto dagli atti, particolarmente dal documento di accettazione in pronto soccorso, e confermato in seno alle perizie di parte allegate dall'attrice –
6 Proc. n. 3420/2015 R.G.
che il farmaco risulta esser stato somministrato due volte, così raddoppiandosi le occasioni in cui l'attrice si sarebbe potuta avvedere dell'errore nell'acquisto di esso.
7. In definitiva, per tutte le ragioni anzidette, si ritiene che la domanda attorea vada rigettata.
8. Le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice soccombente nella misura liquidata in dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M.
55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a € 260.000).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento avente n. 3420/2015 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che si liquidano in € 7.052,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza il 31/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
7
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3420 dell'anno 2015 avente ad oggetto: risarcimento del danno da errata somministrazione di farmaci
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti Pasquale e Donato Murano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture alla via Galliano
ATTORE
E
, in persona del titolare Dott. CP_1 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Libera Vona, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melfi alla via Paolo Savino n. 22;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16/10/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 13/11/2015, Parte_1
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore
, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Persona_1
la con sede in Rionero in Vulture (PZ), al fine di conseguire CP_1
1 Proc. n. 3420/2015 R.G.
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che alla SI.ra , in data 6/3/2012, è stato venduto dalla Parte_1
Papa del Dr. Donatello Giovanni Papa di Rionero in Vulture un CP_1
farmaco diverso da quello prescritto dal Dr. ; 2) Accertare e Per_2
dichiarare che in conseguenza della condotta colposa, negligente, imprudente ed imperita, nonché inosservante di leggi e regolamenti, tenuta dal personale della quale materiale venditore del CP_1
farmaco, e dal Dr. quale responsabile della sicurezza e tenuta dei CP_1
farmaci nel proprio esercizio commerciale, è stato somministrato un farmaco diverso da quello prescritto alla piccola che, per effetto Per_1 di ciò, ha subìto un danno giuridicamente risarcibile e, per l'effetto: 3)
Condannare la , e quindi il Dr. Donatello Giovanni Papa, CP_1
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra in Parte_1
proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla piccola Per_1
come diretta conseguenza dei fatti sopra descritti e quantificabili
[...] nella misura di danno biologico in € 100000,00, nessun danno escluso, o di quella somma diversa o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interesse legali e danno per svalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo;
4) Per l'effetto condannare la , e per essa CP_1
il Dr. Donatello Giovanni Papa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla SI.ra in proprio e quale Parte_1
esercente la potestà genitoriale sulla piccola nella Persona_1 misura di € 100000,00 o di quella somma diversa o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interesse legali e danno per svalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo;
5) Condannare altresì la convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.
1.1. Asseriva parte attrice che, a causa di una forte tosse, in data
22/02/2012, conduceva la figlia dal pediatra Dott. Persona_1
, il quale prescriveva, tra i tanti farmaci, il “Pediacolin”, Persona_3
ossia un calmante della tosse. Esponeva, poi, che in data 06/03/2012 la
SI.ra si recava presso la per l'acquisto Parte_1 CP_1
dei farmaci prescritti per la cura dello stato influenzale da cui era affetta la piccola e che l'operatore del banco, in servizio presso la farmacia Per_1
2 Proc. n. 3420/2015 R.G.
convenuta, anziché consegnare il “Pediacolin” consegnava la
, un sedativo appartenente alla famiglia degli oppiacei. Parte_2
A seguito della somministrazione di quest'ultimo farmaco, la piccola cadeva in uno stato comatoso, tanto da non rispondere alle Per_1
sollecitazioni della madre che non riusciva a svegliarla;
veniva, pertanto, condotta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Potenza ove, dopo il ricovero per trentasei ore, la dimettevano.
L'attrice esponeva, infine, di aver riportato ripercussioni di tipo psichico a seguito e a causa dell'episodio, tanto da riportare una diagnosi di “disturbo post traumatico da stress”.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 29/04/2016, la convenuta, contestando nell'an e nel quantum debeatur la CP_1
domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto.
3. Espletati gli interrogatori formali e assunte le prove testimoniali articolate dalle parti, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del
16/10/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso, all'attenzione del Tribunale è posta la problematica afferente all'inquadramento della responsabilità di un farmacista a fronte della (dedotta) consegna, dietro esibizione di ricetta medica, di un farmaco diverso da quello prescritto.
4.1. In linea generale, mette conto osservare come l'attività del farmacista, regolata dal Regio Decreto n. 1265/1934 del 27.07.1934 (T.U. leggi sanitarie), rientra nel novero dei servizi pubblici, ed è presidiata da forme di tutela anche di natura penale: l'art. 445 c.p., infatti, dispone che
“Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro
1.032.”
4.2. Dalla disposizione in commento si ricava la centralità, quale elemento qualificante la responsabilità dell'addetto al commercio di sostanze medicinali, del discostamento rispetto alle “ordinazioni mediche”, ossia
3 Proc. n. 3420/2015 R.G.
alle indicazioni e prescrizioni mediche – contenute nella ricetta rilasciata dal sanitario – il cui rispetto è imposto al farmacista con la sola eccezione del caso in cui si rinvenga la prescrizione di sostanze velenose, a dosi non medicamentose o pericolose, nel qual caso vi è l'obbligo di esigere una esplicita dichiarazione scritta del sanitario, previa indicazione dello scopo terapeutico perseguito, che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità (art. 40 del regolamento per il servizio farmaceutico n. 1706 del 1938).
4.3. Tale principio è stato fatto proprio anche dalla (invero scarna) giurisprudenza di legittimità occupatasi della materia in ambito civile, la quale, previa riconduzione della responsabilità del farmacista nel modello aquiliano di cui all'art. 2043 c.c., ha chiarito che “Il farmacista, il quale consegni al cliente farmaci senza ricetta, quando quest'ultima sia prescritta, tiene una condotta colposa ed illegittima, idonea a far sorgere la responsabilità del farmacista stesso ove i suddetti farmaci abbiano causato un danno al cliente” (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15734 del
02/07/2010).
5. Se questo è il quadro ermeneutico di principio, venendo al caso di specie non può mancarsi di evidenziare come l'attrice non abbia validamente e pienamente espletato all'onere probatorio su di essa incombente in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2697
c.c.
5.1. Infatti, se è indubbio che sia intervenuto l'acquisto, da parte dell'attrice e presso la farmacia convenuta, del farmaco “ ” (che risulta Parte_2
essere un sedativo appartenente alla famiglia degli oppiacei) – e di tanto vi
è evidenza documentale, rappresentata dallo scontrino del 06/03/2012, allegato quale doc. 3 del fascicolo attoreo – non altrettanto indubbio è, invece, che tale acquisto sia intervenuto a fronte dell'esibizione della ricetta medica a firma del dott. , ovvero a causa della errata lettura di essa. Per_2
Infatti, in disparte la spillatura dello scontrino alla ricetta anzidetta, non sono stati addotti elementi sufficienti a far ritenere, con tranquillante certezza, il collegamento tra l'acquisto e la prescrizione, a smentire il [o quantomeno a far dubitare del] quale, anzi, militano vari indici di segno contrario, tra cui: 1) lo scarto temporale tra i due eventi, posto che la ricetta
4 Proc. n. 3420/2015 R.G.
risale al 22/02/2012 e l'acquisto del farmaco soltanto alla data del
06/03/2012, nonostante l'indicazione del medico fosse quella di somministrazione immediata (come confermato dallo stesso sanitario redigente, il quale, escusso all'udienza del 29/01/2020, ha dichiarato che il
Pediacolin – ovvero il farmaco “corretto” – avrebbe potuto essere somministrato immediatamente); 2) il fatto che, a fronte della prescrizione di una pluralità di farmaci, è stata acquistata soltanto la , e non Parte_2
anche gli ulteriori farmaci prescritti.
5.2. A ciò si aggiunga che la narrazione dei fatti veicolata dall'attrice presenta talune incongruenze: in citazione, si riporta che, in data
22/02/2012, la piccola veniva visitata dal dott. per una Per_1 Per_2
forte tosse, e in quella sede sarebbe stato prescritto il Pediacolin, ma tale farmaco – come chiarito anche dallo stesso dott. , non è un Per_2
calmante per la tosse, così come dichiarato da parte attrice, ma è un integratore che serve ad eliminare l'aria e il gas intestinale;
contrariamente, le perizie di parte allegate dall'attrice fanno riferimento ad una visita del
06/03/2012, affermando che solo in quella sede sarebbe stato prescritto il farmaco Pediacolin a causa di coliche gassose, ma all'evidenza la prescrizione medica – che l'attrice, nell'indice degli atti del proprio fascicolo, data al 6/3/2012 – riporta la data del 22/02/2012.
5.3. Tutte le considerazioni che precedono, complessivamente valutate, inducono a ritenere che l'attrice non abbia idoneamente provato di aver personalmente acquistato la presso la farmacia convenuta Parte_2
mostrando la prescrizione del 22/02/2012 a firma del Dott. Per_3
, e dunque non ha dimostrato che vi è stato un errore nella
[...] consegna della in luogo del Pediacolin da parte dell'operatore Parte_2
della farmacia.
Non può che derivarne il rigetto della domanda, mancando la prova dell'elemento connotante la colpevolezza della parte convenuta, richiesta ex art. 2043 c.c.
6. Milita, poi, per il rigetto della domanda attorea anche una ulteriore considerazione in diritto, ovvero la valorizzazione del concorso colposo del creditore, di cui all'art. 1227 c.c.
5 Proc. n. 3420/2015 R.G.
La norma in commento, al primo comma, dispone che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
L'ipotesi codificata dal primo comma dell'art. 1227 c.c. riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (Cass. n. 1165/2020), e va distinta da quella, disciplinata dal secondo comma della medesima norma, riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché – mentre nel primo caso, ossia quello di cui al comma 1, il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino evincibili, ex actis, gli elementi di fatti dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso – la seconda di tali situazioni (quella di cui al comma 2) forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (v. Cass. n.
19218/2018; Cass. n. 1164/2020; da ultimo anche Cass. n. 4770/2023).
Posta la rilevabilità d'ufficio del concorso colposo della parte attrice, ritiene il Tribunale che siano emersi indici idonei a scolorare la responsabilità della convenuta a fronte della colpevole condotta attorea, consistita, all'evidenza, nel non aver operato nessun controllo, successivamente all'acquisto, né sulla confezione del farmaco (per quanto le nomenclature “Pediacolin” e ” abbiano un'assonanza, esse Parte_2 si presentano indubbiamente come distinguibili l'una dall'altra) né sul libretto illustrativo, che il paziente, in virtù del principio di autoresponsabilità di cui l'art. 1227 c.c. è codificazione (ma che trova il suo avallo anche nel disposto costituzionale di cui all'art. 2 della Carta
Fondamentale), è tenuto a consultare in vista dell'assunzione di ogni farmaco.
Tanto assume pregnante valenza nel caso di specie, unitamente al fatto – desunto dagli atti, particolarmente dal documento di accettazione in pronto soccorso, e confermato in seno alle perizie di parte allegate dall'attrice –
6 Proc. n. 3420/2015 R.G.
che il farmaco risulta esser stato somministrato due volte, così raddoppiandosi le occasioni in cui l'attrice si sarebbe potuta avvedere dell'errore nell'acquisto di esso.
7. In definitiva, per tutte le ragioni anzidette, si ritiene che la domanda attorea vada rigettata.
8. Le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice soccombente nella misura liquidata in dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M.
55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a € 260.000).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento avente n. 3420/2015 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che si liquidano in € 7.052,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza il 31/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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