Sentenza breve 27 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 27/05/2022, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2022
N. 00863/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2022, proposto da
SI e MB S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Teresa Ascesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sua Provincia di Brindisi, non costituita in giudizio;
nei confronti
ST Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Colazzilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa sospensione,
- Della Determinazione Dirigenziale n. 151 del 25/02/2022 recante “ Appalto per l’affidamento del “servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade provinciali della Provincia di Brindisi”. Approvazione proposta di aggiudicazione in favore di PISSTA GROUP srl corrente in Castellalto (TE) ”, nonché tutti gli atti ad essa presupposti connessi e/o consequenziali;
- Tutti i verbali della Commissione Giudicatrice, tra cui i nn. 1, 2 e 3 relativi alla prima fase, nonché i verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 relativi alla successiva fase e recanti, altresì, la proposta di aggiudicazione;
- Nota della Provincia di Brindisi prot. 0010550 del 31/03/2022, unitamente alle non palesate “controdeduzioni” fornite dalla Commissione Giudicatrice all'uopo interpellata;
- Art. 3 comma 4 del CSA nella parte in cui vada interpretato nel senso di ritenere innalzabile di rilevante importo ed in maniera arbitraria il valore della concessione stabilito ex art. 167 d.lgs. 50/2016;
Nonché
- Per la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more della decisione del giudizio ed il risarcimento del danno in forma specifica consistente nel subentro nella gestione del servizio o, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ST Group S.r.l. il 30/4/2022:
per l’annullamento
- dei verbali di gara n. 1 del 3.09.2020, n. 2 dell’8.09.2020, n. 3 del 5.10.2020, n. 1 del 22.04.2021, n. 2 del 20.10.2021, n. 3 del 25.10.2021, n. 4 del 26.10.2021, n. 5 del 4.11.2021, tutti, nella sola parte in cui hanno ammesso alla procedura e hanno ritenuto valutabile l’offerta presentata dall’operatore SI e MB Spa;
- ove occorre possa e sempre nella parte in cui è stata ammessa alla procedura ed è stata ritenuta valutabile l’offerta presentata dalla SI e MB Spa: a) della Determina Dirigenziale n. 151 del 15.02.2022 di approvazione della proposta di aggiudicazione; b) degli ulteriori verbali di gara; c) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso ancorché non ancora conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi e di ST Group S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Determinazione dirigenziale n. 223 del 16.04.2020, la Provincia di Brindisi approvava il progetto del “ Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade provinciali della Provincia di Brindisi ”, per l’importo di gara di circa € 70.000,00 annui, stimato sulla base dei costi sostenuti nel corso del precedente triennio per interventi similari.
Per l’aggiudicazione del contratto, l’amministrazione procedeva mediante concessione, ex art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 164 all’art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni su insindacabile volontà dell’Amministrazione concedente, in favore di operatore economico specializzato nel settore, individuato a seguito di procedura selettiva di evidenza pubblica.
Il valore di contratto, compresa l’eventuale opzione di rinnovo (due anni), veniva stabilito per l’importo di € 350.000,00, con valore triennale fissato per l’importo di € 210.000,00 (€ 70.000,00 annui).
Con la stessa determina a contrarre, si dava inoltre atto che:
- il relativo servizio non avrebbe comportato per l’Amministrazione procedente, alcun onere e/o costo a suo carico, in quanto tutti i costi degli interventi da eseguirsi, nessuno escluso, erano ad esclusivo carico del concessionario, poiché da recuperarsi, da parte di quest’ultimo, nei confronti delle compagnie di assicurazione (RCA) dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale;
- si stabiliva l’individuazione dell’operatore economico, cui affidare il contratto di concessione, mediante procedura aperta, ex art. 3, comma 1 - lett. sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con competizione sulla base dei soli criteri qualitativi di cui al comma 7 dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, in quanto il servizio in appalto, pur prevedendo un valore economico, come sopra detto, non prevedeva costi a carico dell’Amministrazione aggiudicatrice e, quindi, valore non ribassabile;
- per l’effetto, veniva approvato il bando e il disciplinare di gara, contenenti i requisiti di partecipazione richiesti, le modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, nonché i documenti da presentare a corredo della stessa.
Pervenivano all’attenzione dell’amministrazione offerte da parte di sette operatori economici, tra cui ST Group S.r.l. e SI e MB S.p.A.
In esito alle operazioni di gara, con Determinazione dirigenziale n. 151 del 25.02.2022 veniva approvata la proposta di aggiudicazione, rimessa dalla preposta commissione giudicatrice e a seguito dell’ulteriore verifica effettuata ai sensi del punto 19 del disciplinare di gara, come risultava dai verbali di gara, allegati al suddetto provvedimento.
Per l’effetto, il servizio veniva aggiudicato in favore di ST Group S.r.l., primo concorrente graduato, per il punteggio di 94,467; seguiva in graduatoria, quale secondo classificato, SI e MB S.p.A., con punteggio finale di 94,400.
Con lo stesso provvedimento dirigenziale si dava atto che l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge in capo all’impresa aggiudicataria, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui verifica risulta in corso e, quindi, con contratto ancora da stipularsi.
Il provvedimento veniva notificato a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, con pec in data 02.03.2022, tra i quali anche la ricorrente.
Seguiva istanza di revoca dell’aggiudicazione in autotutela da parte del procuratore legale di SI e MB S.p.A.
Questa veniva riscontrata negativamente con nota prot. n. 10550 del 31.03.2022, anche a seguito delle controdeduzioni fornite dalla stessa commissione giudicatrice, all’uopo interpellata.
Infine con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, notificato in data 01.04.2022, SI e MB proponeva domanda per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe di cui lamentava l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) Insostenibilità dell’offerta; violazione art. 3, comma 4, CSA; violazione art. 167 D.Lgs. n. 50/2016; violazione del principio di immodificabilità dell’offerta; eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria; violazione art. 97 Cost.;
2) Violazione art. 19 disciplinare di gara; violazione art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016; violazione art. 97, comma 5 lett. d) e comma 6; difetto di istruttoria e motivazione; errore di presupposizione in fatto ed in diritto; contraddittorietà manifesta; violazione art. 97 Cost; non congruità del costo della manodopera; violazione principio di immodificabilità dell’offerta sotto altro profilo;
3) Violazione art. 95 D.Lgs. n. 50/2016; violazione sub-criterio di valutazione D.2 lex specialis recante “ minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo stabilito ”; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste; difetto di motivazione; violazione principio di immodificabilità dell’offerta;
4) Violazione art. 95 D.Lgs. n. 50/2016; violazione sub-criterio di valutazione C.1 lex specialis recante “ Definizione delle procedure per la quantificazione e il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici con particolare riferimento ad eventuali accordi con le stesse compagnie, alle modalità di quantificazione dei costi ”; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste; difetto di motivazione;
5) Violazione sub-criteri A.1 e A.3; violazione art. 32, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 50/2016; difetto istruttoria e motivazione; errore di presupposizione in fatto; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza;
6) Violazione art. 95 D.Lgs. n. 50/2016; violazione sub-criterio di valutazione A.1 lex specialis recante “ organizzazione e struttura dell’operatore economico principale e delle strutture periferiche deputate agli interventi di ripristino post incidente, numero di risorse destinate al servizio… ”; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste; difetto di istruttoria e motivazione;
7) Violazione art. 95 D.Lgs. n. 50/2016; violazione sub-criterio di valutazione A.3 “ mezzi e strumenti messi a disposizione ”; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste; difetto di istruttoria e motivazione;
8) Violazione art. 167 D.Lgs. n. 50/2016; violazione art. 3, comma 4, CSA; violazione Relazione Tecnica; violazione del principio di autovincolo della stazione appaltante; violazione par condicio tra i concorrenti; violazione principio del libero mercato e della concorrenza; eccesso di potere per contraddittorietà e palese illogicità; difetto di istruttoria e motivazione; violazione principi di imparzialità e buon governo; violazione artt. 97 Cost.
In data 13.04.2022 e in data 14.04.2022 si sono costituiti rispettivamente la parte controinteressata, ST Group S.r.l., e, quale amministrazione resistente, la Provincia di Brindisi, per resistere al ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
La parte controinteressata in data 29 aprile 2022 ha notificato ricorso incidentale escludente, affidato ai seguenti motivi di diritto: 1. Violazione di legge – violazione della lex specialis , nello specifico dell’art. 10 del capitolato – violazione e falsa applicazione art. 80, comma 5, lett. c, c bis ed f bis , – violazione e falsa applicazione art. 95 D.Lgs n. 50/20016 – omessa valutazione dei presupposti; 2. Violazione di legge – violazione e falsa applicazione della lex specialis , in particolare dell’art. 16.1 del disciplinare – violazione art. 80, comma 5, lettere c, c bis ed f bis D.Lgs n. 50/2016 – omessa valutazione dei presupposti; 3. Violazione art. 95 comma 10 d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 97 comma 5 d) – difetto di istruttoria e motivazione – non congruità del costo della manodopera.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, atteso che il termine di venti giorni di cui all’art. 60, c.p.a., è dimezzato per effetto dell’art. 119, c.p.a., disposizione applicabile anche alle procedure di affidamento delle concessioni di servizi, come statuito dal Consiglio di Stato in sede di Adunanza plenaria con la sentenza n. 22 del 2016.
Il ricorso principale è infondato per le ragioni appresso indicate.
SI e MB, con il primo motivo di ricorso, critica l’operato della Stazione Appaltante per aver ritenuto idonei i chiarimenti forniti da ST, in ordine alla riparametrazione del valore reale della concessione, nonché in merito ai costi per la manodopera e per gli oneri di sicurezza interni indicati nell’offerta economica.
SI e MB ritiene, innanzi tutto, che il dato indicato da ST nell’offerta economica (peraltro non oggetto di valutazione) pari a € 7,14 per gli oneri di sicurezza interni, ed a € 172,13 a titolo di costo della manodopera appaia a prima vista abnorme rispetto a tutte le altre offerte di gara.
Invero, ST nei propri chiarimenti ha precisato che sulla base della lettura testuale della legge di gara “… non vi sono indicazioni circa l’indicazione dei summenzionati costi, in relazione al valore annuale dall’appalto, al valore triennale o a quello quinquennale comprensivo quindi dell’eventuale proroga …” e, pertanto, ha evidenziato che i dati erano stati immessi sulla base del costo quotidiano in caso di aggiudicazione, non prevedendo il bando e il disciplinare alcuna tassativa forma e/o scala numerica/temporale di indicazione dei relativi valori.
D’altra parte il sistema telematico utilizzato per la procedura consentiva l’immissione del dato numerico relativo ai costi per la manodopera e per la sicurezza, ma in fase di compilazione non precisava affatto se i costi dovevano essere indicati su base annua, per il triennio o in relazione all’intero periodo del servizio comprensivo di eventuale proroga di due anni.
In questa materia si è espressa la giurisprudenza ritenendo che “… Quanto, invece, alla mancata indicazione dei costi della sicurezza interni e dei propri costi della manodopera per l’esecuzione dell’appalto, va osservato che i due dati in realtà non erano stati del tutto omessi: la ricorrente ha indicato per ciascuno di essi il valore annuale, ma non anche, così come espressamente richiesto dal modello allegato alla legge di gara, quelli per l’intera durata dell’appalto, ovverosia 28 mesi. La stazione appaltante ha ritenuto che i dati mancanti non fossero ricavabili «con un mero calcolo aritmetico, dal valore indicato relativamente a un anno, in quanto la dinamica di detti costi non è detto che incrementi nel tempo in misura direttamente proporzionale al medesimo». Ad avviso del Collegio, tuttavia, non si tratta di una omissione sanzionabile con l’espulsione dalla gara, posto che il dato annuale è presente, sicché non può dirsi violata la previsione di cui all’articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 ...” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 06 marzo 2020, n. 200), in quanto la ratio della precitata disposizione è quella di verificare, attraverso l’indicazione in offerta dei costi della manodopera, la salvaguardia dei livelli retributivi minimi dei lavoratori (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 12/06/2018, n. 6540), e di verificare, attraverso l’indicazione dei costi della sicurezza, il rispetto delle precauzioni a tutela della salute dei lavoratori, che ha fondamento negli articoli 1, 2, 4, 32, 35 e 41 Cost. (cfr., Cons. Stato, Ad. pl., n. 3/2015). Sulla medesima questione, ma secondo una diversa prospettazione, si è statuito che “… l’indicazione di “Euro 26,00” quale costo della manodopera, priva come è di ulteriori specificazioni, è frutto di un errore materiale. Tale cifra, infatti, non poteva ragionevolmente essere creduta quale indicazione dell’intero costo della manodopera necessaria per eseguire l’appalto; d’altro canto, avendo la ricorrente ribadito il numero 26 anche in lettere (“ventisei”) non era neppure ipotizzabile l’erronea omissione di ulteriori, ma sconosciute, cifre a completamento di quella vergata. A fronte della ipotesi, evidentemente disancorata dalla realtà, che la ricorrente avesse seriamente voluto indicare la somma di 26 euro a copertura di tutti i costi della manodopera, v’era allora solo quella che la cifra di 26 euro rappresentasse il costo orario della manodopera, e tale ipotesi era, e rimane, oggettivamente accreditabile, atteso che il costo orario della manodopera costituisce un parametro al quale si fa sovente riferimento in materia di appalti, specialmente al fine di valutare la congruità della offerta. Né si può affermare che la indicazione del solo costo orario della manodopera possa ritenersi inadeguato a consentire alla Stazione Appaltante il dovuto controllo ...” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 07/05/2018, n. 523).
Nel caso in esame, il dato giornaliero consente di ricavare agevolmente il dato relativo all’intera durata della concessione, oltre – naturalmente – al dato annuale.
Tra l’altro, l’ANAC ha precisato che è possibile ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio allorquando, in mancanza di precise prescrizioni della legge di gara, vi sia errore materiale nell’indicazione dei costi della manodopera (delibera n. 1039 su parere precontenzioso del 30 ottobre 2018, per il caso di indicazione del costo della manodopera relativo a ciascuna annualità, in luogo del costo relativo all’appalto nella sua globalità).
Quanto alla riparametrazione del valore annuo della concessione in Euro 102.725,00, ST ha proceduto a tale operazione, proprio in virtù delle indicazioni contenute nella lex specialis di gara che al Capitolato tecnico all’art. 3 titolato “ durata della concessione valore e remunerazione del servizio ” così prevedeva: “ (…) Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, il valore presunto triennale della concessione in affidamento è stimato, sulla base dei valori economici di massima raggiunti per la sinistrosità media rilevata sulle strade di competenza, da parte del Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi, nel corso degli ultimi tre anni, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, è stimato per l’importo di Euro 210.000,00, oltre Iva ai sensi di legge. (…) ”.
Il passaggio relativo al “ valore presunto ” è significativo. Ed infatti in tema di affidamenti del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, il valore della commessa, è presunto, come specificato dalle stazioni appaltanti, anche in considerazione del fatto che, vertendo in tema di concessione di servizi, il corrispettivo del servizio è costituito unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con rivalsa da parte del Concessionario sulle assicurazioni RCA; lo svolgimento del servizio non comporta pertanto alcun onere di spesa per l’Ente. Il riferimento all’importo per cui è fissata la concessione non riveste alcun ruolo determinante nella procedura e, invero, lo stesso importo non è rispettato in primis dalla stessa ricorrente, tenendo conto dei dati indicati a supporto del costo della manodopera (cfr. pag. 7 della memoria della Provincia di Brindisi, datata 16.04.2022).
Successivamente, il motivo di censura articolato da SI e MB evidenzia che il prezzo indicato da ST nei chiarimenti, quale importo medio ottenibile dalle assicurazioni, valutato in 750,00 Euro, sarebbe fuori mercato.
L’assunto non è persuasivo, viepiù in ragione dei risalenti accordi stipulati tra SI e MB e le compagnie di assicurazione, versati in atti dalla stessa ricorrente, in cui il costo per gli interventi standard viene quantificato nel periodo ricompreso tra il 2008 ed il 2012 in Euro 678,00 o in Euro 858,00 (valore economico – quest’ultimo – applicato in particolare alle compagnie di assicurazione con le quali non sia intercorso specifico accordo: cfr. pag. 5 del “ Contratto per la fornitura di servizi di ripristino della piattaforma stradale post incidente ” stipulato con Unipol Assicurazioni S.p.A. in data 01.07.2011).
Le argomentazioni svolte da SI e MB evidenziano, altresì, che “… a dimostrazione dell’irragionevolezza e dell’inattendibilità dell’offerta di ST, si deve osservare come lo stesso importo di € 750,00 per singolo intervento, indicato in sede di chiarimenti, si pone in contrasto con il diverso di € 800,00 indicato nella propria offerta tecnica ”.
Dette argomentazioni non possono essere condivise, in quanto ST nella propria offerta tecnica indicava nel costo di Euro 800,00 (oltre IVA) la richiesta risarcitoria formulata alle compagnie assicurative in caso di interventi standard con responsabile noto; il valore indicato in Euro 750,00 presente nella nota di chiarimenti riguarda invero il “ valore medio dei costi recuperati da PISSTA nel lungo termine dalle compagnie assicurative del responsabile civile in considerazione anche del numero di interventi con responsabile ignoto e di quelli rilevanti … ”.
Riguardo poi al fatto che i chiarimenti di ST sono stati elaborati sul dato della rilevazione ISTAT “... relativa all’anno 2019, e non già al 2020 …” si deve confermare la correttezza delle argomentazioni dell’aggiudicataria, la quale per una gara del 2020 non poteva che assumere come riferimento la statistica dell’anno precedente.
Il secondo motivo verte sui costi insiti nell’offerta di ST, i quali, secondo l’avviso della ricorrente, sopravanzandone i possibili ricavi, comporterebbero che la commessa sarebbe stata in perdita. In altri termini, ST avrebbe formulato un’offerta anormalmente bassa.
L’assunto di SI e MB deriva dal fatto che nel paragrafo “ ‘1. Costi per la manodopera’ dei chiarimenti giustificativi prodotti in data 12/01/2022, viene specificato che l’espletamento del servizio implica il dover sostenere il costo dei 2 operai specializzati in forza alla Struttura Operativa Radiomobile interveniente sul luogo del sinistro. Continua SI e MB affermando che “ST ne stima un impiego per 4 ore ciascuno ad un costo orario di € 30,05 (applicazione CCNL), giungendo, così, ad individuarne un costo complessivo annuo di € 36.781,20. Le giustificazioni di ST, però, ove poste a raffronto con la propria offerta tecnica, denotano una palese contraddittorietà. Alle pagine 3 e 12 della propria offerta (doc. 9), infatti, oltre all’ordinario servizio di ripristino demandato alle Strutture Operative Radiomobili, l’aggiudicataria ha offerto un servizio di pattugliamento h24 prevedendo “n. 6 mezzi operativi in costante movimento (in modalità di pattugliamento), nonché ulteriori n. 3 mezzi dedicati alla viabilità in costante movimento (in modalità di pattugliamento) ”. Aggiungendo, altresì, che all’interno di ogni mezzo vi saranno impiegate “ n. 2 unità operative sempre reperibili per ogni mezzo formate e dedicate per supportare qualsiasi tipo di
emergenza legata alla mobilità ”. SI e MB conclude quindi sostenendo che, in base al costo orario per singolo operatore, all’impiego di n. 2 operatori, all’impiego di nove mezzi di pattugliamento, si ottiene “ una cifra pari ad € 12.981,60, che andrà a sua volta moltiplicata per i 365 giorni dell’anno solare, così giungendo ad un costo complessivo pari ad € 4.738.284,00 ” (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo).
La tesi di SI e MB è infondata preliminarmente, poiché solo i mezzi adibiti al servizio di bonifica (quindi 6) comportano l’utilizzo di n. 2 operatori, mentre i mezzi dedicati alla viabilità sono in dotazione ai responsabili territoriali. In seconda istanza è infondata perché ST nel progetto tecnico dichiarava che “… in Provincia di Brindisi stazioneranno n. 6 mezzi sempre reperibili in modalità pattugliamento, pronti ad intervenire in caso di necessità assicurando tempi celeri di intervento e la risoluzione di tutte le problematiche legate all’incidentalità …” e che “... PISSTA ha elaborato un sistema operativo innovativo con la suddivisione strategica del territorio in aree. In ogni area è strategicamente dislocato in costante movimento (h 24), in modalità “pattugliamento”, un mezzo operativo che staziona sull’area di competenza ...”.
In sostanza il pattugliamento (che è finalizzato al controllo della rete viaria) riguarda un unico mezzo operante nell’area di riferimento. Nel caso in oggetto l’area di rifermento è la Regione Puglia ove ST, allorquando partecipava alla procedura, vantava già affidamenti che consentivano di ammortizzare il costo dell’unico mezzo in modalità pattugliamento. La reperibilità, che invece è h24, riguarda tutti i mezzi (appunto sei) e relativi operatori, ma ciò non implica che tutti i mezzi e tutti gli operatori siano contestualmente impiegati h24.
Tenuto conto che gli interventi annuali che richiedono supporto per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono stimati in 153, il segmento operativo degli interventi comporterà i seguenti costi: € 30,05 x 2 x 4 = € 240,40; moltiplicando tale ultimo importo per 153 interventi si perviene a un costo complessivo annuo stimato in € 36.781,20, come si legge a pagina 8 del riscontro di ST, datato 12.01.2022, alla richiesta di chiarimenti del 05.01.2022.
La tesi di SI e MB è, poi, priva di pregio poiché tesa a confutare il giudizio tecnico discrezionale della Commissione circa la congruità dell’offerta in assenza di manifesta erroneità o irragionevolezza (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 01/02/2022, n. 706; Cons. Stato, Sez. III, 07/01/2022, n. 65). Il vaglio del giudice può riguardare le valutazioni della Stazione appaltante unicamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, ma non può consistere in una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, con conseguente invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 08/01/2021, n. 295; Cons. Stato, Sez. V, 27/11/2020, n. 7444; Cons. Stato, Sez. V, 09/11/2020, n. 6861). Il giudice amministrativo non può, dunque, sostituire le sue valutazioni a quelle effettuate dalla stazione appaltante, ove non si sia in presenza delle ipotesi di irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti.
Con il terzo motivo di ricorso viene ad essere criticato l’operato della Commissione per aver attribuito il medesimo punteggio ai due concorrenti per il sub criterio di valutazione D2 “ minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo stabilito ”, mentre con il quarto motivo di ricorso la ricorrente si sofferma sul sub criterio C1 “ Definizione delle procedure per la qualificazione ed il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici con particolare riferimento ad eventuali accordi con le stesse compagnie, alle modalità di quantificazione dei costi ”, muovendo analoga critica. Con il sesto e con il settimo motivo di ricorso la ricorrente censura l’operato della Commissione rispettivamente in relazione al punteggio attribuito all’aggiudicataria per il sub criterio A1 “ organizzazione e struttura dell’operatore economico principale e delle strutture periferiche deputate agli interventi di ripristino post incidente, numero di risorse destinate al servizio …” e in relazione al punteggio attribuito per il sub criterio di valutazione A3 “ Mezzi e strumenti messi a disposizione ”, per i quali l’aggiudicataria e la ricorrente conseguivano identico punteggio.
I motivi di ricorso dianzi menzionati non sono suscettibili di positiva valutazione in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, “ la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità ” (Cons. Stato, Sez. III, 09/03/2022, n. 1699; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 25/03/2022, n. 495), “(…) non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire, in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri, proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità amministrativa, quando si tratti di regole attinenti alle modalità di valutazione delle offerte ” (tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 24/03/2022, n. 2154; Cons. Stato, Sez. III, 06/12/2021, n. 8159; Cons. Stato, Sez. III, 11/11/2021, n. 7528).
Nel caso di specie le valutazioni compiute dalla Stazione Appaltante non appaiono affette da manifesta illogicità, né inficiate da travisamento dei fatti. Peraltro, in ordine all’attribuzione dei punteggi non risulta esercitabile un sindacato sostitutivo.
In particolare, quanto al sub criterio di valutazione D2 “ minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo stabilito ”, la legge di gara sul punto prevedeva che il tempo massimo d’intervento ammissibile doveva essere pari a 30 minuti a decorrere dalla segnalazione dell’evento per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00 (escluso il sabato) e pari a 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle ore 0.00 alle ore 24.00. ST formulava la seguente offerta: 18 minuti dalla chiamata alla Centrale operativa nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6:00 alle 22:00 e 24 minuti nei giorni festivi, compreso sabato, e nelle ore notturne dei giorni feriali. SI e MB formulava la seguente offerta: 18 minuti h 24 tutti i giorni dell’anno, indifferentemente in orario diurno e/o notturno. Dalla griglia punteggi allegata al verbale del 04.11.2021 si evince che tutti i concorrenti conseguivano il massimo punteggio pari a 5 punti, proprio poiché tutti ampiamente al di sotto dei tempi massimi previsti nel bando. In tal senso ogni singolo commissario riteneva, in relazione al sub criterio D2, l’offerta formulata da ogni concorrente come “ proposta molto valida e completa ”. L’operato della commissione, quindi, appare essere corretto e non affetto da palese illogicità ed irragionevolezza. Il criterio di valutazione adottato era infatti “qualitativo” e non “quantitativo” e pertanto anche la motivazione espressa sulla base del dato numerico, secondo i parametri riportati nella tabella allegata al verbale del 04.11.2021, è indice di adeguata motivazione.
Quanto al sub criterio di valutazione C1 “ Definizione delle procedure per la qualificazione ed il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici con particolare riferimento ad eventuali accordi con le stesse compagnie, alle modalità di quantificazione dei costi ”, giova osservare che gli accordi tra SI e MB e le assicurazioni riportano data di sottoscrizione che varia nell’ambito dell’intervallo temporale compreso tra il 2008 ed il 2012. I documenti prodotti, riportando una durata degli accordi ricompresa tra uno e due anni, devono ritenersi ormai scaduti. Inoltre, SI e MB sostiene che, in base agli accordi intrapresi, la somma richiesta alle compagnie assicurative ammonta a Euro 500,00 e sarebbe quindi coerente con le indicazioni fornite dalla legge speciale di gara. Tuttavia, negli accordi, pur risalenti nel tempo, sono riportate somme a pagamento degli interventi che variano (€ 678,00; € 858,00); di talché emerge plasticamente che le somme richieste da SI e MB (negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) erano già superiori a Euro 500,00. Lo scarto del punteggio tra i due concorrenti è ascrivibile prevalentemente ai dati indicati dai due operatori economici per la quantificazione dei costi di recupero da parte delle compagnie assicuratrici in relazione a interventi standard : infatti, i dati indicati dal concorrente primo graduato risultano notevolmente inferiori. I dati di merito sono evincibili dalle relazioni tecniche delle prime due graduate ed in particolare, con riferimento alla definizione delle procedure per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti, l’offerta dell’aggiudicataria è risultata qualitativamente più vantaggiosa di quella della ricorrente, perché l’offerta tecnica di SI e MB offre un costo dell’intervento parametrato all’estensione di superficie stradale compromessa, offrendo un costo standard su una superficie di 10 mq, (una superficie, invero, ridotta per un incidente) e due maggiorazioni, aumentate proporzionalmente al mq secondo i valori indicati per gli interventi dal 10 mq a 300 mq e per quelli da 301 mq in poi. L’aggiudicataria ha invece prospettato un intervento base standard compreso fra i 50 mq ed i 150 mq, che da un’analisi immediata si configura ragionevolmente come modello più pertinente e adeguato, rispetto al modello base di 10 mq assunto dalla ricorrente, considerato che per i sinistri su strade provinciali verosimilmente un evento dannoso è destinato a superare un parametro di 10 mq, anche solo per le dimensioni del veicolo/i coinvolti.
Quanto al sub criterio di valutazione A1 “ organizzazione e struttura dell’operatore economico principale e delle strutture periferiche deputate agli interventi di ripristino post incidente, numero di risorse destinate al servizio …”, giova evidenziare che detto criterio non si limitava a premiare il dato numerico relativo alle risorse messe a disposizione, ma andava oltre e prevedeva l’analisi dell’organizzazione e della struttura dell’operatore economico principale e delle strutture periferiche deputate agli interventi di ripristino post incidente. ST descriveva la propria struttura organizzativa articolata in struttura centrale e struttura periferica, nonché la differenza (nell’ambito della propria articolazione periferica) tra Strutture operative di I e II livello.
Quanto al sub criterio di valutazione A3 “ Mezzi e strumenti messi a disposizione ”, la valutazione non è stata adottata unicamente per il dato numerico legato ai mezzi, ma anche in base alla strumentazione messa a disposizione.
In definitiva, il giudizio della commissione non appare manifestamente illogico o ingiustificato. Il Giudice non può certo quantificare eventuali sfumature di punteggio tali da ribaltare l’esito della gara. A opinare diversamente, infatti, verrebbe in rilievo un’inammissibile invasione di campo da parte del Giudice amministrativo nella sfera di merito riservata all’Amministrazione.
Con il quinto motivo di ricorso SI e MB stigmatizza la condotta della Provincia per non aver adeguatamente motivato sul rigetto dell’istanza avanzata dalla stessa ricorrente e tesa a revocare l’aggiudicazione in favore di ST.
Sul punto sia sufficiente rilevare che la Stazione Appaltante non è affatto tenuta a motivare il rigetto dell’istanza tesa a revocare l’aggiudicazione. Al contrario, sarebbe stata tenuta a motivare adeguatamente l’eventuale provvedimento di revoca.
Riguardo, poi, all’asserita mancanza dei controlli che la Stazione Appaltante è tenuta ad effettuare sulle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario prima di adottare il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, commi 7 e 8, è specificato che i controlli devono essere effettuati prima del provvedimento che dichiari efficace l’aggiudicazione. Quindi, SI e MB censura l’operato dell’Amministrazione per un potere che non ha ancora esercitato, in quanto la fase procedimentale è allo stato ferma al provvedimento di aggiudicazione.
Con l’ottavo motivo di ricorso SI e MB censura l’art. 4 del Capitolato nella parte in cui deve essere interpretato nel senso di ritenere innalzabile di rilevante importo ed in maniera arbitraria il valore della concessione stabilito ex art. 167 D.Lgs. n. 50/2016.
Tuttavia, come già evidenziato, in tema di affidamenti del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, il valore della commessa è presunto, come specificato in genere dalle stazioni appaltanti per affidamenti analoghi anche in considerazione del fatto che, vertendo in tema di concessione di servizi, il corrispettivo del servizio è costituito unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con rivalsa da parte del Concessionario, sulle assicurazioni RCA. Lo svolgimento del servizio non comporta pertanto alcun onere di spesa per l’Ente. Occorre ribadire che il riferimento all’importo per cui è fissata la concessione non riveste alcun ruolo determinante nella procedura, tanto che lo stesso importo non è rispettato in primis dalla stessa ricorrente.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
Il ricorso principale è infondato nel merito e va, pertanto, respinto, sicché il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Per la peculiarità della fattispecie, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO